Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 27/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
19/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN OR Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere TR NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 62112 del registro di segreteria, promosso da
…Omissis…, C.F. …omissis…, nato a …omissis… in data …omissis…,
rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte (C.F.
[...]), unitamente al quale ha eletto domicilio in Roma alla via degli Avignonesi n. 5, p.e.c.:
andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it
- appellante -
contro
- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato- AP del I Reparto- Dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO, C.F.
[...], elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell’Esercito n. 178-186;
- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 5 p.e.c.
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
-INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.
21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
AN TE (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), US CO
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
-appellatiper la riforma previa sospensione della sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 25 marzo 2024, non notificata;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nell’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere TR NI, l’Avv. Raffaele Seccia, su delega dell’Avv. Andrea Abbamonte per l’appellante, l’Avv. US CO per l’INPS, e la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, su delega, per il Ministero della Difesa. Nessuno è comparso per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, respinte le eccezioni preliminari, ha, nel merito, rigettato il ricorso proposto dall’odierno appellante, ex militare dell’Arma dei Carabinieri, teso a conservare il trattamento pensionistico conseguito dal 29.8.2017 per motivi di salute, malgrado la perdita del grado sopraggiunta per motivi disciplinari, conseguente all’apertura di un procedimento penale.
In dettaglio, secondo il giudice territoriale, con l’art. 923, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010 “il legislatore… ha precisato che, ove successivamente alla cessazione dal servizio…intervenga un provvedimento di perdita del grado… in relazione ad un procedimento disciplinare (o penale) già avviato in corso di rapporto…la cessazione dal servizio è ricondotta di diritto a tale causa.
Nella concreta fattispecie, alla data della cessazione dal servizio del ricorrente per infermità (29.8.2017), … era già stato avviato il procedimento penale e disciplinare, quest'ultimo iniziato con l'atto del 18.8.2017 di formale contestazione degli addebiti e concluso con il provvedimento di perdita del grado per rimozione del 1.2.2018…
Consegue da quanto affermato che a seguito della modifica del titolo di cessazione dal servizio, divenuto derivante dalla perdita del grado e non da infermità, il trattamento pensionistico potrebbe permanere solo se il militare fosse in possesso dei requisiti ordinari di accesso a pensione…
Nella fattispecie in esame, dunque, non ravvisandosi la sussistenza dei requisiti ordinari di accesso alla pensione in capo al ricorrente, la revoca della stessa e i conseguenti provvedimenti di recupero sono stati correttamente disposti…”.
2. Con atto di appello il …omissis… ha censurato la sentenza affidandosi a due motivi di doglianza:
- “I. ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE –
VIOLAZIONE DELL’ART. 923 E 929 D.LGS. 66/2010 – VIOLAZIONE DELL’ART. 52 D.P.R. 1092/1973 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO –
SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE”
Secondo l’appellante il primo giudice avrebbe errato nell’individuare la normativa di riferimento, non avendo considerato che il provvedimento di collocamento a riposo del …Omissis… sarebbe dovuto a motivi di salute ex art. 929 del d.lgs. n. 66/2010 (e non invece ex art. 923 della medesima disposizione), norma che consentirebbe la conservazione dello stato pensionistico del militare congedato, non potendo la successiva perdita del grado determinare la perdita del trattamento economico/pensionistico già riconosciuto al militare.
“II. ERRROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE –
VIOLAZIONE DELL’ART. 923 E DELL’ART. 929 D.LGS. 66/2010 -
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE – TRAVISAMENTO DEI FATTI –
CARENZA DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO”
Secondo l’appellante il giudice territoriale non avrebbe considerato la portata del Decreto n. 84436 del 1/3/2018, disponente la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari del …Omissis…, ma non anche la sospensione e/o la revoca del trattamento pensionistico, e non si sarebbe avveduto che “l’Amministrazione, ha completamente errato l’istruttoria nella specie, atteso che ha inteso con la rimozione del grado di Maresciallo AP licenziare sic et simpliciter un militare, laddove lo stesso o andava rimesso in servizio qualora si fosse inteso modificare lo stato di collocamento in congedo, o rideterminare il quantum della pensione dovuta, ad un militare semplice…”.
L’appellante, dopo aver chiesto nelle premesse “la riforma previa sospensione” della citata sentenza, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza gravata, e per l’effetto, di:
“a) annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione riconosciutagli con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REF2017 0532664 del 26/9/2017 per essere stato collocato in congedo assoluto a decorrere dal 29/8/2017 ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a) D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 e, dunque, per motivi di salute;
b) per l’effetto, condannare le PP.AA. resistenti al pagamento della suddetta pensione con consequenziale ricostruzione del trattamento pensionistico del ricorrente e corresponsione degli arretrati ad esso dovuti a far data dal mese di dicembre del 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) in subordine e qualora nella denegata ipotesi si voglia ritenere che il procedimento disciplinare della perdita del grado abbia inciso sul Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REF2017 0532664 del 26/9/2017 di collocamento in congedo assoluto del ricorrete a decorrere dal 29/8/2017 ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a) D.Lgs. 15/3/2010 n. 66, ordinare alle Amministrazioni convenute di riammettere in servizio il sig.
…Omissis… qualora lo stesso non [sia] da congedarsi per motivi di salute, o rideterminare il quantum della pensione dovuta, in caso di conferma di congedo per motivi di salute, in considerazione del grado dello stesso quale militare semplice e così provvedere alla corresponsione degli arretrati ad esso dovuti a far data dal mese di dicembre del 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Conseguenze di legge in ordine alle spese del doppio grado di giustizia.”
3. Con successiva “istanza di abbinamento al merito”, depositata in data 16 aprile 2025, l’appellante ha premesso che “nell’atto di appello non è stata spiegata istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva, essendo interesse dell’appellante la definizione di merito della vicenda…con la conseguenza che l’appellante non ha interesse alla trattazione della domanda cautelare, tant’è che per tale udienza cautelare non notifica il relativo decreto alle controparti”.
L’appellante ha, dunque, chiesto “che sia fissata udienza di merito, a seguito della quale, sarà notificato anche l’atto di appello ed il decreto di fissazione di udienze alle Amministrazioni resistenti”, formulando istanza “di cancellazione dal ruolo delle sospensive del giudizio RG.
62112”.
4. L’Inps, in data 6 maggio 2025, ha depositato una memoria di costituzione, al solo scopo di avere conoscenza legale dei provvedimenti che questa Sezione emanerà, rilevando di essere venuta a conoscenza del giudizio per le comunicazioni di questa Sezione, in assenza di notifica dell’atto di appello che sarebbe comunque tardivo. Ha chiesto comunque il rigetto dell’avverso ricorso, perché inammissibile e infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
5. In esito alla Camera di consiglio del 9 maggio 2025 questa Sezione ha emesso l’Ordinanza n. 012/2025 con la quale, preso atto della dichiarata assenza di interesse della parte appellante alla trattazione della domanda cautelare formulata nell’atto di appello, è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare.
6. Con memoria, depositata in data 11 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa contestando i motivi di appello e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del gravame in quanto tardivo. Nel merito ha chiesto che l’appello venga comunque rigettato in quanto infondato e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici maturati.
7. All’udienza odierna sia la difesa dell’INPS che del Ministero della Difesa, nel riportarsi ai rispettivi atti depositati, hanno insistito per l’inammissibilità dell’atto di appello, tardivamente notificato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Il difensore dell’appellante, richiamando gli atti depositati, ha invocato la sanatoria per effetto della costituzione in giudizio delle controparti.
Nessuno è comparso per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 8. Preliminare è la questione della tempestiva notifica dell’atto di appello, eccepita sia dall’INPS che dal Ministero della Difesa.
L’odierno Collegio rileva che, in materia di instaurazione del contraddittorio tra le parti nei giudizi di impugnazione dinanzi alla Corte dei conti, rileva la previsione contenuta nell’art. 178 del codice di giustizia contabile, per cui:
“1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni…
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza….
4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza…”.
L‘appello, che si propone con atto di citazione con il contenuto di cui all’art. 190 del codice di giustizia contabile, deve essere notificato alla parte e, successivamente, depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni, come previsto dal combinato disposto degli articoli 179 e 180 del codice di giustizia contabile.
Come noto, infatti, l’instaurazione del giudizio a mezzo di citazione impone l’attuazione del contraddittorio attraverso l’evocazione in giudizio della controparte, con atto notificato direttamente alla stessa
(Corte conti, III Sez. App., sent. n. 373/2022).
Il successivo art. 181 del codice di giustizia contabile prevede che, qualora l’istanza di fissazione dell’udienza non sia direttamente inserita nell’atto di impugnazione, la parte più diligente formuli istanza di fissazione di udienza al presidente della sezione che provvede a fissare la data di udienza, con decreto da notificarsi alla controparte, con le modalità e i termini di cui al successivo articolo 182 del suddetto codice.
Nel caso in esame si osserva che la sentenza di primo grado, depositata in segreteria in data 25 marzo 2024, non risulta esser stata notificata.
La parte interessata aveva, conseguentemente, il cd. termine lungo per proporre l’impugnazione, ovvero quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a cui aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini, ai sensi del richiamato art. 178, comma quarto, del codice di giustizia contabile.
Dai documenti di causa emerge, tuttavia, il superamento dell’anzidetto termine decadenziale ad opera della parte istante.
Infatti, l’atto di appello è stato notificato alle controparti solo in data 18 luglio 2025 e, dunque, con superamento del richiamato termine lungo, che veniva a scadere in data 26 aprile 2025, data in cui la sentenza di primo grado (depositata in data 25 marzo 2024) è conseguentemente passata in giudicato.
Non rileva, infatti, per quanto sopra chiarito, il mero deposito presso la segreteria della Sezione dell’atto di appello con la contestuale istanza di fissazione udienza, risalente al 20 marzo 2025, poiché deve essere considerata unicamente la notifica del gravame alle controparti, che è stata effettuata, tardivamente, solo nel luglio 2025.
Peraltro, lo stesso appellante, nella “istanza di abbinamento al merito”
ha espressamente affermato che la notifica dell’atto di appello (e del decreto di fissazione di udienza) alle Amministrazioni resistenti sarebbe stata effettuata intempestivamente, ovvero dopo la fissazione dell’udienza di merito, ed è quanto avvenuto con la notifica, come detto, tardiva, in data 18 luglio 2025.
Peraltro, ad abundantiam, si osserva, come rilevato dall’INPS, che la notifica all’Istituto previdenziale, benché rivolta a plurimi indirizzi pec, non risulta neanche indirizzata al difensore dell’ente in primo grado.
Non può, dunque, essere accolta l’eccezione formulata dal difensore dell’appellante nel corso dell’odierna udienza, relativa alla sanatoria conseguente all’avvenuta costituzione in giudizio delle controparti (tra l’altro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non risulta neanche costituito in giudizio).
Ciò in quanto i richiamati termini di cui all’art. 178 del c.g.c. sono previsti
“a pena di decadenza”, per la quale non è prevista alcuna sanatoria.
La giurisprudenza, con orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha in particolare affermato che: “La perentorietà dei termini si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell’atto d’appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d’appello (ex multis, sentenze nn.158 e 269 del 2024).
Va precisato poi che, in adesione alla granitica giurisprudenza civile e contabile, trattasi di vizio che non può ritenersi sanato, ai sensi dell’art.156, comma 3, c.p.c., (applicabile anche al giudizio innanzi a questa Corte in virtù dell’espresso richiamo ex art.7 c.g.c.) neanche dalla costituzione in giudizio del Mef e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in quanto sostanzia una ipotesi non già di nullità-relativa bensì di nullità-inesistenza della notificazione, per mancata esecuzione degli adempimenti di notificazione o per mancanza materiale dell’atto (inesistenza giuridica e di fatto) (ex multis, Cass. Sez.
Un.n.14916/2016), avendo la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza dell’impugnazione (in terminis, tra le tante, Cass.n.2408/2024; id n.15776/2023; Corte dei conti, Sez. II app.n.158/2024). Ne consegue, pertanto, anche l’inaccoglibilità della richiesta, avanzata oralmente dal difensore…comparso in udienza, di concessione di un termine per rinotificare l’atto di appello…” (Corte conti, II Sez. App., sent. n. 187/2025).
In conseguenza del superamento dell’indicato termine di appello, l’impugnazione proposta è da considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile.
Spese legali compensate, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del c.g.c.,
stante la definizione di una questione in rito.
Nulla per le spese di giustizia, stante la loro gratuità.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull’appello proposto nel giudizio iscritto al n. 62112 del registro di segreteria da …Omissis…
- dichiara inammissibile l’appello in quanto tardivo;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to TR NI f.to EN OR DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI