Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3433/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 13.2.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3433/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Caserta al viale San Josèmaria Escrivà n. 62, presso lo studio dell'avv. Carlo
D'Amico, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
, c.f. in qualità di titolare della CP_1 C.F._2
Farmacia Agricola Bionovagri, elettivamente domiciliata in Lucera alla via
Spagnoletti Zeuli n. 9, presso lo studio dell'avv. Raffaele Vincenzo Preziuso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.4.2019, , Parte_1 costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 438/2019 emesso il 14.3.2019 e notificatogli in data 21.3.2019, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa opposizione infondata in fatto ed in diritto.
, costituendosi, oltre a chiedere la concessione della CP_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo, con condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
e vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Denegata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo mediante l'escussione di testi, la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal
30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 38.892,76, oltre interessi e spese, in virtù di fatture e DDT emesse per la fornitura di fitofarmaci e simili.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la merce né le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e, in particolare, ha affermato che i
DDT sono stati sottoscritti da , un solo DDT è stato CP_2 sottoscritto da FI ER ed un altro solo DDT è stato sottoscritto da
, soggetti non legittimati a firmare in sua vece. CP_3
Tuttavia, le risultanze dell'istruttoria orale dimostrano il contrario.
, sua dipendente dal 19.6.2018 all'11.9.2018, ascoltata CP_2 all'udienza del 6.7.2021, ha affermato che l'odierno opponente la presentò all'odierna opposta “come la dipendente che poteva ritirare i prodotti fitosanitari”, in quanto soggetto in possesso dei titoli abilitanti all'acquisto, al ritiro, al trasporto ed all'uso dei prodotti indicati e che, oltre lei, presentò
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come soggetto abilitato al ritiro degli ordini anche che lei, Persona_1 personalmente, ritirava i prodotti di piccole dimensioni, direttamente presso la Farmacia Agricola della odierna opposta e che, invece, i prodotti di dimensioni e caratteristiche diverse e più ingombranti, venivano consegnati sui predetti fondi in C.da Vocale o dallo stesso o da altro Persona_1 collaboratore della stessa sig. . La teste ha anche confermato di aver CP_1 sottoscritto tutti i DDT in atti “fatta eccezione per il DDT n. 174/2008, sottoscritto da mio fratello , in quanto in quale periodo avevo l'auto CP_3 in panne”.
Alla medesima udienza è stato ascoltato anche consulente Persona_1 tecnico dell'opponente, il quale ha rilasciato deposizioni conformi alla teste precedente ed ha anche affermato che faceva ordinare alla Parte_1
altri prodotti similari sempre per altri terreni siti in agro di CP_1
Ascoli Satriano, ritirati e consegnati da e/o da Controparte_4 CP_2
.
[...]
Tutti i testi hanno deposto coerentemente tra loro e, inoltre, le testimonianze appaiono genuine siccome i testi hanno risposto solo su alcune delle circostanze capitolate, ammettendo di non essere a conoscenza di molte delle altre circostanze capitale e così apparendo sinceri e non preparati.
Dal momento che le risultanze probatorie hanno confermato la riconducibilità degli ordini e delle consegne in capo all'opponente, il quale non ha provato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad egli non imputabile (Cass. civ. n. 13533/2001), l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Al rigetto dell'opposizione, segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del
2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad
€ 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
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2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Vincenzo Preziuso, dichiaratosi anticipatario.
Va invece rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non avendo l'opposta provato il dolo o la colpa grave dell'opponente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. 438/2019;
B. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso, da distrarsi in favore dell'avv. Raffaele Vincenzo Preziuso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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