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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 368 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BENECCHI PIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/02/2025 i coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 31/07/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1031, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 08 settembre 1975, la figlia , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 16287/2020 del 02/10/2020;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. la sig.ra per patto espresso, come elemento funzionale ed Pt_3
indispensabile al fine della risoluzione consensuale della crisi coniugale, si obbliga a trasferire al sig. , senza corrispettivo alcuno, la Parte_1
quota del 50% degli immobili siti in Messina, Vill. Camaro Superiore, Via
Pozzi n° 7, acquistati ed integralmente pagati dallo con atto in Pt_1
Notaio del 17/01/2019, registrato, a Messina, jl 28/01/2019, Persona_2
2 al n° 846, e trascritto il 28/01/2019 ai nn. 2165/1635, da potere del sig.
[...]
e, precisamente: A. Casa, per civile abitazione, costituita da una Per_3
sola elevazione terranea, con copertura a tegole, composta da quattro vani, cucina, bagno e legnaia, con annessa terrazza a livello. Nel catasto fabbricati di Messina al fg. 111, part. 346, Via Pozzi, piano T, zona 2, ctg. A/4, cl. 7, vani 6, sup. catastale (escluse le aree scoperte) mq. 108, R.C. €. 92,96; B.
Terreno agricolo avente una superficie catastale complessiva di mq. 1.320
(milletrecentoventi//00). Nel catasto terreni di Messina al fg. 111 part. 347, di are 1,20, redditi €. 0,74 ed €. 0,40, e 349, e part. 349 di are 12,00, redditi
€. 11,78 ed €. 4,03; 2. I coniugi rinunziano espressamente e reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento dichiarando che, oltre ai superiori beni, non esistono altri beni patrimoniali in comunione, né mobili né immobili, da dividere;
3. Le spese giudiziali restano integralmente compensate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/04/2025.
Alla suddetta udienza del 18/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 16287/2020 del 02/10/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 31/07/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1031, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2
Messina il 05/04/1960, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 368 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BENECCHI PIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/02/2025 i coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 31/07/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1031, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 08 settembre 1975, la figlia , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 16287/2020 del 02/10/2020;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. la sig.ra per patto espresso, come elemento funzionale ed Pt_3
indispensabile al fine della risoluzione consensuale della crisi coniugale, si obbliga a trasferire al sig. , senza corrispettivo alcuno, la Parte_1
quota del 50% degli immobili siti in Messina, Vill. Camaro Superiore, Via
Pozzi n° 7, acquistati ed integralmente pagati dallo con atto in Pt_1
Notaio del 17/01/2019, registrato, a Messina, jl 28/01/2019, Persona_2
2 al n° 846, e trascritto il 28/01/2019 ai nn. 2165/1635, da potere del sig.
[...]
e, precisamente: A. Casa, per civile abitazione, costituita da una Per_3
sola elevazione terranea, con copertura a tegole, composta da quattro vani, cucina, bagno e legnaia, con annessa terrazza a livello. Nel catasto fabbricati di Messina al fg. 111, part. 346, Via Pozzi, piano T, zona 2, ctg. A/4, cl. 7, vani 6, sup. catastale (escluse le aree scoperte) mq. 108, R.C. €. 92,96; B.
Terreno agricolo avente una superficie catastale complessiva di mq. 1.320
(milletrecentoventi//00). Nel catasto terreni di Messina al fg. 111 part. 347, di are 1,20, redditi €. 0,74 ed €. 0,40, e 349, e part. 349 di are 12,00, redditi
€. 11,78 ed €. 4,03; 2. I coniugi rinunziano espressamente e reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento dichiarando che, oltre ai superiori beni, non esistono altri beni patrimoniali in comunione, né mobili né immobili, da dividere;
3. Le spese giudiziali restano integralmente compensate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/04/2025.
Alla suddetta udienza del 18/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 16287/2020 del 02/10/2020, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 31/07/1975, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1031, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Parte_2
Messina il 05/04/1960, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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