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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/12/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6058/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6058 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO Parte_1
SPERATI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_1 proposto opposizione avverso gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.rg. 689/2023, contestando la data di decorrenza delle condizioni sanitarie accertate in quella sede ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato come il CTU dott. Persona_1
pur ritenendo la prestazione spettante “a decorrere dalla revoca”, abbia poi fatto riferimento, per mero errore materiale, alla data del 7.01.2022 e non a quella del 18.11.2021.
Il ricorrente ha quindi ha proposto la presente opposizione al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 con decorrenza dal 18.11.2021.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, CP_1
evidenziando, da un lato, come il giudizio di opposizione ad ATP non possa sfociare in un provvedimento di condanna dell'Ente all'erogazione del beneficio,
e, dall'altro, come l'opposizione non possa avere ad oggetto un mero errore materiale riferito alla decorrenza della sussistenza del requisito sanitario.
CP_ Nel merito, peraltro, l' convenuto ha dedotto l'infondatezza del ricorso, evidenziando come la prestazione sia stata effettivamente interrotta a febbraio
2022, come da schermata del cassetto previdenziale allegata alla memoria di costituzione.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, la causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. no(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Come osservato in premessa, il CTU della fase di ATP, nelle conclusioni del proprio elaborato peritale, ha riconosciuto il ricorrente “ la cui Pt_2
capacità di lavoro, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dalla revoca
(07.01.2022)”. Sostiene il ricorrente che l'indicazione di tale data sia frutto di un errore materiale, posto che detta revoca sarebbe intervenuta non in data 7.01.2022, bensì in data 18.11.2021.
Orbene, a prescindere dalla dubbia ammissibilità dello strumento di cui all'art.445 bis, comma 6, c.p.c., ai fini della correzione di quello che la stessa parte ricorrente ritiene essere un mero errore materiale, occorre osservare come la revoca dell'assegno ordinario di invalidità sia stata effettivamente comunicata al ricorrente con provvedimento datato 7.01.2022 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
Nessuna rilevanza assume la data del 18.11.2011, in cui il ricorrente ha presentato domanda di conferma della prestazione suindicata.
La revoca della prestazione, infatti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento; accertamento che, nel caso di specie, si è concretizzato proprio con l'emissione, da parte dell' , del provvedimento CP_1 del 7.01.2022.
Coerentemente, la prestazione è stata revocata a partire dal 1.02.2022, come da schermata del cassetto previdenziale del ricorrente allegata alla memoria di costituzione dell'ente convenuto.
D'altronde, dalla documentazione versata in atti, non risulta che il ricorrente sia stato sottoposto “ai prescritti accertamenti sanitari” anteriormente a detta data, come affermato in ricorso.
Devono quindi confermarsi in questa sede le corrette conclusioni rassegnate dal
CTU nominato in sede di ATP.
Alla luce di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto il ricorrente, seppur vittorioso in sede di accertamento tecnico preventivo, risulta soccombente nella presente fase di opposizione.
Le spese della CTU espletata in sede di ATP, già liquidate con decreto emesso in quella sede, devono essere invece poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara che si trova nelle condizioni previste Parte_1
dall'art.1 L. 222/84 a decorrere dalla data di revoca della prestazione
(07.01.2022);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 19.12.2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6058 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO Parte_1
SPERATI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente in epigrafe indicato ha CP_1 proposto opposizione avverso gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.rg. 689/2023, contestando la data di decorrenza delle condizioni sanitarie accertate in quella sede ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/84.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato come il CTU dott. Persona_1
pur ritenendo la prestazione spettante “a decorrere dalla revoca”, abbia poi fatto riferimento, per mero errore materiale, alla data del 7.01.2022 e non a quella del 18.11.2021.
Il ricorrente ha quindi ha proposto la presente opposizione al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 con decorrenza dal 18.11.2021.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, CP_1
evidenziando, da un lato, come il giudizio di opposizione ad ATP non possa sfociare in un provvedimento di condanna dell'Ente all'erogazione del beneficio,
e, dall'altro, come l'opposizione non possa avere ad oggetto un mero errore materiale riferito alla decorrenza della sussistenza del requisito sanitario.
CP_ Nel merito, peraltro, l' convenuto ha dedotto l'infondatezza del ricorso, evidenziando come la prestazione sia stata effettivamente interrotta a febbraio
2022, come da schermata del cassetto previdenziale allegata alla memoria di costituzione.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, la causa è stata discussa all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. no(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Come osservato in premessa, il CTU della fase di ATP, nelle conclusioni del proprio elaborato peritale, ha riconosciuto il ricorrente “ la cui Pt_2
capacità di lavoro, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dalla revoca
(07.01.2022)”. Sostiene il ricorrente che l'indicazione di tale data sia frutto di un errore materiale, posto che detta revoca sarebbe intervenuta non in data 7.01.2022, bensì in data 18.11.2021.
Orbene, a prescindere dalla dubbia ammissibilità dello strumento di cui all'art.445 bis, comma 6, c.p.c., ai fini della correzione di quello che la stessa parte ricorrente ritiene essere un mero errore materiale, occorre osservare come la revoca dell'assegno ordinario di invalidità sia stata effettivamente comunicata al ricorrente con provvedimento datato 7.01.2022 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).
Nessuna rilevanza assume la data del 18.11.2011, in cui il ricorrente ha presentato domanda di conferma della prestazione suindicata.
La revoca della prestazione, infatti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento; accertamento che, nel caso di specie, si è concretizzato proprio con l'emissione, da parte dell' , del provvedimento CP_1 del 7.01.2022.
Coerentemente, la prestazione è stata revocata a partire dal 1.02.2022, come da schermata del cassetto previdenziale del ricorrente allegata alla memoria di costituzione dell'ente convenuto.
D'altronde, dalla documentazione versata in atti, non risulta che il ricorrente sia stato sottoposto “ai prescritti accertamenti sanitari” anteriormente a detta data, come affermato in ricorso.
Devono quindi confermarsi in questa sede le corrette conclusioni rassegnate dal
CTU nominato in sede di ATP.
Alla luce di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto il ricorrente, seppur vittorioso in sede di accertamento tecnico preventivo, risulta soccombente nella presente fase di opposizione.
Le spese della CTU espletata in sede di ATP, già liquidate con decreto emesso in quella sede, devono essere invece poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara che si trova nelle condizioni previste Parte_1
dall'art.1 L. 222/84 a decorrere dalla data di revoca della prestazione
(07.01.2022);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 19.12.2025
Il Giudice
RG Busoli