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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA del 07/03/2025 PROC. N. 14084/2021 R.G.
Alle ore 9,51 è presente l'avv. Marilena Fusco per delega dell'avv.to Lucia Serra per parte appellante la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alla domanda proposta, chiedendone l'accoglimento. E' presente per la pratica forense il dott . Persona_1
Pe r l'appellata è presente l'avv.to Marisa Fagioli per delega dell'avv.to Parte_1
Gianfrnaco Baroni la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14084 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1
dall'Avv. Serra Lucia, giusta procura in atti, presso lo studio della quale sito in Napoli al Centro
Direzionale is. G/7, elettivamente domicilia, APPELLANTE E
nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
f.g.v.s., (p.iva: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Gianfranco Baroni, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via
Cinthia, is. 21/23 P.co San Paolo, elettivamente domicilia,
APPELLATA
NONCHE'
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di APPELLATI CONTUMACI
[...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_2
impugnava la sentenza n. 38119/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data
18.11.2020 e non notificata.
L'odierna appellante, parte attrice nel giudizio di primo grado innanzi al giudice di pace,
deduceva che, in data 08.06.2014, alle ore 08:30 circa, in Napoli alla via Capodimonte, mentre era alla guida del veicolo Citroen C1 tg. EN509BJ, di sua proprietà, e si apprestava a svoltare a sinistra, dopo il via libera del semaforo, veniva tamponata dal veicolo Hyundai OS tg.
AV047ZM di proprietà di che proveniva dall'opposto senso di marcia e non Persona_2
rispettava il semaforo rosso. Per effetto dell'impatto, l'istante subiva lesioni personali accertate e refertate dal Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, ove veniva trasportata a mezzo ambulanza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , nonché in qualità Persona_2 Controparte_1
di f.g.v.s. al fine di sentirli condannare, in solido, previa declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo Hyundai OS, al risarcimento di € 3.500,00 per le lesioni subite ovvero nel pagamento della maggior somma che sarà accertata in corso di causa, nei limiti della competenza del giudice di pace, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2. e non si costituivano sebbene ritualmente citati, Controparte_1 Persona_2
pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso della fase istruttoria, venivano ascoltati due testimoni di parte attrice e svolta c.t.u.
medico – legale;
all'esito, il g.d.p. rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva.
2. Avverso la suddetta decisione, l'odierno appellante ha proposto tempestivo gravame,
chiedendo la riforma sulla scorta di un unico articolato motivo a mezzo del quale ha dedotto l'omessa valutazione di documenti decisivi della controversia. Ha concluso chiedendo
“accogliere la domanda formulata dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_2
riconoscere il sig. , unico responsabile nella causazione del sinistro per cui è Persona_2
causa e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la quale impresa designata Controparte_1
dal FGVS, al ristoro delle lesioni personali subite dalla sig.ra , Parte_2
quantificate in € 3.500,00 come da CTU espletata, oltre interessi dal fatto e fino al soddisfo,
ovvero alla maggior e/o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad € 156,96 quale prezzo del
biglietto aereo per sottoporsi alla visita del CTU in primo grado, nonché al pagamento delle
spese e competenze legali in favore della sottoscritta procuratrice. Vinte sempre e comunque le
spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato”.
2.1. Si è costituita la la quale, deducendo l'infondatezza degli avversi Controparte_1
motivi di gravame e rilevando in particolare che era intervenuta la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 8347/2021 del 07/10/2021, passata in giudicato, che, in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 30779/2016 del g.d.p. di Napoli nel giudizio promosso da , Parte_3
nei confronti della società , nella predetta qualità e del sig. - Controparte_1 Persona_2
per sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei presunti danni riportati dal veicolo Citroen C1 con targa EN509JB, di cui professava essere la proprietaria, in relazione al medesimo sinistro per cui è causa - aveva rigettato il gravame confermando la sentenza di prime cure che aveva accertato una responsabilità ai sensi dell'art.2054 co.2 c.c.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'istante ex art. 2054 c.c.,
nella determinazione delle conseguenze lesive derivate dal sinistro per cui è causa e riduzione, in relazione al grado della colpa anche ex art. 1227 c.c., dell'eventuale risarcimento dovuto con integrale o parziale compensazione delle spese processuali tra le parti in virtù della parziale soccombenza.
Non si sono costituiti , , CP_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
quali eredi di , sebbene ritualmente intimati, Persona_2
2.2. Acquisito il fascicolo di I grado, subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, in data odierna la causa è stata discussa e decisa.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_3 Controparte_2
, quali eredi di , che non si sono costituiti in Controparte_4 CP_5 Persona_2
giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto dei termini ex lege.
3.2. Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto, va rilevato che, la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283
d.lgs. 209/05 co. 1 lett. b) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, come emerge dagli atti di causa e che, ai sensi dell'art. 287 al comma 4
“Nei casi previsti dall'art. 283 comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in
giudizio anche il responsabile del danno”; dunque, legittimati passivi sono l'impresa designata in qualità di Fondo di garanzia per le vittime della strada e il responsabile del danno.
Come dedotto dall'appellante e per quanto risulta dalla documentazione prodotta agli atti di causa sin dal primo grado di giudizio, , al momento del sinistro era il Persona_2
proprietario del veicolo, sin dal 6.08.2013, come da certificazione PRA allegata agli atti di causa;
parimenti, per quanto concerne la legittimazione passiva della l'odierna Controparte_1
appellante ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, la “notula Consap” dalla quale risulta la prova della scopertura assicurativa del veicolo di parte convenuta.
Quanto alla legittimazione attiva dell'attore risulta provata sulla base della documentazione medica depositata in atti, a nulla rilevando, nel caso di specie, la proprietà del veicolo, in quanto trattasi di richiesta di risarcimento danni per lesioni personali.
3.2. Ebbene, passando all'esame del merito, le dichiarazioni rese dai testi e IM
, escussi nel giudizio di primo grado, non consentono di ritenere provata la Testimone_2
dinamica del sinistro come dedotta da parte appellante.
Ed invero, ha dichiarato: “Ricordo che era l'inizio del mese di Giugno IM
dell'anno 2014, verso le ore 8.30 circa ed io mi trovavo a bordo dell'auto dell'allora mio
fidanzato , in Napoli alla via Capodimonte fermo al semaforo e dietro una Citroen C1; Tes_2
Ricordo che ho visto che quando il semaforo ha proiettato luce verde abbiamo iniziato a
procedere e ho visto che dal senso opposto al nostro una UN OS sorpassava le auto ferme
al semaforo rosso e nel mentre attraversava l'incrocio urtava con la sua parte anteriore sinistra
la Citroen C1 che proseguiva e voleva svoltare a sinistra per prendere la Tangenziale;
Preciso
che l' non rispettava il semaforo rosso ed impattava la C1; Subito dopo l'incidente siamo Pt_4
usciti dall'auto e ricordo che a bordo della C1 vi era solo la conducente che lamentava dolori
per il corpo, al collo, alle spalle, all'addome, mentre a bordo dell' vi era un signore sui 60 Pt_4
anni; Ricordo che l'impatto fu violento, infatti chiamai il 118 per far soccorrere la sig.ra;
Ricordo che anche il conducente l' scese dell'auto ed ho assistito allo scambio delle Pt_4
generalità e preciso che l' non era assicurata, infatti lo ripeteva il conducente ed io vidi che Pt_4
non esponeva alcun contrassegno;
Ricordo che sul luogo dell'incidente interveniva il 118 ed
anche i vigili urbani;
Ricordo che la Citroen C1 cercò di evitare l'impatto, ma fu impossibile
perché l' sopraggiunse improvvisamente e non rispettò il semaforo rosso;
Ricordo che la Pt_4
conducente della C1 indossava la cintura di sicurezza;
Preciso che la C1 veniva colpita alla
parte anteriore sinistra”. Il secondo teste, ha dichiarato: “Ricordo che era l'inizio del mese di Giugno Testimone_2
2014, verso le ore 8.00, 8.30 del mattino e mi trovavo in Napoli alla Via Capodimonte in
compagnia dell'allora mia fidanzata ed ero fermo al semaforo;
Ricordo che quando è Tes_1
scattata la luce verde del semaforo abbiamo iniziato a procedere e improvvisamente ho visto che
l'auto Citroen C1 che mi precedeva veniva violentemente urtata alla parte anteriore sinistra da
una Hyunday OS che sopraggiungeva dalla direzione opposta alla nostra, non rispettava il
semaforo proiettante per lei luce rossa, sorpassava contromano le auto ferme al semaforo ed
impattava con la sua parte anteriore sinistra la Citroen C1 che proseguiva regolarmente la sua
marcia intenta a voler svoltare a sinistra per la Tangenziale;
In conseguenza del violento urto la
conducente la C1 riportava lesioni alla sua persona infatti lamentava dolori al collo, alla spalla,
all'addome e ricordo che chiamò il 118; Ricordo che il conducente l'OS inizialmente Tes_1
era calmo poi iniziò ad innervosirsi, ho assistito allo scambio delle generalità e ricordo che
l'OS non era assicurata;
Preciso che sul luogo dell'incidente intervenne il 118 ed i vigili
urbani e non appena sopraggiunse il fratello di noi andammo via”. Pt_2
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Si evidenzia che entrambe i testi non hanno riferito alcun elemento idoneo alla identificazione del veicolo di parte convenuta, come ad esempio il colore, così come manca ogni riferimento alla tipologia di strada ed alla relativa percorribilità, nonché alle condizioni meteorologiche e ogni altra circostanza spazio-temporale entro cui il sinistro si ebbe a verificare.
D'altro canto, appare inverosimile che un veicolo in ripartenza, in procinto di cambiare direzione di marcia, quindi si presume con andatura lenta, non sia riuscito ad evitare l'impatto.
A ciò, deve aggiungersi che entrambe i testi riferiscono di un intervento della Polizia Municipale
di cui non risulta alcun riscontro probatorio.
Dunque, i dettagli emersi nell'unica prova testimoniale raccolta non permettono di ricostruire le modalità di verificazione del sinistro, né è possibile comprendere in che modo l'istante abbia subito le lesioni di cui chiede il risarcimento.
3.2. Ciò detto, in atti è stata prodotta la sentenza n.8347/21 emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti delle stesse parti convenute nel presente giudizio;
tale sentenza, pur non costituendo giudicato produttivo di effetti anche nel presente giudizio, può essere valutato, quanto all'accertamento del fatto storico.
Ebbene, in merito all'accertamento dei fatti, del nesso causale con il danno conseguente al sinistro, la predetta sentenza, nel confermare la sentenza di primo grado, ha statuito,
innanzitutto, sull'inattendibilità dei medesimi testi e , IM Testimone_2
escussi nel presente giudizio, nonché la contraddittorietà delle dichiarazioni rese per tutti gli elementi evidenziati, giungendo ad accertare che “……., essendo invece sicuro che l'urto tra i
veicoli vi è stato, correttamente il primo giudice ha fatto applicazione della presunzione di pari
responsabilità di cui al secondo comma di cui all'art.2054 c.c..”.
Ebbene, sulla scorta dell'accertamento operato nel giudizio definito con la sentenza richiamata nei confronti delle medesime parti convenute nel presente giudizio, deve ritenersi provato lo scontro tra i veicoli ed in assenza di elementi circa la dinamica del sinistro, va fatta applicazione del principio di pari responsabilità di cui al co.2 dell'art.2054 c.c..
3.3. In ordine ai danni, la c.t.u. eseguita in primo grado e depositata in atti, ha riconosciuto il nesso eziologico tra il danno permanente accertato, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta in atti, nella “sindrome algico-disfunsionale posttraumatia a livello del distretto cranio-
cervicale da pregresso valido trauma distorsivo e da pregresso trauma cranico non commotivo
clinicamente certificati presso struttura pubblica” ed il sinistro occorso quantificando il danno biologico sofferto dalla sig.ra nella misura dell'1,5% con una inabilità temporanea Parte_2
totale di gg. 5, una parziale di gg. 20 al 50% e gg. 25 al 25% quantificabili in € 3.500,00.
Pertanto, la quale impresa designata F.G.V.S., in solido con il responsabile Controparte_1
civile, va condanna al risarcimento del danno nella misura del 50 %, quantificato in euro
1.500,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, con esclusione di altre voci di spesa.
4. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza a carico degli appellati e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n.
sentenza n. 38119/2020 pubblicata in data 18.11.2020 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti della in qualità di f.g.v.s., nonché Parte_2 Controparte_1
di , , quali eredi di CP_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5 Per_2
, così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
quale impresa designata per il F.G.V.S., in solido con CP_1 CP_3 CP_2
, quali eredi di al pagamento in
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_2
favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
b) condanna gli appellati in solido tra loro alla refusione della quota residua che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 671,00 e per il presente grado, in complessivi euro
1.378,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.Lucia Serra
Così deciso in Napoli il 07.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
Alle ore 9,51 è presente l'avv. Marilena Fusco per delega dell'avv.to Lucia Serra per parte appellante la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alla domanda proposta, chiedendone l'accoglimento. E' presente per la pratica forense il dott . Persona_1
Pe r l'appellata è presente l'avv.to Marisa Fagioli per delega dell'avv.to Parte_1
Gianfrnaco Baroni la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclude come in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14084 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1
dall'Avv. Serra Lucia, giusta procura in atti, presso lo studio della quale sito in Napoli al Centro
Direzionale is. G/7, elettivamente domicilia, APPELLANTE E
nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
f.g.v.s., (p.iva: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Gianfranco Baroni, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via
Cinthia, is. 21/23 P.co San Paolo, elettivamente domicilia,
APPELLATA
NONCHE'
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di APPELLATI CONTUMACI
[...] Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_2
impugnava la sentenza n. 38119/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data
18.11.2020 e non notificata.
L'odierna appellante, parte attrice nel giudizio di primo grado innanzi al giudice di pace,
deduceva che, in data 08.06.2014, alle ore 08:30 circa, in Napoli alla via Capodimonte, mentre era alla guida del veicolo Citroen C1 tg. EN509BJ, di sua proprietà, e si apprestava a svoltare a sinistra, dopo il via libera del semaforo, veniva tamponata dal veicolo Hyundai OS tg.
AV047ZM di proprietà di che proveniva dall'opposto senso di marcia e non Persona_2
rispettava il semaforo rosso. Per effetto dell'impatto, l'istante subiva lesioni personali accertate e refertate dal Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, ove veniva trasportata a mezzo ambulanza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , nonché in qualità Persona_2 Controparte_1
di f.g.v.s. al fine di sentirli condannare, in solido, previa declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo Hyundai OS, al risarcimento di € 3.500,00 per le lesioni subite ovvero nel pagamento della maggior somma che sarà accertata in corso di causa, nei limiti della competenza del giudice di pace, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2. e non si costituivano sebbene ritualmente citati, Controparte_1 Persona_2
pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso della fase istruttoria, venivano ascoltati due testimoni di parte attrice e svolta c.t.u.
medico – legale;
all'esito, il g.d.p. rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva.
2. Avverso la suddetta decisione, l'odierno appellante ha proposto tempestivo gravame,
chiedendo la riforma sulla scorta di un unico articolato motivo a mezzo del quale ha dedotto l'omessa valutazione di documenti decisivi della controversia. Ha concluso chiedendo
“accogliere la domanda formulata dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_2
riconoscere il sig. , unico responsabile nella causazione del sinistro per cui è Persona_2
causa e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la quale impresa designata Controparte_1
dal FGVS, al ristoro delle lesioni personali subite dalla sig.ra , Parte_2
quantificate in € 3.500,00 come da CTU espletata, oltre interessi dal fatto e fino al soddisfo,
ovvero alla maggior e/o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad € 156,96 quale prezzo del
biglietto aereo per sottoporsi alla visita del CTU in primo grado, nonché al pagamento delle
spese e competenze legali in favore della sottoscritta procuratrice. Vinte sempre e comunque le
spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato”.
2.1. Si è costituita la la quale, deducendo l'infondatezza degli avversi Controparte_1
motivi di gravame e rilevando in particolare che era intervenuta la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 8347/2021 del 07/10/2021, passata in giudicato, che, in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 30779/2016 del g.d.p. di Napoli nel giudizio promosso da , Parte_3
nei confronti della società , nella predetta qualità e del sig. - Controparte_1 Persona_2
per sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei presunti danni riportati dal veicolo Citroen C1 con targa EN509JB, di cui professava essere la proprietaria, in relazione al medesimo sinistro per cui è causa - aveva rigettato il gravame confermando la sentenza di prime cure che aveva accertato una responsabilità ai sensi dell'art.2054 co.2 c.c.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'istante ex art. 2054 c.c.,
nella determinazione delle conseguenze lesive derivate dal sinistro per cui è causa e riduzione, in relazione al grado della colpa anche ex art. 1227 c.c., dell'eventuale risarcimento dovuto con integrale o parziale compensazione delle spese processuali tra le parti in virtù della parziale soccombenza.
Non si sono costituiti , , CP_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
quali eredi di , sebbene ritualmente intimati, Persona_2
2.2. Acquisito il fascicolo di I grado, subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, in data odierna la causa è stata discussa e decisa.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_3 Controparte_2
, quali eredi di , che non si sono costituiti in Controparte_4 CP_5 Persona_2
giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello a mezzo ufficiale giudiziario nel rispetto dei termini ex lege.
3.2. Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto, va rilevato che, la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283
d.lgs. 209/05 co. 1 lett. b) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, come emerge dagli atti di causa e che, ai sensi dell'art. 287 al comma 4
“Nei casi previsti dall'art. 283 comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in
giudizio anche il responsabile del danno”; dunque, legittimati passivi sono l'impresa designata in qualità di Fondo di garanzia per le vittime della strada e il responsabile del danno.
Come dedotto dall'appellante e per quanto risulta dalla documentazione prodotta agli atti di causa sin dal primo grado di giudizio, , al momento del sinistro era il Persona_2
proprietario del veicolo, sin dal 6.08.2013, come da certificazione PRA allegata agli atti di causa;
parimenti, per quanto concerne la legittimazione passiva della l'odierna Controparte_1
appellante ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, la “notula Consap” dalla quale risulta la prova della scopertura assicurativa del veicolo di parte convenuta.
Quanto alla legittimazione attiva dell'attore risulta provata sulla base della documentazione medica depositata in atti, a nulla rilevando, nel caso di specie, la proprietà del veicolo, in quanto trattasi di richiesta di risarcimento danni per lesioni personali.
3.2. Ebbene, passando all'esame del merito, le dichiarazioni rese dai testi e IM
, escussi nel giudizio di primo grado, non consentono di ritenere provata la Testimone_2
dinamica del sinistro come dedotta da parte appellante.
Ed invero, ha dichiarato: “Ricordo che era l'inizio del mese di Giugno IM
dell'anno 2014, verso le ore 8.30 circa ed io mi trovavo a bordo dell'auto dell'allora mio
fidanzato , in Napoli alla via Capodimonte fermo al semaforo e dietro una Citroen C1; Tes_2
Ricordo che ho visto che quando il semaforo ha proiettato luce verde abbiamo iniziato a
procedere e ho visto che dal senso opposto al nostro una UN OS sorpassava le auto ferme
al semaforo rosso e nel mentre attraversava l'incrocio urtava con la sua parte anteriore sinistra
la Citroen C1 che proseguiva e voleva svoltare a sinistra per prendere la Tangenziale;
Preciso
che l' non rispettava il semaforo rosso ed impattava la C1; Subito dopo l'incidente siamo Pt_4
usciti dall'auto e ricordo che a bordo della C1 vi era solo la conducente che lamentava dolori
per il corpo, al collo, alle spalle, all'addome, mentre a bordo dell' vi era un signore sui 60 Pt_4
anni; Ricordo che l'impatto fu violento, infatti chiamai il 118 per far soccorrere la sig.ra;
Ricordo che anche il conducente l' scese dell'auto ed ho assistito allo scambio delle Pt_4
generalità e preciso che l' non era assicurata, infatti lo ripeteva il conducente ed io vidi che Pt_4
non esponeva alcun contrassegno;
Ricordo che sul luogo dell'incidente interveniva il 118 ed
anche i vigili urbani;
Ricordo che la Citroen C1 cercò di evitare l'impatto, ma fu impossibile
perché l' sopraggiunse improvvisamente e non rispettò il semaforo rosso;
Ricordo che la Pt_4
conducente della C1 indossava la cintura di sicurezza;
Preciso che la C1 veniva colpita alla
parte anteriore sinistra”. Il secondo teste, ha dichiarato: “Ricordo che era l'inizio del mese di Giugno Testimone_2
2014, verso le ore 8.00, 8.30 del mattino e mi trovavo in Napoli alla Via Capodimonte in
compagnia dell'allora mia fidanzata ed ero fermo al semaforo;
Ricordo che quando è Tes_1
scattata la luce verde del semaforo abbiamo iniziato a procedere e improvvisamente ho visto che
l'auto Citroen C1 che mi precedeva veniva violentemente urtata alla parte anteriore sinistra da
una Hyunday OS che sopraggiungeva dalla direzione opposta alla nostra, non rispettava il
semaforo proiettante per lei luce rossa, sorpassava contromano le auto ferme al semaforo ed
impattava con la sua parte anteriore sinistra la Citroen C1 che proseguiva regolarmente la sua
marcia intenta a voler svoltare a sinistra per la Tangenziale;
In conseguenza del violento urto la
conducente la C1 riportava lesioni alla sua persona infatti lamentava dolori al collo, alla spalla,
all'addome e ricordo che chiamò il 118; Ricordo che il conducente l'OS inizialmente Tes_1
era calmo poi iniziò ad innervosirsi, ho assistito allo scambio delle generalità e ricordo che
l'OS non era assicurata;
Preciso che sul luogo dell'incidente intervenne il 118 ed i vigili
urbani e non appena sopraggiunse il fratello di noi andammo via”. Pt_2
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Si evidenzia che entrambe i testi non hanno riferito alcun elemento idoneo alla identificazione del veicolo di parte convenuta, come ad esempio il colore, così come manca ogni riferimento alla tipologia di strada ed alla relativa percorribilità, nonché alle condizioni meteorologiche e ogni altra circostanza spazio-temporale entro cui il sinistro si ebbe a verificare.
D'altro canto, appare inverosimile che un veicolo in ripartenza, in procinto di cambiare direzione di marcia, quindi si presume con andatura lenta, non sia riuscito ad evitare l'impatto.
A ciò, deve aggiungersi che entrambe i testi riferiscono di un intervento della Polizia Municipale
di cui non risulta alcun riscontro probatorio.
Dunque, i dettagli emersi nell'unica prova testimoniale raccolta non permettono di ricostruire le modalità di verificazione del sinistro, né è possibile comprendere in che modo l'istante abbia subito le lesioni di cui chiede il risarcimento.
3.2. Ciò detto, in atti è stata prodotta la sentenza n.8347/21 emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti delle stesse parti convenute nel presente giudizio;
tale sentenza, pur non costituendo giudicato produttivo di effetti anche nel presente giudizio, può essere valutato, quanto all'accertamento del fatto storico.
Ebbene, in merito all'accertamento dei fatti, del nesso causale con il danno conseguente al sinistro, la predetta sentenza, nel confermare la sentenza di primo grado, ha statuito,
innanzitutto, sull'inattendibilità dei medesimi testi e , IM Testimone_2
escussi nel presente giudizio, nonché la contraddittorietà delle dichiarazioni rese per tutti gli elementi evidenziati, giungendo ad accertare che “……., essendo invece sicuro che l'urto tra i
veicoli vi è stato, correttamente il primo giudice ha fatto applicazione della presunzione di pari
responsabilità di cui al secondo comma di cui all'art.2054 c.c..”.
Ebbene, sulla scorta dell'accertamento operato nel giudizio definito con la sentenza richiamata nei confronti delle medesime parti convenute nel presente giudizio, deve ritenersi provato lo scontro tra i veicoli ed in assenza di elementi circa la dinamica del sinistro, va fatta applicazione del principio di pari responsabilità di cui al co.2 dell'art.2054 c.c..
3.3. In ordine ai danni, la c.t.u. eseguita in primo grado e depositata in atti, ha riconosciuto il nesso eziologico tra il danno permanente accertato, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta in atti, nella “sindrome algico-disfunsionale posttraumatia a livello del distretto cranio-
cervicale da pregresso valido trauma distorsivo e da pregresso trauma cranico non commotivo
clinicamente certificati presso struttura pubblica” ed il sinistro occorso quantificando il danno biologico sofferto dalla sig.ra nella misura dell'1,5% con una inabilità temporanea Parte_2
totale di gg. 5, una parziale di gg. 20 al 50% e gg. 25 al 25% quantificabili in € 3.500,00.
Pertanto, la quale impresa designata F.G.V.S., in solido con il responsabile Controparte_1
civile, va condanna al risarcimento del danno nella misura del 50 %, quantificato in euro
1.500,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, con esclusione di altre voci di spesa.
4. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza a carico degli appellati e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n.
sentenza n. 38119/2020 pubblicata in data 18.11.2020 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti della in qualità di f.g.v.s., nonché Parte_2 Controparte_1
di , , quali eredi di CP_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5 Per_2
, così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
quale impresa designata per il F.G.V.S., in solido con CP_1 CP_3 CP_2
, quali eredi di al pagamento in
[...] Controparte_4 CP_5 Persona_2
favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
b) condanna gli appellati in solido tra loro alla refusione della quota residua che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 671,00 e per il presente grado, in complessivi euro
1.378,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.Lucia Serra
Così deciso in Napoli il 07.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone