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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 277 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di pensione di vecchiaia, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti L. MARAGLINO e M. CARANO
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dagli. Avv.ti A. ANDRIULLI, F. CERTOMA'
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 2/8/2021 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro l' ha dichiarato decaduta ai sensi dell'art
47 DPR 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione per contributi figurativi non computati, in relazione alla pensione VO 10022072 decorrente dall'1/10/1989. Ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione in relazione a contributi per malattia non computati adeguatamente. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado, chiedendo la ricostituzione della pensione in godimento e riconoscimento di una prima rata, all'1/10/1989, pari ad €
474,22(come da conteggi allegati al ricorso di primo grado). L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma, insistendo sull'intervenuta decadenza.
L'appello è fondato. La decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva, a parere di questa
Corte, essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto la ricorrente è decaduta dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 11/12/2019.
Per i restanti ratei si è utilizzata la ctu già svolta in primo grado, che ha calcolato, sulla base della disciplina all'epoca vigente, la prima rata alla decorrenza della pensione in € 474,23 in luogo di €
.CP CP 415,12 riconosciuti dall" nella ricostituzione avvenuta nel 2011. In secondo grado l' ha contestato genericamente l'elaborato peritale, che avalla la ricostruzione proposta dalla ricorrente, senza proporre un diverso criterio di calcolo che consentisse al giudice di dissentire dal consulente o
Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 di domandare chiarimenti allo stesso. Per tal ragione non vi è motivo di rinnovare l'elaborato peritale, con ulteriori esborsi per lo stesso Istituto.
L'appello deve allora essere accolto entro il limite della decadenza triennale, stabilendo un rateo iniziale alla decorrenza originaria di € 474,22 e dichiarando la spettanza delle differenze sui ratei pensionistici già corrisposti maturate nei tre anni antecedenti al ricorso giudiziario.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di ricostituzione di pensione cat. VO n. 10022072, individuando un rateo iniziale di pensione al 1/10/1989 di € 474,22; CP per l'effetto condanna l' a versare le differenze maturate tra la pensione erogatale e quella spettantele limitatamente ai tre anni antecedenti al ricorso giudiziario. Condanna 1,CP alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in € 2500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Taranto, 8/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 277 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di pensione di vecchiaia, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti L. MARAGLINO e M. CARANO
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dagli. Avv.ti A. ANDRIULLI, F. CERTOMA'
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 2/8/2021 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro l' ha dichiarato decaduta ai sensi dell'art
47 DPR 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione per contributi figurativi non computati, in relazione alla pensione VO 10022072 decorrente dall'1/10/1989. Ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione in relazione a contributi per malattia non computati adeguatamente. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado, chiedendo la ricostituzione della pensione in godimento e riconoscimento di una prima rata, all'1/10/1989, pari ad €
474,22(come da conteggi allegati al ricorso di primo grado). L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma, insistendo sull'intervenuta decadenza.
L'appello è fondato. La decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva, a parere di questa
Corte, essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto la ricorrente è decaduta dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 11/12/2019.
Per i restanti ratei si è utilizzata la ctu già svolta in primo grado, che ha calcolato, sulla base della disciplina all'epoca vigente, la prima rata alla decorrenza della pensione in € 474,23 in luogo di €
.CP CP 415,12 riconosciuti dall" nella ricostituzione avvenuta nel 2011. In secondo grado l' ha contestato genericamente l'elaborato peritale, che avalla la ricostruzione proposta dalla ricorrente, senza proporre un diverso criterio di calcolo che consentisse al giudice di dissentire dal consulente o
Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 di domandare chiarimenti allo stesso. Per tal ragione non vi è motivo di rinnovare l'elaborato peritale, con ulteriori esborsi per lo stesso Istituto.
L'appello deve allora essere accolto entro il limite della decadenza triennale, stabilendo un rateo iniziale alla decorrenza originaria di € 474,22 e dichiarando la spettanza delle differenze sui ratei pensionistici già corrisposti maturate nei tre anni antecedenti al ricorso giudiziario.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di ricostituzione di pensione cat. VO n. 10022072, individuando un rateo iniziale di pensione al 1/10/1989 di € 474,22; CP per l'effetto condanna l' a versare le differenze maturate tra la pensione erogatale e quella spettantele limitatamente ai tre anni antecedenti al ricorso giudiziario. Condanna 1,CP alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in € 2500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Taranto, 8/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019