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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1199/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
PAGANO ANDREA, RE
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 5061/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1926/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 6 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009583830000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato:
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza n. 36/24, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania rigettò il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti della sola Agenzia LL
AT IS (contumace) avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00095838 30
000, per euro 62.993,64, importo preteso per omesso/parziale versamento di IRES, IRPEF ed altri tributi derivanti da rapporto di lavoro dipendente, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento alla Dichiarazione
su modello 770/2019 ed alla dichiarazione su modello Unico/Redditi 2019, presentate per l'anno di imposta 2018.
La Corte, per la parte che quivi interessa, respinse le doglianze con cui il contribuente, con riferimento alla dichiarazione mod. 770, negando di aver mai ricevuto la comunicazione di irregolarità richiamata in cartella, dedusse l'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ex art. 6 co. 5 l. 212/00, non risultando dalla dichiarazione gli importi a debito esposti in cartella, così motivando: "Quanto alla pretesa diversità LL somme richieste dall'Ufficio sulla scorta della dichiarazione 770/2019, l'affermazione secondo cui in quel modello «l'unico debito si riferisce al codice tributo 1040 di euro 187,13, diverso dalla somma pretesa» non è nemmeno essa sorretta da prova, stante che nessuna somma è vero attiene a quel codice tributo nel
-
provvedimento, e che, tuttavia, il ricorrente non offre documentazione completa della dichiarazione in questione: prodotta in una sola pagina del(le più pagine che compongono il) quadro ST e del tutto assente con riguardo agli altri quadri.". Avverso tale sentenza propose appello la contribuente, assumendo che l'onere della prova della pretesa tributaria incombeva sull'amministrazione e che era stato prodotto il quadro ST
della dichiarazione, unico quadro compilato. Si costituì in appello l'ADER, deducendo, in specie, il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
Con sentenza n. 1926/25, deliberata il 29.11.24, con dispositivo pubblicato in pari data, e depositata il 10.3.25, la Sez. VI di questa Corte ha respinto l'appello, confermando integralmente l'assetto decisorio della sentenza di prime cure, evidenziando, in relazione al capo che quivi rileva, che i primi giudici avevano "... accertato che non sussisteva "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", considerata anche la carente produzione documentale depositata in atti dal contribuente, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario. La Corte di primo grado ha infatti ritenuto che, la prova offerta dal ricorrente a dimostrazione della asserita difformità di contenuto fra quanto dichiarato nei modelli di autodichiarazione e quanto presupposto dal provvedimento non è adeguata. Con riferimento alla pretesa mancanza dal modello Unico 2019 di somme a debito, trattasi di affermazione priva di alcun supporto documentale, non essendo stata prodotta istruttoriamente copia del detto Modello. Quanto alla pretesa diversità LL somme richieste dall'Ufficio sulla scorta della dichiarazione 770/2019, l'affermazione secondo cui in quel modello
«l'unico debito si riferisce al codice tributo 1040 di euro 187,13, diverso dalla somma pretesa» non è nemmeno essa sorretta da prova, stante che nessuna somma - è vero attiene a quel codice tributo nel
-
provvedimento, e che, tuttavia, il ricorrente non offre documentazione completa della dichiarazione in questione: prodotta in una sola pagina LL più pagine che compongono il quadro ST e del tutto assente con riguardo agli altri quadri.".
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso questa sentenza, censurando, in particolare, l'ultimo passaggio riportato della suddetta sentenza, atteso che parte appellante, in data 07/11/2024, con identificativo ricevuta num. 24110709455845255
ha depositato intero modello 770 - 2019 attestato conforme a quello estrapolato da cassetto fiscale della parte appellante". Ha evidenziato che tale produzione poteva essere effettuata in appello, ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 546/92, applicandosi la formulazione previgente della norma, alla luce del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/25, trattandosi di giudizio incoato in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.gs. n. 220/23.
Ha chiesto, dunque, di riformare la decisione, affetta da errore revocatorio, condannando l'appellata a restituire quanto pagato a tale titolo.
L'ADER non si è costituita in questo giudizio.
All'udienza odierna, è stata assunta la decisione.
Il ricorso per revocazione non può essere accolto.
Va innanzi tutto rilevato che la sentenza di questa Corte, impugnata con il ricorso per revocazione, è stata deliberata e depositata prima della pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 36/25 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, “nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb ), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.". Pertanto, alla stregua del quadro normativo vigente al momento della decisione, la Corte di II grado non avrebbe potuto valutare la produzione documentale effettuata dall'appellante a ridosso dell'udienza di trattazione, in data 7.11.24, produzione sulla quale si incentra la deduzione relativa al vizio revocatorio ipotizzato dal ricorrente.
Invero, non è dato stabilire con certezza se il giudice abbia omesso di considerare tale produzione, facendo applicazione del divieto contemplato dalla formulazione allora vigente dell'art. 58 d.lgs. 546/92, pur non dandone espressamente atto nella motivazione, ovvero se non si sia affatto avveduto di tale produzione.
In ogni caso, pur assumendo che ricorra questo secondo capo dell'alternativa anzidetta e che il decidente, per un mero errore di percezione, abbia del tutto obliterato tale produzione documentale, deve comunque escludersi l'esistenza del vizio revocatorio anzidetto, con riferimento all'inciso della motivazione volto a rilevare che era stata "prodotta in una sola pagina LL più pagine che compongono il quadro ST e del tutto assente con riguardo agli altri quadri.".
Difatti, tale produzione documentale, effettuata in data 7.11.24, ha ad oggetto soltanto il quadro ST e non la dichiarazione completa: tale produzione consta, infatti, di una prima pagina rappresentata dall'informativa sul trattamento dei dati personali e LL pagine relative al quadro ST (di cui solo la prima compilata).
Né la contribuente può fondatamente sostenere che gli altri quadri della dichiarazione non erano stati affatto compilati, poiché tale allegazione non rinviene prova adeguata nella anzidetta produzione: il frontespizio della modello ministeriale della dichiarazione 770/2019 è composto, infatti, non soltanto dalla predetta informativa sul trattamento dei dati personali (l'unica depositata dalla difesa), ma anche da altre due pagine successive, dedicate ai “dati del sostituto”, alla “redazione della dichiarazione” (ove vengono specificamente barrate le caselle corrispondenti ai “quadri compilati e ritenute operate"), alla
"firma della dichiarazione”, all'impegno della presentazione telematica", al "visto di conformità". Queste pagine stranamente mancano nel documento informatico depositato dalla contribuente, che pure assume di aver depositato una copia integrale della dichiarazione, avendo compilato il solo quadro ST.
In realtà, in appello, la difesa della contribuente non ha prodotto l'interno modello della dichiarazione presentata, ma, ancora una volta, un estratto parziale ed incompleto, inidoneo a documentare le allegazioni relative alla mancata compilazione degli altri quadri ed alla esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Alla stregua di ciò,
l'inesattezza che caratterizzerebbe la motivazione del giudice d'appello, laddove ha discorso della produzione di una sola LL pagine del quadro ST (le altre pagine sono state prodotte in appello, pur risultando in bianco), non esclude la correttezza dell'altro rilievo, relativo alla mancata produzione degli altri quadri. Ciò osta alla configurazione del dedotto vizio revocatorio, atteso che la mera constatazione della mancata produzione degli altri quadri (ovvero della prova che essi non siano stati mai compilati) vale, ex se, a sorreggere la ratio decidendi. Infatti, soltanto fornendo una adeguata prova della mancata compilazione di tali quadri (prova che poteva essere agevolmente fornita, presentando la dichiarazione completa del frontespizio, e non solo un estratto incompleto) l'appellante avrebbe potuto fondatamente sostenere che gli importi recuperati in cartella non presentavano alcun ancoraggio al contenuto della dichiarazione presentata.
Né tale lacuna può ritenersi superabile invocando il principio di non contestazione
(con riferimento alla circostanza della mancata compilazione degli altri quadri della dichiarazione), sia perché una mancata o erronea applicazione del principio di non contestazione si risolverebbe in un errore di giudizio, non denunciabile con il ricorso per revocazione, sia perché soltanto l'Agenzia LL AT (non evocata in giudizio dalla contribuente, in virtù di una scelta processuale pur consentita nel regime previgente alla riforma di cui al d.lgs. 220/23) avrebbe potuto contestare l'anzidetta circostanza, estranea alla sfera LL conoscenze nella disponibilità dell'agente della riscossione appellato.
Si impone, pertanto, la reiezione del ricorso.
La mancata costituzione della controparte processuale esime il Collegio da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta il ricorso per revocazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE AN LU AR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
PAGANO ANDREA, RE
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 5061/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1926/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 6 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009583830000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato:
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza n. 36/24, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania rigettò il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti della sola Agenzia LL
AT IS (contumace) avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00095838 30
000, per euro 62.993,64, importo preteso per omesso/parziale versamento di IRES, IRPEF ed altri tributi derivanti da rapporto di lavoro dipendente, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento alla Dichiarazione
su modello 770/2019 ed alla dichiarazione su modello Unico/Redditi 2019, presentate per l'anno di imposta 2018.
La Corte, per la parte che quivi interessa, respinse le doglianze con cui il contribuente, con riferimento alla dichiarazione mod. 770, negando di aver mai ricevuto la comunicazione di irregolarità richiamata in cartella, dedusse l'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ex art. 6 co. 5 l. 212/00, non risultando dalla dichiarazione gli importi a debito esposti in cartella, così motivando: "Quanto alla pretesa diversità LL somme richieste dall'Ufficio sulla scorta della dichiarazione 770/2019, l'affermazione secondo cui in quel modello «l'unico debito si riferisce al codice tributo 1040 di euro 187,13, diverso dalla somma pretesa» non è nemmeno essa sorretta da prova, stante che nessuna somma è vero attiene a quel codice tributo nel
-
provvedimento, e che, tuttavia, il ricorrente non offre documentazione completa della dichiarazione in questione: prodotta in una sola pagina del(le più pagine che compongono il) quadro ST e del tutto assente con riguardo agli altri quadri.". Avverso tale sentenza propose appello la contribuente, assumendo che l'onere della prova della pretesa tributaria incombeva sull'amministrazione e che era stato prodotto il quadro ST
della dichiarazione, unico quadro compilato. Si costituì in appello l'ADER, deducendo, in specie, il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
Con sentenza n. 1926/25, deliberata il 29.11.24, con dispositivo pubblicato in pari data, e depositata il 10.3.25, la Sez. VI di questa Corte ha respinto l'appello, confermando integralmente l'assetto decisorio della sentenza di prime cure, evidenziando, in relazione al capo che quivi rileva, che i primi giudici avevano "... accertato che non sussisteva "alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione", considerata anche la carente produzione documentale depositata in atti dal contribuente, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario. La Corte di primo grado ha infatti ritenuto che, la prova offerta dal ricorrente a dimostrazione della asserita difformità di contenuto fra quanto dichiarato nei modelli di autodichiarazione e quanto presupposto dal provvedimento non è adeguata. Con riferimento alla pretesa mancanza dal modello Unico 2019 di somme a debito, trattasi di affermazione priva di alcun supporto documentale, non essendo stata prodotta istruttoriamente copia del detto Modello. Quanto alla pretesa diversità LL somme richieste dall'Ufficio sulla scorta della dichiarazione 770/2019, l'affermazione secondo cui in quel modello
«l'unico debito si riferisce al codice tributo 1040 di euro 187,13, diverso dalla somma pretesa» non è nemmeno essa sorretta da prova, stante che nessuna somma - è vero attiene a quel codice tributo nel
-
provvedimento, e che, tuttavia, il ricorrente non offre documentazione completa della dichiarazione in questione: prodotta in una sola pagina LL più pagine che compongono il quadro ST e del tutto assente con riguardo agli altri quadri.".
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso questa sentenza, censurando, in particolare, l'ultimo passaggio riportato della suddetta sentenza, atteso che parte appellante, in data 07/11/2024, con identificativo ricevuta num. 24110709455845255
ha depositato intero modello 770 - 2019 attestato conforme a quello estrapolato da cassetto fiscale della parte appellante". Ha evidenziato che tale produzione poteva essere effettuata in appello, ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 546/92, applicandosi la formulazione previgente della norma, alla luce del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/25, trattandosi di giudizio incoato in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.gs. n. 220/23.
Ha chiesto, dunque, di riformare la decisione, affetta da errore revocatorio, condannando l'appellata a restituire quanto pagato a tale titolo.
L'ADER non si è costituita in questo giudizio.
All'udienza odierna, è stata assunta la decisione.
Il ricorso per revocazione non può essere accolto.
Va innanzi tutto rilevato che la sentenza di questa Corte, impugnata con il ricorso per revocazione, è stata deliberata e depositata prima della pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale n. 36/25 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, “nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb ), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.". Pertanto, alla stregua del quadro normativo vigente al momento della decisione, la Corte di II grado non avrebbe potuto valutare la produzione documentale effettuata dall'appellante a ridosso dell'udienza di trattazione, in data 7.11.24, produzione sulla quale si incentra la deduzione relativa al vizio revocatorio ipotizzato dal ricorrente.
Invero, non è dato stabilire con certezza se il giudice abbia omesso di considerare tale produzione, facendo applicazione del divieto contemplato dalla formulazione allora vigente dell'art. 58 d.lgs. 546/92, pur non dandone espressamente atto nella motivazione, ovvero se non si sia affatto avveduto di tale produzione.
In ogni caso, pur assumendo che ricorra questo secondo capo dell'alternativa anzidetta e che il decidente, per un mero errore di percezione, abbia del tutto obliterato tale produzione documentale, deve comunque escludersi l'esistenza del vizio revocatorio anzidetto, con riferimento all'inciso della motivazione volto a rilevare che era stata "prodotta in una sola pagina LL più pagine che compongono il quadro ST e del tutto assente con riguardo agli altri quadri.".
Difatti, tale produzione documentale, effettuata in data 7.11.24, ha ad oggetto soltanto il quadro ST e non la dichiarazione completa: tale produzione consta, infatti, di una prima pagina rappresentata dall'informativa sul trattamento dei dati personali e LL pagine relative al quadro ST (di cui solo la prima compilata).
Né la contribuente può fondatamente sostenere che gli altri quadri della dichiarazione non erano stati affatto compilati, poiché tale allegazione non rinviene prova adeguata nella anzidetta produzione: il frontespizio della modello ministeriale della dichiarazione 770/2019 è composto, infatti, non soltanto dalla predetta informativa sul trattamento dei dati personali (l'unica depositata dalla difesa), ma anche da altre due pagine successive, dedicate ai “dati del sostituto”, alla “redazione della dichiarazione” (ove vengono specificamente barrate le caselle corrispondenti ai “quadri compilati e ritenute operate"), alla
"firma della dichiarazione”, all'impegno della presentazione telematica", al "visto di conformità". Queste pagine stranamente mancano nel documento informatico depositato dalla contribuente, che pure assume di aver depositato una copia integrale della dichiarazione, avendo compilato il solo quadro ST.
In realtà, in appello, la difesa della contribuente non ha prodotto l'interno modello della dichiarazione presentata, ma, ancora una volta, un estratto parziale ed incompleto, inidoneo a documentare le allegazioni relative alla mancata compilazione degli altri quadri ed alla esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Alla stregua di ciò,
l'inesattezza che caratterizzerebbe la motivazione del giudice d'appello, laddove ha discorso della produzione di una sola LL pagine del quadro ST (le altre pagine sono state prodotte in appello, pur risultando in bianco), non esclude la correttezza dell'altro rilievo, relativo alla mancata produzione degli altri quadri. Ciò osta alla configurazione del dedotto vizio revocatorio, atteso che la mera constatazione della mancata produzione degli altri quadri (ovvero della prova che essi non siano stati mai compilati) vale, ex se, a sorreggere la ratio decidendi. Infatti, soltanto fornendo una adeguata prova della mancata compilazione di tali quadri (prova che poteva essere agevolmente fornita, presentando la dichiarazione completa del frontespizio, e non solo un estratto incompleto) l'appellante avrebbe potuto fondatamente sostenere che gli importi recuperati in cartella non presentavano alcun ancoraggio al contenuto della dichiarazione presentata.
Né tale lacuna può ritenersi superabile invocando il principio di non contestazione
(con riferimento alla circostanza della mancata compilazione degli altri quadri della dichiarazione), sia perché una mancata o erronea applicazione del principio di non contestazione si risolverebbe in un errore di giudizio, non denunciabile con il ricorso per revocazione, sia perché soltanto l'Agenzia LL AT (non evocata in giudizio dalla contribuente, in virtù di una scelta processuale pur consentita nel regime previgente alla riforma di cui al d.lgs. 220/23) avrebbe potuto contestare l'anzidetta circostanza, estranea alla sfera LL conoscenze nella disponibilità dell'agente della riscossione appellato.
Si impone, pertanto, la reiezione del ricorso.
La mancata costituzione della controparte processuale esime il Collegio da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta il ricorso per revocazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE AN LU AR