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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del 4.12.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
viste le note di trattazione depositate dalle parti;
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 363/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosamaria Distefano presso il cui studio in Grammichele, Corso Cavour n. 75, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA n. , con sede legale in Milano, via Valtellina 15/17, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale mandataria P. IVA n. , con sede in Milano, in Controparte_2 P.IVA_2 via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale, Dott.ssa rappresentata e Controparte_3 difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura in atti.
OPPOSTA
***
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2025, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 30/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
04.02.2025 e notificato in data 03.03.2025, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.431,46, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore della quale cessionaria del credito vantato da per il mancato Controparte_1 Controparte_4 pagamento delle somme complessivamente dovute in virtù del rapporto di mutuo del 25.11.2015. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione ha eccepito: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) la carenza di legittimazione attiva della per Controparte_1 non avere quest'ultima fornito alcuna prova dell'esistenza dei contratti di cessione, nonché dell'inclusione del credito oggetto del giudizio tra quelli ad essa ceduti;
3) il “difetto di procura” della in quanto nella procura rilasciata da “non si Controparte_2 Controparte_1 rinviene il mandato speciale alla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo”; 4) la carenza di legittimazione attiva di e, per essa, della anche Controparte_1 Controparte_2 per non essere iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
Nel merito, l'opponente ha contestato il saldo risultante dalla certificazione ex art. 50 t.u.b. eccependo che “il conteggio depositato (…) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 50 TUB” e di aver
“corrisposto le rate scadute e non sussiste il debito a suo carico”.
Ha, pertanto, chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliersi l'opposizione e “revocare, dichiarare nullo e/o con qualsiasi altra formula dichiarare improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 30/2025 del Tribunale di Caltagirone, per i motivi indicati in premessa;
comunque, nel merito respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa del 18.06.2025, si è costituita in giudizio la contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Con ordinanza del 02.10.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa è stata rinviata, per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., all'udienza del 04.12.2025. Quest'ultima è stata sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, nelle quali le parti hanno insistito nelle rispettive difese e domande. La causa è stata decisa contestualmente.
***
L'opposizione proposta da è infondata per le seguenti ragioni. Parte_1
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della opposta per non avere quest'ultima fornito alcuna prova dell'esistenza dei contratti di cessione nonché dell'inclusione del credito oggetto del giudizio tra quelli ad essa ceduti.
Occorre osservare, in punto di diritto, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato pagina 2 di 7 dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre
Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)” (cfr. Cass. 28790/2024). In particolare, è stato precisato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, oltre ad operare anche il principio di non contestazione” (cfr.
Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 882/2025) e che “la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione” (cfr. Trib. Catania, sentenza n. 4641/2024 che richiama Cass. Civ. n. 7866/2024).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto:
- l'atto pubblico di fusione a rogito del Notaio di Torino in data 19/10/2010 rep. Persona_1
n. 19430 racc. n. 12674 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
9.11.2010, Parte Seconda, n. 133 per mezzo del quale il è stato fuso per Controparte_5 incorporazione in (cfr. allegato n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta); Controparte_4
- l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 6.06.2024, Parte Seconda, n. 66 per mezzo del quale la ha acquistato pro soluto da i crediti derivanti Controparte_1 Controparte_4 da “contratti di finanziamento stipulati dalla ED con la propria clientela nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 2 marzo 2023 (…), classificati dalla ED ai sensi della
Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (e successivi aggiornamenti e modifiche) pagina 3 di 7 quali “inadempienze probabili” o “in sofferenza” (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), in uno al link di accesso al sito internet contenente la lista dei crediti oggetto di cessione, tra cui risulta incluso il credito recante NGD n. 59184013 (in relazione al rapporto di mutuo ipotecario n. 9000035819), richiamato tanto nell'estratto di saldaconto (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio), quanto nel piano di ammortamento (cfr. allegato n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta) che, ancora, nella dichiarazione di cessione della
[...]
(cfr. allegato n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta); Controparte_6
- la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente che certifica che nella Controparte_4 cessione dei crediti effettuata in favore di è compreso il credito vantato Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente (cfr. allegato n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta:
“(la “ED”) conferma che in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto con
) in data 6 maggio 2024 e con efficacia giuridica alla data del 24 Controparte_1
Cont maggio 2024, la ED ha trasferito, pro soluto e a titolo oneroso, alla i crediti vantati nei confronti di identificato dalla Banca con il seguente ndg 59184013 e Parte_1 derivanti da (il “Credito”): (…) Mutuo ipotecario n. 9000035819 (codice rapporto n.
101933821) di originari € 60.000,00 concesso con atto del 25.11.2005 per notaio
[...] di Caltagirone Rep. 95017 / Racc. 25363, garantito da ipoteca volontaria iscritta a Per_2
Catania in data 29.11.2005 ai nn. 77674 / 27814”);
- il contratto di mutuo fondiario sottoscritto con il il 25.11.2005 in Notar Controparte_5 di Caltagirone Rep. 95017, Racc. 25363 (cfr. allegato n. 5 al ricorso Persona_2 monitorio).
Sulla scorta della documentazione versata in atti, emerge che il rapporto oggetto del presente giudizio rientra tra quelli ceduti (il contratto è stato stipulato in data 25.11.2005 ed è rimasto inadempiuto per quanto si dirà infra).
La doglianza dell'opponente in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta è, quindi, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di “Difetto di procura e di legittimazione attiva di Controparte_2
” sul rilievo per cui nella procura rilasciata da “non si rinviene il
[...] CP_1 CP_1 mandato speciale alla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo”.
Deve, infatti, osservarsi che nella procura notarile allegata in atti viene conferito a Controparte_2 il potere di “compiere tutte le attività dirette a tutelare i crediti, promuovendo, curando
[...] ed autorizzando azioni giudiziali, comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione” e , segnatamente, di “promuovere le azioni cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari ed
pagina 4 di 7 immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione di pagamento” (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Altresì infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'opposta per mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., sia della società che Controparte_1 della Sotto tale profilo, deve osservarsi che l'art. 106 T.U.B. prevede Controparte_2
l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia dei soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. Questo giudice reputa, insieme ad altra giurisprudenza di merito (così anche Tribunale di Firenze, 31.01.2024, n. 326) che la mera attività di recupero del credito non rientri nell'ambito delle attività di finanziamento. A tale conclusione induce, in particolare, l'interpretazione sistematica dell'art. 2 della legge 130/1999, il cui comma terzo dispone che il prospetto informativo dell'intermediario debba indicare i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, così prevedendo la possibilità di scissione tra titolare del credito nell'ambito delle operazioni di cessione e soggetto delegato al suo recupero. Tale facoltà si è tradotta nella prassi, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nella Comunicazione dell'11.11.2021, nella scissione delle attività concernenti la gestione del credito oggetto di finanziamento e nella loro attribuzione a due soggetti distinti: il che ha le funzioni di Controparte_7 garanzia previste dal comma 6bis dell'art. 2 legge 130/1999 (il quale necessariamente deve essere iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B.), e lo al quale sono affidate attività esecutive, per il Parte_2 quale è ritenuta sufficiente l'autorizzazione ex art. 115 T.U.L.P.S.
Quanto, allora, alla si evidenzia che le società veicolo, quale è quest'ultima, Controparte_1 possono effettuare soltanto operazioni di cartolarizzazione e non anche attività di finanziamento e, pertanto, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. (cfr. in proposito
Cass., n. 7635/2024). Quanto, poi, alla mandataria si osserva che, secondo Controparte_2 un orientamento della giurisprudenza di merito che questo giudice condivide, corroborato anche dalla giurisprudenza di legittimità “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli
e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ., Sez. III,
18 marzo 2024, n. 7243 e Cass. Civ., Sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007). pagina 5 di 7 Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione formulata in tal senso da parte opponente, non rilevando, ai fini della validità del mandato conferito alla società incaricata del recupero crediti,
l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 T.U.B.
Sempre in via preliminare va osservato che essendo stata regolarmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria la domanda è procedibile (cfr. allegato n. 13 alla memoria ex art. 171 ter n.2) dell'opposta).
Tanto premesso, va ricordato, in diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, in virtù del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che
– assumendo formalmente la posizione di convenuto – riveste la qualità di attore in senso sostanziale e, pertanto, spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi dedotti in giudizio. La parte opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito;
nel caso in cui quest'ultimo dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, sarà tenuto a fornire la prova di quanto affermato.
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via autonoma e non soltanto la verifica dell'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. 22 febbraio 2012 n. 2557); pertanto,
l'esistenza di tale pretesa dovrà essere dimostrata da parte opposta attraverso gli ordinari mezzi di prova. Tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultimo una fase eventuale, ma non per questo autonoma. In forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase, e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquisita al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione. Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza del credito grava sulla parte opposta (ex multis Cass. 5 gennaio 2010, n. 28) e spetterà, invece, all'opponente l'onere della prova in merto ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Ciò posto, venendo alla prova del credito azionato, deve osservarsi che l'opposta ha prodotto, oltre all'avviso in Gazzetta Ufficiale attestante la cessione in suo favore del credito di Controparte_4
l'estratto conto (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio) e la scheda di passaggio a sofferenza (cfr. allegato n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta) attestanti i versamenti eseguiti, il capitale residuo dovuto e i relativi interessi maturati, il contratto di mutuo fondiario, recante la sottoscrizione di pagina 6 di 7 (cfr. allegato n. 5 al ricorso monitorio) e il relativo piano di ammortamento (cfr. Parte_1 allegato n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di tale produzione documentale e dell'ingiunzione di pagamento, parte opponente non ha contestato di aver stipulato il contratto di mutuo azionato e di aver ricevuto la somma finanziata;
fatti, dunque, che devono intendersi provati ex art. 115 c.p.c.
Parte opponente ha, unicamente, eccepito che “il conteggio depositato (…) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 50 TUB” e di aver “corrisposto le rate scadute e non sussiste il debito a suo carico”.
Tali eccezioni sono infondate. In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione secondo cui “il conteggio depositato (…) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 50 TUB”, oltre a risultare generica, non avendo parte opponente fornito elementi documentali idonei a infirmare la ricostruzione contabile fornita dal creditore opposto, risulta smentita dalla documentazione contrattuale prodotta da quest'ultimo, in cui risultano indicati l'importo erogato, il numero e l'ammontare delle rate da corrispondere, il tasso di interesse e le ulteriori condizioni economiche applicate al rapporto di finanziamento. Inoltre, l'allegazione di aver “corrisposto le rate scadute e non sussiste il debito a suo carico” è priva di supporto probatorio non avendo l'opponente provato di aver effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli già tenuti in considerazione dall'opposta.
Per quanto esposto, l'opposizione proposta da va rigettata con conseguente Parte_1 dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 30/2025 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 04.02.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di nei confronti dell'opposta e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara lo stesso definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente Parte_1 giudizio che quantifica in complessivi euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 4 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Oriana Calvo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del 4.12.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
viste le note di trattazione depositate dalle parti;
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 363/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosamaria Distefano presso il cui studio in Grammichele, Corso Cavour n. 75, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA n. , con sede legale in Milano, via Valtellina 15/17, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale mandataria P. IVA n. , con sede in Milano, in Controparte_2 P.IVA_2 via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale, Dott.ssa rappresentata e Controparte_3 difesa dagli avv.ti Riccardo Marinetti e Francesca Marinetti ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura in atti.
OPPOSTA
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Con atto di citazione notificato in data 12.04.2025, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 30/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
04.02.2025 e notificato in data 03.03.2025, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.431,46, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore della quale cessionaria del credito vantato da per il mancato Controparte_1 Controparte_4 pagamento delle somme complessivamente dovute in virtù del rapporto di mutuo del 25.11.2015. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione ha eccepito: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) la carenza di legittimazione attiva della per Controparte_1 non avere quest'ultima fornito alcuna prova dell'esistenza dei contratti di cessione, nonché dell'inclusione del credito oggetto del giudizio tra quelli ad essa ceduti;
3) il “difetto di procura” della in quanto nella procura rilasciata da “non si Controparte_2 Controparte_1 rinviene il mandato speciale alla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo”; 4) la carenza di legittimazione attiva di e, per essa, della anche Controparte_1 Controparte_2 per non essere iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
Nel merito, l'opponente ha contestato il saldo risultante dalla certificazione ex art. 50 t.u.b. eccependo che “il conteggio depositato (…) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 50 TUB” e di aver
“corrisposto le rate scadute e non sussiste il debito a suo carico”.
Ha, pertanto, chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accogliersi l'opposizione e “revocare, dichiarare nullo e/o con qualsiasi altra formula dichiarare improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 30/2025 del Tribunale di Caltagirone, per i motivi indicati in premessa;
comunque, nel merito respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa del 18.06.2025, si è costituita in giudizio la contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Con ordinanza del 02.10.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa è stata rinviata, per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., all'udienza del 04.12.2025. Quest'ultima è stata sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, nelle quali le parti hanno insistito nelle rispettive difese e domande. La causa è stata decisa contestualmente.
***
L'opposizione proposta da è infondata per le seguenti ragioni. Parte_1
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della opposta per non avere quest'ultima fornito alcuna prova dell'esistenza dei contratti di cessione nonché dell'inclusione del credito oggetto del giudizio tra quelli ad essa ceduti.
Occorre osservare, in punto di diritto, che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato pagina 2 di 7 dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre
Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)” (cfr. Cass. 28790/2024). In particolare, è stato precisato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, oltre ad operare anche il principio di non contestazione” (cfr.
Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 882/2025) e che “la produzione del contratto di cessione non è necessario laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione” (cfr. Trib. Catania, sentenza n. 4641/2024 che richiama Cass. Civ. n. 7866/2024).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto:
- l'atto pubblico di fusione a rogito del Notaio di Torino in data 19/10/2010 rep. Persona_1
n. 19430 racc. n. 12674 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
9.11.2010, Parte Seconda, n. 133 per mezzo del quale il è stato fuso per Controparte_5 incorporazione in (cfr. allegato n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta); Controparte_4
- l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 6.06.2024, Parte Seconda, n. 66 per mezzo del quale la ha acquistato pro soluto da i crediti derivanti Controparte_1 Controparte_4 da “contratti di finanziamento stipulati dalla ED con la propria clientela nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 2 marzo 2023 (…), classificati dalla ED ai sensi della
Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (e successivi aggiornamenti e modifiche) pagina 3 di 7 quali “inadempienze probabili” o “in sofferenza” (cfr. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), in uno al link di accesso al sito internet contenente la lista dei crediti oggetto di cessione, tra cui risulta incluso il credito recante NGD n. 59184013 (in relazione al rapporto di mutuo ipotecario n. 9000035819), richiamato tanto nell'estratto di saldaconto (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio), quanto nel piano di ammortamento (cfr. allegato n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta) che, ancora, nella dichiarazione di cessione della
[...]
(cfr. allegato n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta); Controparte_6
- la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente che certifica che nella Controparte_4 cessione dei crediti effettuata in favore di è compreso il credito vantato Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente (cfr. allegato n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta:
“(la “ED”) conferma che in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto con
) in data 6 maggio 2024 e con efficacia giuridica alla data del 24 Controparte_1
Cont maggio 2024, la ED ha trasferito, pro soluto e a titolo oneroso, alla i crediti vantati nei confronti di identificato dalla Banca con il seguente ndg 59184013 e Parte_1 derivanti da (il “Credito”): (…) Mutuo ipotecario n. 9000035819 (codice rapporto n.
101933821) di originari € 60.000,00 concesso con atto del 25.11.2005 per notaio
[...] di Caltagirone Rep. 95017 / Racc. 25363, garantito da ipoteca volontaria iscritta a Per_2
Catania in data 29.11.2005 ai nn. 77674 / 27814”);
- il contratto di mutuo fondiario sottoscritto con il il 25.11.2005 in Notar Controparte_5 di Caltagirone Rep. 95017, Racc. 25363 (cfr. allegato n. 5 al ricorso Persona_2 monitorio).
Sulla scorta della documentazione versata in atti, emerge che il rapporto oggetto del presente giudizio rientra tra quelli ceduti (il contratto è stato stipulato in data 25.11.2005 ed è rimasto inadempiuto per quanto si dirà infra).
La doglianza dell'opponente in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta è, quindi, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di “Difetto di procura e di legittimazione attiva di Controparte_2
” sul rilievo per cui nella procura rilasciata da “non si rinviene il
[...] CP_1 CP_1 mandato speciale alla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo”.
Deve, infatti, osservarsi che nella procura notarile allegata in atti viene conferito a Controparte_2 il potere di “compiere tutte le attività dirette a tutelare i crediti, promuovendo, curando
[...] ed autorizzando azioni giudiziali, comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione” e , segnatamente, di “promuovere le azioni cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari ed
pagina 4 di 7 immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione di pagamento” (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Altresì infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'opposta per mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., sia della società che Controparte_1 della Sotto tale profilo, deve osservarsi che l'art. 106 T.U.B. prevede Controparte_2
l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia dei soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. Questo giudice reputa, insieme ad altra giurisprudenza di merito (così anche Tribunale di Firenze, 31.01.2024, n. 326) che la mera attività di recupero del credito non rientri nell'ambito delle attività di finanziamento. A tale conclusione induce, in particolare, l'interpretazione sistematica dell'art. 2 della legge 130/1999, il cui comma terzo dispone che il prospetto informativo dell'intermediario debba indicare i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, così prevedendo la possibilità di scissione tra titolare del credito nell'ambito delle operazioni di cessione e soggetto delegato al suo recupero. Tale facoltà si è tradotta nella prassi, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nella Comunicazione dell'11.11.2021, nella scissione delle attività concernenti la gestione del credito oggetto di finanziamento e nella loro attribuzione a due soggetti distinti: il che ha le funzioni di Controparte_7 garanzia previste dal comma 6bis dell'art. 2 legge 130/1999 (il quale necessariamente deve essere iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B.), e lo al quale sono affidate attività esecutive, per il Parte_2 quale è ritenuta sufficiente l'autorizzazione ex art. 115 T.U.L.P.S.
Quanto, allora, alla si evidenzia che le società veicolo, quale è quest'ultima, Controparte_1 possono effettuare soltanto operazioni di cartolarizzazione e non anche attività di finanziamento e, pertanto, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. (cfr. in proposito
Cass., n. 7635/2024). Quanto, poi, alla mandataria si osserva che, secondo Controparte_2 un orientamento della giurisprudenza di merito che questo giudice condivide, corroborato anche dalla giurisprudenza di legittimità “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli
e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ., Sez. III,
18 marzo 2024, n. 7243 e Cass. Civ., Sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007). pagina 5 di 7 Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione formulata in tal senso da parte opponente, non rilevando, ai fini della validità del mandato conferito alla società incaricata del recupero crediti,
l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 T.U.B.
Sempre in via preliminare va osservato che essendo stata regolarmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria la domanda è procedibile (cfr. allegato n. 13 alla memoria ex art. 171 ter n.2) dell'opposta).
Tanto premesso, va ricordato, in diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, in virtù del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che
– assumendo formalmente la posizione di convenuto – riveste la qualità di attore in senso sostanziale e, pertanto, spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi dedotti in giudizio. La parte opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito;
nel caso in cui quest'ultimo dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, sarà tenuto a fornire la prova di quanto affermato.
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via autonoma e non soltanto la verifica dell'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. 22 febbraio 2012 n. 2557); pertanto,
l'esistenza di tale pretesa dovrà essere dimostrata da parte opposta attraverso gli ordinari mezzi di prova. Tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultimo una fase eventuale, ma non per questo autonoma. In forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase, e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquisita al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione. Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza del credito grava sulla parte opposta (ex multis Cass. 5 gennaio 2010, n. 28) e spetterà, invece, all'opponente l'onere della prova in merto ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Ciò posto, venendo alla prova del credito azionato, deve osservarsi che l'opposta ha prodotto, oltre all'avviso in Gazzetta Ufficiale attestante la cessione in suo favore del credito di Controparte_4
l'estratto conto (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio) e la scheda di passaggio a sofferenza (cfr. allegato n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta) attestanti i versamenti eseguiti, il capitale residuo dovuto e i relativi interessi maturati, il contratto di mutuo fondiario, recante la sottoscrizione di pagina 6 di 7 (cfr. allegato n. 5 al ricorso monitorio) e il relativo piano di ammortamento (cfr. Parte_1 allegato n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di tale produzione documentale e dell'ingiunzione di pagamento, parte opponente non ha contestato di aver stipulato il contratto di mutuo azionato e di aver ricevuto la somma finanziata;
fatti, dunque, che devono intendersi provati ex art. 115 c.p.c.
Parte opponente ha, unicamente, eccepito che “il conteggio depositato (…) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 50 TUB” e di aver “corrisposto le rate scadute e non sussiste il debito a suo carico”.
Tali eccezioni sono infondate. In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione secondo cui “il conteggio depositato (…) non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 50 TUB”, oltre a risultare generica, non avendo parte opponente fornito elementi documentali idonei a infirmare la ricostruzione contabile fornita dal creditore opposto, risulta smentita dalla documentazione contrattuale prodotta da quest'ultimo, in cui risultano indicati l'importo erogato, il numero e l'ammontare delle rate da corrispondere, il tasso di interesse e le ulteriori condizioni economiche applicate al rapporto di finanziamento. Inoltre, l'allegazione di aver “corrisposto le rate scadute e non sussiste il debito a suo carico” è priva di supporto probatorio non avendo l'opponente provato di aver effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli già tenuti in considerazione dall'opposta.
Per quanto esposto, l'opposizione proposta da va rigettata con conseguente Parte_1 dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 30/2025 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 04.02.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di nei confronti dell'opposta e si Parte_1 liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara lo stesso definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente Parte_1 giudizio che quantifica in complessivi euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 4 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Oriana Calvo pagina 7 di 7