Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2490 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Elisa Frisulli, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Ubaldo Macrì, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 4/10/2024, svoltasi in presenza, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/04/2024 ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 16/07/2016 nel Comune di Cursi (LE); che CP_1 dalla loro unione è nato il figlio il 14/09/2017; che, a causa di alcune Persona_1 incomprensioni, il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che i coniugi, con ricorso congiunto presentato al Tribunale di Lecce, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione personale,
Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in atti.
Con memoria depositata il 4/09/2024 si è costituito , contestando le CP_1 avverse deduzioni senza tuttavia opporsi alla domanda di pronuncia parziale sullo status.
All'udienza del 4/10/2024 sono comparse le parti con i rispettivi difensori i quali, riportandosi ai propri scritti difensivi, hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio insistendo nelle rispettive richieste istruttorie e rinunciando ai termini per conclusionali.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la sentenza parziale.
Il PM, a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con gli atti introduttivi consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cursi (LE) il
16/07/2016 tra e , trascritto nei Parte_1 CP_1 registri di matrimonio di quel Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2016, come specificato in parte motiva;
b) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
c) spese al definitivo;
d) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore