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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.759 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice Massimo
Ginesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 759/2021 del Ruolo Generale dell'anno 2021,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. BALLONI FABRIZIO, elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHI CP_1 C.F._3
LUCIA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per procura in atti
-
Convenuto
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Elisa Vannucci Zauli ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per procura in atti
1 OGGETTO: usucapione ordinaria servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 24.1.2025
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Appare non fondata la preliminare eccezione di improcedibilità, avanzata dalle
Cont convenute, per difetto di integrazione nei confronti di la sussistenza di litisconsortio necessario (peraltro nel caso di costituzione di servitù coattiva e non già di accertamento della intervenuta usucapione) è materia che vede orientamento non univoco in giurisprudenza;
già in epoca risalente si erano formati al riguardo due orientamenti esegetici contrapposti che, alternativamente, confermavano ovvero negavano che l'azione volta alla costituzione di servitù integrasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario in caso di comproprietà dei fondi intercludenti: secondo un primo orientamento(Cass. 25 maggio
1983, n. 3601, Cass. 8 gennaio 1981, n. 160; Cass. 11 ottobre 1979, n. 5291; Cass. 7
dicembre 1976, n. 4558; Cass. 29 ottobre 1964, n. 2671) la domanda giudiziale di costituzione coattiva della servitù non avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti in quanto l'attore avrebbe potuto regolare i propri rapporti con gli altri titolari dei fondi serventi proponendo domande separate o stipulando accordi distinti;
secondo altro orientamento (Cass. 5 aprile 1984, n. 2205;
Cass. 14 luglio 1980, n. 4515, ed avallato dalla dottrina predominante) invece, tutti i proprietari dei fondi astrattamente destinati all'asservimento avrebbero dovuto essere qualificati come litisconsorti necessari in quanto una sentenza pronunciata nei confronti solamente di alcuni di essi sarebbe stata resa inutiliter data poiché insuscettibile di esecuzione.
Già le Sezioni unite 9865/2013 avevano affermato che l'esclusione di uno o più
2 comproprietari non attenta alla regolarità del contradditorio, bensì paventa una pretesa attorea orientata al soddisfacimento di un diritto inesistente, tale da imporre il rigetto della domanda nel merito, tesi ripresa di recente da Cass. Sez. un. 1900/2025, ove si legge (seppur in tema di costituzione di servitù coattiva, principio applicabile – mutatis mutandis – anche all'accertamento di usucapione di servitù nei confronti di più titolari di diversi fondi serventi) “l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nelle ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto”.
Ne deriva dunque una lettura funzionale e non formale dell'istituto, così che la sentenza che non coinvolga tutti i fondi interessati sarebbe inutiliter data poiché non in grado di raggiungere il risultato richiesto dall'attore, situazione che non appare evidentemente
Cont applicabile al caso di specie ove il ovvero il proprietario che i convenuti assumono pretermesso, ha già concesso quel passaggio in via negoziale, come ha provato documentalmente l'attore.
Neanche l'opposizione nel merito, sostenuta da entrambe le convenute, appare fondata:
l'esistenza dello stradello e la sua evidente destinazione apparente e funzionale al collegamento del fondo di proprietà degli attori con la via Castellotto di sotto appare evidente nelle aerofotogrammetrie risalenti agli anni sessanta, allegate alla CTU e prodotte dalle parti attrici e vieppiù confermato, con valenza sostanzialmente confessoria,
dalla comunicazione (non disconosciuta) 19.4.2012 inviata dalla del , con la CP_1
quale si riconosce l'esistenza della servitù nonché la sua ampiezza e percorso (2,5 metri lineari come da schizzo allegato alla stessa comunicazione).
A nulla vale che, in tempi recenti, tale assetto sia variato ad opera dei convenuti nel
3 corso della esecuzione di opere sul loro fondo, trattandosi di ipotesi eventualmente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1068 c.c.
Alla luce di tali dati di fatto appaiono poco credibili le testimonianze addotte da parte convenuta laddove identificano per il passato solo un viottolo pedonale (risultando fotograficamente l'esistenza di uno stradello carrabile fin dagli anni sessanta): ad esempio che afferma che prima del 2018 lo stradello era circa due Testimone_1
metri di larghezza, mentre la sua stessa nonna nel 2012 attestava nella comunicazione sottoscritta e inviata all'attore che era ampio 2,50 metri.
Allo stesso modo non valgono a dimostrare l'esistenza di un passaggio pubblico, per assoluta inconferenza e genericità, le testimonianze che riferiscono del passaggio anche di terzi estranei sullo stesso percorso .
Sussistono peraltro i requisiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità per l'acquisto per usucapione della servitù di passo (Cass. 29174/2024): utilizzo ultraventennale, come dimostrato dai testi assunti, ed esistenza di opere visibili destinate al transito, come risulta dalle fotografie aeree, ove si vede (pag. 7 rel. CTU) che già nel 1965 esisteva uno stradello destinato a collegare funzionalmente il terreno degli attori con la via pubblica
Castellotto di sotto;
tale manufatto non pare estendersi oltre l'immobile di parte attrice
(come peraltro hanno confermato i testi e rilevando che non vi Tes_2 Tes_3 Tes_4
sono ulteriori destinazioni a monte della proprietà di parte attrice attorea).
Con particolare attenzione vanno invece valutate le risposte ad interrogatorio formale reso da , sia in virtù dell'età avanzata del soggetto che della natura delle Parte_1
domande poste, che non consentono di ritenerne la natura confessoria nel senso voluto dalle convenute, vieppiù alla luce delle precisazioni rese dallo stesso (Cap. 2 “è vero, più
meno era così” cap. 3 “ci si passava anche in macchina” cap. 5 “penso di no”).
La statuizione, ex art 111 c.p.c., dovrà aver luogo fra le parti originarie
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore
4 dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori medi di scaglione che indecentemente dalle dichiarazioni della parti appare riconducibile allo scaglione (5.200 - 26.000) avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 15
c.p.c. Atteso che le posizioni delle convenute sono sostanzialmente coincidenti, può
disporsi unica condanna con maggiorazione del 30%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che e hanno usucapito il diritto Parte_1 Parte_2
di servitù di passaggio sullo stradello meglio identificato nella relazione del CTU Geom.
e per l'ampiezza dello stesso o, comunque di metri lineari 2,50, in favore dei loro Per_1
fondi censiti al NCT Comune Massa al foglio 108 part. 51, 290, 53, 54 , 47 e 48 e a carico dei fondi di censiti al NCT Comune Massa al foglio 108 part. 300, CP_1
303, 425 e su quelli di proprietà di censiti al NCT Comune Massa al Controparte_2
foglio 108 299,297. 295,292,302
Condanna le convenute in solido fra loro a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 6.600,00 per competenze (5.077,00 +30%), oltre a spese generali 15% e accessori di legge pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU
Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di Massa a trascrivere la presente sentenza nelle forme opportune
Così deciso dal Tribunale di Massa il 09/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.759 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice Massimo
Ginesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 759/2021 del Ruolo Generale dell'anno 2021,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. BALLONI FABRIZIO, elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
rappresentata e difesa dall'avv. BIANCHI CP_1 C.F._3
LUCIA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per procura in atti
-
Convenuto
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Elisa Vannucci Zauli ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per procura in atti
1 OGGETTO: usucapione ordinaria servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 24.1.2025
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Appare non fondata la preliminare eccezione di improcedibilità, avanzata dalle
Cont convenute, per difetto di integrazione nei confronti di la sussistenza di litisconsortio necessario (peraltro nel caso di costituzione di servitù coattiva e non già di accertamento della intervenuta usucapione) è materia che vede orientamento non univoco in giurisprudenza;
già in epoca risalente si erano formati al riguardo due orientamenti esegetici contrapposti che, alternativamente, confermavano ovvero negavano che l'azione volta alla costituzione di servitù integrasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario in caso di comproprietà dei fondi intercludenti: secondo un primo orientamento(Cass. 25 maggio
1983, n. 3601, Cass. 8 gennaio 1981, n. 160; Cass. 11 ottobre 1979, n. 5291; Cass. 7
dicembre 1976, n. 4558; Cass. 29 ottobre 1964, n. 2671) la domanda giudiziale di costituzione coattiva della servitù non avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti in quanto l'attore avrebbe potuto regolare i propri rapporti con gli altri titolari dei fondi serventi proponendo domande separate o stipulando accordi distinti;
secondo altro orientamento (Cass. 5 aprile 1984, n. 2205;
Cass. 14 luglio 1980, n. 4515, ed avallato dalla dottrina predominante) invece, tutti i proprietari dei fondi astrattamente destinati all'asservimento avrebbero dovuto essere qualificati come litisconsorti necessari in quanto una sentenza pronunciata nei confronti solamente di alcuni di essi sarebbe stata resa inutiliter data poiché insuscettibile di esecuzione.
Già le Sezioni unite 9865/2013 avevano affermato che l'esclusione di uno o più
2 comproprietari non attenta alla regolarità del contradditorio, bensì paventa una pretesa attorea orientata al soddisfacimento di un diritto inesistente, tale da imporre il rigetto della domanda nel merito, tesi ripresa di recente da Cass. Sez. un. 1900/2025, ove si legge (seppur in tema di costituzione di servitù coattiva, principio applicabile – mutatis mutandis – anche all'accertamento di usucapione di servitù nei confronti di più titolari di diversi fondi serventi) “l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nelle ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto”.
Ne deriva dunque una lettura funzionale e non formale dell'istituto, così che la sentenza che non coinvolga tutti i fondi interessati sarebbe inutiliter data poiché non in grado di raggiungere il risultato richiesto dall'attore, situazione che non appare evidentemente
Cont applicabile al caso di specie ove il ovvero il proprietario che i convenuti assumono pretermesso, ha già concesso quel passaggio in via negoziale, come ha provato documentalmente l'attore.
Neanche l'opposizione nel merito, sostenuta da entrambe le convenute, appare fondata:
l'esistenza dello stradello e la sua evidente destinazione apparente e funzionale al collegamento del fondo di proprietà degli attori con la via Castellotto di sotto appare evidente nelle aerofotogrammetrie risalenti agli anni sessanta, allegate alla CTU e prodotte dalle parti attrici e vieppiù confermato, con valenza sostanzialmente confessoria,
dalla comunicazione (non disconosciuta) 19.4.2012 inviata dalla del , con la CP_1
quale si riconosce l'esistenza della servitù nonché la sua ampiezza e percorso (2,5 metri lineari come da schizzo allegato alla stessa comunicazione).
A nulla vale che, in tempi recenti, tale assetto sia variato ad opera dei convenuti nel
3 corso della esecuzione di opere sul loro fondo, trattandosi di ipotesi eventualmente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1068 c.c.
Alla luce di tali dati di fatto appaiono poco credibili le testimonianze addotte da parte convenuta laddove identificano per il passato solo un viottolo pedonale (risultando fotograficamente l'esistenza di uno stradello carrabile fin dagli anni sessanta): ad esempio che afferma che prima del 2018 lo stradello era circa due Testimone_1
metri di larghezza, mentre la sua stessa nonna nel 2012 attestava nella comunicazione sottoscritta e inviata all'attore che era ampio 2,50 metri.
Allo stesso modo non valgono a dimostrare l'esistenza di un passaggio pubblico, per assoluta inconferenza e genericità, le testimonianze che riferiscono del passaggio anche di terzi estranei sullo stesso percorso .
Sussistono peraltro i requisiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità per l'acquisto per usucapione della servitù di passo (Cass. 29174/2024): utilizzo ultraventennale, come dimostrato dai testi assunti, ed esistenza di opere visibili destinate al transito, come risulta dalle fotografie aeree, ove si vede (pag. 7 rel. CTU) che già nel 1965 esisteva uno stradello destinato a collegare funzionalmente il terreno degli attori con la via pubblica
Castellotto di sotto;
tale manufatto non pare estendersi oltre l'immobile di parte attrice
(come peraltro hanno confermato i testi e rilevando che non vi Tes_2 Tes_3 Tes_4
sono ulteriori destinazioni a monte della proprietà di parte attrice attorea).
Con particolare attenzione vanno invece valutate le risposte ad interrogatorio formale reso da , sia in virtù dell'età avanzata del soggetto che della natura delle Parte_1
domande poste, che non consentono di ritenerne la natura confessoria nel senso voluto dalle convenute, vieppiù alla luce delle precisazioni rese dallo stesso (Cap. 2 “è vero, più
meno era così” cap. 3 “ci si passava anche in macchina” cap. 5 “penso di no”).
La statuizione, ex art 111 c.p.c., dovrà aver luogo fra le parti originarie
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore
4 dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori medi di scaglione che indecentemente dalle dichiarazioni della parti appare riconducibile allo scaglione (5.200 - 26.000) avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 15
c.p.c. Atteso che le posizioni delle convenute sono sostanzialmente coincidenti, può
disporsi unica condanna con maggiorazione del 30%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che e hanno usucapito il diritto Parte_1 Parte_2
di servitù di passaggio sullo stradello meglio identificato nella relazione del CTU Geom.
e per l'ampiezza dello stesso o, comunque di metri lineari 2,50, in favore dei loro Per_1
fondi censiti al NCT Comune Massa al foglio 108 part. 51, 290, 53, 54 , 47 e 48 e a carico dei fondi di censiti al NCT Comune Massa al foglio 108 part. 300, CP_1
303, 425 e su quelli di proprietà di censiti al NCT Comune Massa al Controparte_2
foglio 108 299,297. 295,292,302
Condanna le convenute in solido fra loro a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 6.600,00 per competenze (5.077,00 +30%), oltre a spese generali 15% e accessori di legge pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU
Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di Massa a trascrivere la presente sentenza nelle forme opportune
Così deciso dal Tribunale di Massa il 09/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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