TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. US RI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa OR NE Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 877 del Ruolo Generale degli Affari
civili non contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a IA OT (PA), in [...] Parte_1
25/04/1980, elettivamente domiciliata in Corleone, via Ospedale n. 36,
presso lo studio dell'avv. PULEO ELEONORA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliato in Corleone, via Ospedale n. 36, presso lo studio dell'avv. PULEO ELEONORA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 877/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'01/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto ed esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/10/2012 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 7516 del 06/11/2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- 2 -
R.G. n. 877/2025
disattesa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Petralia Soprana, in data
24/05/2000, da , nata a IA OT, in [...] Parte_1
25/04/1980, e da nato a SAN CATALDO in [...] Parte_2
28/02/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
1, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
OR NE US RI
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. US RI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa OR NE Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 877 del Ruolo Generale degli Affari
civili non contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata a IA OT (PA), in [...] Parte_1
25/04/1980, elettivamente domiciliata in Corleone, via Ospedale n. 36,
presso lo studio dell'avv. PULEO ELEONORA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliato in Corleone, via Ospedale n. 36, presso lo studio dell'avv. PULEO ELEONORA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 877/2025
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'01/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto ed esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18/10/2012 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto n. 7516 del 06/11/2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- 2 -
R.G. n. 877/2025
disattesa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Petralia Soprana, in data
24/05/2000, da , nata a IA OT, in [...] Parte_1
25/04/1980, e da nato a SAN CATALDO in [...] Parte_2
28/02/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
1, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
OR NE US RI
- 3 -