Sentenza 30 ottobre 2017
Massime • 1
L'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l'ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale degli agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., sorretta dalla formula " stante la necessità ai fini del decidere").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2017, n. 16673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16673 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2017 |
Testo completo
1 6 6 73- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 30/10/2017 Presidente - Sent. n. sez. 2900 ALDO CAVALLO DONATELLA GALTERIO ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.34687/2017 GASTONE ANDREAZZA FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA AR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di POTENZA visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Potenza con sentenza del 7 marzo 2017 ha condannato RT MA e LL NI LA alla pena di € 2.800,00 di ammenda ciascuno, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante dell'art. 62, n. 6, cod. pen. ad entrambi - - relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 4, d. lgs. 152 del 2006, perché in concorso effettuavano l'attività di raccolta, trasporto e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, su di un'area di mq 2600 (riportata al catasto Comune di Genzano di Lucania al foglio 46, p.lla 352) senza aver rispettato le prescrizioni e le condizioni richieste per le iscrizioni e comunicazioni. Accertato il 14 novembre 2012. 2. Gli imputati RT MA e LL NI LA hanno proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, e mancanza di motivazione relativamente all'ordinanza istruttoria del 22 dicembre 2015, ex art. 507, cod. proc. pen. Il Tribunale, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine per violazione dell'art. 360, cod. proc. pen., disponeva l'escussione del teste M.LO Di MA del N.O.E. dei Carabinieri, ex art. 507, cod. proc. pen. che aveva partecipato agli accertamenti. L'ordinanza di ammissione della prova risulta senza motivazioni, contiene la mera espressione «ritenuta la necessità ai fini del decidere». Resa giuridicamente inesistente l'ordinanza in oggetto a testimonianza del M.LO Di MA risulta inutilizzabile, e di conseguenza non sussistono prove per la responsabilità dei ricorrenti. 2. 2. Violazione di legge, art. 256, quarto comma d. Igs. 152/2006. Андовлатовый 1 Il Tribunale ha applicato ai fatti del 14 novembre 2012 una norma all'epoca non in vigore, l'art. 29 quattorduocies, d. lgs. 152/2006 (come disposto dal d. Igs. 46/2014). Con la norma in oggetto inoltre le condotte relative all'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali sono da considerarsi illeciti amministrativi e non violazioni penali. Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste iLOgicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità dei due imputati, peraltro nemmeno contestata con il ricorso per Cassazione. Relativamente alla nullità dell'ordinanza di ammissione della prova ex art. 507, cod. proc. pen. si deve rilevare che «L'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto l'effettuazione di una ricognizione di persona e l'acquisizione di una perizia già espletata)» (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013 - dep. 08/02/2013, Casali, Rv. 25449701). Conseguentemente la testimonianza del M.LO Di MA del N.O.E. dei Carabinieri, è pienamente utilizzabile.
4. Anche l'altro motivo risulta manifestamente infondato e generico, poiché il Tribunale ha evidenziato, con motivazione adeguata, 2 Autottoria Jo yAny senza contraddizioni e senza manifeste iLOgicità, e con applicazione corretta dei principi in materia di questa Corte di Cassazione, come la condotta di cui all'imputazione non risulta depenalizzata, riguardando attività di gestione dei rifiuti (art. 29, quattuordecies, terzo comma, lettera B, d. Igs. 152 del 2006). Infatti: « In materia di reati ambientali a seguito delle modifiche apportate all'art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposizione. (Fattispecie di impianto di compostaggio, gestito in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale)» (Sez. 3, n. 14741 del 11/02/2016 - dep. 11/04/2016, Gavioli, Rv. 26639701). Conseguentemente la fattispecie in oggetto non risulta depenalizzata;
il ricorrente inoltre non formula motivi sul trattamento sanzionatorio, e comunque l'irrogazione della sola pena pecuniaria di € 2.800,00 rispetta anche l'art. 2, cod. pen. (trattamento sanzionatorio più favorevole). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. Ang Matahar 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Aldo CAVALLO Alhoewell сондавлатно брди DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 APR 2018 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4