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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 3.11.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1 via E. Borrello n. 41, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Isabella, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO ( .I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 domiciliata in Cosenza, via Tagliamento n. 15, presso lo studio legale dell'avv. Gianfranco Gatto, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Nicola Manna giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 12.7.2023, proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli dalla società per l'importo complessivo di euro 47.074,67, fondato sul Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 90/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15.2.2023 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 11.04.2023, per mancata opposizione nei termini di legge. A fondamento della propria opposizione, l'opponente deduceva l'inesistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata, sostenendo di aver integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni nascenti da un contratto d'appalto stipulato in data 12.04.2019 per la realizzazione di un fabbricato. In particolare, l'attore rappresentava che, a fronte del pagamento dell'intero corrispettivo pattuito di euro 76.000,00, la si sarebbe resa inadempiente, non completando i lavori previsti e causando Controparte_1 ingenti danni, per i quali formulava domanda riconvenzionale di risarcimento e di restituzione di somme. Contestava, inoltre, la pretesa creditoria avversaria relativa a presunti lavori aggiuntivi perchè infondata e non provata. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente concludeva nel modo seguente: “Voglia l'On. Tribunale adito: - preliminarmente, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto e del titolo presupposto;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del sig. alla società ; - accertare e dichiarare che la società Pt_1 Controparte_1 [...]
è debitrice nei confronti del sig. della somma pari ad euro 7.000,00, come da CP_1 Parte_1 fatture che si allegano, oltre a quella che verrà determinata per il completamento dei lavori stessi, nonché dei materiali acquistati;
- condannare la società “ al pagamento di una somma a titolo di Controparte_1
1 risarcimento del danno che il Giudice vorrà determinare in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. 1.1. Instaurato il contraddittorio, la società inizialmente dichiarata contumace con decreto Controparte_1 del 19.11.2023, si costituiva in giudizio successivamente con comparsa di risposta del 28.5.2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione. Sosteneva che le contestazioni sollevate dall'opponente, attenendo al merito del rapporto creditorio e a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, avrebbero dovuto essere fatte valere esclusivamente mediante opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e non in sede di opposizione a precetto, stante l'intervenuta formazione del giudicato sul titolo per mancata opposizione. Nel merito contestava le allegazioni avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e formulando istanza di condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto con il successo delle spese di lite con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 1.2. Con provvedimento del 13.1.2024 il Tribunale respingeva l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato con il precetto. 1.3. La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti trattandosi di procedimento di natura cartolare.
1.4. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. di nuovo conio legislativo all'udienza del 3.11.2025, svoltasi in via cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, occorre delibare l'eccezione sollevata da parte opponente circa la tardività della costituzione della e la conseguente inutilizzabilità dei suoi scritti difensivi. Controparte_1
L'eccezione è infondata. Invero, la parte dichiarata contumace ha la facoltà di costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, accettando la causa nello stato in cui si trova. La costituzione tardiva, pur comportando le decadenze maturate, non preclude alla parte di svolgere attività difensiva, di contestare le allegazioni avversarie e di formulare le proprie conclusioni. Nel caso di specie, la società opposta, costituendosi, si è limitata a svolgere difese ed a formulare eccezioni, senza proporre domande riconvenzionali, attività pienamente compatibile con la sua costituzione tardiva. Pertanto, la dichiarazione di contumacia del 19.11.2023 deve essere revocata e gli atti difensivi depositati dalla convenuta sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione. 3. Il giudizio in esame può certamente essere qualificato come opposizione all'esecuzione. 3.1. La domanda, proposta con l'opposizione all'esecuzione, ha aperto un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al convenuto incombe l'onere della prova di quelli estintivi o modificativi (Cass. n. 3868 dell'8 febbraio 2019; Cass. 15 maggio 2009, n. 11332; v. anche Cass. 24 settembre 2004, n. 8219; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; Cass. 9 novembre 2000 n. 14554). Giova ricordare, infatti, che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (opposizione art. 615 c.p.c., comma 1), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente,
2 vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). 4. Tanto detto, l'opposizione proposta da è radicalmente inammissibile. Parte_1
