Art. 5.
Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passivita' determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni dalla presente legge.
Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalita' e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.
Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passivita' determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni dalla presente legge.
Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalita' e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.