Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 16133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16133 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
Parte 1 (nata a [...] il [...] C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SERPICO LAURA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via A.Omodeo 124
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. C.F. 2 1) rappresentato e difeso, CP 1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. FERRONE ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Minturno (LT9 alla Via Simonelli n.61
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
'premesso di aver convissuto con Con ricorso depositato in data 18.07. 2024 Parte 1
dal 2007 e che dalla loro relazione erano nati due figli: Per_1 (21.11.2009) e CP_1
Per 2 (27.06.2013), riconosciuti da entrambi i genitori, rappresentava che a causa di incompatibilità caratteriali insorte, era cessata la relazione sentimentale con il resistente e pertanto adiva il Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli. In particolare chiedeva: disporre, a carico del CP 1 a titolo di mantenimento dei figli Per_1 e Per 2 la somma di euro
600,00 mensili per ognuno (oltre rivalutazione Istat da calcolarsi e corrispondersi automaticamente e senza ulteriore richiesta) oltre al 70% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., universitarie, sportive, ludiche e ricreative documentate o necessitate, in proporzione ai suoi introiti rispetto a quelli della madre e comunque quali quelle di cui si è occupato durante tutti gli anni di vita dei figli, al fine di far mantenere loro lo stesso tenore di vita goduto in precedenza.
- disporre che la casa adibita a dimora coniugale sita in Napoli alla via R.M. Imbriani 115 (di proprietà esclusiva del CP 1 ) venga assegnata alla Pt_1 in qualità di collocataria dei figli minori;
in ordine all'affido dei figli, disporre siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre nella abitazione attuale e possano a vedere il padre ogni settimana il martedi ed il giovedi pomeriggio dalle 17 alle 21 e comunque dopo aver cenato con un pernottamento a scelta o il martedì o il giovedì; nei giorni indicati il padre si occuperà di accompagnare ed andare a prendere i figli a lezione di Rugby come già faceva in precedenza, salvo diversi accordi;
a settimane alterne che trascorrano il we con il papà che li andrà a prendere presso la madre alle 17 del venerdì e li riporti a casa la Pt 2 dopo cena. - -che trascorrano equamente le vacanze Natalizie ad anni alterni con la mamma ed il papà preferibilmente seguendo accordi presi dai genitori nel loro migliore interesse e, solo in caso contrario, il 24 dicembre dalle 18 alle 10 del 25 con uno dei genitori e da allora sino al 26 mattina alle 10 con l'altro. Il 31 Dicembre dalle 18 fino alle 10 del 1 Gennaio con l'uno e dalle 10 del 1 Gennaio alle 10 del 2 gennaio con l'altro, l'Epifania ad anni alterni con l'uno e con l'altro e così, per le vacanze pasquali che trascorrano, in caso di mancato bonario accordo, ad anni alterni Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro. Che durante le vacanze estive trascorrano con il papà
15 giorni tra Giugno Luglio o ad Agosto anche consecutivi compatibilmente con i loro impegni extrascolastici e con gli impegni di lavoro del padre e della madre. I Genitori si comunicheranno vicendevolmente i periodi di ferie con i minori entro il 30 Maggio di ogni anno. Che trascorrano i compleanni e gli onomastici possibilmente con entrambi i genitori o con l'uno e l'altro ad anni alterni. Con il papà il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e con la mamma il giorno del suo compleanno dell'onomastico e la festa della mamma.
che le decisioni relative all'istruzione all'educazione dei figli e quelle straordinarie di salute verranno
-
prese congiuntamente da entrambi i genitori,
che entrambi i genitori si impegnino, nei periodi in cui i minori stiano con ciascuno fuori dalla routine
(a titolo esemplificativo, durante le vacanze estive), di comunicare all'atro luogo di permanenza, indirizzo e recapiti telefonici.
che le spese del presente giudizio vengano governate anche in base al tenore del comportamento processuale del resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Si costituiva CP 1 il quale aderiva alla domanda formulata dalla ricorrente di regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori e chiedeva recepirsi le seguenti condizioni: 1) Che i figli minori Per 1 e Per 2 siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2) Che la casa coniugale sita in Napoli (NA) alla Via R.M. Imbriani n. 115 venga assegnata alla Signora Pt 1 in qualità di genitore collocatario "prevalente" dei figli minori Per_1 e Per 2 con possibilità per il padre di vederli "sempre"(compatibilmente con gli impegni degli stessi) ed in ogni caso nei termini minimi indicati nel ricorso introduttivo della Sig.ra Pt_1
3) Che il mantenimento per i figli minori Per 1 e Per 2 venga complessivamente stimato in euro
900,00 in ragione di mese (450 per ogni figlio) e posto a carico del padre
4) Che le spese straordinarie, ludiche, sportive e ricreative dei figli minori, vengano ripartire al 50% tra i genitori.
5) Che i genitori si impegnino ad avere rapporti civili e sereni tra loro in maniera da garantire il benessere psicofisico e la serenità dei figli, collaborando in concordia per tale obbiettivo, prendendo tutte le decisioni "più importanti" in maniera congiunta.
All'udienza del 4.02.2025 le parti comparivano personalmente e rappresentavano di aver raggiunto un' intesa per la regolamentazione della responsabilità genitoriale. In particolare le parti chiedevano recepirsi i seguenti accordi:
- disporre a carico del CP_1 a titolo di mantenimento dei figli Per_1 e Per 2 la somma di euro
500,00 (cinquecento/00) mensili per ognuno (oltre rivalutazione Istat da calcolarsi e corrispondersi automaticamente e senza ulteriore richiesta) da corrispondersi entro il 10 del mese di riferimento oltre al 70% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., universitarie, sportive, ludiche e ricreative previamente concordate, documentate o necessitate, in proporzione ai suoi introiti rispetto a quelli della madre e comunque quali quelle di cui si è occupato durante tutti gli anni di vita dei figli, al fine di far mantenere loro lo stesso tenore di vita goduto in precedenza. In ogni casa le Parti fanno proprie le indicazioni del
"Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc" del Tribunale di Napoli.
disporre che la casa adibita a dimora coniugale sita in Napoli alla via R.M. Imbriani 115 (di proprietà esclusiva del CP 1 ) venga assegnata alla Pt 1 in qualità di collocataria dei figli minori. Le utenze tutte della predetta abitazione saranno volturate a favore della Pt_1 e dalla stessa sostenute; in ordine all'affido dei figli, disporre siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre nella abitazione attuale e possano a vedere il padre ogni settimana il martedi ed il giovedi pomeriggio dalle 17 alle 21 e comunque dopo aver cenato con un pernottamento a scelta o il martedì o il giovedì e che, comunque, compatibilmente con gli impegni degli stessi, possano vedere il padre ogni qualvolta lo desiderino;
nei giorni indicati il padre si occuperà di accompagnare ed andare a prendere i figli a lezione di Rugby come già faceva in precedenza, salvo diversi accordi;
a settimane alterne che trascorrano il we con il papà che li andrà a prendere presso la madre alle 17 del venerdì e li riporti a casa la Pt 2 dopo cena, con possibile modifica di orario e tempistica da parte di entrambi i genitori secondo i desideri dei figli, sempre se di comune accordo.
-che trascorrano equamente le vacanze Natalizie ad anni alterni con la mamma ed il papà preferibilmente seguendo accordi presi dai genitori nel loro migliore interesse e, solo in caso contrario, il 24 dicembre dalle 18 alle 10 del 25 con uno dei genitori e da allora sino al 26 mattina alle 10 con l'altro. Il 31 Dicembre dalle 18 fino alle 10 del 1 Gennaio con l'uno e dalle 10 del 1 Gennaio alle 10 del
2 Gennaio con l'altro, l'Epifania ad anni alterni con l'uno e con l'altro e così, per le vacanze pasquali che trascorrano, in caso di mancato bonario accordo, ad anni alterni Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro. Che durante le vacanze estive trascorrano con il papà 15 giorni tra Giugno Luglio o ad Agosto anche consecutivi compatibilmente con i loro impegni extrascolastici e con gli impegni di lavoro del padre e della madre. I Genitori si comunicheranno vicendevolmente i periodi di ferie con i minori entro il
30 Maggio di ogni anno. Che trascorrano i compleanni e gli onomastici possibilmente con entrambi i genitori o con l'uno e l'altro ad anni alterni. Con il papà il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la festa del papà e con la mamma il giorno del suo compleanno dell'onomastico e la festa della mamma. -che le decisioni relative all'istruzione all'educazione dei figli e quelle straordinarie di salute verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori che comunque si impegnano a prendere tutte quelle "più importanti" in maniera congiunta,
che entrambi i genitori si impegnino, nei periodi in cui i minori stiano con ciascuno fuori dalla routine
(a titolo esemplificativo, durante le vacanze estive), di comunicare all'atro luogo di permanenza, indirizzo e recapiti telefonici.
entrambi i genitori intendono prestare il proprio assenzo all'espatrio dei figli per motivi ludici e culturali insieme all'altro genitore
- che le spese del presente giudizio vengano integralmente compensate
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da Parte 1 contro
CP 1 così provvede:
(21.11.2009) e Per 2 (27.06.2013) in1. disciplina la responsabilità genitoriale sui figli minori Per 1 conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
2. prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
3.compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino