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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/09/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 24/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCUCCI EMILIO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FARALLI BENEDETTO PAOLO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, e integrato, a seguito di decreto del Giudice delegato, ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c. il 14.2.2025, , nato a [...] il [...], ha chiesto dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nata a [...] il [...], con Controparte_1 atto registrato agli atti di matrimonio anno 2000 parte 2 n. 120, come da estratto per riassunto degli atti civili del matrimonio;
al riguardo ha dedotto che tra i coniugi era intervenuta sentenza di separazione personale non definitiva n. 1227/2016 del Tribunale di Cassino, procedimento n. 4675/2015 RG. e che, con sentenza n. 472/2021, era stato pronunciato l'addebito della separazione al medesimo attuale ricorrente ed era stato posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in favore della coniuge di 200,00 euro mensili;
con successiva sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 5446/2023, in parziale riforma della sentenza appellata, era stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della a decorrere dalla proposizione della CP_1 domanda nel giudizio di appello, mentre era stato confermato l'addebito a carico dello stesso Parte_1 successivamente, la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha domandato dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni di contenuto patrimoniale, attesa l'assenza di figli e la condizione di autonomia di entrambi i coniugi.
La resistente si è costituita, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, in considerazione dell'addebito della separazione, riconosciuto dal precedente giudicato nel procedimento di separazione personale.
All'esito della comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria su prove costituende, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza 1227/2016;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi sia stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e incombenze di rito. Ciò posto, in difetto di figli minorenni ed attesa l'incontestata autonomia economica delle parti, non vi è luogo a statuizioni nella regolamentazione degli aspetti economici. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
Al riguardo, osserva il Tribunale come sia decisivo l'accoglimento, con la presente sentenza, delle conclusioni proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, alle quali ha aderito, nel merito, la resistente.
Non rileva, ai fini della regola delle spese nel presente processo, l'addebito riconosciuto a carico del ricorrente in sede di separazione personale.
Trattasi di statuizione resa nel precedente giudizio, la quale ha già determinato la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di quel procedimento;
porre a carico del medesimo che non è soccombente in questo processo, anche le spese di quest'ultimo, Parte_1 significherebbe attribuire alla condanna alle spese un valore di sanzione di comportamenti pregressi, estranei all'oggetto della lite attualmente controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, nato a [...] il [...], nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Roma il 20.2.1966, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Formia anno 2000 parte 2 n. 120;
2) manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Formia (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, lì 24/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 24/09/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 313/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCUCCI EMILIO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FARALLI BENEDETTO PAOLO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025, e integrato, a seguito di decreto del Giudice delegato, ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c. il 14.2.2025, , nato a [...] il [...], ha chiesto dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nata a [...] il [...], con Controparte_1 atto registrato agli atti di matrimonio anno 2000 parte 2 n. 120, come da estratto per riassunto degli atti civili del matrimonio;
al riguardo ha dedotto che tra i coniugi era intervenuta sentenza di separazione personale non definitiva n. 1227/2016 del Tribunale di Cassino, procedimento n. 4675/2015 RG. e che, con sentenza n. 472/2021, era stato pronunciato l'addebito della separazione al medesimo attuale ricorrente ed era stato posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in favore della coniuge di 200,00 euro mensili;
con successiva sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 5446/2023, in parziale riforma della sentenza appellata, era stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della a decorrere dalla proposizione della CP_1 domanda nel giudizio di appello, mentre era stato confermato l'addebito a carico dello stesso Parte_1 successivamente, la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione, cosicché era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha domandato dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni di contenuto patrimoniale, attesa l'assenza di figli e la condizione di autonomia di entrambi i coniugi.
La resistente si è costituita, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma domandando la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, in considerazione dell'addebito della separazione, riconosciuto dal precedente giudicato nel procedimento di separazione personale.
All'esito della comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria su prove costituende, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza 1227/2016;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi sia stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e incombenze di rito. Ciò posto, in difetto di figli minorenni ed attesa l'incontestata autonomia economica delle parti, non vi è luogo a statuizioni nella regolamentazione degli aspetti economici. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
Al riguardo, osserva il Tribunale come sia decisivo l'accoglimento, con la presente sentenza, delle conclusioni proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, alle quali ha aderito, nel merito, la resistente.
Non rileva, ai fini della regola delle spese nel presente processo, l'addebito riconosciuto a carico del ricorrente in sede di separazione personale.
Trattasi di statuizione resa nel precedente giudizio, la quale ha già determinato la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di quel procedimento;
porre a carico del medesimo che non è soccombente in questo processo, anche le spese di quest'ultimo, Parte_1 significherebbe attribuire alla condanna alle spese un valore di sanzione di comportamenti pregressi, estranei all'oggetto della lite attualmente controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, nato a [...] il [...], nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Roma il 20.2.1966, registrato agli atti di matrimonio del Comune di Formia anno 2000 parte 2 n. 120;
2) manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Formia (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, lì 24/09/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi