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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 7065/2020 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
4.11.2020 da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SARACCO UMBERTO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 7.2.2024, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parte attrice opponente - contro
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore Dott.ssa , con l'Avv. IACOVIELLO Controparte_2
FRANCA, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione depositato in data
3.1.2024, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
GROTTAMINARDA (AV)
- parte convenuta opposta -
***
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
Conclusioni di parte attrice:
“In via preliminare:
- accertata e dichiarata la nullità del decreto ing.vo opposto per carenza di
1 valida procura ad litem, revocarsi lo stesso;
Nel merito, in via subordinata:
- accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, privo di valida procura ad litem e non supportato da idonea prova scritta, nonché comunque l'inesistenza del credito azionato, revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo e /o comunque inefficace, dichiarando altresì che nulla è dovuto all'opposta per le causali azionate in via monitoria.
In ogni caso:
Con rifusione integrale delle spese di lite, più accessori.
In istruttoria:
A prova contraria su tutta la capitolazione avversaria che il Giudice dovesse ammettere, chiediamo di essere ammessi alla prova per testi, con testi i geomm.
e (capocantieri di , sul seguente capitolo: Tes_1 Testimone_2 Pt_1
1) “Vero che alla conclusione dei cantieri di LL e ZI le parti, e Pt_1Con hanno concordato i saldi dei loro crediti come risulta dai documenti 7 nonché dal documento 20 che si rammostrano al teste?”
Conclusioni di parte convenuta:
“in virtù delle quali piaccia, all'Ecc.mo Tribunale di Treviso, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
l) – previo accertamento della validità della notificazione e della tempestività della Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2013/2020 introdotta, all'esito della attività istruttoria, dichiarare, sempre preliminarmente, inammissibile e/o nullo l'Atto di Citazione in Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2013/2020 introduttivo del giudizio, così come proposto, anche in applicazione degli artt. 125 e 156, II comma e 163 c.p.c. perché, comunque, non sussistente la pretesa lesione dei lamentati diritti.
2) - In via gradata e nel merito, rigettare l'azione introdotta in quanto destituita di ogni fondamento e priva dei presupposti richiesti dalle norme vigenti.
Tutto sempre con vittoria di spese, anche forfettizzate, nella misura del 15 %, ex L.P.F., diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attrice
[...] conviene in giudizio la convenuta al fine di ottenere Parte_1 CP_1 la revoca del decreto ingiuntivo n. 2013/2020 con il quale il Tribunale di
Treviso le aveva ingiunto di pagare a quest'ultima la somma di € 156.235,15, quale residuo corrispettivo asseritamente dovuto per “locazione mezzi meccanici” e altro.
2 Eccepisce, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di mandato, essendo il mandato allegato al ricorso in via monitoria privo di autentica del difensore e quindi invalido, con conseguente nullità della stessa notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto effettuata da legale non munito di valida procura alle liti. Eccepisce, ancora, la nullità del decreto per carenza di prova scritta, contestando la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia in sede di ricorso monitorio e disconoscendo le sottoscrizioni su di essi apposte;
detta documentazione, peraltro, non proverebbe i noleggi indicati in fattura. Contesta, nel merito, la sussistenza del credito fatto valere da controparte, evidenziando come il contratto quadro intercorso tra le parti non implicasse il nolo permanente di tutti i mezzi ivi indicati, ma solo la facoltà per l'opponente di disporre di uno o più di essi alla bisogna, servendosene per il tempo necessario e per il canone convenuto, canone che veniva versato a consuntivo, mano a mano che l'utilizzo si verificava. Rispetto ai conteggi ricevuti dall'opposta, l'attrice asserisce di essersi avveduta che il credito quantificato da controparte in data 12.10.2017 per € 14.176,80 non avrebbe tenuto conto dell'importo di € 10.000,00 dall'attrice già versato, mentre, a seguito del versamento di plurimi acconti, maggiori rispetto al dovuto, l'attrice stessa sarebbe stata creditrice dell'importo di € 4.125,00, con conseguente estinzione per compensazione del credito della convenuta. Soltanto successivamente la convenuta le avrebbe richiesto il pagamento del ben maggiore importo poi azionato in via monitoria. La fattura costituente prova scritta del credito farebbe, peraltro, riferimento anche a non meglio quantificati e precisati “viaggi”, di cui il contratto di noleggio non tratterebbe e che non sarebbero in alcun modo documentati. Contesta, pertanto, che vi siano stati ulteriori noleggi rispetto a quelli già pagati e i viaggi menzionati nella fattura in questione.
1.2 La convenuta contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attrice opponente, sia con riferimento alle eccezioni preliminari sia nel merito, atteso che le sottoscrizioni apposte sulla documentazione prodotta in via monitoria sarebbero state disconosciute dall'amministratrice dell'attrice , Parte_2
e non certo dai diretti interessati che le hanno apposte. Inoltre, la comunicazione inviata dalla convenuta in data 12.10.2017 valorizzata da
3 controparte quantificherebbe il credito dell'opposta solo con riferimento alle fatture di acconto.
2. All'esito della prima udienza, non veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è apparsa fondata su prova scritta, in quanto, pur a fronte delle puntuali contestazioni attoree in ordine alla genericità delle allegazioni e documentazioni di cui al ricorso monitorio sui mezzi noleggiati e i periodi di riferimento, oltre che sui “viaggi per accantieramento e smobilitazione” menzionati nella fattura azionata, parte convenuta opposta nulla ha precisato né documentato in via aggiuntiva nella comparsa di risposta depositata, e i rapportini sino a quel momento prodotti – anche a prescindere dal disconoscimento attoreo – riguardavano i soli mesi di novembre e dicembre
2016, gennaio e febbraio 2017, e contenevano, in ogni caso, per la maggior parte riferimento a soli nominativi di persone (verosimilmente operai), e non a mezzi.
La causa è stata, quindi istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio volta ad un'analisi dei “riepiloghi dati contabili” allegati alla memoria istruttoria della convenuta, ponendoli in confronto con le tabelle dei conteggi prodotte sin dalla fase monitoria, al fine di chiarire - in modo schematico -, per ciascuna mensilità, se sia stata prodotta in giudizio documentazione comprovante l'effettivo utilizzo di tutti i mezzi noleggiati e se ne risulti documentalmente provata l'iniziale consegna all'opponente. Invero, come rilevato da questo
Giudice nell'ordinanza in data 14.1.2022, la convenuta, nella memoria istruttoria, quantifica il proprio credito in un importo diverso – e maggiore - rispetto a quello fatto valere in via monitoria, dimettendo dei “riepiloghi dati contabili” per i mesi da novembre 2016 a maggio 2017, con indicazione dei mezzi noleggiati utilizzati e dei relativi costi (nonché, all'evidenza, con aggiunta di altro materiale fornito, che non sembra essere ricompreso nel contratto di noleggio e in ordine al quale la convenuta non ha precisato alcunché né aveva precedentemente avanzato alcuna richiesta), determinando scarsa chiarezza in ordine all'esatta quantificazione del credito fatto valere, anche alla luce della metodologia confusa con cui i documenti sono stati prodotti in giudizio dalla
4 medesima (files unici contenenti svariata documentazione, assenza di numerazione).
2.1 In primo luogo, quanto all'eccezione pregiudiziale dell'opponente di mancanza di procura alle liti per l'opposta, il mandato prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo risulta debitamente autenticato, ai fini processuali, mediante la firma digitale di cui è corredato il relativo deposito nel fascicolo telematico, ai sensi dell'art. 83, co. 2, c.p.c.: “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
In ogni caso, l'art. 182, co. 2, c.p.c. ammette la possibilità di sanatoria addirittura nel caso di mancanza di procura al difensore, con efficacia retroattiva. Nel caso di specie, a seguito del sopravvenuto fallimento della società opposta, il Curatore del Fallimento ha Parte_3 conferito specifica procura alle liti all'odierno difensore della convenuta Avv.
Franca Iacoviello per la riassunzione del giudizio interrotto, allegata al ricorso in riassunzione depositato in data 3.1.2024, di tal che risulta, comunque, venuto meno il presupposto dell'eccezione sollevata.
2.2 In secondo luogo, quanto all'importo preteso dall'opposta per i “viaggi effettuati per accantieramento e smobilitazione vostri cantieri” menzionati nella descrizione della fattura n. 2/2918 azionata in via monitoria, pari ad €
32.246,60 (cfr. conteggi allegati alla busta 3 dimessa nel ricorso monitorio), non è chiaro sulla base di quale previsione contrattuale esso sia richiesto, atteso che l'art. 10 del contratto (cfr. doc. 1 attoreo) pone a carico del locatore i trasporti dell'attrezzatura, né la convenuta ha fornito - in corso di causa - prova di diversi accordi intervenuti tra le parti in merito. Pertanto,
l'opposizione è senza dubbio meritevole di accoglimento sotto tale profilo, non essendo provato il titolo di detta pretesa creditoria.
2.3 In terzo luogo, quanto al residuo importo preteso in linea capitale dall'opposta di € 95.815,00 (€ 128.061,60 - € 32.246,60), avente titolo nei noleggi di attrezzatura, va premesso che risulta documentalmente, dai d.d.t.
5 prodotti in giudizio dalla convenuta in allegato alla memoria istruttoria, che la convenuta ha consegnato all'opponente i mezzi ivi meglio indicati (che sono soltanto alcuni di quelli indicati nel contratto di noleggio sub doc. 1 attoreo), come evidenziato dallo stesso c.t.u. a pag. 13 della relazione e nelle diverse tabelle predisposte;
del resto, la stessa attrice, nel riconoscere la correttezza dell'importo del credito dell'opposta di cui alla comunicazione in data
12.10.2017 di cui al doc. 2 attoreo, implicitamente riconosce che quanto meno una parte dei mezzi di cui al contratto le erano stati consegnati.
Poiché, in base all'art. 5 del contratto di noleggio intercorso tra le parti, “Il canone di noleggio dei mezzi verrà corrisposto a seguito di riepilogo mensile con
Bonifico Bancario”, l'opponente non era tenuta a corrispondere automaticamente, per tutta la durata del rapporto, tutti i canoni mensili dei mezzi ivi indicati (pari a complessivi € 32.000,00 al mese, oltre IVA), come invece indicato nei conteggi allegati alla busta 3 dimessa nel ricorso monitorio, in cui viene addebitato all'attrice l'importo di € 32.000,00 (pari al canone mensile complessivo dovuto per il noleggio di tutti i mezzi indicati in contratto).
Ancora, nonostante il contratto prodotto faccia riferimento soltanto al cantiere di ZI/Aprilia, è pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa opponente, che tra le parti esistesse un rapporto analogo presso il cantiere di
LL, di tal che “la contabilità dei due diversi cantieri, per comodità, veniva trattata congiuntamente” (cfr. pag. 4 atto di citazione).
È altresì pacifico che l'attrice abbia corrisposto alla convenuta l'importo complessivo di € 138.185,00, come emerge dagli atti di causa ed è documentato dalle parti.
Ciò premesso, nella memoria istruttoria la convenuta formula una serie di capitoli di prova (non ammessi in quanto aventi ad oggetto circostanze già provate documentalmente o riconosciute, con riferimento alla consegna dei mezzi, o generiche, ovvero irrilevanti, con riferimento alle attività svolte nei cantieri), nei quali sostanzialmente riconosce che non tutti i mezzi indicati nell'unico contratto prodotto sono stati utilizzati dall'attrice, ma soltanto il primo e l'ultimo di cui al contratto nel cantiere di ZI/Aprilia da marzo a
6 maggio/giugno 2017 e tutti e 9 i mezzi contrattuali presso il cantiere di
LL da novembre 2016 a febbraio 2017.
Nessun capitolo di prova è stato dalla convenuta formulato rispetto agli altri mezzi “non contrattuali” indicati nella documentazione prodotta, esaminata dal c.t.u. ma irrilevante ai fini della decisione, atteso che la convenuta non ha mai fatto alcun cenno a detti ulteriori mezzi e attrezzature né ha tempestivamente allegato che il loro corrispettivo di noleggio concorresse alla determinazione del credito azionato in via monitoria. Tanto è vero che nel
“riepilogo contabilità” di cui al doc. c)/allegato tre prodotto in allegato alla memoria istruttoria della convenuta, in cui sono indicati anche detti beni, i corrispettivi mensili conteggiati sono diversi e superiori rispetto a quelli di €
32.000,00 indicati nei conteggi allegati alla busta 3 dimessa nel ricorso monitorio, sino a pervenire ad una quantificazione del credito totale della convenuta pari ad € 195.156,60 in linea capitale, di gran lunga superiore a quello azionato in via monitoria, pari ad € 128.061,60.
Considerato che la convenuta, attrice in senso sostanziale, ha agito in giudizio facendo valere un credito in misura inferiore, avente titolo nei corrispettivi indicati negli allegati al ricorso monitorio e il cui residuo è stato riportato nella fattura azionata (e contestata dall'attrice) n. 2/2018, la citata documentazione inerente mezzi e attrezzature non contrattuali risulta irrilevante ai fini della decisione (così come tutti gli accertamenti svolti dal c.t.u. in merito ad essi), al pari del maggior credito indicato nella memoria istruttoria, che non può essere oggetto di accertamento nell'ambito dell'odierno giudizio.
Quanto ai mezzi contrattuali (cfr. doc. 1 attoreo), dall'analisi effettuata dal c.t.u. emerge che soltanto alcuni di essi sono stati effettivamente consegnati all'attrice, conformemente al contratto intercorso tra le parti, e che, in particolare, non vi è prova documentale della consegna all'attrice del camioncino IVECO 35/B4 7 posti, del Fuoristrada Mitsubishi pajero 4x4 e dell'escavatore Komatsu 210 q.li. Per i primi due mezzi la convenuta non ha nemmeno avuto cura di formulare uno specifico capitolo di prova che ne attestasse la consegna all'attrice e l'utilizzo (con eccezione per il capitolo A, facente generico riferimento a tutti i mezzi contrattuali e, dunque,
7 inammissibile in quanto del tutto generico, non essendo stato nemmeno specificato quando la consegna sarebbe intervenuta), mentre il terzo è oggetto del capitolo di prova D), anch'esso inammissibile in quanto del tutto generico quanto al momento della consegna e limitato, in ogni caso, all'utilizzo nel periodo da novembre 2016 a febbraio 2017.
Atteso che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la prova dell'esistenza del rapporto sostanziale dal quale deriva il credito azionato in via monitoria spetta alla convenuta opposta (che è creditrice e, quindi, attrice sostanziale), la convenuta opposta aveva l'onere di provare l'esistenza e il contenuto del rapporto sostanziale da cui trae titolo la pretesa creditoria azionata in via monitoria, ovvero l'intervenuta consegna dei mezzi indicati nel contratto, con conseguente maturazione del relativo canone di noleggio.
In mancanza di detta prova con riferimento a tutti e nove i mezzi contrattuali, il corrispettivo che la convenuta ha provato nell'odierno giudizio di avere maturato nei confronti dell'attrice deve essere limitato ai soli mezzi contrattuali la cui consegna risulta provata, per l'importo quantificato dal c.t.u. di € 126.800,00 IVA esclusa (cfr. tabella di cui alla pag. 14 della relazione del c.t.u.), pari ad € 154.696,00 IVA inclusa.
Considerato che è pacifico che l'attrice abbia già corrisposto l'importo di €
138.185,00, residua un credito a favore della convenuta opposta pari ad €
16.511,00 (cfr. tabella riepilogativa di cui alla pag. 19 della relazione del c.t.u.), di gran lunga inferiore rispetto a quello azionato in via monitoria.
Per tutti i predetti motivi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte attrice opponente deve essere condannata a corrispondere a parte convenuta opposta il minor importo di € 16.511,00, con interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2022 dalla domanda al saldo.
3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'attrice alla corresponsione di un importo, seppur di gran lunga inferiore rispetto a quello preteso dall'opposta, le spese sono poste a carico dell'attrice opponente, ma sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come recentemente aggiornato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23.10.2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
8 professione forense, tenuto conto del criterio del “decisum” (cfr. SS.UU.,
Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, successivamente recepito dal D.M. n.
55/2014), dell'attività istruttoria svolta, del numero di udienze e di atti depositati, in misura pari ai valori medi previsti per tutte le fasi. Ne viene disposta la distrazione a favore del procuratore antistatario dell'opposta che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2 Le spese della c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta per la misura di 9/10, atteso che l'accertamento effettuato è stato utile ad accertare soltanto una parte, corrispondente a circa 1/10, di quanto dalla stessa preteso come corrispettivo residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2013/2020 emesso dall'intestato
Tribunale in data 13.7.2020;
2) condanna parte attrice opponente Concordato GE.CO. Parte_1
a corrispondere a parte convenuta opposta Controparte_1
l'importo di € 16.511,00, con interessi ai sensi del d.lgs. n.
[...]
231/2022 dalla domanda al saldo;
3) pone le spese della c.t.u., a firma del Geom. CP_3 definitivamente a carico di parte convenuta opposta per la quota di 9/10 e di parte attrice opponente per la quota di 1/10;
4) condanna parte attrice opponente Concordato GE.CO. Parte_1
a rifondere al procuratore antistatario di parte convenuta opposta Avv. Franca
Iacoviello le spese di lite sostenute, che si liquidano nell'importo di € 5.077,00
a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 23 luglio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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