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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1158/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6018/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240011851135 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da ZI TE NE per conto della Regione Calabria, notificata il 9.7.2025, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2019 e
2021, per un valore di causa di €. 508,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del relativo debito.
Si costituiva ZI TE NE, che si proclamava estranea alla controversia nella parte relativa alla eccepita mancata notifica dell'atto impositivo pregresso, nel resto affermando la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la Regione Calabria, che eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto difetterebbe la prova della data di ricezione del provvedimento impugnato. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva la regolare notificazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2019. Quanto alla pretesa relativa all'anno 2021, evidenziava che la cartella era stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023, pertanto senza bisogno di previo avviso di accertamento. Allegava la relativa documentazione.
Con successiva memoria parte ricorrente confutava la idoneità probatoria della documentazione depositata dalla Regione Calabria a sostegno della regolare notifica dell'avviso di accertamento di cui sopra.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Regione
Calabria, in quanto dalla documentazione prodotta da ZI TE NE (depositata peraltro prima della costituzione della Regione), all. n. 2, emerge la prova del recapito dell'atto impugnato in data
9.7.2025. Il ricorso, notificato il 8.10.2025, è pertanto tempestivo.
Nel merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Esso è fondato quanto all'annualità 2019, poichè difetta la prova della notificazione dell'atto impositivo al quale fa riferimento la cartella di pagamento impugnata.
La Regione Calabria ha prodotto un estratto telematico di Banca_1 dal quale emergerebbe la spedizione di un plico al contribuente, ma senza che vi sia dimostrazione alcuna della corrispondenza fra il contenuto del plico e l'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata, che non risulta essere stato prodotto agli atti. Né risulta alcuna relata da cui desumere l'effettiva ricezione del plico. Detta documentazione è dunque palesemente insufficiente a dimostrare quanto sostenuto dalla suddetta parte resistente.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2021, il ricorso deve invece essere rigettato.
Deve al proposito evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, essa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato
è termine di decadenza e non di prescrizione. Poiché la cartella in questione risulta essere stata spedita in data 20.6.2024, detto termine non risulta essere spirato, in quanto nel caso di specie l'ultimo giorno è da individuarsi nel 31.12.2024. Dunque il potere impositivo fu legittimamente esercitato, vigendo in materia di decadenza il principio della scissione degli effetti della notifica.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da ZI TE NE, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria per l'anno 2019. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6018/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240011851135 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 28.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da ZI TE NE per conto della Regione Calabria, notificata il 9.7.2025, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2019 e
2021, per un valore di causa di €. 508,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del relativo debito.
Si costituiva ZI TE NE, che si proclamava estranea alla controversia nella parte relativa alla eccepita mancata notifica dell'atto impositivo pregresso, nel resto affermando la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la Regione Calabria, che eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto difetterebbe la prova della data di ricezione del provvedimento impugnato. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva la regolare notificazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2019. Quanto alla pretesa relativa all'anno 2021, evidenziava che la cartella era stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023, pertanto senza bisogno di previo avviso di accertamento. Allegava la relativa documentazione.
Con successiva memoria parte ricorrente confutava la idoneità probatoria della documentazione depositata dalla Regione Calabria a sostegno della regolare notifica dell'avviso di accertamento di cui sopra.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Regione
Calabria, in quanto dalla documentazione prodotta da ZI TE NE (depositata peraltro prima della costituzione della Regione), all. n. 2, emerge la prova del recapito dell'atto impugnato in data
9.7.2025. Il ricorso, notificato il 8.10.2025, è pertanto tempestivo.
Nel merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Esso è fondato quanto all'annualità 2019, poichè difetta la prova della notificazione dell'atto impositivo al quale fa riferimento la cartella di pagamento impugnata.
La Regione Calabria ha prodotto un estratto telematico di Banca_1 dal quale emergerebbe la spedizione di un plico al contribuente, ma senza che vi sia dimostrazione alcuna della corrispondenza fra il contenuto del plico e l'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata, che non risulta essere stato prodotto agli atti. Né risulta alcuna relata da cui desumere l'effettiva ricezione del plico. Detta documentazione è dunque palesemente insufficiente a dimostrare quanto sostenuto dalla suddetta parte resistente.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2021, il ricorso deve invece essere rigettato.
Deve al proposito evidenziarsi che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, essa è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato
è termine di decadenza e non di prescrizione. Poiché la cartella in questione risulta essere stata spedita in data 20.6.2024, detto termine non risulta essere spirato, in quanto nel caso di specie l'ultimo giorno è da individuarsi nel 31.12.2024. Dunque il potere impositivo fu legittimamente esercitato, vigendo in materia di decadenza il principio della scissione degli effetti della notifica.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da ZI TE NE, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria per l'anno 2019. Rigetta nel resto. Spese compensate.