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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3708/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3708/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LOSAVIO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANTONIO e RA MA, elettivamente domiciliato presso i difensori avv.ti
LOSAVIO GIUSEPPE ANTONIO e RA MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMELLINI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAMELLINI GIUSEPPE
CONVENUTO
Nonché contro
Controparte_2
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 condannare e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 CP_3 risarcimento dei non patrimoniali e patrimoniali riportati in seguito all'incidente stradale verificatosi in data
12.09.2012 sulla S.S. 7 Appia in Massafra.
In particolare, l'attore esponeva che, nel suindicato giorno, alle ore 10.50 circa, percorreva la statale in direzione Taranto alla guida del motociclo Honda LP tg AS24414 - di proprietà di IA TO e
- allorquando l'autocarro VE tg EK346TS - di proprietà di e Controparte_4 Controparte_2
pagina 1 di 9 condotto, nell'occasione, da – che lo precedeva, repentinamente e senza preventiva CP_3 segnalazione, svoltava a sinistra per dirigersi verso la discarica Cisa S.p.A. ponendosi in diagonale rispetto alla carreggiata.
Riferiva ancora l'attore che, pur avendo tentato di allargarsi verso il centro della strada, aveva tamponato l'autocarro cadendo in terra;
esponeva altresì che, a seguito del forte impatto, era stato trasportato con autoambulanza del 118 presso l'Ospedale “S.S. Annunziata” di Taranto ove veniva diagnosticato “Trauma cranico commotivo. Politrauma della Strada” con prognosi riservata. Sottoposto a vari interventi chirurgici, dopo una lunga convalescenza, veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Grottaglie per essere sottoposto ad “intervento chirurgico di prelievo osseo dalla cresta iliaca, rimozione della placca ed intervento chirurgico di osteosintesi della placca” con residui postumi permanenti quantificati dal perito di parte nella misura del 40 %.
Deduceva, inoltre, che a seguito del sinistro non era più in grado di svolgere il proprio lavoro di deejay con evidente peggioramento della propria qualità della vita.
Ciò premesso, chiedeva di condannare i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in euro
450.000,00 (tenuto conto dell'importo di euro 110.000,00 già versato dall'assicurazione) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
concludeva per la condanna al pagamento delle spese legali di assistenza stragiudiziale oltre che delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Costituitasi in giudizio contestava la dinamica del sinistro assumendo la responsabilità Controparte_1 esclusiva del centauro, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea;
in subordine chiedeva di accertare una responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti dei mezzi coinvolti.
Seppur ritualmente citati, e non si costituivano e, pertanto, ne veniva Controparte_2 CP_3 dichiarata la contumacia dal precedente Magistrato assegnatario della causa.
Istruita la causa con l'ascolto di due testimoni e disposta la CTU medico legale, all'udienza del 31.10.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il
Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda deve trovare accoglimento seppur nei limiti qui di seguito menzionati.
Quanto alla efficacia della sentenza n. 2825/2013 del Giudice di Pace emessa tra IA TO e
(attori) e e (convenuti) per i danni materiali al motociclo, Controparte_4 CP_5 CP_6 deve evidenziarsi che è pacifico e ribadito in modo costante dai giudici di legittimità il principio di necessaria tutela del contraddittorio, che impedisce di considerare vincolante una pronuncia resa in un processo in cui l'assicuratore non abbia partecipato. Sul punto è stato affermato che «…il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di pagina 2 di 9 prova documentale» (Cass., n. 18325/19). In precedenza era stato chiarito che «La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa»(Cass., n. 4241/13). È però evidente che una cosa è il principio di libera valutazione del contenuto della sentenza, altro è l'effetto vincolante che l'odierno attore vorrebbe attribuire alla precedente pronuncia in termini di accertamento della dinamica e della responsabilità.
Di recente, anche se in diverso contesto, i giudici di legittimità hanno ribadito che «È inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente» (Cass., n. 12969/22).
Orbene, la sentenza del giudice di pace di Taranto, emessa tra altre parti (ad eccezione della sola non può vincolare l'accertamento della responsabilità, ma va valutata nell'ambito dei Controparte_2 complessivi elementi raccolti i quali, come si dirà dopo, non consentono di escludere un concorso di colpa del motociclista.
A tal proposito, in via generale e in punto di diritto è bene premettere che la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere quella ex art. 2054 c.c., trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra due veicoli, secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al fine di ritenere superata la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, non è sufficiente che sia stata addotta la prova della certa responsabilità di uno dei predetti conducenti, essendo altresì necessario che venga fornita la prova del fatto che il conducente dell'altro veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc (Cass. n. 12444 del 2008, n. 15434 del 2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007, Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla pagina 3 di 9 circolazione e a quelle di comune prudenza (in particolare, quella di ridurre la velocità agli incroci, prevedendo l'eventualità dell'altrui imprudenza) ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Corollario dei sopra menzionati principi è che il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. 13271/2016; Cass. 15674/2011; cfr Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2015 n. 7447 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente).”
Ciò premesso, deve rilevarsi che la parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando l'effettiva verificazione del sinistro e la storicità dell'evento anche se gli elementi probatori offerti dall'attività istruttoria, come sopra anticipato, consentono di ritenere che entrambi i conducenti, seppur con differenti misure di responsabilità, abbiano concorso alla verificazione del sinistro.
In primo luogo, occorre premettere che la ricostruzione offerta nel rapporto di incidente stradale redatto dai
Carabinieri chiamati ad intervenire sul luogo (ove si legge “Alle ore 11:00 circa del giorno 12.09.2012 il motociclo Honda Transalp, targato AS24414, condotto da viaggiava lungo la strada Parte_1 statale 7 Appia con direzione di marcia da Bari verso Taranto. Giunto all'altezza del Kkm 637+600 (nei pressi della località San Sergio) effettuava manovra di sorpasso di alcuni veicoli non avvedendosi che,
l'autoveicolo targato EK 346JS che percorreva lo stesso tratto di strada e direzione era intento ad effettuare una manovra di svolta sulla sinistra, pertanto andava ad impattare sulla parte posteriore centrale, precisamente all'altezza del gancio acchiappa bidone. L'autista del predetto camion per la raccolta rifiuti si accorgeva solamente a manovra completata dell'avvenuto impatto. La presente dinamica
è supportata dal fatto che, sull'asfalto sono evidenziati ben 21,00 metri di frenata lasciati dal motociclo che si trovano oltre la linea continua di mezzeria all'interno della corsia del senso opposto di marcia”) non
è coperta da fede privilegiata in quanto ciò che è assistito da fede pubblica ex art. 2700 c.c. riguarda solo le operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione (ex multis, Cass. n. 25860/2008, n.
4193/2010 e n. 7714/2013); la fede privilegiata non copre, invece, le attestazioni che non sono frutto della sua diretta percezione, come gli accertamenti compiuti successivamente alla verificazione del sinistro, rispetto ai quali sussiste una presunzione relativa di veridicità che può essere superata con la dimostrazione della prova contraria.
pagina 4 di 9 Orbene, dal vaglio del materiale probatorio, si ritiene accertato che il conducente dell'autocarro abbia intrapreso la manovra di svolta a sinistra in anticipo rispetto al punto dell'intersezione, senza accertarsi preventivamente che da tergo sopraggiungessero altri mezzi ai quali concedere la precedenza, con ciò ponendo in essere un comportamento di intralcio alla circolazione del ciclomotore condotto dal IA.
Ed invero, tale ricostruzione ha trovato conferma nella dichiarazioni rilasciate presso la stazione dei
Carabinieri; in particolare, ebbe a dichiarare:“nella mattinata del 12 settembre 2012, Persona_1 intorno alle 11,00 viaggiavo a bordo della mia autovettura Ford Focus sulla SS 7 Appia e mi stavo recando
a Taranto. Avanti a me viaggiava un motociclo e ancora più avanti vi era un autocarro per il trasporto dei rifiuti. Ricordo che l'autocarro viaggiava in prossimità del margine destro della carreggiata e ad un tratto sterzava a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, per imboccare la strada che conduce alla discarica della CISA, insistente nel territorio di Massafra, tagliando completamente la strada ai veicoli che seguivano. In tale frangente, il motociclo che sopraggiungeva da tergo si vedeva tagliare la strada e per evitare l'impatto tentava di portarsi verso destra, nonostante ciò andava ad urtare nella parte posteriore sinistra dell'autocarro” precisando che “quando l'autocarro cominciava la svolta verso la discarica si trovava in un tratto di strada in cui la linea di mezzeria era ancora continua.”
Delo stesso tenore le dichiarazioni dell'altro teste oculare, , anch'egli ascoltato dai C.C., che Testimone_1 ebbe a dichiarare: “intorno alle ore 10.30 – 11.00 del 12 settembre 2012, viaggiavo a bordo della mia autovettura Audi A/6 sulla SS 7 Appia con direzione di marcia Taranto – Massafra per rientrare a casa.
Giunto all'altezza della discarica CISA di Massafra, notavo un autocarro per la raccolta dei rifiuti che tutto ad un tratto tagliava la strada in diagonale, evidentemente per dirigersi nella strada che porta alla discarica. A causa della manovra azzardata del conducente dell'autocarro, venivo costretto a rallentare bruscamente, ed il mezzo in questione proseguiva la marcia sin nella strada che porta alla citata discarica…l'autocarro eseguiva una manovra repentina ed in maniera diagonale rispetto all'asse della strada, in un punto in cui la carreggiata risulta ancora divisa da linea continua di mezzeria e tra l'altro il conducente dello stesso non azionava nemmeno l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di svoltare”, ed ancora che “la manovra del conducente era stata improvvisa ed alquanto maldestra”.
Alla luce di quanto detto, è indubbio, pertanto, che la condotta posta in essere da abbia CP_3 assunto carattere evidentemente violativo delle regole di prudenza che presiedono alla circolazione dei veicoli.
Ciononostante, deve tuttavia evidenziarsi che anche l'odierno attore non si è uniformato alle regole di prudenza imposte dal Codice della Strada. Ed invero, nonostante le dichiarazioni dei testi, quanto accertato dai Carabinieri sulle tracce di asfalto – essendo elementi obiettivi e certi in quanto rilevati dai pubblici ufficiali nell'immediatezza - consente di ritenere che il conducente del motociclo stesse effettuando una manovra di sorpasso in un punto non consentito (cfr relazione “sull'asfalto sono evidenziati ben 21,00 metri di frenata lasciati dal motociclo, che si trovano oltre la linea continua di mezzeria all'interno della corsia del senso opposta di marcia”).
pagina 5 di 9 Deve quindi concludersi che entrambi i conducenti abbiano contribuito, seppur in differente misura, alla verificazione del sinistro, dovendosi riconoscere un concorso di colpa in capo al danneggiato che può essere quantificato nella misura del 30% ed in capo al conducente dell'autocarro VE nella restante misura del
70%.
Quanto al nesso eziologico, il CTU dott. , con indagine condivisibile, ha Persona_2 accertato che “le lesioni ben potevano prodursi nel corso dell'evento traumatico anamnesticamente descritto, durante le fasi di caduta ed impatto al suolo dell'istante”.
Venendo a determinare il quantum, questo Giudice ritiene corretta e condivisibile la stima effettuata dal
CTU che ha quantificato nel 38% il danno biologico permanente mentre ha stimato in 60 giorni l'inabilità temporanea totale, in 60 giorni l'ITP al 75% e in 60 giorni l'ITP al 50%.
In punto di liquidazione del suddetto danno, devono essere applicate le Tabelle di Milano attualmente in vigore. Ebbene, tenuto conto che il danneggiato aveva 29 anni al momento del sinistro, deve riconoscersi l'importo di euro 341.137,00 a titolo di danno biologico permanente con massima personalizzazione alla luce delle conseguenze che ne sono derivate (come confermato da tutti i testi escussi che hanno riferito del cambiamento delle abitudini di vita e tenuto conto del danno da cenestesi lavorativa, come dopo si dirà) ed euro 15.525,00 a titolo di danno temporaneo (di cui euro 6.900,00 per ITT ed euro 5.175,00 per ITP al 75% ed euro 3.450,00 per ITP al 50%), così per un totale di euro 356.662,00 cui dovranno aggiungersi euro
4.503,39 (oltre interessi legali dai singoli esborsi) per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e compatibili rispetto all'evento lesivo.
Quanto al pregiudizio che ha inciso sulla “cenestesi lavorativa” - come accertato dal CTU nella misura del
20% -, deve evidenziarsi in primo luogo che l'attore non ha chiesto il ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica pur avendo, nelle memorie n. 2, allegato i CUD e i contratti lavoro;
sul punto “va sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale” (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12211; Cass., 9/8/2007,
n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879, Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass.,
21/4/2010, n. 9444).
Nel caso di specie, detta voce di danno non risulta in alcun modo richiesta nell'atto di citazione (ove si domanda l'importo di euro 450.000,00 a titolo di “danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno estetico e spese per le lesioni subite, nonché per il danno conseguente alla rottura del casco, degli abiti e degli occhiali”), né risulta quantificata e specificata nelle memorie primo termine, ove per la prima volta viene riportato “Quanto ai danni patrimoniali ed all'impossibilità di svolgere la propria attività di DJ
pagina 6 di 9 e animatore, questi saranno compiutamente documentati con la successiva produzione istruttoria che avverrà con la memoria 183 cpc n. 2” , non essendo a tal fine sufficiente il deposito dei contratti di lavoro e delle certificazioni reddituali.
Tra l'altro, il CTU nominato dal Tribunale ha accertato che il danno biologico del 38% ha determinato solo una incidenza negativa sulla “cenestesi lavorativa” valutabile nella misura del 20%, intesa come maggior affaticamento e dispendio di energia necessari all'istante per poter espletare le pregresse medesime mansioni di musicista compositore ed animatore;
sul punto deve ricordarsi che, secondo Cass. 08/11/2007
n.23293, il danno da cenestesi lavorativa, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale, futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa, è risarcibile solo come danno biologico (cfr anche Cass.24/03/2004, n. 5840 secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione
o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute). A tal fine il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cfr anche Cass. 24/02/2011 n.4493: La maggiore usura, fatica o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa - definite come danno da lesione della "cenestesi lavorativa" - che comportano soltanto un maggiore sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro o quelle prevedibili per il futuro, in quanto non risolventisi in una diminuzione patrimoniale ma in una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo, vanno invece liquidate come danno alla salute;
cfr anche Cass. n. .2311/07).
Conclusivamente, dall'importo di euro 356.662,00 (ottenuto, quindi, con la massima personalizzazione derivante dall'appesantimento del valore monetario del danno biologico per la componente del pregiudizio da cenestesi lavorativa) deve essere decurtato il 30%, così ottenendosi l'importo di euro 249.663,40 già rivalutato all'attualità; da tale importo va detratto l'acconto ricevuto da pari ad euro 110.000,00 che CP_1 deve essere rivalutato all'attualità (euro 132.220,00) per garantire la differenza tra poste omogenee.
Ne consegue che a va riconosciuta la somma pari ad 117.443,40, già espressa Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali sull'intera somma di euro 249.663,40 devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata, previa decurtazione a far data dall'ottobre del 2016 dell'acconto ricevuto. Sulla somma risultante - che, in virtù della presente liquidazione giudiziale, si trasforma in obbligazione di valuta - decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Nulla invece deve essere riconosciuto a titolo di spese stragiudiziali;
ed invero, in caso di sinistro stradale, il rimborso delle spese stragiudiziali rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art.
pagina 7 di 9 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno, sarà soggetta alle regole generali;
dunque non saranno risarcibili le spese stragiudiziali delle quali non sia stato provato l'effettivo esborso. La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica, infatti, le spese stragiudiziali non ordinariamente ricomprensibili entro la tariffa per le prestazioni giudiziali, quale danno emergente, come tale soggetto agli ordinari oneri di allegazione e prova.
La qualificazione delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato per l'assistenza di un legale di fiducia,
o anche di uno studio di assistenza infortunistica stradale, come danno emergente è stata ulteriormente chiarita da Corte di Cass., sez. III, sent. 997/ 2010 e, più recentemente, da Corte di Cass., sez. III, sent.
9548/ 2017. Pertanto, trattandosi di spese stragiudiziali oggetto di autonoma domanda di risarcimento del danno, a titolo di danno emergente, e non già di mera liquidazione delle spese del giudizio, era onere dell'attore provare di aver effettivamente sostenuto le spese delle quali chiedeva il ristoro.
Infatti, in caso di sinistro stradale, è onere di chi domanda il rimborso delle spese stragiudiziali dimostrare di aver concretamente sostenuto la relativa spesa e, dunque, di aver corrisposto l'importo del quale si domanda la restituzione, non essendo nemmeno sufficiente l'allegazione della mera nota spese, non confortata da idoneo supporto istruttorio attestante l'effettivo esborso patrimoniale, essendo inidonea a fondare la prova del suddetto danno emergente. La valutazione circa la necessità e la congruità di tali spese derivanti dall'attività di assistenza tecnica o, in ogni caso, professionale, ai fini del conseguimento del risarcimento del danno da parte del danneggiato, in sede stragiudiziale, si pone, dunque, in un momento logicamente e giuridicamente secondario rispetto all'accertamento del danno, né può esservi alcuna valutazione della necessità di un danno non provato.
Nel caso di specie, il danneggiato ha omesso di indicare l'importo nonchè la prova delle spese sostenute in ragione dell'attività di ausilio stragiudiziale del proprio legale.
Parimenti non possono riconoscersi le ulteriori voci di spesa in alcun modo documentate.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc non essendo emerso che il convenuto abbia resistito alla domanda con dolo o colpa grave.
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella richiesta, sono compensate al 50%; la restante parte rimane a carico di parte soccombente e viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, calcolata ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro 117.443,40, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come in motivazione nonchè euro 4.503,39 per spese mediche oltre interessi come in motivazione;
-- condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano, già ridotte al 50%, in euro 632,57 per spese vive ed euro 7.051,50 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p., e spese pagina 8 di 9 forfettarie nella misura del 15%, come per legge da versarsi in favore degli avvocati che si sono dichiarati antistatari;
-- spese di lite per la restante parte compensate;
-- spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Taranto, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3708/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LOSAVIO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE ANTONIO e RA MA, elettivamente domiciliato presso i difensori avv.ti
LOSAVIO GIUSEPPE ANTONIO e RA MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAMELLINI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RAMELLINI GIUSEPPE
CONVENUTO
Nonché contro
Controparte_2
CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 condannare e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 CP_3 risarcimento dei non patrimoniali e patrimoniali riportati in seguito all'incidente stradale verificatosi in data
12.09.2012 sulla S.S. 7 Appia in Massafra.
In particolare, l'attore esponeva che, nel suindicato giorno, alle ore 10.50 circa, percorreva la statale in direzione Taranto alla guida del motociclo Honda LP tg AS24414 - di proprietà di IA TO e
- allorquando l'autocarro VE tg EK346TS - di proprietà di e Controparte_4 Controparte_2
pagina 1 di 9 condotto, nell'occasione, da – che lo precedeva, repentinamente e senza preventiva CP_3 segnalazione, svoltava a sinistra per dirigersi verso la discarica Cisa S.p.A. ponendosi in diagonale rispetto alla carreggiata.
Riferiva ancora l'attore che, pur avendo tentato di allargarsi verso il centro della strada, aveva tamponato l'autocarro cadendo in terra;
esponeva altresì che, a seguito del forte impatto, era stato trasportato con autoambulanza del 118 presso l'Ospedale “S.S. Annunziata” di Taranto ove veniva diagnosticato “Trauma cranico commotivo. Politrauma della Strada” con prognosi riservata. Sottoposto a vari interventi chirurgici, dopo una lunga convalescenza, veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Grottaglie per essere sottoposto ad “intervento chirurgico di prelievo osseo dalla cresta iliaca, rimozione della placca ed intervento chirurgico di osteosintesi della placca” con residui postumi permanenti quantificati dal perito di parte nella misura del 40 %.
Deduceva, inoltre, che a seguito del sinistro non era più in grado di svolgere il proprio lavoro di deejay con evidente peggioramento della propria qualità della vita.
Ciò premesso, chiedeva di condannare i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in euro
450.000,00 (tenuto conto dell'importo di euro 110.000,00 già versato dall'assicurazione) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
concludeva per la condanna al pagamento delle spese legali di assistenza stragiudiziale oltre che delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Costituitasi in giudizio contestava la dinamica del sinistro assumendo la responsabilità Controparte_1 esclusiva del centauro, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea;
in subordine chiedeva di accertare una responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti dei mezzi coinvolti.
Seppur ritualmente citati, e non si costituivano e, pertanto, ne veniva Controparte_2 CP_3 dichiarata la contumacia dal precedente Magistrato assegnatario della causa.
Istruita la causa con l'ascolto di due testimoni e disposta la CTU medico legale, all'udienza del 31.10.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il
Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda deve trovare accoglimento seppur nei limiti qui di seguito menzionati.
Quanto alla efficacia della sentenza n. 2825/2013 del Giudice di Pace emessa tra IA TO e
(attori) e e (convenuti) per i danni materiali al motociclo, Controparte_4 CP_5 CP_6 deve evidenziarsi che è pacifico e ribadito in modo costante dai giudici di legittimità il principio di necessaria tutela del contraddittorio, che impedisce di considerare vincolante una pronuncia resa in un processo in cui l'assicuratore non abbia partecipato. Sul punto è stato affermato che «…il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di pagina 2 di 9 prova documentale» (Cass., n. 18325/19). In precedenza era stato chiarito che «La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa»(Cass., n. 4241/13). È però evidente che una cosa è il principio di libera valutazione del contenuto della sentenza, altro è l'effetto vincolante che l'odierno attore vorrebbe attribuire alla precedente pronuncia in termini di accertamento della dinamica e della responsabilità.
Di recente, anche se in diverso contesto, i giudici di legittimità hanno ribadito che «È inammissibile l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore volta ad ottenere l'accertamento della copertura assicurativa per responsabilità civile in relazione a un fatto che abbia cagionato una pluralità di danni e la conseguente condanna a rivalerlo di quanto pagato o comunque dovuto ai danneggiati per l'effetto di condanne - pregresse o anche future - in esito a giudizi privi della partecipazione dell'assicuratore, perché tale iniziativa giudiziaria mira a conseguire per via giudiziaria l'imposizione all'assicuratore dell'efficacia riflessa del giudicato, pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente» (Cass., n. 12969/22).
Orbene, la sentenza del giudice di pace di Taranto, emessa tra altre parti (ad eccezione della sola non può vincolare l'accertamento della responsabilità, ma va valutata nell'ambito dei Controparte_2 complessivi elementi raccolti i quali, come si dirà dopo, non consentono di escludere un concorso di colpa del motociclista.
A tal proposito, in via generale e in punto di diritto è bene premettere che la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta risulta essere quella ex art. 2054 c.c., trattandosi di incidente caratterizzato da scontro tra due veicoli, secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al fine di ritenere superata la concorrente responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, non è sufficiente che sia stata addotta la prova della certa responsabilità di uno dei predetti conducenti, essendo altresì necessario che venga fornita la prova del fatto che il conducente dell'altro veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc (Cass. n. 12444 del 2008, n. 15434 del 2004, Cass. n. 21056 del 2004) e non esonera quindi l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass. n. 195 del 2007, Cass. n. 11610 del 1992, Cass. n. 6797 del 1987), essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla pagina 3 di 9 circolazione e a quelle di comune prudenza (in particolare, quella di ridurre la velocità agli incroci, prevedendo l'eventualità dell'altrui imprudenza) ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
Corollario dei sopra menzionati principi è che il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. 13271/2016; Cass. 15674/2011; cfr Cassazione civile sez. VI 14 aprile 2015 n. 7447 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente).”
Ciò premesso, deve rilevarsi che la parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando l'effettiva verificazione del sinistro e la storicità dell'evento anche se gli elementi probatori offerti dall'attività istruttoria, come sopra anticipato, consentono di ritenere che entrambi i conducenti, seppur con differenti misure di responsabilità, abbiano concorso alla verificazione del sinistro.
In primo luogo, occorre premettere che la ricostruzione offerta nel rapporto di incidente stradale redatto dai
Carabinieri chiamati ad intervenire sul luogo (ove si legge “Alle ore 11:00 circa del giorno 12.09.2012 il motociclo Honda Transalp, targato AS24414, condotto da viaggiava lungo la strada Parte_1 statale 7 Appia con direzione di marcia da Bari verso Taranto. Giunto all'altezza del Kkm 637+600 (nei pressi della località San Sergio) effettuava manovra di sorpasso di alcuni veicoli non avvedendosi che,
l'autoveicolo targato EK 346JS che percorreva lo stesso tratto di strada e direzione era intento ad effettuare una manovra di svolta sulla sinistra, pertanto andava ad impattare sulla parte posteriore centrale, precisamente all'altezza del gancio acchiappa bidone. L'autista del predetto camion per la raccolta rifiuti si accorgeva solamente a manovra completata dell'avvenuto impatto. La presente dinamica
è supportata dal fatto che, sull'asfalto sono evidenziati ben 21,00 metri di frenata lasciati dal motociclo che si trovano oltre la linea continua di mezzeria all'interno della corsia del senso opposto di marcia”) non
è coperta da fede privilegiata in quanto ciò che è assistito da fede pubblica ex art. 2700 c.c. riguarda solo le operazioni compiute dal pubblico ufficiale e di sua diretta percezione (ex multis, Cass. n. 25860/2008, n.
4193/2010 e n. 7714/2013); la fede privilegiata non copre, invece, le attestazioni che non sono frutto della sua diretta percezione, come gli accertamenti compiuti successivamente alla verificazione del sinistro, rispetto ai quali sussiste una presunzione relativa di veridicità che può essere superata con la dimostrazione della prova contraria.
pagina 4 di 9 Orbene, dal vaglio del materiale probatorio, si ritiene accertato che il conducente dell'autocarro abbia intrapreso la manovra di svolta a sinistra in anticipo rispetto al punto dell'intersezione, senza accertarsi preventivamente che da tergo sopraggiungessero altri mezzi ai quali concedere la precedenza, con ciò ponendo in essere un comportamento di intralcio alla circolazione del ciclomotore condotto dal IA.
Ed invero, tale ricostruzione ha trovato conferma nella dichiarazioni rilasciate presso la stazione dei
Carabinieri; in particolare, ebbe a dichiarare:“nella mattinata del 12 settembre 2012, Persona_1 intorno alle 11,00 viaggiavo a bordo della mia autovettura Ford Focus sulla SS 7 Appia e mi stavo recando
a Taranto. Avanti a me viaggiava un motociclo e ancora più avanti vi era un autocarro per il trasporto dei rifiuti. Ricordo che l'autocarro viaggiava in prossimità del margine destro della carreggiata e ad un tratto sterzava a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, per imboccare la strada che conduce alla discarica della CISA, insistente nel territorio di Massafra, tagliando completamente la strada ai veicoli che seguivano. In tale frangente, il motociclo che sopraggiungeva da tergo si vedeva tagliare la strada e per evitare l'impatto tentava di portarsi verso destra, nonostante ciò andava ad urtare nella parte posteriore sinistra dell'autocarro” precisando che “quando l'autocarro cominciava la svolta verso la discarica si trovava in un tratto di strada in cui la linea di mezzeria era ancora continua.”
Delo stesso tenore le dichiarazioni dell'altro teste oculare, , anch'egli ascoltato dai C.C., che Testimone_1 ebbe a dichiarare: “intorno alle ore 10.30 – 11.00 del 12 settembre 2012, viaggiavo a bordo della mia autovettura Audi A/6 sulla SS 7 Appia con direzione di marcia Taranto – Massafra per rientrare a casa.
Giunto all'altezza della discarica CISA di Massafra, notavo un autocarro per la raccolta dei rifiuti che tutto ad un tratto tagliava la strada in diagonale, evidentemente per dirigersi nella strada che porta alla discarica. A causa della manovra azzardata del conducente dell'autocarro, venivo costretto a rallentare bruscamente, ed il mezzo in questione proseguiva la marcia sin nella strada che porta alla citata discarica…l'autocarro eseguiva una manovra repentina ed in maniera diagonale rispetto all'asse della strada, in un punto in cui la carreggiata risulta ancora divisa da linea continua di mezzeria e tra l'altro il conducente dello stesso non azionava nemmeno l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di svoltare”, ed ancora che “la manovra del conducente era stata improvvisa ed alquanto maldestra”.
Alla luce di quanto detto, è indubbio, pertanto, che la condotta posta in essere da abbia CP_3 assunto carattere evidentemente violativo delle regole di prudenza che presiedono alla circolazione dei veicoli.
Ciononostante, deve tuttavia evidenziarsi che anche l'odierno attore non si è uniformato alle regole di prudenza imposte dal Codice della Strada. Ed invero, nonostante le dichiarazioni dei testi, quanto accertato dai Carabinieri sulle tracce di asfalto – essendo elementi obiettivi e certi in quanto rilevati dai pubblici ufficiali nell'immediatezza - consente di ritenere che il conducente del motociclo stesse effettuando una manovra di sorpasso in un punto non consentito (cfr relazione “sull'asfalto sono evidenziati ben 21,00 metri di frenata lasciati dal motociclo, che si trovano oltre la linea continua di mezzeria all'interno della corsia del senso opposta di marcia”).
pagina 5 di 9 Deve quindi concludersi che entrambi i conducenti abbiano contribuito, seppur in differente misura, alla verificazione del sinistro, dovendosi riconoscere un concorso di colpa in capo al danneggiato che può essere quantificato nella misura del 30% ed in capo al conducente dell'autocarro VE nella restante misura del
70%.
Quanto al nesso eziologico, il CTU dott. , con indagine condivisibile, ha Persona_2 accertato che “le lesioni ben potevano prodursi nel corso dell'evento traumatico anamnesticamente descritto, durante le fasi di caduta ed impatto al suolo dell'istante”.
Venendo a determinare il quantum, questo Giudice ritiene corretta e condivisibile la stima effettuata dal
CTU che ha quantificato nel 38% il danno biologico permanente mentre ha stimato in 60 giorni l'inabilità temporanea totale, in 60 giorni l'ITP al 75% e in 60 giorni l'ITP al 50%.
In punto di liquidazione del suddetto danno, devono essere applicate le Tabelle di Milano attualmente in vigore. Ebbene, tenuto conto che il danneggiato aveva 29 anni al momento del sinistro, deve riconoscersi l'importo di euro 341.137,00 a titolo di danno biologico permanente con massima personalizzazione alla luce delle conseguenze che ne sono derivate (come confermato da tutti i testi escussi che hanno riferito del cambiamento delle abitudini di vita e tenuto conto del danno da cenestesi lavorativa, come dopo si dirà) ed euro 15.525,00 a titolo di danno temporaneo (di cui euro 6.900,00 per ITT ed euro 5.175,00 per ITP al 75% ed euro 3.450,00 per ITP al 50%), così per un totale di euro 356.662,00 cui dovranno aggiungersi euro
4.503,39 (oltre interessi legali dai singoli esborsi) per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e compatibili rispetto all'evento lesivo.
Quanto al pregiudizio che ha inciso sulla “cenestesi lavorativa” - come accertato dal CTU nella misura del
20% -, deve evidenziarsi in primo luogo che l'attore non ha chiesto il ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica pur avendo, nelle memorie n. 2, allegato i CUD e i contratti lavoro;
sul punto “va sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale” (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12211; Cass., 9/8/2007,
n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879, Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass.,
21/4/2010, n. 9444).
Nel caso di specie, detta voce di danno non risulta in alcun modo richiesta nell'atto di citazione (ove si domanda l'importo di euro 450.000,00 a titolo di “danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno estetico e spese per le lesioni subite, nonché per il danno conseguente alla rottura del casco, degli abiti e degli occhiali”), né risulta quantificata e specificata nelle memorie primo termine, ove per la prima volta viene riportato “Quanto ai danni patrimoniali ed all'impossibilità di svolgere la propria attività di DJ
pagina 6 di 9 e animatore, questi saranno compiutamente documentati con la successiva produzione istruttoria che avverrà con la memoria 183 cpc n. 2” , non essendo a tal fine sufficiente il deposito dei contratti di lavoro e delle certificazioni reddituali.
Tra l'altro, il CTU nominato dal Tribunale ha accertato che il danno biologico del 38% ha determinato solo una incidenza negativa sulla “cenestesi lavorativa” valutabile nella misura del 20%, intesa come maggior affaticamento e dispendio di energia necessari all'istante per poter espletare le pregresse medesime mansioni di musicista compositore ed animatore;
sul punto deve ricordarsi che, secondo Cass. 08/11/2007
n.23293, il danno da cenestesi lavorativa, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale, futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa, è risarcibile solo come danno biologico (cfr anche Cass.24/03/2004, n. 5840 secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione
o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute). A tal fine il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cfr anche Cass. 24/02/2011 n.4493: La maggiore usura, fatica o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa - definite come danno da lesione della "cenestesi lavorativa" - che comportano soltanto un maggiore sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro o quelle prevedibili per il futuro, in quanto non risolventisi in una diminuzione patrimoniale ma in una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo, vanno invece liquidate come danno alla salute;
cfr anche Cass. n. .2311/07).
Conclusivamente, dall'importo di euro 356.662,00 (ottenuto, quindi, con la massima personalizzazione derivante dall'appesantimento del valore monetario del danno biologico per la componente del pregiudizio da cenestesi lavorativa) deve essere decurtato il 30%, così ottenendosi l'importo di euro 249.663,40 già rivalutato all'attualità; da tale importo va detratto l'acconto ricevuto da pari ad euro 110.000,00 che CP_1 deve essere rivalutato all'attualità (euro 132.220,00) per garantire la differenza tra poste omogenee.
Ne consegue che a va riconosciuta la somma pari ad 117.443,40, già espressa Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali sull'intera somma di euro 249.663,40 devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata, previa decurtazione a far data dall'ottobre del 2016 dell'acconto ricevuto. Sulla somma risultante - che, in virtù della presente liquidazione giudiziale, si trasforma in obbligazione di valuta - decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Nulla invece deve essere riconosciuto a titolo di spese stragiudiziali;
ed invero, in caso di sinistro stradale, il rimborso delle spese stragiudiziali rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art.
pagina 7 di 9 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno, sarà soggetta alle regole generali;
dunque non saranno risarcibili le spese stragiudiziali delle quali non sia stato provato l'effettivo esborso. La consolidata giurisprudenza di legittimità qualifica, infatti, le spese stragiudiziali non ordinariamente ricomprensibili entro la tariffa per le prestazioni giudiziali, quale danno emergente, come tale soggetto agli ordinari oneri di allegazione e prova.
La qualificazione delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato per l'assistenza di un legale di fiducia,
o anche di uno studio di assistenza infortunistica stradale, come danno emergente è stata ulteriormente chiarita da Corte di Cass., sez. III, sent. 997/ 2010 e, più recentemente, da Corte di Cass., sez. III, sent.
9548/ 2017. Pertanto, trattandosi di spese stragiudiziali oggetto di autonoma domanda di risarcimento del danno, a titolo di danno emergente, e non già di mera liquidazione delle spese del giudizio, era onere dell'attore provare di aver effettivamente sostenuto le spese delle quali chiedeva il ristoro.
Infatti, in caso di sinistro stradale, è onere di chi domanda il rimborso delle spese stragiudiziali dimostrare di aver concretamente sostenuto la relativa spesa e, dunque, di aver corrisposto l'importo del quale si domanda la restituzione, non essendo nemmeno sufficiente l'allegazione della mera nota spese, non confortata da idoneo supporto istruttorio attestante l'effettivo esborso patrimoniale, essendo inidonea a fondare la prova del suddetto danno emergente. La valutazione circa la necessità e la congruità di tali spese derivanti dall'attività di assistenza tecnica o, in ogni caso, professionale, ai fini del conseguimento del risarcimento del danno da parte del danneggiato, in sede stragiudiziale, si pone, dunque, in un momento logicamente e giuridicamente secondario rispetto all'accertamento del danno, né può esservi alcuna valutazione della necessità di un danno non provato.
Nel caso di specie, il danneggiato ha omesso di indicare l'importo nonchè la prova delle spese sostenute in ragione dell'attività di ausilio stragiudiziale del proprio legale.
Parimenti non possono riconoscersi le ulteriori voci di spesa in alcun modo documentate.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc non essendo emerso che il convenuto abbia resistito alla domanda con dolo o colpa grave.
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella richiesta, sono compensate al 50%; la restante parte rimane a carico di parte soccombente e viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2022, calcolata ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di dell'importo pari ad euro 117.443,40, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come in motivazione nonchè euro 4.503,39 per spese mediche oltre interessi come in motivazione;
-- condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite che si liquidano, già ridotte al 50%, in euro 632,57 per spese vive ed euro 7.051,50 per onorari, oltre i.v.a., c.a.p., e spese pagina 8 di 9 forfettarie nella misura del 15%, come per legge da versarsi in favore degli avvocati che si sono dichiarati antistatari;
-- spese di lite per la restante parte compensate;
-- spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Taranto, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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