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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1706/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1706/2023 RG
TRA
(C.F. , in giudizio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Foligno, Piazza XX Settembre n. 7;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente dall'Avv. Paolo Messini (C.F. ) e dall'Avv. Flavio Camilli (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Foligno, Via Roncalli n.19, presso lo studio dei C.F._4
difensori;
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: come da note scritte trasmesse.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 L. 150/2011, ha citato in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in suo favore.
Nello specifico parte ricorrente ha esposto:
- di aver prestato assistenza legale giudiziale in favore del resistente dinanzi al Tribunale di Spoleto nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 230/2017, curando la costituzione in giudizio e il deposito di istanze volte alla definizione della procedura;
- di aver emesso, per tale attività, le notule pro forma n. 317/2021 e n. 41/2022, per un importo complessivo di euro 2.775,50, applicando i parametri medi di cui alle tabelle professionali vigenti;
- di aver altresì prestato assistenza legale giudiziale al resistente nel procedimento penale R.G.N.R. n.
1559/2017, provvedendo all'esame della documentazione e al monitoraggio del procedimento fino alla rinuncia al mandato intervenuta il 22/03/2023;
- di aver maturato per quest'ultima attività un compenso pari ad euro 3.676,98, anch'esso determinato secondo i parametri medi delle tabelle professionali;
- di non aver mai ricevuto il pagamento delle prestazioni sopra indicate, per un totale complessivo di euro
6.452,48.
Ha dunque concluso chiedendo la condanna del resistente al pagamento della predetta somma.
Costituitosi in giudizio, si è limitato a lamentare l'inesattezza del quantum richiesto dal Controparte_1
deducendo che: Parte_1
- con riguardo all'attività svolta nel procedimento penale, l'Avv. si sarebbe limitato a depositare la Parte_1
lettera di incarico, la comunicazione alla collega nominata d'ufficio, la nomina a difensore di fiducia e la successiva rinuncia all'incarico in data 22/03/2023, peraltro depositata tardivamente, senza produrre ulteriore documentazione al fine di verificare la fondatezza della richiesta di pagamento;
- con riferimento all'attività svolta nel giudizio civile il compenso sarebbe stato calcolato non facendo riferimento al reale valore della causa, come prescritto dal D.M. 147/2022.
pagina 2 di 7 Parte ricorrente si è inoltre dichiarata disponibile a versare, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di euro
1.200,00 ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente o, in subordine, chiedendo di quantificare il compenso effettivamente dovuto per l'assistenza e difesa nei giudizi indicati nel ricorso introduttivo, tenendo conto delle attività effettivamente provate e nel rispetto dei parametri di cui al
D.M.55/2014 e sue successive modificazioni, oltre accessori di legge.
All'esito della prima udienza è stato esperito tentativo di conciliazione tra le parti, che ha avuto esito negativo.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, la domanda di parte ricorrente sia parzialmente da accogliere.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3373/2010; Cass. Civ., sent. n. 9351/2007; Cass. Civ., sent.
n. 1743/2007; Cass. Civ., sent. n. 20073/2004).
pagina 3 di 7 Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115
c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. civ., sez. 6,
21.08.2012 n. 14594).
2. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie indagata, vanno subito posti in evidenza i fatti documentalmente provati ovvero quelli pacifici tra le odierne parti in causa, quali nella specie: la sussistenza del rapporto professionale fra l'avvocato e il nonché lo svolgimento di alcune Parte_1 CP_1
prestazioni professionali da parte del primo in favore del secondo. Circostanze queste che, dunque, devono ritenersi pacifiche fra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ciò che invece risulta contestato è il quantum richiesto dall'avvocato in relazione all'effettiva Parte_1
attività prestata in favore del CP_1
Preliminarmente si osserva che il ricorrente non ha prodotto un parere di congruità della parcella, che avrebbe costituito elemento probatorio rilevante ai fini della prova del credito (cfr. Cass. Civ., sent. n.
13918/2019; Cass. Civ., sent. n. 6368/2006; Cass. Civ., sent. n. 1984/2016).
Ne deriva l'onere del ricorrente di provare la congruità tra gli importi richiesti e le prestazioni effettivamente eseguite.
2.1. Con riferimento al caso di specie, quanto alle somme richieste per l'attività professionale asseritamente svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1559/2017, parte ricorrente ha allegato esclusivamente la procura alle liti, la comunicazione alla collega nominata d'ufficio dell'intervenuta nomina a difensore di fiducia, la nomina a difensore di fiducia (cfr. doc. 8, 9 e 10 allegati al ricorso), nonché la dichiarazione di rinuncia al mandato, depositata tardivamente rispetto ai tempi del procedimento.
Non risultano prodotti agli atti ulteriori atti o documenti comprovanti l'attività difensiva effettivamente svolta nel corso del procedimento, come, a titolo esemplificativo, memorie, istanze, verbali di udienza, corrispondenza con il cliente, accessi agli atti o altri elementi che attestino un'effettiva e concreta partecipazione al giudizio o lo svolgimento di prestazioni professionali rilevanti.
pagina 4 di 7 In assenza di tali riscontri probatori, e considerato l'onere del professionista di dimostrare la congruità del compenso richiesto rispetto alle attività eseguite, si ritiene di dover limitare la liquidazione al solo compenso per la fase di studio della controversia, unica attività ragionevolmente desumibile dagli atti prodotti, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Tale fase, individuata nella valutazione iniziale degli atti e nella predisposizione della difesa, risulta congrua nella misura di euro 237,00, trattandosi della soglia minima prevista dal decreto per tale tipologia di attività in ambito penale.
2.2. Per quanto concerne l'attività professionale asseritamente svolta nel procedimento esecutivo iscritto al
R.G.E. n. 230/2017, parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese ha prodotto in atti copia della costituzione in giudizio (cfr. doc. 2 all. ricorso), l'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., peraltro mancante di alcune pagine (cfr. doc. 3 all. ricorso), alcune istanze depositate per conto del cliente
(cfr. doc. 4 e 5 all. ricorso) nonché le parcelle proforma inviate al cliente, richiedendo il pagamento delle somme corrispondenti al valore medio previsto dal D.M. 147/2022.
Tuttavia, come contestato dalla parte resistente, il ricorrente non ha indicato né nelle fatture proforma, né nel proprio atto introduttivo, lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione del compenso professionale, elemento necessario al fine della corretta individuazione del compenso.
Sul punto parte resistente ha affermato che è possibile desumere il valore della causa sulla base dell'importo versato in sede di richiesta di conversione del pignoramento e pari ad euro 1.204,24, calcolato ai sensi dell'art. 495 c.p.c. e corrispondente a 1/6 del credito complessivamente azionato che risulterebbe dunque pari ad euro 7.441,44.
Sulla base di tale parametro, che appare congruo in assenza di contestazioni da parte del ricorrente e che trova un ragionevole fondamento nel contesto processuale, può dunque individuarsi lo scaglione economico applicabile al caso di specie nella fascia compresa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, come previsto dalle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022.
pagina 5 di 7 Inoltre, considerando che la somma precettata appare prossima al limite inferiore dello scaglione suddetto e che dagli atti non emergono elementi idonei a comprovare lo svolgimento di attività particolarmente complesse o di particolare impegno professionale da parte del difensore, risulta pertanto equo e conforme ai parametri normativi procedere a una liquidazione del compenso ai minimi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento, che si determina nella misura complessiva di euro 568,00, di cui euro 342,00 per la fase introduttiva ed euro 226,00 per la fase istruttoria.
Alla luce di quanto sin qui esposto ne deriva che il compenso spettante all'avvocato per le attività Parte_1
effettivamente provate, ammonta complessivamente ad euro 805,00 dei quali euro 237,00 per l'attività svolta in sede penale ed euro 568,00 per l'attività svolta nel giudizio esecutivo.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e in particolare tenuto conto che l'importo complessivamente riconosciuto al ricorrente risulta notevolmente inferiore rispetto alla somma originariamente richiesta pari ad euro 6.452,48, contro una liquidazione finale di soli euro 805,00, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendo giusti motivi in tal senso. A rafforzare tale valutazione contribuisce la circostanza che la parte resistente aveva manifestato disponibilità a corrispondere, a tacitazione di ogni pretesa, una somma pari ad euro 1.200,00, offerta non accolta dal ricorrente, che si è invece determinata ad agire giudizialmente per un importo significativamente superiore a quello effettivamente riconosciuto. Ciò evidenzia una sproporzione tra la pretesa azionata e quanto effettivamente dovuto, che legittima ulteriormente la scelta della compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento nei confronti di della somma di euro 805,00 oltre 15%
[...] Parte_1
pagina 6 di 7 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite.
Spoleto, 13/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1706/2023 RG
TRA
(C.F. , in giudizio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Foligno, Piazza XX Settembre n. 7;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente dall'Avv. Paolo Messini (C.F. ) e dall'Avv. Flavio Camilli (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato in Foligno, Via Roncalli n.19, presso lo studio dei C.F._4
difensori;
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: come da note scritte trasmesse.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 L. 150/2011, ha citato in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta in suo favore.
Nello specifico parte ricorrente ha esposto:
- di aver prestato assistenza legale giudiziale in favore del resistente dinanzi al Tribunale di Spoleto nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 230/2017, curando la costituzione in giudizio e il deposito di istanze volte alla definizione della procedura;
- di aver emesso, per tale attività, le notule pro forma n. 317/2021 e n. 41/2022, per un importo complessivo di euro 2.775,50, applicando i parametri medi di cui alle tabelle professionali vigenti;
- di aver altresì prestato assistenza legale giudiziale al resistente nel procedimento penale R.G.N.R. n.
1559/2017, provvedendo all'esame della documentazione e al monitoraggio del procedimento fino alla rinuncia al mandato intervenuta il 22/03/2023;
- di aver maturato per quest'ultima attività un compenso pari ad euro 3.676,98, anch'esso determinato secondo i parametri medi delle tabelle professionali;
- di non aver mai ricevuto il pagamento delle prestazioni sopra indicate, per un totale complessivo di euro
6.452,48.
Ha dunque concluso chiedendo la condanna del resistente al pagamento della predetta somma.
Costituitosi in giudizio, si è limitato a lamentare l'inesattezza del quantum richiesto dal Controparte_1
deducendo che: Parte_1
- con riguardo all'attività svolta nel procedimento penale, l'Avv. si sarebbe limitato a depositare la Parte_1
lettera di incarico, la comunicazione alla collega nominata d'ufficio, la nomina a difensore di fiducia e la successiva rinuncia all'incarico in data 22/03/2023, peraltro depositata tardivamente, senza produrre ulteriore documentazione al fine di verificare la fondatezza della richiesta di pagamento;
- con riferimento all'attività svolta nel giudizio civile il compenso sarebbe stato calcolato non facendo riferimento al reale valore della causa, come prescritto dal D.M. 147/2022.
pagina 2 di 7 Parte ricorrente si è inoltre dichiarata disponibile a versare, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di euro
1.200,00 ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ricorrente o, in subordine, chiedendo di quantificare il compenso effettivamente dovuto per l'assistenza e difesa nei giudizi indicati nel ricorso introduttivo, tenendo conto delle attività effettivamente provate e nel rispetto dei parametri di cui al
D.M.55/2014 e sue successive modificazioni, oltre accessori di legge.
All'esito della prima udienza è stato esperito tentativo di conciliazione tra le parti, che ha avuto esito negativo.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, la domanda di parte ricorrente sia parzialmente da accogliere.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3373/2010; Cass. Civ., sent. n. 9351/2007; Cass. Civ., sent.
n. 1743/2007; Cass. Civ., sent. n. 20073/2004).
pagina 3 di 7 Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115
c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. civ., sez. 6,
21.08.2012 n. 14594).
2. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie indagata, vanno subito posti in evidenza i fatti documentalmente provati ovvero quelli pacifici tra le odierne parti in causa, quali nella specie: la sussistenza del rapporto professionale fra l'avvocato e il nonché lo svolgimento di alcune Parte_1 CP_1
prestazioni professionali da parte del primo in favore del secondo. Circostanze queste che, dunque, devono ritenersi pacifiche fra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ciò che invece risulta contestato è il quantum richiesto dall'avvocato in relazione all'effettiva Parte_1
attività prestata in favore del CP_1
Preliminarmente si osserva che il ricorrente non ha prodotto un parere di congruità della parcella, che avrebbe costituito elemento probatorio rilevante ai fini della prova del credito (cfr. Cass. Civ., sent. n.
13918/2019; Cass. Civ., sent. n. 6368/2006; Cass. Civ., sent. n. 1984/2016).
Ne deriva l'onere del ricorrente di provare la congruità tra gli importi richiesti e le prestazioni effettivamente eseguite.
2.1. Con riferimento al caso di specie, quanto alle somme richieste per l'attività professionale asseritamente svolta nel procedimento penale R.G.N.R. n. 1559/2017, parte ricorrente ha allegato esclusivamente la procura alle liti, la comunicazione alla collega nominata d'ufficio dell'intervenuta nomina a difensore di fiducia, la nomina a difensore di fiducia (cfr. doc. 8, 9 e 10 allegati al ricorso), nonché la dichiarazione di rinuncia al mandato, depositata tardivamente rispetto ai tempi del procedimento.
Non risultano prodotti agli atti ulteriori atti o documenti comprovanti l'attività difensiva effettivamente svolta nel corso del procedimento, come, a titolo esemplificativo, memorie, istanze, verbali di udienza, corrispondenza con il cliente, accessi agli atti o altri elementi che attestino un'effettiva e concreta partecipazione al giudizio o lo svolgimento di prestazioni professionali rilevanti.
pagina 4 di 7 In assenza di tali riscontri probatori, e considerato l'onere del professionista di dimostrare la congruità del compenso richiesto rispetto alle attività eseguite, si ritiene di dover limitare la liquidazione al solo compenso per la fase di studio della controversia, unica attività ragionevolmente desumibile dagli atti prodotti, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Tale fase, individuata nella valutazione iniziale degli atti e nella predisposizione della difesa, risulta congrua nella misura di euro 237,00, trattandosi della soglia minima prevista dal decreto per tale tipologia di attività in ambito penale.
2.2. Per quanto concerne l'attività professionale asseritamente svolta nel procedimento esecutivo iscritto al
R.G.E. n. 230/2017, parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese ha prodotto in atti copia della costituzione in giudizio (cfr. doc. 2 all. ricorso), l'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., peraltro mancante di alcune pagine (cfr. doc. 3 all. ricorso), alcune istanze depositate per conto del cliente
(cfr. doc. 4 e 5 all. ricorso) nonché le parcelle proforma inviate al cliente, richiedendo il pagamento delle somme corrispondenti al valore medio previsto dal D.M. 147/2022.
Tuttavia, come contestato dalla parte resistente, il ricorrente non ha indicato né nelle fatture proforma, né nel proprio atto introduttivo, lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione del compenso professionale, elemento necessario al fine della corretta individuazione del compenso.
Sul punto parte resistente ha affermato che è possibile desumere il valore della causa sulla base dell'importo versato in sede di richiesta di conversione del pignoramento e pari ad euro 1.204,24, calcolato ai sensi dell'art. 495 c.p.c. e corrispondente a 1/6 del credito complessivamente azionato che risulterebbe dunque pari ad euro 7.441,44.
Sulla base di tale parametro, che appare congruo in assenza di contestazioni da parte del ricorrente e che trova un ragionevole fondamento nel contesto processuale, può dunque individuarsi lo scaglione economico applicabile al caso di specie nella fascia compresa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, come previsto dalle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022.
pagina 5 di 7 Inoltre, considerando che la somma precettata appare prossima al limite inferiore dello scaglione suddetto e che dagli atti non emergono elementi idonei a comprovare lo svolgimento di attività particolarmente complesse o di particolare impegno professionale da parte del difensore, risulta pertanto equo e conforme ai parametri normativi procedere a una liquidazione del compenso ai minimi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento, che si determina nella misura complessiva di euro 568,00, di cui euro 342,00 per la fase introduttiva ed euro 226,00 per la fase istruttoria.
Alla luce di quanto sin qui esposto ne deriva che il compenso spettante all'avvocato per le attività Parte_1
effettivamente provate, ammonta complessivamente ad euro 805,00 dei quali euro 237,00 per l'attività svolta in sede penale ed euro 568,00 per l'attività svolta nel giudizio esecutivo.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e in particolare tenuto conto che l'importo complessivamente riconosciuto al ricorrente risulta notevolmente inferiore rispetto alla somma originariamente richiesta pari ad euro 6.452,48, contro una liquidazione finale di soli euro 805,00, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendo giusti motivi in tal senso. A rafforzare tale valutazione contribuisce la circostanza che la parte resistente aveva manifestato disponibilità a corrispondere, a tacitazione di ogni pretesa, una somma pari ad euro 1.200,00, offerta non accolta dal ricorrente, che si è invece determinata ad agire giudizialmente per un importo significativamente superiore a quello effettivamente riconosciuto. Ciò evidenzia una sproporzione tra la pretesa azionata e quanto effettivamente dovuto, che legittima ulteriormente la scelta della compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento nei confronti di della somma di euro 805,00 oltre 15%
[...] Parte_1
pagina 6 di 7 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite.
Spoleto, 13/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
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