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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/04/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15334/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15334/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIERO MARCO e , con elezione di domicilio in VIA G. MATTEOTTI, 27
BITONTO presso l'avv. RUGGIERO MARCO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. D'ANTONA EMILIO e , con elezione di domicilio in Via Don
Guanella 15G null 70124 Bari, presso l'avv. D'ANTONA EMILIO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 23/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 4 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 21/09/2017, conveniva in Parte_1
giudizio il per sentir accertare e dichiarare non Controparte_1 dovuta la somma di € 6.980,82 richiesta con fattura n. 072263737021658A del
25.7.2017, relativa a prelievi irregolari di energia elettrica accertati il 3.5.2017.
Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il credito derivava dall'accertamento di un bypass che consentiva il prelievo di energia elettrica senza che questo venisse registrato dal contatore. In particolare, la società rilevava che in data
3.5.2017 il personale di aveva accertato una derivazione Controparte_2
abusiva a monte del contatore elettronico, realizzata con cavo 2*4 mmq sulla presa alimentante la fornitura, che consentiva il prelievo di energia elettrica senza che questo venisse misurato.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU tecnica, affidata all'Ing. Per_1
per accertare:
[...]
1) Se il misuratore di corrente rappresentato nei documenti fotografici era quello intestato all'utente ; Pt_1
2) Se il bypass riscontrato consentiva il prelievo di energia non misurabile;
3) La rideterminazione dei consumi sulla base della potenza tecnicamente prelevabile;
4) La corrispondenza tra i consumi determinati e gli importi addebitati.
Come evidenziato da recente giurisprudenza, il verbale di verifica redatto dai tecnici della società di distribuzione ha fede privilegiata, in quanto proviene da soggetti che, nell'esercizio delle funzioni di misurazione dei consumi e controllo delle anomalie del contatore, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
pagina 2 di 4 DIRITTO
All'esito dell'istruttoria e sulla base delle risultanze conclusioni cui è giunto il CTU che lo scrivente condivide e fa proprie, sono emersi i seguenti elementi:
1) Il CTU ha accertato che il contatore oggetto di verifica era effettivamente quello intestato alla , come risulta dalla documentazione fornita da SEN Pt_1
relativa allo storico dei misuratori. Controparte_1
2) È stata confermata la presenza di un bypass che consentiva il prelievo di energia elettrica senza che questo venisse misurato dal contatore. In particolare, il CTU ha rilevato che tale bypass era realizzato mediante una derivazione che arrivava a una cassetta di derivazione privata facente capo all'appartamento dell'utente.
3) Quanto alla quantificazione dei consumi, il CTU ha ritenuto non condivisibile il metodo utilizzato da SEN basato sulla massima potenza prelevabile (che portava a stimare 27.490 kWh), preferendo una ricostruzione basata sui consumi storici.
Come evidenziato da consolidata giurisprudenza, in caso di contestazione dei consumi, deve privilegiarsi il criterio dei consumi storici che valorizza il dato differenziale tra i consumi registrati nel periodo antecedente alla condotta illecita e quello successivo.
4) Sulla base di tale criterio, il CTU ha determinato un consumo ricostruito totale pari a 12.884 kWh per il periodo oggetto di contestazione, a fronte dei 27.490
kWh stimati da SEN. Conseguentemente, l'importo dovuto è stato rideterminato in € 3.271,76 anziché € 6.980,82.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n.
55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud- detto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la pagina 3 di 4 liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., in caso di accoglimento parziale della domanda.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 fasi valore minimo importo liquidato studio
€. 213,00, Introduttiva €. 213,00 Trattazione €. 426,00, Decisoria €. 426,00
Totale €. 1.278,00 oltre al rimborso del contributo unificato e marca da bollo e del rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA
Per quanto attiene le spese della CTU, per le medesime ragioni, va posta carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.271,76, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al saldo;
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, che si liquidano complessivamente in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate in separato decreto.
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15334/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIERO MARCO e , con elezione di domicilio in VIA G. MATTEOTTI, 27
BITONTO presso l'avv. RUGGIERO MARCO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. D'ANTONA EMILIO e , con elezione di domicilio in Via Don
Guanella 15G null 70124 Bari, presso l'avv. D'ANTONA EMILIO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 23/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pagina 1 di 4 diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 21/09/2017, conveniva in Parte_1
giudizio il per sentir accertare e dichiarare non Controparte_1 dovuta la somma di € 6.980,82 richiesta con fattura n. 072263737021658A del
25.7.2017, relativa a prelievi irregolari di energia elettrica accertati il 3.5.2017.
Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il credito derivava dall'accertamento di un bypass che consentiva il prelievo di energia elettrica senza che questo venisse registrato dal contatore. In particolare, la società rilevava che in data
3.5.2017 il personale di aveva accertato una derivazione Controparte_2
abusiva a monte del contatore elettronico, realizzata con cavo 2*4 mmq sulla presa alimentante la fornitura, che consentiva il prelievo di energia elettrica senza che questo venisse misurato.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU tecnica, affidata all'Ing. Per_1
per accertare:
[...]
1) Se il misuratore di corrente rappresentato nei documenti fotografici era quello intestato all'utente ; Pt_1
2) Se il bypass riscontrato consentiva il prelievo di energia non misurabile;
3) La rideterminazione dei consumi sulla base della potenza tecnicamente prelevabile;
4) La corrispondenza tra i consumi determinati e gli importi addebitati.
Come evidenziato da recente giurisprudenza, il verbale di verifica redatto dai tecnici della società di distribuzione ha fede privilegiata, in quanto proviene da soggetti che, nell'esercizio delle funzioni di misurazione dei consumi e controllo delle anomalie del contatore, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
pagina 2 di 4 DIRITTO
All'esito dell'istruttoria e sulla base delle risultanze conclusioni cui è giunto il CTU che lo scrivente condivide e fa proprie, sono emersi i seguenti elementi:
1) Il CTU ha accertato che il contatore oggetto di verifica era effettivamente quello intestato alla , come risulta dalla documentazione fornita da SEN Pt_1
relativa allo storico dei misuratori. Controparte_1
2) È stata confermata la presenza di un bypass che consentiva il prelievo di energia elettrica senza che questo venisse misurato dal contatore. In particolare, il CTU ha rilevato che tale bypass era realizzato mediante una derivazione che arrivava a una cassetta di derivazione privata facente capo all'appartamento dell'utente.
3) Quanto alla quantificazione dei consumi, il CTU ha ritenuto non condivisibile il metodo utilizzato da SEN basato sulla massima potenza prelevabile (che portava a stimare 27.490 kWh), preferendo una ricostruzione basata sui consumi storici.
Come evidenziato da consolidata giurisprudenza, in caso di contestazione dei consumi, deve privilegiarsi il criterio dei consumi storici che valorizza il dato differenziale tra i consumi registrati nel periodo antecedente alla condotta illecita e quello successivo.
4) Sulla base di tale criterio, il CTU ha determinato un consumo ricostruito totale pari a 12.884 kWh per il periodo oggetto di contestazione, a fronte dei 27.490
kWh stimati da SEN. Conseguentemente, l'importo dovuto è stato rideterminato in € 3.271,76 anziché € 6.980,82.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n.
55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud- detto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la pagina 3 di 4 liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., in caso di accoglimento parziale della domanda.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale te- nuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 fasi valore minimo importo liquidato studio
€. 213,00, Introduttiva €. 213,00 Trattazione €. 426,00, Decisoria €. 426,00
Totale €. 1.278,00 oltre al rimborso del contributo unificato e marca da bollo e del rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA
Per quanto attiene le spese della CTU, per le medesime ragioni, va posta carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.271,76, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al saldo;
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, che si liquidano complessivamente in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Pone definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate in separato decreto.
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso pagina 4 di 4