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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4830/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5235 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 5464/19/24, pronunciata il 10/4/2024 e depositata il 22/4/2024, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 5235, notificato da
Roma Capitale il 10.12.2022, relativo all'annualità 2017. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso in considerazione del fatto che la parte non aveva dimostrato la ricorrenza della condizione oggettiva cui la normativa subordina l'esenzione dal tributo. Peraltro, emergeva dagli atti di causa la cessione in locazione dell'immobile, con contratto con locatore soggetto IVA per uso diverso da quello abitativo.
2. L'appellante ripropone sostanzialmente i motivi del ricorso in primo grado.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. La sentenza impugnata appare correttamente motivata. L'odierna appellante si è limitata a insistere sulla propria natura di Onlus che persegue esclusivamente finalità sociali e di promozione culturale con ciò non fornendo la prova della ricorrenza della condizione oggettiva cui la normativa subordina l'esenzione dal tributo. In particolare, le previsioni normative richiamate dalla contribuente al fine di sostenere l'esenzione delineano una serie di condizioni oggettive che avrebbero richiesto idonea e specifica dimostrazione, laddove la Ricorrente_1 si è limitata ad una elencazione delle fattispecie di esenzione, accompagnata dalla mera asserzione di averne diritto sulla base unicamente della propria natura di onlus, senza fornire prove documentali. Peraltro difetta anche la sussistenza del requisito soggettivo in quanto, come è noto, l'esenzione in materia di IMU si applica solo se l'immobile è posseduto ed utilizzato direttamente da uno dei soggetti individuati dall'articolo 73 (ex art. 87) del testo unico delle imposte sui redditi come meritevole di trattamento agevolato: ebbene, nel caso di specie tale condizione non è rispettata in quanto proprietario degli immobili oggetto di accertamento non è uno dei soggetti di cui al richiamato articolo 73, ma una ONLUS. Per quanto concerne precipuamente le ONLUS, l'articolo 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle “Esenzioni in materia di tributi locali”, stabilisce che “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”. Nell'applicare concretamente tale previsione normativa, Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 19 febbraio 2016, al punto
3 lett. c) ha stabilito che alle unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 venga applicata l'aliquota pari allo 0,76 per cento in luogo dell'aliquota dell'1,6 per cento. In sostanza, per tale tipologia di soggetti passivi e sempre che ricorra il requisito oggettivo consistente nell'utilizzo dell'immobile per l'esercizio di una delle attività contemplate dalla norma svolta con modalità non commerciali, si avrebbe diritto ad una riduzione dell'aliquota ma non ad una esenzione totale dal pagamento dell'imposta. Ai fini della fruizione del beneficio di esenzione si applicano anche alle ONLUS le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6 del Codice Terzo
Settore ma solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed in via transitoria. Peraltro, agli atti risulta che l'immobile oggetto di accertamento per l'anno di imposizione
IUC – TASI 2017 è stato concesso in locazione, pertanto, la ricorrente non può invocare il beneficio dell'esenzione né l'applicazione dell'aliquota ridotta, in quanto è chiaro che il canone di locazione denota l'attività commerciale della Ricorrente_1.
3. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4830/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5235 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del contribuente si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 5464/19/24, pronunciata il 10/4/2024 e depositata il 22/4/2024, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 5235, notificato da
Roma Capitale il 10.12.2022, relativo all'annualità 2017. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso in considerazione del fatto che la parte non aveva dimostrato la ricorrenza della condizione oggettiva cui la normativa subordina l'esenzione dal tributo. Peraltro, emergeva dagli atti di causa la cessione in locazione dell'immobile, con contratto con locatore soggetto IVA per uso diverso da quello abitativo.
2. L'appellante ripropone sostanzialmente i motivi del ricorso in primo grado.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. La sentenza impugnata appare correttamente motivata. L'odierna appellante si è limitata a insistere sulla propria natura di Onlus che persegue esclusivamente finalità sociali e di promozione culturale con ciò non fornendo la prova della ricorrenza della condizione oggettiva cui la normativa subordina l'esenzione dal tributo. In particolare, le previsioni normative richiamate dalla contribuente al fine di sostenere l'esenzione delineano una serie di condizioni oggettive che avrebbero richiesto idonea e specifica dimostrazione, laddove la Ricorrente_1 si è limitata ad una elencazione delle fattispecie di esenzione, accompagnata dalla mera asserzione di averne diritto sulla base unicamente della propria natura di onlus, senza fornire prove documentali. Peraltro difetta anche la sussistenza del requisito soggettivo in quanto, come è noto, l'esenzione in materia di IMU si applica solo se l'immobile è posseduto ed utilizzato direttamente da uno dei soggetti individuati dall'articolo 73 (ex art. 87) del testo unico delle imposte sui redditi come meritevole di trattamento agevolato: ebbene, nel caso di specie tale condizione non è rispettata in quanto proprietario degli immobili oggetto di accertamento non è uno dei soggetti di cui al richiamato articolo 73, ma una ONLUS. Per quanto concerne precipuamente le ONLUS, l'articolo 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle “Esenzioni in materia di tributi locali”, stabilisce che “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”. Nell'applicare concretamente tale previsione normativa, Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 19 febbraio 2016, al punto
3 lett. c) ha stabilito che alle unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 venga applicata l'aliquota pari allo 0,76 per cento in luogo dell'aliquota dell'1,6 per cento. In sostanza, per tale tipologia di soggetti passivi e sempre che ricorra il requisito oggettivo consistente nell'utilizzo dell'immobile per l'esercizio di una delle attività contemplate dalla norma svolta con modalità non commerciali, si avrebbe diritto ad una riduzione dell'aliquota ma non ad una esenzione totale dal pagamento dell'imposta. Ai fini della fruizione del beneficio di esenzione si applicano anche alle ONLUS le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6 del Codice Terzo
Settore ma solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed in via transitoria. Peraltro, agli atti risulta che l'immobile oggetto di accertamento per l'anno di imposizione
IUC – TASI 2017 è stato concesso in locazione, pertanto, la ricorrente non può invocare il beneficio dell'esenzione né l'applicazione dell'aliquota ridotta, in quanto è chiaro che il canone di locazione denota l'attività commerciale della Ricorrente_1.
3. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.