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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5301 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RP CI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_1 C.F._2
Limongelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.7.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in San Cesario di Lecce (LE) il Controparte_1
29.9.2012; che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, l'11.9.2013 e il 27.8.2018; che la Per_1 Per_2 residenza familiare era stata stabilita, a partire dall'anno 2012, in un immobile sito in Cavallino, in comproprietà tra il convenuto e la sua famiglia d'origine; che, prima della celebrazione del matrimonio, con atto sottoscritto in data 16.5.2012 era stato acceso un finanziamento che entrambe le parti si erano impegnate a rimborsare, successivamente rinegoziato, ma pagato interamente con somme proprie della ricorrente, poiché addebitato sul proprio c/c bancario;
che ella svolgeva l'attività di banconista di bar con contratto a tempo indeterminato part-time, mentre il convenuto era titolare di un'azienda agricola e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che, nonostante un apparente clima di serenità familiare, il convenuto, a partire dai primi mesi dell'anno 2024, aveva iniziato ad allontanarsi progressivamente dalla casa coniugale, omettendo anche di fornire alla ricorrente il contributo economico per il mantenimento dei figli, generando forti dubbi e perplessità in capo alla ricorrente, così da compromettere il suo benessere psico-fisico; che, pertanto, l'intesa tra le parti si era definitivamente incrinata ed era ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi non erano riusciti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare né erano riusciti ad addivenire ad una separazione di tipo consensuale. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, anche con emissione immediata di sentenza sullo status, la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione familiare, assegnazione a sé della casa coniugale, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, obbligo, per il convenuto, di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di una somma mensile pari a complessivi euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuno), oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo per il convenuto, di contribuire nella misura del
50% al pagamento delle rate mensili per il finanziamento contratto da entrambi i coniugi, sino alla scadenza prevista.
i è costituito, con comparsa depositata il 10.10.2025, aderendo alla richiesta Controparte_1 di separazione dei coniugi e deducendo che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione in conformità all'accordo raggiunto.
Con istanza congiunta depositata il 13.10.2025, quindi, le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente depositato, sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini, chiedendo, altresì, l'anticipazione dell'udienza di comparizione già fissata, nonché lo svolgimento di tale udienza nelle forme della trattazione scritta: Autorizzata tale modalità di svolgimento dell'udienza di comparizione, per l'udienza del 10.11.2025, quindi, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Appare opportuno, soltanto, precisare che il contributo di cui al punto b) dell'accordo sopra riportato deve intendersi ripartito in euro 200,00 per ciascun figlio.
La regolamentazione richiesta dai coniugi, con la precisazione ora indicata, può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 22.7.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in San Cesario di Lecce (LE) il 29.9.2012 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2012 n. 17 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione (con la precisazione, pure indicata in motivazione, in ordine al contributo di cui alla lettera b)),
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5301 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RP CI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_1 C.F._2
Limongelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.7.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in San Cesario di Lecce (LE) il Controparte_1
29.9.2012; che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, l'11.9.2013 e il 27.8.2018; che la Per_1 Per_2 residenza familiare era stata stabilita, a partire dall'anno 2012, in un immobile sito in Cavallino, in comproprietà tra il convenuto e la sua famiglia d'origine; che, prima della celebrazione del matrimonio, con atto sottoscritto in data 16.5.2012 era stato acceso un finanziamento che entrambe le parti si erano impegnate a rimborsare, successivamente rinegoziato, ma pagato interamente con somme proprie della ricorrente, poiché addebitato sul proprio c/c bancario;
che ella svolgeva l'attività di banconista di bar con contratto a tempo indeterminato part-time, mentre il convenuto era titolare di un'azienda agricola e che, pertanto, la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso;
che, nonostante un apparente clima di serenità familiare, il convenuto, a partire dai primi mesi dell'anno 2024, aveva iniziato ad allontanarsi progressivamente dalla casa coniugale, omettendo anche di fornire alla ricorrente il contributo economico per il mantenimento dei figli, generando forti dubbi e perplessità in capo alla ricorrente, così da compromettere il suo benessere psico-fisico; che, pertanto, l'intesa tra le parti si era definitivamente incrinata ed era ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi non erano riusciti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare né erano riusciti ad addivenire ad una separazione di tipo consensuale. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, anche con emissione immediata di sentenza sullo status, la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione familiare, assegnazione a sé della casa coniugale, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, obbligo, per il convenuto, di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di una somma mensile pari a complessivi euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuno), oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo per il convenuto, di contribuire nella misura del
50% al pagamento delle rate mensili per il finanziamento contratto da entrambi i coniugi, sino alla scadenza prevista.
i è costituito, con comparsa depositata il 10.10.2025, aderendo alla richiesta Controparte_1 di separazione dei coniugi e deducendo che, nelle more, le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione in conformità all'accordo raggiunto.
Con istanza congiunta depositata il 13.10.2025, quindi, le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo, contestualmente depositato, sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini, chiedendo, altresì, l'anticipazione dell'udienza di comparizione già fissata, nonché lo svolgimento di tale udienza nelle forme della trattazione scritta: Autorizzata tale modalità di svolgimento dell'udienza di comparizione, per l'udienza del 10.11.2025, quindi, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Appare opportuno, soltanto, precisare che il contributo di cui al punto b) dell'accordo sopra riportato deve intendersi ripartito in euro 200,00 per ciascun figlio.
La regolamentazione richiesta dai coniugi, con la precisazione ora indicata, può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 22.7.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in San Cesario di Lecce (LE) il 29.9.2012 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2012 n. 17 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione (con la precisazione, pure indicata in motivazione, in ordine al contributo di cui alla lettera b)),
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore