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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT IA UM, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2268/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 11.06.2024, la parte privata in epigrafe conveniva in giudizio l' contestando le conclusioni rese dal CTU nel giudizio CP_1 iscritto al n. 4126/22 RG, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104 del 1992, deducendone la insufficienza dell'apparato logico argomentativo e motivazionale, chiedeva dunque accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare in capo a lo status di invalida ultrassessantacinquenne Parte_1 con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (al fine di beneficiare dell'indennità di accompagnamento L. 18/80) nonché di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92 (al fine di beneficiare delle prestazioni di cui all'art. 33 L. 104/92) il tutto a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 09.08.2021 o dalla diversa data che sarà accertata dall'espletanda CTU
Vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. (R.G. 1970/2022), con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..”
Si costituiva l' resistendo al ricorso eccependone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto nel CP_1 merito.
Disposta la rinnovazione della Consulenza Tecnica per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni e dei benefici richiesti dalla parte ricorrente, eseguita la stessa, all'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti della concisa motivazione che segue.
Osserva il Tribunale che le conclusioni rese dal CTU - dott. - a cui è stata affidata Persona_1 la rinnovazione della perizia nella presente fase di opposizione ex art. 445 bis, co 6, c.p.c., appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere che le patologie sofferte dalla parte istante siano tali da determinare una invalidità del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, co 3, L. 104/92.
Le conclusioni del perito appaiono congrue rispetto alla valutazione complessiva delle patologie accertate: “esiti intervento di surrenectomia destra per feocromocitoma;
cardiopatia ischemica ipertensiva, FAC, artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale, esiti di intervento di artroprotesi ginocchio destro…….. grave deficit motorio e deambulatorio, in ragione della poliartrosi diffusa, a marcato impegno funzionale e degli esiti di un intervento di artroprotesi del ginocchio destro. Siffatto quadro clinico, a parere del sottoscritto, pone attualmente il soggetto nella impossibilità di svolgere in piena autonomia gli atti quotidiani della vita, intendendo con tale definizione quegli atti più elementari che può autonomamente svolgere un soggetto sano di pari età, quali il lavarsi, vestirsi e l'accudire la propria persona, e quindi a rendere necessaria un'assistenza continua (L 18/80)”.
Analogamente risulta congrua e supportata da valida motivazione la valutazione in ordine alla data di decorrenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento delle prestazioni richieste ed infatti argomenta il CTU: “La suddetta condizione di invalidità può farsi risalire, con ragionevole presunzione, sulla base della documentazione sanitaria esaminata e della comune evoluzione di patologie consimili, al mese di luglio
2024 (ossia tre mesi prima rispetto all'ultima visita fisiatrica presente agli atti che documenta, rispetto ai precedenti analoghi accertamenti, un peggioramento del quadro clinico). In riferimento alla L 104/92, giova ricordare a noi stessi che si definisce portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L'handicap assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione A parere del sottoscritto, le infermità in diagnosi espresse e le disfunzionalità conseguenti riducono
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Pertanto la Sig.ra presenta una Parte_1 condizione di handicap in situazione di gravità (art 3 comma 3 L 104/92). Avuto riguardo della documentazione medica, tale condizione può farsi risalire all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (9-8-21).”
Va pertanto dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di luglio 2024 e della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, co 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 9.08.2021.
Con riguardo alla distribuzione delle spese di lite, atteso che il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento è intervenuto con decorrenza dal mese di luglio 2024 quindi in epoca successiva al presente ricorso mentre quello per la condizione di portatore di handicap grave con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dovrà disporsi la compensazione per la metà delle spese di lite sia della fase di ATPO che della presente fase di merito.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano come da CP_2 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di luglio 2024 nonchè per il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104 del 1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.08.2021;
- compensa per la metà le spese di lite sia della fase di ATPO sia della presente fase di merito e pone la restante metà a carico dell' che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre rimborso CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari CP_1 data.
Latina data del deposito
Il Giudice
RT IA UM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT IA UM, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2268/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 11.06.2024, la parte privata in epigrafe conveniva in giudizio l' contestando le conclusioni rese dal CTU nel giudizio CP_1 iscritto al n. 4126/22 RG, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104 del 1992, deducendone la insufficienza dell'apparato logico argomentativo e motivazionale, chiedeva dunque accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare in capo a lo status di invalida ultrassessantacinquenne Parte_1 con necessità di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (al fine di beneficiare dell'indennità di accompagnamento L. 18/80) nonché di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92 (al fine di beneficiare delle prestazioni di cui all'art. 33 L. 104/92) il tutto a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 09.08.2021 o dalla diversa data che sarà accertata dall'espletanda CTU
Vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. (R.G. 1970/2022), con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..”
Si costituiva l' resistendo al ricorso eccependone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto nel CP_1 merito.
Disposta la rinnovazione della Consulenza Tecnica per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento delle prestazioni e dei benefici richiesti dalla parte ricorrente, eseguita la stessa, all'udienza di cui in epigrafe, celebrata con modalità di trattazione cartolare, la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti della concisa motivazione che segue.
Osserva il Tribunale che le conclusioni rese dal CTU - dott. - a cui è stata affidata Persona_1 la rinnovazione della perizia nella presente fase di opposizione ex art. 445 bis, co 6, c.p.c., appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere che le patologie sofferte dalla parte istante siano tali da determinare una invalidità del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, co 3, L. 104/92.
Le conclusioni del perito appaiono congrue rispetto alla valutazione complessiva delle patologie accertate: “esiti intervento di surrenectomia destra per feocromocitoma;
cardiopatia ischemica ipertensiva, FAC, artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale, esiti di intervento di artroprotesi ginocchio destro…….. grave deficit motorio e deambulatorio, in ragione della poliartrosi diffusa, a marcato impegno funzionale e degli esiti di un intervento di artroprotesi del ginocchio destro. Siffatto quadro clinico, a parere del sottoscritto, pone attualmente il soggetto nella impossibilità di svolgere in piena autonomia gli atti quotidiani della vita, intendendo con tale definizione quegli atti più elementari che può autonomamente svolgere un soggetto sano di pari età, quali il lavarsi, vestirsi e l'accudire la propria persona, e quindi a rendere necessaria un'assistenza continua (L 18/80)”.
Analogamente risulta congrua e supportata da valida motivazione la valutazione in ordine alla data di decorrenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento delle prestazioni richieste ed infatti argomenta il CTU: “La suddetta condizione di invalidità può farsi risalire, con ragionevole presunzione, sulla base della documentazione sanitaria esaminata e della comune evoluzione di patologie consimili, al mese di luglio
2024 (ossia tre mesi prima rispetto all'ultima visita fisiatrica presente agli atti che documenta, rispetto ai precedenti analoghi accertamenti, un peggioramento del quadro clinico). In riferimento alla L 104/92, giova ricordare a noi stessi che si definisce portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L'handicap assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione A parere del sottoscritto, le infermità in diagnosi espresse e le disfunzionalità conseguenti riducono
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Pertanto la Sig.ra presenta una Parte_1 condizione di handicap in situazione di gravità (art 3 comma 3 L 104/92). Avuto riguardo della documentazione medica, tale condizione può farsi risalire all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (9-8-21).”
Va pertanto dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di luglio 2024 e della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, co 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 9.08.2021.
Con riguardo alla distribuzione delle spese di lite, atteso che il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento è intervenuto con decorrenza dal mese di luglio 2024 quindi in epoca successiva al presente ricorso mentre quello per la condizione di portatore di handicap grave con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dovrà disporsi la compensazione per la metà delle spese di lite sia della fase di ATPO che della presente fase di merito.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano come da CP_2 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di luglio 2024 nonchè per il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104 del 1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.08.2021;
- compensa per la metà le spese di lite sia della fase di ATPO sia della presente fase di merito e pone la restante metà a carico dell' che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre rimborso CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari CP_1 data.
Latina data del deposito
Il Giudice
RT IA UM