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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 995/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8039/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016344449000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016344449000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Cessazione della materia del contedere.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor RU EP ha proposto ricorso nei confronti della Regione Calabria per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa alla tassa di possesso automobilistica iscritta a ruolo dalla
Regione Calabria per gli anni 2019 e 2021 riferita a ben tredici veicoli, e segnatamente quelli identificati con le seguenti targhe:
1)-AW018YS; 2)- BL884DE; 3)- BX884JK; 4)- CD922WK; 5)- CJ594CB; 6)- DN382CR; 7)- DP799SY; 8)-
CF582KC; 9)- DA512FT; 10)- ED988WD; 11)- FD289HT; 12)- 84 (ex DH886KL).
Il ricorrente ha dedotto che la tassa era stata richiesta perché li aveva ceduti a terzi nel breve volgere di poco tempo da quando li aveva ricevuti in consegna da parte dei precedenti proprietari.
Precisamente, ben undici erano stati ceduti dal sig. Ricorrente_1 a terzi in epoca di gran lunga antecedente al 2019; un altro nel corso dell'anno 2019.
La cartella esattoriale impugnata era quindi illegittima e, pertanto, meritevole di essere annullata, difettando il presupposto impositivo dell'essere proprietario, utilizzatore o usufruttuario di tali veicoli.
Il ricorrente sin dal 2019 non era più proprietario dei veicoli identificati con le seguenti targhe:
1)- AW 018 YS per averlo ceduto al sig. Nominativo_1 con atto del 19.12.2007;
2)- BL 884 DE per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_2 con atto del 12.06.2007;
3)- BX 881 JK per averlo ceduto al sig. Nominativo_3 con atto del 5.11.2007;
4)- CD 922 WK per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_4 con atto del 9.03.2009;
5)- CJ 594 CB per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_5 con atto del 29.12.2007;
6)- DN 382 CR per averlo ceduto al sig. Nominativo_6 con atto del 26.10.2015;
7)- DP 779 SY per averlo ceduto alla sig.ra Cosentino Nominativo_7 con atto del 28.11.2019;
8)- CF 582 KC per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_8 con atto del 19.10.2007;
9)- DA 512 FT per averlo ceduto al sig. Nominativo_9 con atto del 22.02.2008;
10)- ED 988 WD per averlo ceduto al sig. Nominativo_10 con atto del 10.02.2017; 11)- FD 289 HT per averlo ceduto al sig. Nominativo_11 con atto del 14.09.2017;
12)- DH 886 KL (oggi targato Targa_1) per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_12 con atto del 21.05.2010.
Pertanto nulla era da egli dovuto alla Regione Calabria per i veicoli summenzionati. In via subordinata ha eccepito la decadenza del diritto della Regione Calabria di pretendere il pagamento delle somme in cartella, anche perché non era stato mai notificato, tantomeno nelle forme di legge, l'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata.
Ha perciò concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria che in relazione ai veicoli tg Targa_2 (punto 10), FD289HT (11) e 84 (12) ha rappresentato di aver proceduto a sgravio ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Ha poi rilevato che il ricorrente in relazione ai veicoli tg Targa_3, EV347EN e FB837BB, nulla aveva eccepito.
Ha quindi dedotto che i veicoli targati Targa_6 (1), BL 884 DE (2). BX 881 JK (3), CD 922 WK (4), CJ 594 CB (5), CF 582 KC (8) e DA 512 FT (9) erano a tutt'oggi intestati al ricorrente per cui la tassa era dovuta.
In relazione al veicolo tg Targa_5 (7) ha dedotto che lo stesso era stato venduto a “novembre 2019” e la cartella segnalava l'omissione periodicità MAG 2019 / APR 2020.
Non si era verificata alcuna decadenza perché era stato notificato l'atto di accertamento in data 28/02/2022
e relativamente all'annualità 2021 la cartella era stata notificata quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie a mezzo le quali ha rappresentato che la Regione Calabria aveva accolto istanza in autotutela annullando le poste relative all'anno 2022 per i veicoli targa Targa_6, Targa_7, Targa_8, CD922WK, CJ594CB, DA512FT, in quanto era stato possibile rinotificare gli atti.
In udienza la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a pagare quanto dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8039/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016344449000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240016344449000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Cessazione della materia del contedere.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor RU EP ha proposto ricorso nei confronti della Regione Calabria per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa alla tassa di possesso automobilistica iscritta a ruolo dalla
Regione Calabria per gli anni 2019 e 2021 riferita a ben tredici veicoli, e segnatamente quelli identificati con le seguenti targhe:
1)-AW018YS; 2)- BL884DE; 3)- BX884JK; 4)- CD922WK; 5)- CJ594CB; 6)- DN382CR; 7)- DP799SY; 8)-
CF582KC; 9)- DA512FT; 10)- ED988WD; 11)- FD289HT; 12)- 84 (ex DH886KL).
Il ricorrente ha dedotto che la tassa era stata richiesta perché li aveva ceduti a terzi nel breve volgere di poco tempo da quando li aveva ricevuti in consegna da parte dei precedenti proprietari.
Precisamente, ben undici erano stati ceduti dal sig. Ricorrente_1 a terzi in epoca di gran lunga antecedente al 2019; un altro nel corso dell'anno 2019.
La cartella esattoriale impugnata era quindi illegittima e, pertanto, meritevole di essere annullata, difettando il presupposto impositivo dell'essere proprietario, utilizzatore o usufruttuario di tali veicoli.
Il ricorrente sin dal 2019 non era più proprietario dei veicoli identificati con le seguenti targhe:
1)- AW 018 YS per averlo ceduto al sig. Nominativo_1 con atto del 19.12.2007;
2)- BL 884 DE per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_2 con atto del 12.06.2007;
3)- BX 881 JK per averlo ceduto al sig. Nominativo_3 con atto del 5.11.2007;
4)- CD 922 WK per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_4 con atto del 9.03.2009;
5)- CJ 594 CB per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_5 con atto del 29.12.2007;
6)- DN 382 CR per averlo ceduto al sig. Nominativo_6 con atto del 26.10.2015;
7)- DP 779 SY per averlo ceduto alla sig.ra Cosentino Nominativo_7 con atto del 28.11.2019;
8)- CF 582 KC per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_8 con atto del 19.10.2007;
9)- DA 512 FT per averlo ceduto al sig. Nominativo_9 con atto del 22.02.2008;
10)- ED 988 WD per averlo ceduto al sig. Nominativo_10 con atto del 10.02.2017; 11)- FD 289 HT per averlo ceduto al sig. Nominativo_11 con atto del 14.09.2017;
12)- DH 886 KL (oggi targato Targa_1) per averlo ceduto alla sig.ra Nominativo_12 con atto del 21.05.2010.
Pertanto nulla era da egli dovuto alla Regione Calabria per i veicoli summenzionati. In via subordinata ha eccepito la decadenza del diritto della Regione Calabria di pretendere il pagamento delle somme in cartella, anche perché non era stato mai notificato, tantomeno nelle forme di legge, l'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata.
Ha perciò concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria che in relazione ai veicoli tg Targa_2 (punto 10), FD289HT (11) e 84 (12) ha rappresentato di aver proceduto a sgravio ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Ha poi rilevato che il ricorrente in relazione ai veicoli tg Targa_3, EV347EN e FB837BB, nulla aveva eccepito.
Ha quindi dedotto che i veicoli targati Targa_6 (1), BL 884 DE (2). BX 881 JK (3), CD 922 WK (4), CJ 594 CB (5), CF 582 KC (8) e DA 512 FT (9) erano a tutt'oggi intestati al ricorrente per cui la tassa era dovuta.
In relazione al veicolo tg Targa_5 (7) ha dedotto che lo stesso era stato venduto a “novembre 2019” e la cartella segnalava l'omissione periodicità MAG 2019 / APR 2020.
Non si era verificata alcuna decadenza perché era stato notificato l'atto di accertamento in data 28/02/2022
e relativamente all'annualità 2021 la cartella era stata notificata quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie a mezzo le quali ha rappresentato che la Regione Calabria aveva accolto istanza in autotutela annullando le poste relative all'anno 2022 per i veicoli targa Targa_6, Targa_7, Targa_8, CD922WK, CJ594CB, DA512FT, in quanto era stato possibile rinotificare gli atti.
In udienza la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a pagare quanto dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Reggio Calabria, 23.1.2026