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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. RE HE Giudice rel.
pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 16161/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti FERRARI Parte_1 C.F._1
SA e TE PA
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GUALANDI Controparte_1 C.F._2
VIRGINIA
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PE Come da accordo raggiunto all'udienza del 17/6/2025: “Conferma dell'affido condiviso di con collocazione prevalente presso la madre;
conferma dell'attuale calendario di frequentazione padre- PE figlia;
onere a carico del resistente di contribuire alle esigenze di versando alla ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di € 450,00/mese entro il 10 di ogni mese, oltre al
1 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia e al 100% del costo della mensa;
percezione del 100% dell'Assegno unico da parte della ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PE Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di (n. 3/10/2012).
All'udienza del 17/6/2025 hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss.
c.c. relativa alla prole alle condizioni sopra riportate. Hanno quindi precisato le conclusioni come da intervenuto accordo e hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio.
Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore che si è omesso di sentire in quanto superfluo.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'accordo delle parti a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità all'accordo raggiunto fra le parti all'udienza del 17/6/2025, sopra riportato e trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 30/10//2025
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. RE HE Giudice rel.
pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 16161/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti FERRARI Parte_1 C.F._1
SA e TE PA
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GUALANDI Controparte_1 C.F._2
VIRGINIA
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PE Come da accordo raggiunto all'udienza del 17/6/2025: “Conferma dell'affido condiviso di con collocazione prevalente presso la madre;
conferma dell'attuale calendario di frequentazione padre- PE figlia;
onere a carico del resistente di contribuire alle esigenze di versando alla ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di € 450,00/mese entro il 10 di ogni mese, oltre al
1 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia e al 100% del costo della mensa;
percezione del 100% dell'Assegno unico da parte della ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PE Le parti, fra loro non coniugate, sono genitori di (n. 3/10/2012).
All'udienza del 17/6/2025 hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss.
c.c. relativa alla prole alle condizioni sopra riportate. Hanno quindi precisato le conclusioni come da intervenuto accordo e hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio.
Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore che si è omesso di sentire in quanto superfluo.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'accordo delle parti a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità all'accordo raggiunto fra le parti all'udienza del 17/6/2025, sopra riportato e trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 30/10//2025
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE HE
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