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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 781/25 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del 24.9.2025 e vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...] Parte_1 C.F._1
(AL), rappresentata e difesa dall'Avvocato Cesare Fossati del Foro di Genova, come da mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
Attrice
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , res. in Fresonara Controparte_1 C.F._2
(AL)
Convenuto contumace
OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c. .
CONCLUSIONI per parte ricorrente: vedi ricorso introduttivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato all'ex marito in data Controparte_1
28 giugno 2025 chiedeva al Tribunale pronuncia ex art. 2932 c.c. in base ad accordo Parte_1
raggiunto fra le parti in sede di definizione delle condizioni di divorzio consensuale, poi recepite con sentenza di questo stesso Tribunale n. 111 del 7 febbraio 2023 ( doc. 4) tra le quali, per quanto di interesse, era previsto che “ la quota pari alla metà della casa coniugale della sig.ra
verrà ceduta al sig. senza corrispettivo. Il rogito di compravendita avverrà dopo Pt_1 CP_1
l'emissione della sentenza di divorzio e comunque non oltre dicembre 2023”
Nonostante infatti fosse stata da tempo pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile e trascorso anche il termine massimo del 31 dicembre 2023, e sebbene la avesse CP_1
tentato in ogni modo, accollandosi anche le spese, di indurre il marito a presentarsi dal notaio per la cessione prevista negli accordi, il si era sempre rifiutato di addivenire alla cessione, CP_1
adducendo le più svariate scuse, sicché alla sig.ra - che non desiderava rimanere Pt_1
ulteriormente proprietaria della quota indivisa sull'immobile, anche perché questo era fatiscente e necessitava di costosi interventi manutentivi – non era rimasta che la strada di instaurare giudizio di merito per l'esecuzione dell'obbligo assunto dal in sede di divorzio e mai da questo CP_1
adempiuto.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali, tra cui anche il deposito delle necessarie dichiarazioni di regolarità edilizia e catastale (vedi doc.ti sub 17), e poi avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
La domanda attorea appare meritevole di accoglimento.
Ed invero costituisce ormai Jus receptum che “ Le clausole dell'accordo di separazione consensuale
o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di
2 omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art.
2657 c.c…..” ( Cass. Sez. Unite 21761/21)
Per quanto riguarda poi l'assunzione, come nel caso che ci occupa, di un mero obbligo a contrarre, trattasi in ogni caso di pattuizione meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, come statuisce, tra le altre, Cass., ord. 22559/23: “In tema di separazione consensuale,
l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni.
Nel caso di specie peraltro la sig.ra ha adempiuto all'obbligo di depositare dichiarazione Pt_1
veritiera di conformità dello stato dell'immobile alla sua planimetria catastale ( vedi art. 19 comma
14 L. 30 luglio 2010 n. 122), nonché dichiarazione relativa alla situazione urbanistica dell'immobile, come prevista dall'art. 40 comma II L. 47/85; risultano anche indicati gli identificativi catastali dell'immobile in oggetto (vedi doc.ti sub 17).
L'assunzione dell'obbligo da parte di , di acquistare la quota indivisa di un mezzo Controparte_1
dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Fregonara, Partita 371, Fg 4, mappale
340, A4, Classe 1, vani 7 appartenente alla ex moglie risulta chiaramente dalle Parte_1
condizioni di divorzio consensuale ( doc. 3), recepite integralmente dalla relativa sentenza (doc. 5).
Pertanto, nulla ostando all'accoglimento della domanda attorea, si procede come richiesto, previa precisazione che il trasferimento, pur non essendo una donazione in quanto rientrante nell'assetto delle condizioni patrimoniali tra coniugi, avviene, come stabilito negli accordi, senza il pagamento di alcun corrispettivo.
Le spese legali, in ragione della mancata opposizione di parte convenuta, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così decide:
1) Accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da parte attrice e per l'effetto trasferisce a
, nato a [...] il [...], res. in Fresonara (AL), c.f. la Controparte_1 C.F._3
piena proprietà della quota di un mezzo del seguente immobile: Catasto Fabbricati del Comune di
Fregonara, Partita 371, Fg 4, mappale 340, A4, Classe 1, vani 7 - quota già appartenente a
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...]; Pt_1 C.F._1
2) Ordina al conservatore dei Registri immobiliari di Alessandria di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) compensa le spese.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 7 ottobre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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