Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1158
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per difetto di prova della ricezione

    L'eccezione è rigettata poiché la documentazione prodotta da ZI TE NE dimostra la ricezione dell'atto impugnato in data 9.7.2025, rendendo il ricorso tempestivo.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per omessa notifica avvisi di accertamento e prescrizione debito

    Il ricorso è fondato per l'annualità 2019 per difetto di prova della notifica dell'atto impositivo. Per l'annualità 2021, il ricorso è rigettato in quanto la cartella è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023, che consente l'iscrizione a ruolo senza previa notifica di avviso di accertamento. Il termine di decadenza non risulta spirato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1158
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1158
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo