Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 27/04/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
86/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Enrico Torri Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Roberto Rizzi Consigliere Stefania CC Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62238 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden (c.f.
[...], posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f.
[...], posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); PP GI
(c.f. [...], pec: avv.giuseppina.giannico@
postacert.inps.gov.it) e DI Carcavallo (c.f. [...],
pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps. gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, come da procura in calce all’atto di appello;
contro OM (c.f. omissis) nata a [...] il omissis ed ivi residente alla via omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio D’Ago (c.f.
[...], pec: mauriziodago@pec.it) ed elettivamente domiciliata, in Napoli, presso lo studio dello stesso, alla via EO Caracciolo Carafa n. 30, in virtù di mandato in calce all’atto di costituzione avverso
la sentenza n. 291/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 3 giugno 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 16 aprile 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Stefania CC e l’avv. DI Carcavallo per l’NP, parte appellante.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 29 maggio 2025, l’Istituto previdenziale ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso di primo grado formulato dall’attuale
appellata e dichiarata l’irripetibilità della somma di euro 6.565,78 per il legittimo affidamento ingenerato anche dal lasso di tempo trascorso tra la percezione delle somme ed il provvedimento di recupero del 4 novembre 2019.
Con unico ed articolato motivo di doglianza, l’NP appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 5 del d.P.R. n. 429 del 1986 e dell’art.
2033 c.c., nonché violazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 4/2008/QM e motivazione errata.
Secondo la prospettazione dell’appellante, il Giudice territoriale avrebbe posto a fondamento del proprio convincimento un’interpretazione del quadro normativo non afferente alla fattispecie in esame che atterrebbe al superamento, per il periodo di riferimento, dei limiti reddituali derivanti dalla mancata applicazione del divieto di cumulo parziale fra pensione ai superstiti e reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 41, tab. F, della legge n. 335 del 1995.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale richiama l’indirizzo espresso dalle Sezioni Riunite, con la su richiamata pronuncia n. 4/2008/QM che reputa relativa ad analoga vicenda in cui lo stato soggettivo del percipiente assumerebbe un ruolo residuale, nonché l’art. 9 della legge n. 428/1985 secondo cui la revisione dei pagamenti disposti mediante procedure automatizzate deve essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.
Pertanto, secondo l’NP appellante, per l’azione di recupero dovrebbero individuarsi due fasi: una prima fase volta all’acquisizione del dato reddituale ed alla verifica del suo impatto sul diritto e sulla misura del trattamento ed una seconda fase relativa alla materiale revisione del pagamento da adeguarsi alle sopravvenute variazioni reddituali.
Reputa, in particolare, l’NP che la sopraggiunta disponibilità dei dati reddituali costituisca “per la pubblica amministrazione solo la condizione per l’avvio della giusta lavorazione della partita pensionistica, non comportando, di regola, l’immediata revisione di essa e ciò in ragione di necessari tempi tecnici di lavorazione”.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 166/1996 nella parte in cui individua nell’art.
13, comma 2, della L. n. 412/1991 il “criterio di orientamento generale per valutare la ragionevole durata dei tempi tecnici necessari” per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche.
Secondo l’NP, la formazione del legittimo affidamento in capo al beneficiario esige, tuttavia, che il pensionato assolva agli obblighi di informazione, funzionali allo svolgimento, senza ritardo, delle predette procedure di verifica che, peraltro, nella fattispecie in esame, trattandosi di redditi percepiti nel 2017, avrebbero potuto avviarsi solo nel luglio 2018 per effetto della presentazione del modello 730, con conseguente tempestività della nota di recupero del novembre 2019.
In conclusione, l’NP, parte appellante chiede l’accoglimento dell’atto di gravame.
Con memoria depositata in data 4 settembre 2025, si è costituita Omissis eccependo che l’NP non avrebbe considerato le modifiche legislative e organizzative intervenute negli anni in materia di gestione delle informazioni reddituali utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali e che, in ogni caso, il provvedimento di indebito atterrebbe ad “un arco temporale durante il quale, l’INPS non aveva ancora completato la fase istruttoria della domanda di pensione di reversibilità ed era in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter liquidare la pensione”.
Aggiunge la parte appellata che l’NP, con la circolare n. 47/2018, si riporterebbe, per la gestione privata e per la gestione pubblica, alla decadenza dal diritto alla ripetibilità dell’indebito ex art. 52 della L. n.
88/1989 ed al consolidato “orientamento giurisprudenziale fondato sull’assenza della responsabilità e la buona fede connessa”.
In conclusione, la parte appellata chiede di rigettare il gravame, con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa in favore del difensore che si dichiara antistatario.
All’udienza del 16 aprile 2026, l’NP ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio rileva l’inammissibilità della costituzione in giudizio di Omissis, effettuata mediante comparsa depositata in data 4 settembre 2025 e sottoscritta da difensore privo di ius postulandi, per assenza dell’abilitazione dinanzi alle superiori Giurisdizioni, prescritta dall’art. 28, comma 2, c.g.c.
Pertanto, il Collegio, vista la su richiamata inammissibilità dell’atto di costituzione di Omissis, dichiara la contumacia della parte appellata.
Sempre, in via preliminare, il Collegio deve valutare l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art.
170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’appello è ammissibile.
La vicenda, oggetto dell’odierno gravame, attiene all’accertamento della ripetibilità di un indebito pensionistico per somme percepite dall’appellata, titolare di pensione di reversibilità, oltre i limiti di cumulabilità del reddito previsti dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’atto di appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.
Osserva il Collegio che l’art. 1, comma 41, della su richiamata L. n.
335/1995 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale ed ha introdotto, mediante la predetta tabella F allegata alla legge, limiti diversificati alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con i redditi del beneficiario.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo del predetto art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, risultando, altrimenti, alterato il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la ratio solidaristica della reversibilità.
Secondo l’insegnamento della Consulta, infatti, le predette norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tengono conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e tendono a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost., sent. n. 162/2022 e n.
241/2016).
Il quadro ordinamentale in materia deve, poi, tener conto della disciplina dettata dall’art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 ai sensi del quale la revisione dei pagamenti “disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni” e le relative liquidazioni assumono “carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”.
Al riguardo, l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 429/1986 ribadisce che il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle Direzioni provinciali del Tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell’art. 9 della L. n.
428/1985 ed, al comma 4, aggiunge che: “resta comunque impregiudicata l’azione dell’amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”.
Secondo le Sezioni Riunite di questa Corte, per individuare i principi applicabili in tema di recupero di indebiti pensionistici
erogati oltre i limiti di cumulabilità, occorre far riferimento proprio alla normativa appena richiamata prevista dall’art. 9 della L. n.
428/1985 e dall’art. 5 del d.P.R. n. 429/1985 dovendosi, quindi, considerare che: “l’Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l’eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo”
(Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).
La Corte costituzionale, nel richiamare, per analoga fattispecie, la fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata ed il momento dell’accertamento dell’eventuale superamento del limite reddituale, ha individuato quale “criterio di orientamento” l’art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ai sensi del quale l’NP “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (Corte costituzionale, sentenza n. 166/1996).
Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Corte di cassazione, il su richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l’Istituto previdenziale “deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (Cass. civ., sent. 29688/2024 e n. 3802/2019, Sez. I. App., sent. n. 147/2025).
Osserva il Collegio che, dalla documentazione agli atti del giudizio e, precisamente, dal provvedimento NP del 4 novembre 2019, si rileva che, dalle verifiche, era emerso che gli importi per pensione ai superstiti percepiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, avevano superato quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che l’Ente previdenziale ha avuto conoscenza dei redditi percepiti, nel 2017, dall’appellata soltanto in seguito alla presentazione del modello 730 avvenuta nel 2018 e nell’anno successivo, 2019, ha tempestivamente emesso il su richiamato provvedimento di recupero delle somme indebitamente erogate.
Rileva, infatti, il Collegio che, secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, all’obbligo di comunicazione del verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione previsto dall’art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973, “si assolve mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo a quelli di maturazione” e che le verifiche sui redditi, finalizzate all’applicazione dei limiti di cumulabilità, possono essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, soltanto a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del modello unico), l’anno successivo a quello di produzione del reddito
(Sez. I App., sent. n. 147/2025 n. 123/2023 e n. 156/2022).
Tale orientamento si pone, inoltre, nel solco dell’insegnamento dell’Organo di nomofilachia che ha ribadito che, per i percettori di pensione di riversibilità, l’obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della pensione stessa, deve considerarsi particolarmente rilevante posto che: “il puntuale accertamento dell’an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore” (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).
Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, dichiara la contumacia della parte appellata ed accoglie l’atto di appello proposto dall’NP, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di difesa, in favore dell’NP, sono liquidate come da dispositivo.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n.
62238 del ruolo generale, previa dichiarazione di contumacia della parte appellata, accoglie l’atto di appello proposto da INPS -
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Spese di difesa, in favore dell’NP, liquidate in euro 1.500,00.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to Stefania CC
IL PRESIDENTE
F.to Enrico Torri Depositata in Segreteria il 27/04/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi