Art. 11.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all' art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 , convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812 .
E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all' art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 , convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812 .
E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.