Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12034/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Misterbianco, Via Lombardia n. 16/d, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Illuminato Lupo.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ 1 Il ricorrente, con ricorso depositato il dì 19.12.2024, ha impugnato la nota del 05 novembre
CP_ 2024, pervenuta il 26.11.2024, con la quale l' ha comunicato di aver accertato che nel periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sulla pensione as 04027659 della Signora Persona_1
eliminata per decesso del titolare, ha corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 2.310,49 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge. E ne ha chiesto la restituzione. Ha eccepito, in via preliminare, l'illegittimità del provvedimento di recupero essendo prescritto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il diritto a ripetere le somme corrisposte da gennaio 2014 fino a novembre 2014 precisando che, viceversa, non risulta prescritto il diritto a ripetere le somme corrisposte successivamente a tale data (rata di pensione dicembre 2014 e tredicesima). Ha, inoltre, eccepito insussistenza dell'indebito preteso non avendo l' fornito la prova della sua esistenza e comunque l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. CP_1
Legge 412/91, stante l'assenza di un comportamento doloso del percipiente. Ha rilevato che la norma trova applicazione anche alle prestazioni assistenziali, quale quella in oggetto, precisando che nell'ipotesi di indebito assistenziale non trova applicazione l'art. 2033 c.c. ma la normativa speciale in materia, in virtù della quale, una volta accertato il venir meno dei requisiti reddituali la possibilità di ripetere le somme sussiste solo nel caso in cui l' provi il dolo della percipiente. Ha CP_1
rappresentato che la signora ha sempre regolarmente effettuato tutte le dichiarazioni Persona_1
fiscali obbligatorie per legge dichiarando tutti i propri redditi, che l'Istituto ben avrebbe potuto verificare, accedendo al Casellario dell'agenzia delle Entrate. Infine, ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria per decadenza dal potere di accertamento/verifica ai sensi dell'art 13 comma 2 legge
412/91 e la violazione dell'art. 754 c.c. stante la presenza di altro erede. Ha concluso chiedendo in ragione delle motivazioni sopra indicate sub 2) e 3) (irripetibilità dell'indebito per buona fede della percipiente e per la decadenza dal potere di accertamento/verifca reddituale) annullare integramente il provvedimento di indebito e di richiesta di restituzione delle somme di € 2.310,49, dichiarando pertanto che il ricorrente nulla deve restituire all' in virtù del suddetto indebito;
2) in subordine CP_1
in ragione delle motivazioni indicate sub 1) (prescrizione parziale) annullare il provvedimento di indebito nella parte in cui l' rivendica la restituzione delle somme corrisposte a titolo di ratei di CP_1
CP_ pensione da Gennaio 2014 al 25 Novembre 2014; 3) Condannare l' al pagamento delle spese e compensi legali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Si è costituito, con memorie depositate il 12.05.2025, l' il quale, ha premesso che l'indebito CP_1
riguarda ratei indebitamente erogati al dante causa del ricorrente, sulla prestazione assegno sociale, categoria AS n. 04027659 e alla stessa contestato con il provvedimento di riliquidazione del
18.12.2014. Ha rappresentato che l'indebito deriva dal superamento del limite reddituale, precisando che non avendo la pensionata comunicato i redditi nel 2013, la stessa è stata collocata per l'anno 2014 nella fascia di reddito più alta con riduzione, per il suddetto anno, della pensione. Ha, inoltre, rilevato che sulla misura della prestazione hanno inciso i redditi del coniuge, odierno ricorrente, che, nei periodi in questione ha percepito l'assegno sociale nella misura intera. Ha contestato l'eccezione di prescrizione stante che il termine di prescrizione decennale risulterebbe interrotto dalla notifica del provvedimento di ricostituzione a debito del 18.12.2014. Ha eccepito che è onere del ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta. Ha richiamato la disciplina normativa di riferimento, e rilevato come in concreto, il ricorrente non abbia formulato alcuna specifica contestazione né in ordine alla qualità di erede, né in ordine alla sussistenza dell'indebito ed alla legittimità della rideterminazione della prestazione di cui era titolare la dante causa essendosi limitato ad affermare che, quest'ultima, ha effettuato le dichiarazioni fiscali obbligatorie e che non sussistono i presupposti per procedere al recupero per assenza di dolo in capo alla dante causa. Nel merito ha osservato che nel caso di specie si verta nell'ambito dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. Ha rilevato come la natura assistenziale della prestazione, a seguito del decesso dell'avente titolo, ha perso la sua natura intrinseca, assumendo per converso quella generica di un debito della massa ereditaria. Ha contestato l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13, c. 1 l. n. 412/1991 e art. 52, l. n. 88/1989), sia inquanto riferibili solo all'indebito previdenziale pensionistico sia perché, nella specie è irrilevante l'atteggiamento psicologico del percettore in quanto il recupero consegue alla verifica dei dati reddituali ed è disposto, in conformità a quanto stabilito per il recupero delle prestazioni per superamento dei redditi. Ha, altresì precisato che il legislatore ha assimilato - quanto alla disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali - le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali e che nella specie il recupero dell'indebito è stato disposto legittimamente, oltre che tempestivamente, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 13, comma 2 l. n. 412/1991. Ha rilevato che in ogni caso non ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'irripetibilità dell'indebito escludendo che possa esservi un affidamento meritevole di tutela circa l'irripetibilità della prestazione concessa. Infine, ha contestato l'eccezione di violazione dell'art. 752 c.c. deducendone la genericità e l'assenza di riscontro probatorio. Ha concluso chiedendo: il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di indebito impugnato.
