CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2023, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IA VA n. a Palermo il 20/3/1950 avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo il 2/5/2022 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnato provvedimento la Corte di Appello di Palermo rigettava ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. l'opposizione avverso il decreto dello stesso ufficio che, in data 15/12/2021, aveva disatteso l'istanza di riabilitazione relativa alla misura di prevenzione personale della sorveglianza di P.s. con obbligo di soggiorno applicata a RA OR con decreto in data 12/5/2009, definitivo il 22/3/2013. 1 aQ9-- Penale Sent. Sez. 2 Num. 5566 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del RA, Avv. Stefano Cultrera, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 70 D.Lgs n. 159/2011 nonché degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111 Cost. per mancanza di motivazione circa la prova positiva dell'effettiva e costante buona condotta del ricorrente. Secondo il difensore la Corte di merito ha incongruamente svalutato i rilievi svolti nell'atto di opposizione in relazione agli episodi che inficerebbero la buona condotta del RA sia con riferimento alla pretesa lite condominiale che alle vicende di deposito irregolare di rifiuti edili. Il decreto impugnato ha reso una motivazione solo apparente in ordine alle doglianze prospettate e alla asserita mancanza di prova circa la buona fede dell'istante, discostandosi sul punto dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui singoli episodi di intemperanza - non espressivi di una generale condotta di vita- non possono essere ritenuti sintomatici del mancato completamento dell'emenda. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento in ragione dell'infondatezza delle doglianze proposte. In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435-01). Nella specie le doglianze difensive aggrediscono un apparato motivazionale esistente ed effettivo che si è fatto carico, mediante analitica confutazione, delle singole censure proposte in sede di opposizione. In particolare, i giudici territoriali, al fine della valutazione della prova di costante buona condotta del ricorrente, hanno vagliato sia gli atti di P.g. relativi al dissidio tra il RA e tale CU ER sia l'illecito sversamento di rifiuti edili di cui alla comunicazione notizia di reato del 19/9/2018, formulando un argomentato giudizio in ordine all'assenza nel periodo legale di prova di elementi dimostrativi di un reale e duraturo rispetto delle regole di convivenza sociale. 3.1 L'apprezzamento del decreto impugnato è coerente con i principi in più occasioni affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla 2 doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (Sez. 2 , n. 6744 del 08/01/2020, Rv. 278431; Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, Rv. 274914). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnato provvedimento la Corte di Appello di Palermo rigettava ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. l'opposizione avverso il decreto dello stesso ufficio che, in data 15/12/2021, aveva disatteso l'istanza di riabilitazione relativa alla misura di prevenzione personale della sorveglianza di P.s. con obbligo di soggiorno applicata a RA OR con decreto in data 12/5/2009, definitivo il 22/3/2013. 1 aQ9-- Penale Sent. Sez. 2 Num. 5566 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 12/01/2023 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del RA, Avv. Stefano Cultrera, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 70 D.Lgs n. 159/2011 nonché degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 111 Cost. per mancanza di motivazione circa la prova positiva dell'effettiva e costante buona condotta del ricorrente. Secondo il difensore la Corte di merito ha incongruamente svalutato i rilievi svolti nell'atto di opposizione in relazione agli episodi che inficerebbero la buona condotta del RA sia con riferimento alla pretesa lite condominiale che alle vicende di deposito irregolare di rifiuti edili. Il decreto impugnato ha reso una motivazione solo apparente in ordine alle doglianze prospettate e alla asserita mancanza di prova circa la buona fede dell'istante, discostandosi sul punto dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui singoli episodi di intemperanza - non espressivi di una generale condotta di vita- non possono essere ritenuti sintomatici del mancato completamento dell'emenda. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento in ragione dell'infondatezza delle doglianze proposte. In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435-01). Nella specie le doglianze difensive aggrediscono un apparato motivazionale esistente ed effettivo che si è fatto carico, mediante analitica confutazione, delle singole censure proposte in sede di opposizione. In particolare, i giudici territoriali, al fine della valutazione della prova di costante buona condotta del ricorrente, hanno vagliato sia gli atti di P.g. relativi al dissidio tra il RA e tale CU ER sia l'illecito sversamento di rifiuti edili di cui alla comunicazione notizia di reato del 19/9/2018, formulando un argomentato giudizio in ordine all'assenza nel periodo legale di prova di elementi dimostrativi di un reale e duraturo rispetto delle regole di convivenza sociale. 3.1 L'apprezzamento del decreto impugnato è coerente con i principi in più occasioni affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla 2 doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (Sez. 2 , n. 6744 del 08/01/2020, Rv. 278431; Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, Rv. 274914). 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023 Sentenza a motivazione semplificata