Sentenza 19 marzo 2024
Massime • 1
In tema di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage convenzionalmente assunto configura un inadempimento contrattuale che produce di per sé l'illegittimità del licenziamento, motivato dalla soppressione della posizione lavorativa, sotto il profilo della sua ingiustificatezza, ovvero della mancanza della necessaria giustificazione del recesso, senza che l'accertamento giudiziale sull'effettività di tale soppressione, parametrata sull'intero contesto aziendale e sull'esperienza professionale del lavoratore licenziato, possa comportare una valutazione di merito sulle scelte organizzative, sulle strategie aziendali e sulla professionalità dei dipendenti, lesiva delle prerogative datoriali ex art. 41 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2024, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
- ricorrente principale - 2024 contro 639 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio degli avvocati ANDREA CELEBRANO, GIULIO CELEBRANO, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati MARINA OLGIATI, SALVATORE TRIFIRO';
- controricorrente -
ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 521/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 64/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
1 Numero registro generale 8959/2021 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del Data pubblicazione 19/03/2024 ricorso principale e incidentale;
udito l'Avvocato LEONARDO VESCI;
udito l'Avvocato ANDREA CELEBRANO. Fatti di causa La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ET TA Cash and RR SPA ed in riforma parziale della sentenza del tribunale di Milano, ha liquidato l'indennità supplementare spettante a PR OL TO in 18 mesi della retribuzione ed ha dichiarato che nel parametro base da considerare, anche ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso e della relativa incidenza sul TFR, non dovessero essere inclusi gli aumenti previsti dal CCNL fino al 2008 e gli ulteriori aumenti contrattuali fino alla data della cessazione del rapporto, né l'importo di € 1166,00 relativo alla valorizzazione dell'immobile. La Corte ha rigettato quindi la domanda azionata da PR OL TO avente ad oggetto la somma di € 20.352,16 a titolo di aumenti contrattuali non versati nel periodo del suo rapporto di lavoro italiano e la somma di € 4.659 per una tantum ed ha condannato il lavoratore a restituire le somme nette percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha rigettato per il resto l'appello incidentale ed integralmente l'appello principale confermando le statuizioni della sentenza di primo grado relative all'illegittimità del licenziamento intimato a PR OL TO per soppressione della posizione ricoperta al termine del distacco estero, liquidando le spese processuali nei termini di cui alla sentenza. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione PR OL TO con venticinque motivi ai quali ha resistito ET TA Cash and RR S.p.A. con controricorso contenente 2 Numero registro generale 8959/2021 ricorso incidentale con un motivo. ET TA Cash and RR Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 S.p.A. ha depositato memoria. Data pubblicazione 19/03/2024 Motivi della decisione Il ricorso incidentale e la sua pregiudizialità 1.- Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso incidentale proposto da proposto da ET TA Cash And RR S.p.A. presenta aspetti di pregiudizialità logica giuridica rispetto ai motivi di ricorso principale che attengono a poste risarcitorie ed indennitarie che discendono dalla illegittimità del licenziamento stesso;
esso deve essere quindi trattato con precedenza. 2. Con il motivo di ricorso incidentale, ET TA Cash And RR S.p.A. formula il seguente mezzo di gravame: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41, comma 1, Cost., dell'art. 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n. 183 e dell'art. 1, comma 43, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (ex art. 360, 1° comma n. 3 cod. proc. civ.), in quanto la sentenza impugnata avrebbe errato nella parte in cui – dopo aver ritenuto, alla luce delle prove documentali e testimoniali acquisite agli atti, che la figura del Territorial Manager fosse l'evoluzione di quella dello Store Manager, ricoperta dal PR in passato;
che la ET avesse effettuato diverse assunzioni per il ruolo di Territorial Manager nel periodo immediatamente precedente la cessazione del distacco del ricorrente, nonché dopo il suo licenziamento;
che le persone assunte in qualità di Territorial Manager avessero svolto un periodo di formazione e/o training;
che il PR avesse specifica esperienza nel training, avendo operato per 10 anni come formatore – ha affermato che l'esponente avrebbe potuto ricollocare il sig. PR nel ruolo di Territorial Manager, previa adeguata formazione. Così facendo, la Corte avrebbe espresso una valutazione di merito sulle scelte organizzative e sulle strategie aziendali, nonché sulla 3 Numero registro generale 8959/2021 professionalità dei dipendenti e, di fatto, si sarebbe sostituita Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 al datore di lavoro in una decisione che era, invece, Data pubblicazione 19/03/2024 insindacabile;
anche perché la ET aveva offerto al PR il ruolo di offer manager che era stato rifiutato dal lavoratore. 3.- Il motivo è infondato, atteso che la Corte di appello ha accertato che il licenziamento del dirigente fosse ingiustificato in quanto vi era stata la violazione dell'obbligo di repêchage convenzionalmente assunto, secondo l'iter logico giuridico già seguito dal giudice di primo grado quantomeno in relazione all'inadempimento datoriale nell'ambito nazionale fondato sulla corretta lettura dei riscontri documentali e/o testimoniali circa la possibilità di reimpiegare il PR in veste di territorial manager. Risultava per tabulas che ET TA spa nel 2017 ha effettuato diverse assunzioni per la posizione di territorial manager non solo quando sapeva della imminente cessazione del distacco del PR, ma anche dopo il licenziamento del predetto;
mentre risultava dalla istruttoria svolta che la figura del territorial manager era in sostanza l'evoluzione della figura dello store manager;
ruolo che PR aveva ricoperto in passato;
risultava altresì che i soggetti assunti per essere addetti alla funzione di territorial manager, avevano svolto un periodo di formazione/o training. 4.- Sul piano fattuale non possono ovviamente essere messe in discussione, tra l'altro in una fattispecie di “doppia conforme” (ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.), le premesse oggettive che figurano nella sentenza di appello circa l'assunzione di un obbligo di repechagè convenzionale, circa l'esistenza di possibilità occupazionali, sulla coerenza con la professionalità del lavoratore del ruolo di territorial manager, sullo svolgimento di un periodo di formazione da parte dei soggetti assunti per essere adibiti al ruolo di territorial manager. 4 Numero registro generale 8959/2021 Ne consegue che, come osserva il ricorrente, anche a voler Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 prescindere dalla specifica competenza che PR poteva Data pubblicazione 19/03/2024 vantare proprio in quel settore per essere stato per 10 anni formatore delle novità legate alle strategie del gruppo e sulle nuove direttrici, la circostanza valorizzata dal giudice a quo era concludente rispetto al fatto che egli avrebbe comunque potuto, come è avvenuto per il personale interno già in forza e/o assunto ad hoc, essere adeguatamente formato per il ruolo di territorial manager. 5.- Deve essere poi considerato che la censura sollevata con l'unico motivo di ricorso circa il rifiuto del lavoratore del ruolo di offer manager configura una questione nuova, come tale inammissibile;
in quanto non risulta in questa sede fosse stata dedotta come motivo di appello sulla illegittimità del licenziamento e sul rispetto dell'obbligo convenzionale di repêchage; dove era stata invece prospettata solo in subordine, ai fini della diminuzione dell'indennità supplementare, sul presupposto quindi della stessa illegittimità del licenziamento. In sede di appello la ricorrente incidentale ET TA Cash And RR S.p.A si era infatti difesa affermando soltanto che non fosse obbligata a ricollocare il lavoratore in ambito internazionale ed in ambito nazionale e che non fosse tenuta a conferire il ruolo del territorial manager ( come risulta a pag. 6 della sentenza dove vengono indicate la prima e la seconda questione sollevate;
“ Con riferimento alla prima questione….”). In quella sede la circostanza del rifiuto dell'offer manager era stata addotta invece solo in relazione al quantum dell'indennità supplementare ed in tale limiti era stata correttamente valutata dalla Corte di appello (ciò risulta a pag 8; “ in subordine con riferimento alla seconda questione”). 5 Numero registro generale 8959/2021 6.- Sollevarla adesso in cassazione, in modo ambiguo, sotto Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 il profilo della lesione delle prerogative datoriali e Data pubblicazione 19/03/2024 dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage, configura profilo nuovo di diritto, perché non solo capovolge il significato del fatto medesimo ma comporta pure nuovi accertamenti di fatto: in relazione alla natura del ruolo di offer manager anzitutto, alla comparazione della professionalità del ricorrente (che era un manager con elevata qualificazione professionale nazionale ed internazionale) con quella implicata nello stesso ruolo in oggetto (trattandosi invece di un ruolo operativo qualificato da compiti di coordinamento del Capi Reparto e da responsabilità degli approvvigionamenti delle merci); nonché con l'altra, più elevata professionalità, insita nel ruolo di territorial manager - con compiti strategici di sviluppo - che era posizione pure esistente come si è visto e che, secondo la Corte, poteva essere offerta al lavoratore in quanto confacente alla sua professionalità pregressa. 7.- Va pure rilevato che il vizio sollevato a tale proposito non fa riferimento neppure ad una omessa valutazione di un fatto decisivo (posto che la Corte comunque parla dell'offerta e del rifiuto dell'offer manager sia nei motivi di appello sia ai nella quantificazione dell'indennità supplementare); e neppure si dice se l'offerta dell'offer manager mirasse a soddisfare l'obbligo di repêchage convenzionalmente assunto che è una premessa accertata in primo e secondo grado e su cui è oramai caduto il giudicato non essendo stato il relativo capo oggetto di ricorso per cassazione. 8.- Venendo ora alla lesione delle prerogative datoriali ex art. 41 Cost. su cui soprattutto risulta incentrato il motivo di ricorso per cassazione, la stessa censura deve essere disattesa posto che la violazione del predetto obbligo di repêchage, convenzionalmente assunto, configura qui principalmente un evidente inadempimento contrattuale che 6 produce di per sé l'illegittimità del licenziamento del dirigente Numero registro generale 8959/2021 Numero sezionale 639/2024 per motivo oggettivo (soppressione della posizione) sotto il Numero di raccolta generale 7342/2024 profilo della sua ingiustificatezza ovvero della mancanza della Data pubblicazione 19/03/2024 «necessaria giustificazione del recesso» ( cfr. Corte Cost. nn. 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022 e 183/2022). 9.- Tanto può essere pure confermato dalla limitrofa ma diversa materia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art 3 l. 604/1966 dove il repêchage costituisce uno dei requisiti costitutivi del limite legale al potere di recesso, secondo una giurisprudenza che risale oramai agli anni '70; essendo da sempre il datore gravato dell'onere di comprovare l'impossibilità di utilizzare il dipendente licenziato in altre mansioni, non necessariamente equivalenti e previa adeguata formazione ove in concreto somministrata agli altri dipendenti assunti sul medesimo ruolo (sulla verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, v. da ultimo Cass. n. 31561 del 13/11/2023). 10.- Pertanto, anche successivamente all'introduzione nell'ordinamento giuridico delle disposizioni contenute nell' art. 30 della l. 183/2010, richiamato nel motivo di ricorso, nessuna violazione di prerogative datoriali implica il giudizio sulla violazione dell'obbligo di ricollocazione al lavoro, oltretutto se convenzionalmente assunto dal datore di lavoro nei confronti del proprio dirigente come nel caso in esame. Allo scopo non viene in rilievo infatti l'an o il quomodo della scelta effettuata dall'imprenditore per arrivare a sopprimere la posizione ricoperta dal ricorrente, ma la mancanza di giustificatezza del licenziamento intimato ovvero il rapporto di causa effetto tra motivazione adotta e la possibilità di ricollocare al lavoro il dipendente all'interno della compagine aziendale;
secondo la consueta verifica che questa Corte ammette, come già detto, nell'ambito del g.m.o. di licenziamento in coerenza con la sua natura di extrema ratio 7 Numero registro generale 8959/2021 che discende dal principio di effettività delle ragioni che Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 giustificano il licenziamento, e dai “principi generali Data pubblicazione 19/03/2024 dell'ordinamento” in conformità ai quali il controllo giudiziale è pur sempre tenuto a svolgersi secondo lo stesso art. 30 l. 183/2010 cit. Pertanto la Corte del merito, nel considerare non giustificato il licenziamento in esame, non ha in alcun modo travalicato i limiti del proprio sindacato, perché non ha operato alcuna valutazione di congruità della scelta della odierna ricorrente di sopprimere il posto di dirigente , ma si è limitata ad accertare, nei limiti del sindacato che le era proprio, che la stessa scelta non era effettività in quanto non parametrata sull'intero contesto aziendale avuto riguardo alla coerenza con l'esperienza professionale del dipendente ed alla possibilità di una formazione comunque somministrata ai nuovi assunti. I motivi di ricorso principale 1a) Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 34 CCNL Dirigenti Aziende Terziario 2016 per l'asserita erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la quantificazione dell'indennità supplementare da 22 a 18 mensilità (14 + 4 mensilità in ragione dell'età del dirigente), affermando che il licenziamento non potesse considerarsi pretestuoso, poiché ET TA Cash and RR S.p.A. aveva pacificamente soppresso la posizione di responsabile Operations ricoperta dal PR prima del distacco e gli aveva, altresì, offerto una ricollocazione nel ruolo di Offer Manager. Mentre, ad avviso del ricorrente, alla luce dell'art. 34 CCNL Dirigenti Terziario, 8 Numero registro generale 8959/2021 la Corte non avrebbe potuto prendere in considerazione tali Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 circostanze, ma unicamente la sua anzianità di servizio. Data pubblicazione 19/03/2024 1b) Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenza errato a ridurre il quantum dell'indennità supplementare da 22 a 18 mensilità (14 + 4 mensilità in ragione dell'età del dirigente), poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che la ET aveva effettuato diverse assunzioni per la posizione di Territorial Manager nel periodo immediatamente precedente la cessazione del distacco del PR, nonché dopo il suo licenziamento. 1c) Col terzo motivo si deduce vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione artt. 3 legge 604/66, 1175, 1375 e 2697 c.c. e 34 CCNL Dirigenti Terziario perché la sentenza gravata non avrebbe colto nel segno laddove – nel motivare la riduzione da 22 a 18 mensilità della quantificazione dell'indennità supplementare – ha fatto riferimento anche alla circostanza che, nel caso di specie, era pacifica la soppressione del posto di responsabile Operations da lui ricoperto prima del distacco. Secondo il ricorrente, ciò che rilevava - ai fini della valutazione circa la legittimità o meno del suo licenziamento - non era la soppressione del posto da lui ricoperto prima del distacco, bensì la ragione della cessazione del distacco, circostanza che il Collegio avrebbe omesso di esaminare. 1d) Col quarto motivo si deduce “vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” perché la Corte d'appello avrebbe ridotto da 22 a 18 mensilità la quantificazione dell'indennità supplementare senza esaminare un fatto decisivo per il giudizio, quale l'asserita pretestuosità della cessazione del distacco (avv. ric. cass., pag. 17); 9 Numero registro generale 8959/2021 1.1. I primi quattro motivi di ricorso, tutti concernenti la Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 quantificazione dell'indennità supplementare operata dalla Data pubblicazione 19/03/2024 Corte di appello, possono essere affrontati unitariamente per la connessione che li avvince e sono da respingere. 1.2. La Corte di appello, accogliendo il motivo di appello incidentale proposto da ET TA Cash and RR spa, concernente la quantificazione dell'indennità supplementare riconosciuta dal giudice a quo nella misura massima di 22 mensilità ( 18 mensilità aumentata a 22 mensilità in ragione dell'età del dirigente), ha affermato che la censura proposta fosse fondata posto che l'art. 34 del CCNL del settore opera già una graduazione a seconda dell'anzianità di servizio (oltre i 15 anni da 12 a 18 mensilità) e della età anagrafica del dirigente (4 per chi ha tra i 50 e i 55 anni con una anzianità di 12 anni). Pertanto, poiché la fattispecie concreta era caratterizzata da un licenziamento che non poteva ritenersi prima facie pretestuoso, essendo incontroversa la soppressione del posto ricoperto dal PR prima del distacco, ed inoltre dall'offerta di un reimpiego nel ruolo di Offer Manager – in base ai suddetti parametri appariva equo liquidare l'indennità supplementare nella misura di 18 mensilità ( 14 + 4 ). 1.3. Ora, risulta evidente a questo Collegio che la determinazione dell'indennità supplementare, operata dalla Corte di appello, sia stata frutto di una valutazione discrezionale operata dal giudice di merito nell'ambito dei parametri stabiliti dal CCNL ed ai cui fini egli ha valorizzato, in diminuzione rispetto alla determinazione effettuata nel massimo dal primo giudice, alcuni fatti concreti (come l'essere incontroversa la soppressione del posto ricoperto dal PR prima del distacco e l'offerta di un reimpiego nel ruolo di Offer Manager). Essa configura perciò una determinazione di natura equitativa, effettuata in modo motivato, in 10 Numero registro generale 8959/2021 conformità ai parametri indicati dal CCNL e che potrebbe Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 essere impugnata in cassazione solo se difettasse totalmente Data pubblicazione 19/03/2024 la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discostasse dai dati di comune esperienza, ovvero se l'esito della loro applicazione risultasse particolarmente sproporzionata per eccesso o per difetto;
o se fosse radicalmente contraddittoria, o fosse fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittoria così da rendere impossibile il controllo dell'"iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione (cfr. Cass. 21087 del 19/10/2015). Tutti casi non ricorrenti nella fattispecie, posto che le stesse cesure sollevate con i motivi in discussione chiedono di rifare la valutazione di merito sulla scorta di differenti parametri scelti dal ricorrente per attribuire maggiore valore all'una o all'altra circostanza di fatto addotta in ricorso, secondo un sindacato che è piuttosto di pertinenza del giudice di merito, non rientra nel catalogo dei vizi ex art, 360 c.p.c. ed è inibito a questa Corte di legittimità. 2a) Con il quinto motivo si denuncia vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 437 c.p.c. atteso che la sentenza impugnata sarebbe errata con riferimento al capo in cui ha considerato la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di malattia, pari a euro 93.550,03, come domanda “nuova” e, quindi, inammissibile, in quanto avanzata sulla base di un presupposto diverso da quello illustrato in primo grado, ovvero che la pretesa malattia fosse sorta successivamente alla comunicazione del licenziamento, durante il periodo di preavviso, mentre in primo grado il PR aveva sostenuto che la malattia fosse sorta prima del licenziamento. Per contro, secondo il ricorrente con il ricorso in appello il PR aveva continuato a sostenere - come già argomentato 11 Numero registro generale 8959/2021 in primo grado - che il licenziamento fosse stato intimato in Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 costanza di malattia, con conseguente inefficacia del Data pubblicazione 19/03/2024 medesimo. 2b) Col sesto motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 39 CCNL ed il ricorrente contesta la pronuncia d'appello perché - nel rigettare la sua domanda di pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di pretesa malattia asseritamente insorta prima del licenziamento – la sentenza avrebbe violato il disposto dell'art. 39 CCNL, che prevede l'efficacia “reale” del preavviso. 2.1. Il quinto e il sesto motivo censurano la statuizione della sentenza di appello con cui era stata considerata “nuova” la domanda di pagamento delle retribuzioni durante il preavviso o di malattia;
si tratta di censure connesse. 2.2. Come emerge dalla sentenza impugnata la Corte di appello, trascrivendo gli atti di causa (costituiti dal ricorso ex art. 414 c.p.c. e da quello di appello ex art 433 c.p.c.), ha accertato per tabulas che nel primo atto introduttivo della causa il ricorrente aveva affermato che il recesso fosse stato intimato durante un periodo di malattia (e cioè dopo l'inizio della malattia), mentre nel secondo atto, con cui ha impugnato la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che la malattia fosse intervenuta durante il periodo di preavviso (e cioè dopo il licenziamento). 2.3. Nei presenti motivi PR sostiene il contrario, affermando di aver sempre affermato che il licenziamento fosse stato intimato dopo la malattia e di non aver mai alterato la causa petendi. I motivi sono però inammissibili. 2.4. Anzitutto per violazione del principio di autosufficienza posto che il ricorrente non trascrive per intero gli atti di cui si tratta;
manca la parte dell'appello, riportata invece dalla 12 Numero registro generale 8959/2021 sentenza impugnata, in cui risulta che il ricorrente afferma Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 “Infatti, a causa della malattia intervenuta durante il periodo Data pubblicazione 19/03/2024 di preavviso, il recesso intimato deve ritenersi inefficace sino alla guarigione”; e su cui si è fondata la statuizione di novità della domanda dichiarata dalla Corte. 2.5. In secondo luogo vale il principio essenziale nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato. 2.6. In più si osserva che anche all'interpretazione degli atti processuali si applicano i criteri di ermeneutica degli atti negoziali di cui all'art. 1362 c.c. che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. E' stato infatti affermato da questa Corte che: “In tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, mentre nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale” (Ordinanza n. 25826/2022). 2.7. Nel caso di specie, la censura sollevata col quinto motivo di ricorso impinge nel merito, perché tende a sovrapporre una diversa valutazione della domanda (svolta in primo ed in secondo grado) rispetto a quella operata dalla Corte di appello attraverso la trascrizione integrale degli atti processuali. Va quindi applicato il principio sempre osservato in materia di interpretazione della volontà negoziale secondo cui la censura non può certo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le 13 innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del Numero registro generale 8959/2021 Numero sezionale 639/2024 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. Numero di raccolta generale 7342/2024 n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000), perché in tal Data pubblicazione 19/03/2024 modo essa si traduce in una contestazione del merito ed è come tale inammissibile in questa sede di legittimità 2.8. Il sesto motivo è pure inammissibile perché in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del motivo precedente (relativo al rapporto tra licenziamento, malattia e preavviso) deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda diretta a far accertare la cessazione del rapporto al termine dello stato di malattia ovvero al febbraio 2018. 3a) Col settimo motivo si lamenta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione artt. 115, 323, 324, 433, 434, 437 c.p.c., 2697 c.c. col quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento di € 9.691,95 – somma trattenuta da ET negli anni 2005/2006 a titolo di canone di sublocazione - ritenendo che, sul punto, si fosse formato il giudicato. Per quanto concerne la corresponsione della somma complessiva di € 9.691,95 a titolo di canone di sublocazione, trattenuto dalla datrice di lavoro negli anni 2005/06, la Corte d'appello ha affermato che il tribunale ha innanzitutto sostenuto che il ricorrente non avesse dedotto l'illegittimità della trattenuta per violazione degli accordi intercorsi ovvero di specifiche disposizioni collettive;
aggiungendo inoltre che, essendo stata la pretesa in oggetto avanzata solo con il ricorso introduttivo, poteva inferirsi altresì il comportamento concludente del dirigente di non contestare l'iniziativa aziendale. Ha aggiunto la Corte d'appello che la prima ratio decidendi (ovvero la ancata contestazione degli accordi negoziali) non fosse stata specificamente censurata, per cui si era formato il 14 Numero registro generale 8959/2021 giudicato sull'affermazione secondo la quale il PR avrebbe Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 dovuto allegare e dimostrare che la trattenuta operata dal Data pubblicazione 19/03/2024 datore di lavoro aveva violato gli eventuali accordi intercorsi tra le parti e/o le disposizioni contrattuali collettive (a prescindere dalla fondatezza della difesa reiterata in questa sede da ET TA Cash and RR spa sulla operatività dell'art. 51 del DPR n. 917/86 Tuir in forza del quale il datore di lavoro che concede in locazione o in uso o in comodato un alloggio al dipendente può chiedere a quest'ultimo un contributo per il godimento dell'immobile). Con il presente motivo il ricorrente PR sostiene, per converso, di aver contestato anche il primo presupposto, affermando che ET aveva giustificato tale trattenuta non in forza di un accordo raggiunto tra le parti per facta concludentia, bensì invocando l'art. 51 del TUIR. Sostiene perciò di aver espressamente “contestato che vi fosse, fosse stata allegata in giudizio l'esistenza di, un accordo in ordine alla trattenuta di parte del canone”. 3b) Con l'ottavo motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ed il ricorrente lamenta che la Corte milanese – nel rigettare la domanda di pagamento di euro 9.691,95, richiesto a titolo di canone di sublocazione trattenuto da ET negli anni 2005-2006 – avrebbe omesso di esaminare il fatto, a suo dire decisivo, che le parti non avevano sottoscritto un contratto di sublocazione, circostanza dedotta dal PR e non contestata da ET. 3c) Con il nono motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 112 c.p.c. essendo la gravata sentenza viziata laddove non si è pronunciata sull'argomentazione del PR secondo cui la mancata contestazione, da parte dello stesso, della trattenuta effettuata da ET a titolo di canone di sublocazione non equivaleva ad accettazione della 15 Numero registro generale 8959/2021 medesima, tenuto conto che egli, nel 2005, era dirigente e, Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 quindi, non fruiva della tutela reale e che le parti non avevano Data pubblicazione 19/03/2024 concordato il pagamento di un canone di sublocazione (avv. ric. cass., pag. 31 e ss.); 3.1. Il settimo, l'ottavo ed il nono motivo riguardano la domanda relativa alla somma di € 9691 trattenuta da ET per canone di sublocazione e su cui la Corte di appello ha ritenuto che si fosse formato il giudicato a seguito della statuizione di primo grado non integralmente impugnata in appello. 3.2. Il settimo motivo è fondato dato che risulta testualmente dal ricorso in appello (trascritto nel motivo di ricorso per cassazione) che il ricorrente avesse in realtà censurato la ratio decidendi relativa a pretesi accordi, assunta a fondamento della decisione di primo grado, avendo sostenuto che ET non avesse dedotto l'esistenza di un accordo per facta concludentia limitandosi invece a sostenere che la trattenuta era dovuta ex articolo 51 TUIR. E' vero dunque che il ricorrente abbia contestato la ratio decidendi in discorso fatta propria dalla sentenza di primo grado e che quindi la tesi del giudicato da parte della Corte di appello non potesse essere sostenuta con fondamento. 3.3. Come addotto dal ricorrente, la Corte ha quindi violato le norme citate nel sostenere un'avvenuta acquiescenza alla sentenza con passaggio in giudicato sul punto che non vi è stata, atteso che PR aveva espressamente indicato la parte del provvedimento che intendeva appellare e le modifiche richieste;
e tale parte di provvedimento riguardava proprio il fatto che esso si fondasse su una prospettazione (esistenza o meno di un accordo in tema di sublocazione) che a detta del PR non era stata avanzata dalle parti. 3.4. Ne consegue anche l'accoglimento del nono motivo perché la Corte di appello non si sia neppure pronunciata sulla 16 Numero registro generale 8959/2021 contestazione della seconda ratio decidendi avendo Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 erroneamente sostenuto che fosse passata in giudicato la Data pubblicazione 19/03/2024 prima ratio. 3.5. L'ottavo motivo deve ritenersi invece assorbito in virtù dell'accoglimento del motivo precedente. 4a) Con il decimo motivo di ricorso si deduce vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione artt. 2113, 2946 e 2948 c.c. essendo la gravata sentenza errata nel capo in cui ha respinto la domanda di pagamento di euro 45.851,40, richiesto a titolo di canone di affitto non rimborsato per il periodo dal gennaio 2016 al giugno 2017 in cui era distaccato a Dusseldorf, con la motivazione che - ai sensi dell'art. 7 dell'International Assignment Contract del 12 novembre 2015 - ET AG si era riservata il diritto di rimborsare al PR le spese di locazione entro il limite di euro 14.000,00 annui e il ricorrente aveva accettato tale previsione contrattuale, senza sollevare alcuna obiezione. Ciò in quanto, la mancata contestazione, da parte del PR, del succitato limite fissato da ET AG, da lui accettato mediante la sottoscrizione del summenzionato contratto, sarebbe irrilevante, avendo egli provveduto ad agire in giudizio entro il termine di prescrizione quinquennale. 4b) Con l'undicesimo motivo si allega il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione artt. 414, 420, 421 e 437 c.p.c. nella parte in cui la pronuncia impugnata ha affermato che era “nuova”, in quanto introdotta solo in appello e, quindi, inammissibile la sua argomentazione in tema di discrezionalità/ragionevolezza del predetto limite di rimborso fino a euro 14.000,00 annui delle spese di locazione a Dusseldorf, da lui pattuito con la ET AG all'art. 7 dell'International Assignment Contract del 12 novembre 2015. 4.1. Il decimo e l'undicesimo motivo riguardano il mancato rimborso della somma di euro 45.851,40 a titolo di canone di locazione dell'alloggio di Dusseldorf dal gennaio 2016 al 17 Numero registro generale 8959/2021 giugno 2017 (quando è terminato il distacco). La Corte Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 d'appello ha affermato che ET AG, l'impresa distaccataria, Data pubblicazione 19/03/2024 si era riservata il diritto di rimborsare al PR le spese di locazione entro determinati margini da essa stessa fissati (clausola 7 del contratto del 12/11/15) ed il PR aveva accettato tale previsione contrattuale, senza sollevare alcuna obiezione nel momento in cui il limite è stato fissato nell'importo di euro 14.000 € annui ( ovvero € 1166 al mese). Secondo la Corte territoriale era dunque inconferente, oltre ad essere stata sviluppata solo in sede di gravame, la questione della discrezionalità/ragionevolezza del tetto stabilito, posto che nel sottoscrivere l'accordo PR ha riconosciuto in capo al datore la facoltà di contenere il rimborso entro i limiti dallo stesso indicati. Alla luce delle superiori considerazioni, i due motivi di ricorso in oggetto sono inammissibili prima ancora che infondati, atteso che non si confrontano e non censurano specificamente la ratio decidendi su cui la Corte territoriale ha fondato in via assorbente la propria pronuncia, affermando che, in base al contratto stipulato tra le parti, ET AG si fosse riservata il diritto di rimborsare al PR le spese di locazione entro determinati margini fissati dalla medesima (clausola 7 del contratto del 12/11/15). In sostanza la Corte ha individuato un fondamento negoziale alla fissazione del limite di rimborso (nell'importo di euro 14mila) che il ricorrente non ha neppure censurato, dal momento che non si intuisce la ragione per cui tale ratio dovrebbe essere illegittima, essendosi il ricorrente limitato ad affermare (in fatto) che “ sul presupposto che in precedenza ET avesse rimborsato al PR l'intero canone di affitto per l'alloggio ed il posto auto il ricorrente chiedeva che analogo trattamento fosse mantenuto anche con riferimento al periodo passato a Dusseldorf”; del tutto obliterando la 18 Numero registro generale 8959/2021 circostanza (giuridica) che quest'ultimo periodo si fondava su Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 un autonomo e diverso titolo negoziale. E rispetto al quale è Data pubblicazione 19/03/2024 in effetti irrilevante che in appello il ricorrente abbia sollevato la questione della discrezionalità/ragionevolezza del tetto stabilito, posto che nel sottoscrivere l'accordo il ricorrente aveva riconosciuto in capo al datore la facoltà di contenere il rimborso entro i limiti dallo stesso indicati. Oltre tutto che, se il contratto avesse contenuto questo vizio (genericamente individuato) era onere del ricorrente dedurlo tempestivamente con il ricorso introduttivo del giudizio supportato da adeguata causa petendi. 5a) Con il dodicesimo si prospetta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 18 CCNL 26.4.1995, art. 16 CCNL 27.5.2004, art. 16 CCNL 23.1.2008, art. 16 CCNL 31.7.2013, art. 16 CCNL 21.7.2016, violazione art. 2103 co. 8 c.c., violazione art. 30 D. Lgs. 276/2003 con riferimento al capo della gravata sentenza che ha rigettato la domanda di pagamento di € 92.984,19, richiesto a titolo di indennità di trasferimento prevista dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis, poiché ad avviso della Corte di appello il ricorrente, quando aveva lavorato all'estero (dapprima, nel 2008 a Dusseldorf, poi nel 2010 a Parigi e, infine, nel 2016 nuovamente a Dusseldorf), lo aveva fatto nell'ambito di un distacco, che sarebbe un istituto del tutto differente dal trasferimento. Ad avviso del ricorrente il distacco non sarebbe invece un istituto del tutto differente dal trasferimento, ma anzi potrebbe contenerlo al suo interno, come si evince anche dall'art.30 del d.lgs. 276/2003 il quale prevede che se il distacco comporta un trasferimento da unità produttiva sita a più di 50 km esso deve essere sorretto da comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive. 19 Secondo il ricorrente ogni volta che il distaccatario, Numero registro generale 8959/2021 Numero sezionale 639/2024 beneficiario della prestazione, operi in un luogo diverso Numero di raccolta generale 7342/2024 rispetto al distaccante, il distaccato viene appunto trasferito. Data pubblicazione 19/03/2024 Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la nozione di trasferimento comprende ogni modifica del luogo di lavoro anche se dovuta ad un distacco, con la conseguenza che il lavoratore ha sempre diritto al relativo trattamento previsto dal CCNL. La censura, nei termini giuridici in cui è stata sostenuta in ricorso, con riferimento all'art.30 del d.lgs. n. 276/2003, è priva di fondamento, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si può dire che ogni distacco comporti il trasferimento e che pertanto sia dovuta in ogni distacco l'indennità prevista dalla normativa collettiva solo in ipotesi di un concreto trasferimento. In effetti sul piano normativo, all'opposto di quanto sostenuto dal ricorrente, il trasferimento comporta il definitivo cambiamento dal punto di vista territoriale della usuale sede di lavoro, mentre il distacco è caratterizzato dalla temporaneità dell'assegnazione come requisito qualificante della fattispecie (cfr. Cass. ordinanza n. 18959 del 11/09/2020; ed inoltre sentenza n. 3287/2000). 5b) Col tredicesimo motivo si prospetta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. per aver respinto la domanda di pagamento di € 92.984,19, a titolo di indennità di trasferimento, sul presupposto affermato nella sentenza impugnata che quest'ultima non competeva al PR per il periodo dal 1999 al 2005 in cui era stato trasferito da Torino a San Donato, in quanto, sin dal 1991 era in vigore, per tutti i dirigenti, la prassi generalizzata per cui la Società - quale trattamento di miglior favore - si faceva integralmente carico delle spese di alloggio del dirigente, con conseguente assorbimento dell'indennità di trasferimento. 20 Per contro, secondo il ricorrente, da quanto dichiarato dai Numero registro generale 8959/2021 Numero sezionale 639/2024 testi (e, in particolare, dalla dott.ssa Viganò) non sarebbe Numero di raccolta generale 7342/2024 stata provata l'applicabilità della summenzionata procedura Data pubblicazione 19/03/2024 al trasferimento del sig. PR, non essendo emerso che quest'ultimo avesse raggiunto un accordo individuale in tal senso con l'esponente. Il motivo è inammissibile sia perché, contrariamente alla sua formale intestazione, mira a sovrapporre una nuova valutazione probatoria e di merito a quella operata dalla Corte di appello che, richiamando proprio la deposizione della teste Viganò, ha affermato che in relazione al trasferimento da Torino a San Donato (1999) fosse già in vigore la procedura aziendale, in forza della quale il trattamento di miglior favore costituito dalle spese di alloggio a carico del datore di lavoro assorbiva l'indennità di trasferimento. E quindi, quale prassi generalizzata per tutti i dirigenti, valeva anche per il PR. Il ricorrente sostiene sul che manchi la prova, ma la censura è stata dedotta inammissibilmente come violazione del n. 3 dell'art. 360 e per di più in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022). Inoltre non risulta impugnata l'ulteriore ratio decidendi secondo cui, come evidenziato dal giudice di primo grado, il ricorrente PR solo in sede di discussione, perciò tardivamente, aveva contestato che la procedura seguita nel 2010 non fosse la medesima degli anni precedenti. 6a) Col quattordicesimo motivo si denuncia il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 2948 c.c. avendo la Corte milanese errato nel rigettare la domanda di pagamento di € 469,13, richiesti a titolo di maggiorazione per lavoro asseritamente prestato in giornate festive nel periodo dal novembre 1996 al 21 Numero registro generale 8959/2021 febbraio 1998, sul presupposto che il preteso diritto del Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 ricorrente di percepire tale importo, in assenza di atti Data pubblicazione 19/03/2024 interruttivi, si fosse già prescritto, considerato che, nel predetto periodo, il PR non era dirigente e, quindi, la prescrizione decorreva in corso di rapporto. Per converso, secondo il ricorrente, la prescrizione non si sarebbe compiuta, poiché, quando, nell'aprile 1998, il ricorrente aveva ottenuto la qualifica dirigenziale e, quindi, non aveva più potuto fruire della tutela reale, la prescrizione sarebbe rimasta sospesa, con la conseguenza che il suo asserito diritto di ottenere il pagamento dell'importo sopra indicato non si sarebbe estinto. Il motivo è fondato atteso che la prescrizione, qui quinquennale, non era certamente maturata nel periodo dal 1996 al 1998; mentre successivamente, quando il ricorrente è divenuto dirigente la prescrizione non poteva più decorrere essendo sospesa per non essere il rapporto garantito dalla tutela reale. Per quanto concerne la sospensione della prescrizione nei confronti del lavoratore con qualifica di dirigente, i precedenti di questa Corte sono univoci in senso positivo (cfr. Cass. nn. 22172/2017, 968/2003 , 5809/2010) e sono condivisi da questo Collegio, poiché si discute di lavoratori che, non potendo contare su misure di tutela reale, sono esposti al rischio della perdita del posto di lavoro, sicchè rimane valido quanto affermato dalla Corte Cost. nella nota sentenza n. 63 del 1966 che introdusse la sospensione della prescrizione per i crediti di lavoro non assistiti da tutela reale;
allorchè osservò che «il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti» (punto 3. del Considerato in diritto).” 7a) Col quindicesimo motivo il ricorrente prospetta il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 2 CCNL Dirigenti 22 Numero registro generale 8959/2021 22.12.1999, art. 6 CCNL 27.5.2004, art. 2 CCNL 23.1.2008, Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 violazione art. 1362 c.c. per avere la Corte di appello, in Data pubblicazione 19/03/2024 riforma della pronuncia di primo grado, respinto la sua domanda di pagamento di € 20.352,16, richiesto a titolo di aumenti contrattuali relativi al periodo anteriore al distacco (fino al luglio 2008) e l'importo di € 4.659,00 per una tantum. La Corte ha motivato il proprio convincimento evidenziando che risultava per tabulas che gli assegni personali versati all'odierno ricorrente nel corso del rapporto prevedessero clausole di assorbimento e che, quindi, ET aveva correttamente assorbito gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL dirigenti dal gennaio 2000 al luglio 2008, nonché l'importo erogato una tantum, in conformità con le disposizioni contrattuali collettive che stabilivano espressamente l'assorbibilità degli assegni personali con le suddette voci retributive. Così facendo, il Collegio aveva però erroneamente interpretato dette disposizioni del CCNL, dal cui tenore letterale risulterebbe, invece, che gli aumenti contrattuali non sono assorbibili dagli assegni personali in via generale, ma soltanto se questi ultimi sono stati erogati in data successiva a quella prevista dalla contrattazione collettiva (art. 2 CCNL Dirigenti 22.12.1999, art. 6 CCNL 27.5.2004, art. 2 CCNL 23.1.2008). 7b) Col sedicesimo motivo si sostiene il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”: controparte lamenta che il Collegio milanese - nel rigettare la domanda del ricorrente di pagamento di euro 20.352,16, richiesto a titolo di aumenti contrattuali relativi al periodo anteriore al distacco (fino al luglio 2008) e di euro 4.659,00 per una tantum, sull'asserito erroneo presupposto dell'assorbibilità in via generale degli aumenti contrattuali con gli assegni personali, indipendentemente dal momento di erogazione di questi ultimi - non ha esaminato un fatto 23 Numero registro generale 8959/2021 decisivo, quale la data in cui il PR ha ricevuto le somme Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 che hanno assorbito tali aumenti contrattuali. Data pubblicazione 19/03/2024 7.1. Il quindicesimo motivo di ricorso è fondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, le disposizioni contrattuali indicate non prevedono una generale e secca assorbibilità degli aumenti contrattuali introdotti, bensì un assorbimento ad opera soltanto delle somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 1997 (CCNL 1999) , ovvero da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 ( CCNL 2004) o ancora soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 (CCNL 2008) . Conseguentemente è fondato anche il motivo successivo (sedicesimo) non avendo la Corte d'appello tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla data in cui PR ha ricevuto le somme relative ai superminimi che ha ritenuto assorbiti in toto dagli aumenti contrattuali salariali, senza comparare la decorrenza con le previsioni di cui ai citati CCNL. Diversamente si era espresso il giudice di primo grado che aveva calcolato il relativo importo in euro 20.352,16 per aumenti contrattuali e in euro 4.659,75 per una tantum, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze come da conteggi allegati al ricorso e limitatamente al periodo antecedente il 2008. 7c) Col diciassettesimo motivo si prospetta vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 30 D.Lgs. 276/03 ed il ricorrente assume che la pronuncia d'appello sarebbe viziata nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento di euro 124.424,06 - richiesto a titolo di aumenti contrattuali per il periodo dal 2008 al 2017, in cui aveva lavorato all'estero in distacco - perché, per effetto degli accordi intervenuti tra le parti nell'International Assignment Contract, il suo rapporto di lavoro presso ET TA era sospeso ed egli era 24 Numero registro generale 8959/2021 sottoposto alle leggi e ai regolamenti applicabili al luogo di Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 lavoro (Francia e Germania). Pertanto, secondo la Corte, non Data pubblicazione 19/03/2024 potevano essere imputate a ET TA le obbligazioni (in primis, quella retributiva), che, invece, gravavano sulle società distaccatarie. Secondo il PR, tale statuizione sarebbe, invece, errata, poiché l'istituto del distacco comporta solo un cambio nel soggetto che esercita il potere direttivo (non più il distaccante, bensì il distaccatario), ferma restando la titolarità del rapporto in capo al distaccante, il quale rimane, pertanto, responsabile per tutte le obbligazioni contrattuali e, in primo luogo, per il pagamento della retribuzione. 7d) Col diciottesimo motivo deduce vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 437 c.p.c. ed il PR contesta la sentenza gravata in relazione al capo in cui ha respinto come “nuova”, perché prospettata solo in appello - e, quindi, inammissibile - la tesi secondo cui il suddetto importo di euro 124.424,06 gli sarebbe spettato a titolo di aumenti contrattuali maturati fino al 2008 e divenuti parte integrante del trattamento economico riconosciuto durante il distacco. 7e) Col diciannovesimo motivo di denuncia il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omessa considerazione di fatto decisivo per il giudizio”: il ricorrente lamenta che la pronuncia d'appello - nel respingere come “nuova” e, in quanto tale, inammissibile l'avversaria tesi secondo cui il summenzionato importo di euro 124.424,06 gli sarebbe spettato a titolo di aumenti contrattuali maturati fino al 2008 e divenuti parte integrante del trattamento economico (il c.d. base salary) riconosciuto durante il distacco - avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, ovvero che dal conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe emerso che il ricorrente aveva sostenuto tale tesi sin dall'inizio, senza mai rivendicare aumenti contrattuali previsti da CCNL successivi 25 al suo distacco. Ciò in quanto secondo il ricorrente dal Numero registro generale 8959/2021 Numero sezionale 639/2024 conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo Numero di raccolta generale 7342/2024 grado risulterebbe che il ricorrente non avrebbe mai Data pubblicazione 19/03/2024 rivendicato aumenti contrattuali previsti da CCNL successivi al suo distacco, ma avrebbe, invece, sostenuto che gli aumenti relativi al periodo anteriore al distacco si sarebbero dovuti mantenere nel corso del medesimo in quanto facenti parte del suo base salary. 7.1. I motivi 17, 18 e 19 sono relativi a pretesi aumenti contrattuali per complessivi € 124.424,06 maturati in seguito al distacco e possono essere esaminati unitariamente per connessione. 7.2. Il motivo 17 è inammissibile atteso che non si confronta e non censura specificamente la ratio decidendi. Sul punto la Corte ha individuato una ratio assorbente avendo ritenuto dirimente la circostanza che, per effetto degli accordi intervenuti tra le parti nell'International Assignment Contract, il rapporto di lavoro del PR presso ET TA fosse sospeso e fosse sottoposto alle leggi ed ai regolamenti applicabili al luogo di lavoro (Francia e Germania); non potevano pertanto imputarsi alla distaccante le obbligazioni (in primis quella retributiva) facente capo alle distaccatarie e ciò a prescindere dalla mancata produzione delle buste paga relative agli anni in questione, che erano elaborate dalle distaccatarie (cfr. Viganò). Il ricorrente non si confronta invece con tale ratio, che si fonda nell'International Assignment Contract, limitandosi a richiamare la normativa del distacco in senso proprio (e la relativa giurisprudenza Cass. n. 14314 del 06/06/2013) laddove invece, secondo gli accordi, il rapporto di lavoro italiano era stato sospeso dandosi luogo ad una figura di distacco diversa da quella regolato dall'art. 30 d.lgs. 276/2003. 26 Numero registro generale 8959/2021 Ogni altro successivo motivo è inammissibile avendo la Corte Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 individuato una ratio assorbente non censurata, costituita da Data pubblicazione 19/03/2024 un difetto di legittimazione passiva sostanziale della datrice convenuta. 8a) Con il ventesimo motivo si prospetta il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver escluso il benefit relativo all'alloggio, di valore pari a € 1.166,00 mensili, dal tallone utile per il calcolo delle indennità sostitutiva del preavviso e supplementare, poiché: i) da un lato, tale benefit era unicamente a carico della distaccataria ET AG (e non di ET TA Cash And RR S.p.A.) ed era venuto meno con la cessazione del distacco, tenuto conto che le parti – in occasione della sottoscrizione, in data 12 novembre 2015, dell'ultimo contratto di Assignment – avevano espressamente convenuto che, al termine del distacco, gli eventuali benefit correlati al rapporto di lavoro estero sarebbero cessati;
ii) dall'altro lato, l'importo preteso dal PR non poteva riferirsi neppure all'immobile di cui aveva goduto dieci anni prima, sia perché i costi di locazione differiscono in base al Paese e al mercato, sia perché non vi erano elementi per poter affermare che il ricorrente, se fosse rimasto in TA, avrebbe usufruito di un alloggio del medesimo costo di quello sostenuto da ET AG in Germania nel 2017. 8b) Con il ventunesimo motivo si sostiene vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 34 CCNL Dirigenti Terziario 21.7.2016, art. 1362 c.c. per avere la Corte d'Appello – nell'escludere il benefit relativo all'alloggio dal tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare – violato l'art. 34 CCNL Dirigenti Terziario, secondo cui detta indennità va calcolata sull'ultima retribuzione lorda, comprensiva di quella in natura fiscalmente imponibile. 27 Numero registro generale 8959/2021 8c) Con il ventiduesimo motivo si sostiene vizio ex art. 360 Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 n. 3 c.p.c. – violazione art. 39 CCNL, violazione artt. 1362, Data pubblicazione 19/03/2024 2120 e 2121 c.c. il ricorrente lamenta che la pronuncia d'appello ha errato nell'escludere il benefit relativo all'alloggio dal tallone utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso aveva violato: i) l'art. 39, 12 comma CCNL Dirigenti Terziario, secondo cui tale indennità va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni per gli eventuali elementi variabili;
ii) l'art. 2121 cod. civ., in base al quale nella retribuzione utile ai fini del preavviso si deve tenere conto di ogni compenso di carattere continuativo;
iii) l'art. 2120 cod. civ., include nel calcolo del TFR tutte le somme erogate a titolo non occasionale diviso 13,5. 8.1. I tre motivi che precedono sono relativi alla valorizzazione dell'importo di € 1.166,00, relativo all'alloggio goduto dal dirigente nel secondo periodo di distacco in Germania presso la capogruppo, ai fini del parametro retributivo utile per il calcolo dell'indennità supplementare e dell'indennità di preavviso. 8.2. La Corte d'appello ha accolto il motivo di appello incidentale della società ed ha sostenuto che fosse condivisibile la doglianza inerente al tallone retributivo mensile utile per il calcolo dell'indennità supplementare pari complessivamente ad € 11.849,15 relativamente agli aumenti contrattuali pre e post distacco ed alla valorizzazione mensile dell'immobile usufruito dal PR nel corso del rapporto di lavoro. In particolare, per quanto attiene la valorizzazione mensile dell'immobile usufruito da PR nel corso del rapporto di lavoro, è stato considerato nel parametro retributivo l'importo di € 1.166,00 relativo all'alloggio goduto dal dirigente nel 28 Numero registro generale 8959/2021 secondo periodo di distacco in Germania presso la Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 capogruppo. Data pubblicazione 19/03/2024 Secondo la Corte di appello l'inserimento di tale voce non era però giustificabile: anche in occasione della sottoscrizione dell'ultimo contratto di assignement del 12/11/2015 le parti avevano convenuto che al termine del distacco i diritti e gli obblighi di cui al contratto di lavoro italiano, sospesi per effetto del distacco, sarebbero stati ristabiliti e che i benefits eventualmente correlati a rapporti di lavoro estero sarebbero cessati. Non poteva quindi essere monetizzato un benefit che era unicamente a carico della distaccataria e che è venuto meno con la cessazione del distacco. Né l'importo preteso dal PR poteva essere riferito all'immobile di cui il predetto godeva 10 anni prima, sia in quanto differenti erano i costi a seconda dei paesi e del mercato, sia in quanto non vi erano elementi per affermare che quest'ultimo, se fosse rimasto in TA, avrebbe usufruito di un alloggio del medesimo costo di quello sopportato dalla capogruppo in Germania nel 2017. 8.3. Secondo il ricorrente, invece, la Corte di appello, decidendo in tal senso, avrebbe omesso di esaminare un fatto, a suo dire, decisivo, ovvero che il PR aveva fruito di un alloggio sin dal 2000 quando era stato trasferito a San Donato, con la conseguenza che detto benefit era entrato a far parte della sua retribuzione. 8.4. Il motivo è infondato, atteso che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente la Corte ha invece tenuto conto della circostanza, di cui manca peraltro la stessa decisività alla luce della motivazione fondata sulla disciplina dell'assignement che sterilizzava i benefit goduti all'estero. La Corte ha infatti sostenuto sul punto che: “Né l'importo preteso dal PR può essere riferito all'immobile di cui il predetto godeva 10 anni prima, sia in quanto differenti sono i costi a seconda dei paesi e del mercato, sia in quanto non vi sono 29 Numero registro generale 8959/2021 elementi per affermare che quest'ultimo, se fosse rimasto in Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 TA, avrebbe usufruito di un alloggio del medesimo costo di Data pubblicazione 19/03/2024 quello sopportato dalla capogruppo in Germania nel 2017”. La Corte ha quindi considerato che l'importo che era stato considerato dal primo giudice pari ad € 1.166 era relativo all'alloggio goduto dal dirigente nel secondo periodo di distacco in Germania ed era unicamente a carico della distaccataria e pertanto non poteva essere computato nelle indennità dovute dalla datrice di lavoro italiana. Non si è occupata d'altro; né c'è un motivo per omessa pronuncia su altre questioni. Sul punto, peraltro, il ricorrente non risulta abbia proposto ricorso incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva valorizzato soltanto il canone di affitto relativo all'immobile pagato per il periodo in cui il ricorrente abitava in Germania;
né il ricorrente ha prodotto le buste paga per dimostrare che fruiva del pagamento di un alloggio sin dal 2000 quando era stato trasferito a San Donato . Né, a fronte della ratio decidendi utilizzata nella sentenza gravata, può essere in alcun modo giustificata la pretesa a vedersi computata tale somma anche per il periodo precedente in cui il ricorrente non abitava e non lavorava in Germania. 9a) Con il ventitreesimo motivo si deduce vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 34 CCNL Dirigenti Terziario 21.7.2016, art. 1362 c.c. con cui il ricorrente denuncia che la Corte milanese avrebbe errato laddove ha escluso gli aumenti contrattuali dal tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, con conseguente asserita violazione dell'art. 34 CCNL Dirigenti Terziario, secondo cui detta indennità va calcolata sull'ultima retribuzione lorda. il motivo è fondato nei limiti degli aumenti non assorbiti per il periodo precedente a quelli indicati dal CCNL 30 Numero registro generale 8959/2021 9b) Con il ventiquattresimo motivo si deduce “vizio ex art. Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 360 n. 3 c.p.c. – violazione art. 39 CCNL Dirigenti Terziario Data pubblicazione 19/03/2024 21.7.2016, art. 1362, 2120 e 2121 c.c. con cui il PR deduce che la pronuncia d'appello avrebbe errato ad escludere gli aumenti contrattuali dal tallone utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e, così facendo, avrebbe violato: i) l'art. 39 CCNL Dirigenti Terziario, secondo cui detta indennità va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni per gli eventuali elementi variabili;
ii) l'art. 2121 cod. civ., in base al quale nella retribuzione utile ai fini del preavviso si deve tenere conto di ogni compenso di carattere continuativo;
iii) l'art. 2120 cod. civ., che - peraltro - si riferisce al calcolo del TFR e non dell'indennità sostitutiva del preavviso. 10) Con il motivo venticinque si lamenta “violazione art. 2120 c.c., art. 41 CCNL” posto che la sentenza impugnata – non avendo riconosciuto le suddette somme rivendicate dal ricorrente – non ne ha neppure computato l'incidenza sul TFR, in violazione dell'art. 2120 cod. civ., secondo cui, ai fini del calcolo dello stesso, vanno prese in considerazione tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo non occasionale, salva diversa previsione del contratto collettivo. 10.1. Con i motivi 23, 24 e 25 il ricorrente censura l'errore della sentenza gravata per aver escluso gli aumenti contrattuali rivendicati dal ricorrente, alla luce dei motivi precedenti, dal tallone utile per il calcolo dell'indennità supplementare, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del tfr. I motivi sono fondati in parte qua, relativamente agli aumenti contrattuali non assorbibili ed all'una tantum che sono stati riconosciuti come dovuti al ricorrente ai sensi dei motivi 7 e 9 che precedono. 31 11. Pertanto, in conclusione, il ricorso incidentale deve essere Numero registro generale 8959/2021 Numero sezionale 639/2024 rigettato. Numero di raccolta generale 7342/2024 In relazione al ricorso principale vanno accolti i motivi Data pubblicazione 19/03/2024 settimo, nono, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo;
i motivi ventitreesimo, ventiquattresimo e venticinquesimo devono essere accolti solo parzialmente;
resta assorbito il motivo ottavo e vanno rigettati tutti gli altri. 12.- Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi del ricorso principale che sono stati accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano che, in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 13.- Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, ex art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
La Corte accoglie il settimo, il nono, il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo ed in parte i motivi ventitreesimo, ventiquattresimo e venticinquesimo. Dichiara assorbito il motivo ottavo e rigetta gli altri motivi del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il il ricorso incidentale a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. 32 Numero registro generale 8959/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio Numero sezionale 639/2024 Numero di raccolta generale 7342/2024 2024 Data pubblicazione 19/03/2024 Il cons. estensore Dott. Roberto Riverso La Presidente Dott.ssa Lucia Tria 33