Spese, competenze ed onorari come per legge
Con provvedimento del 28.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2.Parte ricorrente ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto dell'Ente alla restituzione delle somme indebitamente versate nel periodo da gennaio 2014 fino al 25 novembre 2014.
L'eccezione e fondata.
Va precisato che in materia di ripetizione di indebito, la prescrizione è decennale e decorre dal momento della indebita erogazione. Nella specie nessun valido atto interruttivo della prescrizione risulta notificato dall' in data antecedente alla notifica del provvedimento oggi impugnato CP_1
avvenuta il 26.11.2024. Va, infatti, precisato che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta al provvedimento di rideterminazione della pensione del 18 dicembre 2014 stante che non può ritenersi perfezionata la notifica del suddetto provvedimento. Ed invero lo stesso, come
è dato evincere dal plico depositato in atti dall' , risulta inviato a al seguente CP_1 Persona_1
indirizzo: Misterbianco via Lombardia n. 74. Come documentato da parte ricorrente, con il certificato storico di residenza depositato il 25.05.2025, la signora già dal 24.05.2012 risultava risiedere Per_1
ad altro e diverso indirizzo e precisamente: in Misterbianco via Lombardia n.16/d. Ne consegue che nessuna notifica per compiuta giacenza può ritenersi perfezionata. Non vi è alcuna certezza che il provvedimento di rideterminazione del 18.12.2014 sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Va precisato che a nulla rileva il prospetto interno prodotto dall' in allegato alle CP_1
note di trattazione depositate il 26.05.2025, dallo stesso non è dato evincere che il Comune di
Misterbianco ha comunicato la nuova residenza solo in data 15.05.2025 risultando invece confermato la validità del cambio di residenza a far data dal 24.05.2012. Va, altresì rilevato che l' è in CP_1
possesso degli strumenti e mezzi per verificare la correttezza dei dati anagrafici dei pensionati.
Ciò posto, atteso che il pagamento riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2014, si deve ritenere che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il diritto dell'Ente a ripetere le somme corrisposte da gennaio 2014 al 25 novembre 2014 era già prescritto alla data di notifica del provvedimento impugnato. Da quanto sopra consegue l'irripetibilità delle somme corrisposte per il suddetto periodo e l'illegittimità del provvedimento di recupero limitatamente alle stesse.
Ciò posto con riferimento alle somme erogate successivamente al 26.11.2014 occorre premettere che nella specie si controverte di indebito assistenziale per superamento del limite reddituale. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1
condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha documento che la dante causa ha provveduto, a dichiarare CP_ i propri redditi alla PA o all' per l'anno 2013; nulla risulta in merito.
Deve pertanto escludersi che la condotta dell‟accipiens sia stata in questo caso connotata da buona fede e conseguentemente esclusa la ipotesi di dolo.
Per quanto sopra devono ritenersi ripetibili le somme corrisposte successivamente al 25 novembre
2014 (dicembre 2014 e tredicesima) e legittimo il provvedimento di indebito limitatamente alle suddette somme.
Parte ricorrente ha infine eccepito la violazione dell'art.752 c.c.. affermando genericamente l'esistenza di altro erede. Si osserva che nulla risulta documentato in merito all'esistenza di detto erede. L'eccezione va pertanto rigettata.
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite si ritiene che le stesse possono essere CP_ compensate nella misura di 1/3 e poste a carico dell' per il restante 2/3 e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato, Illuminato Lupo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12034/2024 R.G. così statuisce:
CP_ in parziale accoglimento del ricorso dichiara irripetibili le somme corrisposte dall' nel periodo da gennaio 2014 al 25 novembre 2014 e richieste con il provvedimento del 5.11.2024, notificato il
26.11.2024, in quanto prescritte;
e per l'effetto insussistente l'indebito limitatamente alle stesse;
nel resto rigetta il ricorso. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente ed in ragione di due terzi, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 12 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi