Articolo 11 della Legge 24 luglio 1957, n. 756
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 settembre 1957
Art. 11.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all' art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 , convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812 .
E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.
Entrata in vigore il 15 settembre 1957