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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. 1170 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. BLASI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, parte elettivamente domiciliata in corso Venezia 24, Milano;
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Co DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER
SUPPLENZE – GPS – DI MILANO II FASCIA PER LE CLASSI DI
CONCORSO B003, B015, B017, CP_4
- CONTROINTERESSATI –
Oggetto: assegnazione supplenza II Fascia GPS, risarcimento del danno
FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con annessa domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 8 febbraio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
Controparte_5
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, in via
d'urgenza con decreto motivato inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica ai resistenti, così provvedere: - In via preliminare, emettere ex artt.
669 bis e ss ed art. 700 c.p.c., assunte ove occorra sommarie informazioni,
i provvedimenti di urgenza più idonei ad eliminare i pregiudizi subiti e subendi e ad assicurare al sig. provvisoriamente gli Parte_1 effetti della decisione sul merito relativi all'attribuzione di incarico lavorativo annuale sulla B015 per 18 ore settimanali presso l'istituto
MITD450009 o, in subordine, incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate su cattedra di 18 ore, perché egli è collocato in GPS II fascia in provincia di Milano in posizione migliore rispetto ad altri docenti peggio graduati ma destinatari di incarico più favorevole. - In via cautelare, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
e, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, di voler: i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, incarico fino al termine delle attività Org_1 didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
ii) condannare l'Amministrazione resistente a conferire al ricorrente l'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, l'incarico fino al Org_1 termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
- Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente
2 all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, incarico fino al termine delle attività Org_1 didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
b) accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive (sia per mensilità lavorative che per differenza oraria) che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione del contratto di lavoro esistente. E per l'effetto:
c) condannare l'Amministrazione resistente a conferire l'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, Org_1
l'incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti
c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
d) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive (sia per mensilità lavorative che per differenza oraria) che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione del contratto di lavoro esistente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
1.2. Premesso di essere inserito nella II Fascia GPS per la Provincia di
Milano e di aver ottenuto con il primo turno di nomine pubblicate nel bollettino del 9.9.2022, n. prot. 14917 una proposta di contratto quale docente a tempo determinato su spezzone di 10 ore classe di concorso
B003 con decorrenza dal 10.9.2022 al 30.6.2023, Parte_1 lamenta l'illegittimità della procedura che avrebbe consentito, nei
3 successivi turni di nomina, l'attribuzione di contratti più vantaggiosi su cattedra piena a candidati con minor punteggio e con posizione deteriore in graduatoria. In particolare, il lavoratore deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., del principio meritocratico e del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 d.P.R. n. 478/1994.
Conseguentemente, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'assegnazione di un incarico annuale (o sino al termine delle attività) sulla classe di concorso B015 (o le altre indicate nelle preferenze) ad orario completo oltre al riconoscimento del relativo punteggio e la condanna al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive che avrebbe percepito.
2. Pur ritualmente convenuto in giudizio il Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
2.1. All'udienza dell'11 maggio 2023, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti Orga nelle medesime graduatorie di Milano, con notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. ritualmente perfezionatasi.
3. A seguito di rinuncia espressa di parte ricorrente alla domanda cautelare, con conseguente estinzione del relativo procedimento urgente,
e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
I fatti pacifici e documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente ha presentato istanza di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie GPS II fascia di
Milano in data 30.5.2022 (cfr. doc. 3 ricorrente); in data 9.8.22, in osservanza a quanto stabilito dall'O.M. 112/22, il ricorrente ha provveduto ad inoltrare istanza contenente le “150 preferenze” per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, utili al sistema informatico (cfr. doc. 5 ricorrente).
4 3. Con decreto del 7.9.2022 n. 14673 (a rettifica del precedente decreto n. 12090) sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali di Supplenza all'interno delle quali il ricorrente ha ottenuto i seguenti punteggi (cfr. doc. 6 ricorrente):
- B003: punteggio 83, posizione 60;
- B015: punteggio 78,5, posizione 51;
- B017: punteggio 77, posizione 45;
- : punteggio 83, posizione 3016. Org_3
4. Con successivo decreto n. prot. 14917 del 9.9.22 (sub doc. 1), l'A.T. di
Milano ha emanato il decreto contenente il bollettino delle nomine (da
GPS e GPI) individuando il ricorrente come destinatario di contratto su spezzone di 10 ore sulla c.d.c B003 presso l'Istituto MITD450009 con decorrenza dal 10.9.2022 al 30.6.2023. Tale incarico è stato accettato dal ricorrente con conseguente stipula del relativo contratto il 14.9.2022 (cfr. contratto, doc. 7).
5. Successivamente, l' ha pubblicato tre Controparte_6 ulteriori bollettini - in data 7.10.2022, 27.10.2022 e 11.11.2022 – procedendo all'assegnazione dei posti rimasti disponibili in favore dei docenti non trattati all'esito del primo turno di nomina. È documentale, come sottolineato in ricorso, che con tali bollettini siano stati assegnati incarichi annuali su cattedra piena rimasti vacanti all'esito del primo turno di nomine (ad esempio, in quanto oggetto di rinuncia) a favore di candidati con un punteggio inferiore rispetto al ricorrente (cfr. doc. 1bis,
1ter e 1quater ricorrente).
6. Avverso tali convocazioni, il ricorrente ha proposto reclamo in data
7.10.22 al quale l'A.T. di Milano ha risposto nei seguenti termini: “I posti assegnati nella prima tornata di nomine e rinunciati sono stati messi in disponibilità per le nomine successive come previsto dall'art. 12 comma 10 dell'O.M. 112/2022…” (doc. 9).
La normativa applicabile
7. L'Ordinanza del n. 112/2022 (doc. 2 Controparte_1 ricorrente) ha disciplinato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter,
5 della legge 3 maggio 1999, n. 124 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
8. Per quanto rileva ai fini della presente controversia, l'art. 12 comma
10 di tale ordinanza prevede che: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Applicazione al caso di specie
9. Nel caso in esame, le previsioni dell'art. 12 Ordinanza Ministeriale n.
112/2022 sono state correttamente applicate e appaiono del tutto legittime.
10. Il ricorrente, infatti, è stato “trattato dalla procedura” nel primo turno di nomine, con assegnazione della cattedra presso l'Istituto Org_1 sulla c.d.c B003 con contratto su spezzone di 10 ore con decorrenza dal
10.9.2022 al 30.6.2023 (doc. 7 contratto). Il ricorrente non contesta la correttezza di tale assegnazione nell'ambito delle procedure relative al primo turno, specificando che gli incarichi più vantaggiosi- di cui lamenta la mancata assegnazione- si sarebbero resi disponibili solo nei turni successivi, per effetto di rinuncia.
11. Nelle successive tornate di nomina, il sistema ha provveduto ad assegnare incarichi con cattedra piena (18 ore), rimasti disponibili a seguito di rinuncia nel primo turno, prendendo in considerazione solo i candidati collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo “trattato” dalla procedura (in quanto destinatario di incarico con successiva sottoscrizione del contratto).
12. Si tratta di una procedura che, per quanto strettamente rileva ai fini della presente causa, risponde a un criterio di ragionevolezza, essendo funzionale alle necessità del sistema scolastico di coprire in tempi brevi le
6 cattedre vacanti e di garantire una stabilità dopo il conferimento degli incarichi. Appare, pertanto, del tutto ragionevole che l'assegnazione dell'incarico renda le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento (art 12 comma 10 primo periodo) e che le successive disponibilità, determinate anche per effetto di rinuncia, siano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze a favore di aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (art 12 comma 10 ultimo periodo). Non appare condivisibile, al contrario, la tesi di parte ricorrente secondo cui
“il sistema informatico, quindi, avrebbe dovuto consentire ai candidati non soddisfatti nel primo turno di nomina, a causa della mancanza di posti disponibili tra quelli per i quali avevano espresso preferenza, di partecipare ai successivi turni di nomina”; tale soluzione determinerebbe una inevitabile incertezza e intollerabile lentezza della procedura, soggetta a infiniti rifacimenti, con intollerabile compromissione del diritto allo studio e alla continuità didattica.
13. In conclusione, la procedura prevista dall'O.M., nel caso di specie, appare del tutto ragionevole e pienamente rispettata, con conseguente rigetto del ricorso.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare del tutto irrilevante, nel caso in esame, affrontare la questione relativa alla disciplina della “rinuncia” (di cui all'art 12 comma 4 O.M. 112/22). Come rammentato in sede di ricorso, la giurisprudenza si è in più occasioni occupata di tale peculiare fattispecie (cfr. Cfr Tribunale di Lecce ordinanza 32232 del 21 giugno 2022; Tribunale di Velletri sent. 666 del
14.6.2022; Tribunale di Frosinone sent. 586 del 156.2022; Tribunale di
Torino sent. n. 473 del 18.3.2022) che, tuttavia, esula dal perimetro del caso concreto, in quanto il ricorrente non lamenta di essere stato considerato quale “rinunciatario” in relazione alle sedi non indicate tra le preferenze, come risulta anche dalla sottoscrizione del contratto di lavoro all'esito del primo turno.
14. Nulla si dispone in ordine alle spese, state la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
7 15. In ragione della complessità della controversia, riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 24/01/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. BLASI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, parte elettivamente domiciliata in corso Venezia 24, Milano;
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Co DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER
SUPPLENZE – GPS – DI MILANO II FASCIA PER LE CLASSI DI
CONCORSO B003, B015, B017, CP_4
- CONTROINTERESSATI –
Oggetto: assegnazione supplenza II Fascia GPS, risarcimento del danno
FATTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con annessa domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 8 febbraio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
Controparte_5
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, in via
d'urgenza con decreto motivato inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica ai resistenti, così provvedere: - In via preliminare, emettere ex artt.
669 bis e ss ed art. 700 c.p.c., assunte ove occorra sommarie informazioni,
i provvedimenti di urgenza più idonei ad eliminare i pregiudizi subiti e subendi e ad assicurare al sig. provvisoriamente gli Parte_1 effetti della decisione sul merito relativi all'attribuzione di incarico lavorativo annuale sulla B015 per 18 ore settimanali presso l'istituto
MITD450009 o, in subordine, incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate su cattedra di 18 ore, perché egli è collocato in GPS II fascia in provincia di Milano in posizione migliore rispetto ad altri docenti peggio graduati ma destinatari di incarico più favorevole. - In via cautelare, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.
e, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, di voler: i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, incarico fino al termine delle attività Org_1 didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
ii) condannare l'Amministrazione resistente a conferire al ricorrente l'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, l'incarico fino al Org_1 termine delle attività didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
- Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente
2 all'assegnazione dell'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, incarico fino al termine delle attività Org_1 didattiche su una delle rimanenti c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
b) accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive (sia per mensilità lavorative che per differenza oraria) che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione del contratto di lavoro esistente. E per l'effetto:
c) condannare l'Amministrazione resistente a conferire l'incarico annuale sulla c.d.c. B015 ad orario completo presso l'istituto oppure, Org_1
l'incarico fino al termine delle attività didattiche su una delle rimanenti
c.d.c. indicate e possedute con cattedra di 18 ore, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'apposita domanda informatizzata per le supplenze, tra quelli disponibili per il turno di nomina del 7.10.22, o in subordine per i turni successivi, e conseguente maturazione del relativo punteggio;
d) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive (sia per mensilità lavorative che per differenza oraria) che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione del contratto di lavoro esistente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
1.2. Premesso di essere inserito nella II Fascia GPS per la Provincia di
Milano e di aver ottenuto con il primo turno di nomine pubblicate nel bollettino del 9.9.2022, n. prot. 14917 una proposta di contratto quale docente a tempo determinato su spezzone di 10 ore classe di concorso
B003 con decorrenza dal 10.9.2022 al 30.6.2023, Parte_1 lamenta l'illegittimità della procedura che avrebbe consentito, nei
3 successivi turni di nomina, l'attribuzione di contratti più vantaggiosi su cattedra piena a candidati con minor punteggio e con posizione deteriore in graduatoria. In particolare, il lavoratore deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., del principio meritocratico e del principio di scorrimento delle graduatorie ex art. 28 d.P.R. n. 478/1994.
Conseguentemente, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'assegnazione di un incarico annuale (o sino al termine delle attività) sulla classe di concorso B015 (o le altre indicate nelle preferenze) ad orario completo oltre al riconoscimento del relativo punteggio e la condanna al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive che avrebbe percepito.
2. Pur ritualmente convenuto in giudizio il Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
2.1. All'udienza dell'11 maggio 2023, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti Orga nelle medesime graduatorie di Milano, con notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. ritualmente perfezionatasi.
3. A seguito di rinuncia espressa di parte ricorrente alla domanda cautelare, con conseguente estinzione del relativo procedimento urgente,
e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
I fatti pacifici e documentali
2. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente ha presentato istanza di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie GPS II fascia di
Milano in data 30.5.2022 (cfr. doc. 3 ricorrente); in data 9.8.22, in osservanza a quanto stabilito dall'O.M. 112/22, il ricorrente ha provveduto ad inoltrare istanza contenente le “150 preferenze” per sedi, classi di concorso e tipologia di posto, utili al sistema informatico (cfr. doc. 5 ricorrente).
4 3. Con decreto del 7.9.2022 n. 14673 (a rettifica del precedente decreto n. 12090) sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali di Supplenza all'interno delle quali il ricorrente ha ottenuto i seguenti punteggi (cfr. doc. 6 ricorrente):
- B003: punteggio 83, posizione 60;
- B015: punteggio 78,5, posizione 51;
- B017: punteggio 77, posizione 45;
- : punteggio 83, posizione 3016. Org_3
4. Con successivo decreto n. prot. 14917 del 9.9.22 (sub doc. 1), l'A.T. di
Milano ha emanato il decreto contenente il bollettino delle nomine (da
GPS e GPI) individuando il ricorrente come destinatario di contratto su spezzone di 10 ore sulla c.d.c B003 presso l'Istituto MITD450009 con decorrenza dal 10.9.2022 al 30.6.2023. Tale incarico è stato accettato dal ricorrente con conseguente stipula del relativo contratto il 14.9.2022 (cfr. contratto, doc. 7).
5. Successivamente, l' ha pubblicato tre Controparte_6 ulteriori bollettini - in data 7.10.2022, 27.10.2022 e 11.11.2022 – procedendo all'assegnazione dei posti rimasti disponibili in favore dei docenti non trattati all'esito del primo turno di nomina. È documentale, come sottolineato in ricorso, che con tali bollettini siano stati assegnati incarichi annuali su cattedra piena rimasti vacanti all'esito del primo turno di nomine (ad esempio, in quanto oggetto di rinuncia) a favore di candidati con un punteggio inferiore rispetto al ricorrente (cfr. doc. 1bis,
1ter e 1quater ricorrente).
6. Avverso tali convocazioni, il ricorrente ha proposto reclamo in data
7.10.22 al quale l'A.T. di Milano ha risposto nei seguenti termini: “I posti assegnati nella prima tornata di nomine e rinunciati sono stati messi in disponibilità per le nomine successive come previsto dall'art. 12 comma 10 dell'O.M. 112/2022…” (doc. 9).
La normativa applicabile
7. L'Ordinanza del n. 112/2022 (doc. 2 Controparte_1 ricorrente) ha disciplinato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter,
5 della legge 3 maggio 1999, n. 124 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
8. Per quanto rileva ai fini della presente controversia, l'art. 12 comma
10 di tale ordinanza prevede che: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Applicazione al caso di specie
9. Nel caso in esame, le previsioni dell'art. 12 Ordinanza Ministeriale n.
112/2022 sono state correttamente applicate e appaiono del tutto legittime.
10. Il ricorrente, infatti, è stato “trattato dalla procedura” nel primo turno di nomine, con assegnazione della cattedra presso l'Istituto Org_1 sulla c.d.c B003 con contratto su spezzone di 10 ore con decorrenza dal
10.9.2022 al 30.6.2023 (doc. 7 contratto). Il ricorrente non contesta la correttezza di tale assegnazione nell'ambito delle procedure relative al primo turno, specificando che gli incarichi più vantaggiosi- di cui lamenta la mancata assegnazione- si sarebbero resi disponibili solo nei turni successivi, per effetto di rinuncia.
11. Nelle successive tornate di nomina, il sistema ha provveduto ad assegnare incarichi con cattedra piena (18 ore), rimasti disponibili a seguito di rinuncia nel primo turno, prendendo in considerazione solo i candidati collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo “trattato” dalla procedura (in quanto destinatario di incarico con successiva sottoscrizione del contratto).
12. Si tratta di una procedura che, per quanto strettamente rileva ai fini della presente causa, risponde a un criterio di ragionevolezza, essendo funzionale alle necessità del sistema scolastico di coprire in tempi brevi le
6 cattedre vacanti e di garantire una stabilità dopo il conferimento degli incarichi. Appare, pertanto, del tutto ragionevole che l'assegnazione dell'incarico renda le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento (art 12 comma 10 primo periodo) e che le successive disponibilità, determinate anche per effetto di rinuncia, siano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze a favore di aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (art 12 comma 10 ultimo periodo). Non appare condivisibile, al contrario, la tesi di parte ricorrente secondo cui
“il sistema informatico, quindi, avrebbe dovuto consentire ai candidati non soddisfatti nel primo turno di nomina, a causa della mancanza di posti disponibili tra quelli per i quali avevano espresso preferenza, di partecipare ai successivi turni di nomina”; tale soluzione determinerebbe una inevitabile incertezza e intollerabile lentezza della procedura, soggetta a infiniti rifacimenti, con intollerabile compromissione del diritto allo studio e alla continuità didattica.
13. In conclusione, la procedura prevista dall'O.M., nel caso di specie, appare del tutto ragionevole e pienamente rispettata, con conseguente rigetto del ricorso.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare del tutto irrilevante, nel caso in esame, affrontare la questione relativa alla disciplina della “rinuncia” (di cui all'art 12 comma 4 O.M. 112/22). Come rammentato in sede di ricorso, la giurisprudenza si è in più occasioni occupata di tale peculiare fattispecie (cfr. Cfr Tribunale di Lecce ordinanza 32232 del 21 giugno 2022; Tribunale di Velletri sent. 666 del
14.6.2022; Tribunale di Frosinone sent. 586 del 156.2022; Tribunale di
Torino sent. n. 473 del 18.3.2022) che, tuttavia, esula dal perimetro del caso concreto, in quanto il ricorrente non lamenta di essere stato considerato quale “rinunciatario” in relazione alle sedi non indicate tra le preferenze, come risulta anche dalla sottoscrizione del contratto di lavoro all'esito del primo turno.
14. Nulla si dispone in ordine alle spese, state la soccombenza del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
7 15. In ragione della complessità della controversia, riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 24/01/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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