CASS
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2024, n. 20693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20693 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20693 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di BE LD, tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 della pena detentiva inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma, in data 17 marzo 2022, irrevocabile il 5 aprile 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha valorizzato l'avvenuta commissione, in epoca successiva alla condanna con riferimento alla quale si chiede l'applicazione della sanzione sostitutiva, di un altro reato (furto con strappo) e ha osservato che, trattandosi di soggetto detenuto in espiazione di pena definitiva, ogni valutazione sul suo possibile reinserimento sociale, prodromica all'invocata sostituzione, doveva essere affidata al Tribunale di sorveglianza, non potendosi «il giudizio di questo Giudice svolgersi parallelamente e tanto meno sovrapporsi a quello della magistratura di sorveglianza che ha attualmente in carico il condannato». Ha, pertanto, concluso che, lo stato detentivo, sebbene caratterizzato dall'autorizzazione al lavoro esterno e dall'ammissione a permessi premio, «lascia propendere per una non piena meritevolezza di forme di espiazione della pena alternativa al carcere, dovendo ancora essere saggiata l'affidabilità esterna del condannato, tramite la progressione prevista dalle norme penitenziarie». 2. LD, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e, nell'unico, articolato motivo, deduce erronea applicazione della legge e vizi di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla base dell'avvenuta commissione da parte del ricorrente di un altro reato, trascurando di considerare che il fatto sia risalente nel tempo, che la relativa pena è in corso di espiazione con riconosciuta fattiva partecipazione all'opera di rieducazione e che, pertanto, il condannato ha già raggiunto uno stadio avanzato del proprio percorso risocializzante, come comprovato dall'autorizzazione al lavoro esterno e)a fruizione di permessi premio. Censura, altresì, l'assenza di una motivazione in punto di diniego della misura della detenzione domiciliare. Deduce, infine, l'erroneità dell'affermazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui ogni valutazione sul percorso di risocializzazione del condannato dovrebbe essere affidata alla magistratura di sorveglianza a causa dello stato 2 detentivo, dovendosi al contrario valutare la possibilità di perseguire l'opera rieducativa attraverso tutti gli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 30 ottobre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Preliminarmente osserva il Collegio che l'originaria istanza ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tempestiva, siccome formulata il giorno 20 aprile e, dunque, nei trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 5 aprile 2023, nonché correttamente presentata al Giudice dell'esecuzione. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, invero, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99- bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228). 3. Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della 3 pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. 3.1. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 3.2. Sotto altro profilo, osserva il Collegio come questa Corte si sia già posta la questione in diritto sul se possa essere disposta la sostituzione della pena a norma dell'art. 53 legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto detenuto ovvero sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa, risolvendola favorevolmente. In Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024, Maggio, Rv. 285989, si è osservato che «sussistono numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva. L'art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Se il 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio Così deciso il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore per nuovo giudizio al Tribunale di Il Presidente condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione». Analogamente l'«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità». Lo status detentionis non è, pertanto, di per se stesso, condizione ostativa alla sostituzione di pena detentiva breve con le pene sostitutive di nuovo conio. 4. Poste queste premesse in diritto, nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una motivazione affatto inadeguata, poiché meramente imperniata su una non meglio delineata «personalità del reo» e sul suo status detentionis, ponendo un inesistente automatismo tra quest'ultimo e il diniego, rectius il non liquet in punto di applicabilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Inoltre, la motivazione evidenzia il lamentato profilo di contraddittorietà laddove, per un verso valorizza - per il giudizio prognostico sfavorevole al condannato - la commissione di un nuovo reato della stessa indole e, per altro verso, dà contezza del suo positivo percorso risocializzante, facendo espresso riferimento all'ammissione al lavoro esterno e alla sperimentazione di permessi premio. 4. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, per un nuovo esame che, libero negli esiti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.
lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20693 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di BE LD, tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 della pena detentiva inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma, in data 17 marzo 2022, irrevocabile il 5 aprile 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha valorizzato l'avvenuta commissione, in epoca successiva alla condanna con riferimento alla quale si chiede l'applicazione della sanzione sostitutiva, di un altro reato (furto con strappo) e ha osservato che, trattandosi di soggetto detenuto in espiazione di pena definitiva, ogni valutazione sul suo possibile reinserimento sociale, prodromica all'invocata sostituzione, doveva essere affidata al Tribunale di sorveglianza, non potendosi «il giudizio di questo Giudice svolgersi parallelamente e tanto meno sovrapporsi a quello della magistratura di sorveglianza che ha attualmente in carico il condannato». Ha, pertanto, concluso che, lo stato detentivo, sebbene caratterizzato dall'autorizzazione al lavoro esterno e dall'ammissione a permessi premio, «lascia propendere per una non piena meritevolezza di forme di espiazione della pena alternativa al carcere, dovendo ancora essere saggiata l'affidabilità esterna del condannato, tramite la progressione prevista dalle norme penitenziarie». 2. LD, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e, nell'unico, articolato motivo, deduce erronea applicazione della legge e vizi di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla base dell'avvenuta commissione da parte del ricorrente di un altro reato, trascurando di considerare che il fatto sia risalente nel tempo, che la relativa pena è in corso di espiazione con riconosciuta fattiva partecipazione all'opera di rieducazione e che, pertanto, il condannato ha già raggiunto uno stadio avanzato del proprio percorso risocializzante, come comprovato dall'autorizzazione al lavoro esterno e)a fruizione di permessi premio. Censura, altresì, l'assenza di una motivazione in punto di diniego della misura della detenzione domiciliare. Deduce, infine, l'erroneità dell'affermazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui ogni valutazione sul percorso di risocializzazione del condannato dovrebbe essere affidata alla magistratura di sorveglianza a causa dello stato 2 detentivo, dovendosi al contrario valutare la possibilità di perseguire l'opera rieducativa attraverso tutti gli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 30 ottobre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Preliminarmente osserva il Collegio che l'originaria istanza ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tempestiva, siccome formulata il giorno 20 aprile e, dunque, nei trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 5 aprile 2023, nonché correttamente presentata al Giudice dell'esecuzione. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, invero, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99- bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228). 3. Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della 3 pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. 3.1. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 3.2. Sotto altro profilo, osserva il Collegio come questa Corte si sia già posta la questione in diritto sul se possa essere disposta la sostituzione della pena a norma dell'art. 53 legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto detenuto ovvero sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa, risolvendola favorevolmente. In Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024, Maggio, Rv. 285989, si è osservato che «sussistono numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva. L'art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Se il 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio Così deciso il 20 dicembre 2023 Il Consigliere estensore per nuovo giudizio al Tribunale di Il Presidente condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione». Analogamente l'«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità». Lo status detentionis non è, pertanto, di per se stesso, condizione ostativa alla sostituzione di pena detentiva breve con le pene sostitutive di nuovo conio. 4. Poste queste premesse in diritto, nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una motivazione affatto inadeguata, poiché meramente imperniata su una non meglio delineata «personalità del reo» e sul suo status detentionis, ponendo un inesistente automatismo tra quest'ultimo e il diniego, rectius il non liquet in punto di applicabilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Inoltre, la motivazione evidenzia il lamentato profilo di contraddittorietà laddove, per un verso valorizza - per il giudizio prognostico sfavorevole al condannato - la commissione di un nuovo reato della stessa indole e, per altro verso, dà contezza del suo positivo percorso risocializzante, facendo espresso riferimento all'ammissione al lavoro esterno e alla sperimentazione di permessi premio. 4. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, per un nuovo esame che, libero negli esiti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.