4.1. Occorre evidenziare che il titolo opposto è di natura giudiziale ed è costituito da un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione. 4.2. In tali casi, vale a dire in presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione a precetto può solamente valutare fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito ai fatti e alle circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (vedi Cass. n. 3277/2015; Cass. 29786/2017; Cass. n. 3667/2013). Invero l'opposizione all'esecuzione che ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria così come cristallizzata nel titolo esecutivo è da ritenersi inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del noto e più che consolidato principio secondo il quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (cfr. Cass. n. 12911/2012; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”; per il merito vedi Trib. Castrovillari, sez. I, 5.1.2021, n. 21: “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”). D'altronde, la giurisprudenza ha affermato che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, e alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, a un successivo giudizio, avente a oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto” (vedi Cassazione civile sez. I - 12/05/2021, n. 12671; cfr. per il merito Corte appello sez. IX - Napoli, 30/11/2021, n. 4417: “Il giudicato sostanziale
3 conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, e non dedotti con l'opposizione”). 4.3. Nel caso di specie l'azione esecutiva minacciata dalla si fonda su un titolo esecutivo di Controparte_1 formazione giudiziale, ovvero il decreto ingiuntivo n. 90/2023, emesso da questo Tribunale e divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per mancata opposizione nei termini di legge. Tale provvedimento, per il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, acquista efficacia di giudicato sostanziale, coprendo non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche ogni questione relativa alla validità ed efficacia del rapporto da cui esso scaturisce, che avrebbe potuto essere dedotta in sede di opposizione al decreto stesso (cfr. Tribunale Lamezia Terme, sez. 1, sentenza n. 53/2022:
“In materia di opposizione all'esecuzione forzata, il giudice non può esaminare questioni relative alla validità e al contenuto di fatture che formano oggetto di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, in quanto tali questioni sono coperte dal giudicato. L'opposizione deve limitarsi a motivi di merito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo, e non possono essere dedotti fatti estintivi o impeditivi anteriori a tale titolo. La preclusione del dedotto e del deducibile, derivante dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, impedisce al debitore di contestare l'esistenza del credito azionato in sede di opposizione all'esecuzione”). Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quando essa sia fondata su un titolo giudiziale passato in giudicato, il debitore può far valere unicamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito che siano sopravvenuti alla formazione del titolo. Non è invece consentito rimettere in discussione il merito della pretesa creditoria attraverso la deduzione di fatti anteriori o coevi alla formazione del titolo, i quali sono definitivamente preclusi dal giudicato. La Suprema Corte, come anticipato, ha costantemente ribadito tale principio, affermando che attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. Nella fattispecie che qui occupae, tutte le doglianze sollevate dall' attengono a circostanze e fatti Pt_1 pacificamente anteriori alla formazione del titolo esecutivo. Le contestazioni relative all'inadempimento contrattuale della alla non debenza delle somme per lavori aggiuntivi, all'integrale Controparte_1 pagamento del corrispettivo pattuito e la stessa domanda riconvenzionale di risarcimento danni, si fondano su vicende del rapporto contrattuale risalenti agli anni 2019-2022, e quindi antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo (15.2.2023) e alla sua declaratoria di esecutività (11.4.2023). Tali questioni avrebbero dovuto e potuto essere sollevate unicamente attraverso il rimedio tipico dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., che l'odierno opponente ha colpevolmente omesso di esperire. L'opponente non ha allegato, né tantomeno provato, alcun fatto estintivo o modificativo del credito sopravvenuto alla formazione del giudicato (quale, ad esempio, un pagamento eseguito dopo il 11.4.2023, una transazione, una remissione del debito). La difesa dell'attore, in pratica, si risolve in un inammissibile tentativo di riaprire, in sede esecutiva, un accertamento di merito ormai definitivamente precluso. Infatti, l'opposizione si fonda su motivi riguardanti l'accertamento delle vicende di diritto sostanziale, non
4 potendosene che rilevare l'inammissibilità nel presente giudizio in quanto riservate esclusivamente al Giudice deputato per la formazione del titolo esecutivo. Tutte le ragioni fondanti l'opposizione a precetto dell' integrano delle circostanze che non possono Pt_1 essere ritenute successive alla formazione del titolo esecutivo ma che avrebbero dovuto essere fatte valere, dall'interessato, mediante la tempestiva instaurazione di un giudizio di cognizione in opposizione a decreto ingiuntivo.
5. L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate dall'odierno opponente.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
7. In ogni caso deve essere respinta la domanda di parte opposta di risarcimento dei danni per lite temeraria non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. 7.1. Come affermato dalla giurisprudenza dominante, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. n. 25906/2014). Più nello specifico, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982). Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove, come detto, nel caso di specie, tali presupposti non ricorrono concretamente.
5 In particolare, il titolo esecutivo opposto non era stato sospeso dal Tribunale sicchè la mancata tempestiva soddisfazione esecutiva del credito è dipesa unicamente da una valutazione discrezionale della società opposta. Inoltre, non si configura nella specie alcun pregiudizio della società convenuta che non possa essere ristorato attraverso il rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'opponente. La liquidazione viene effettuata come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Le spese vanno distratte in favore dei procuratori della parte opposta, avv.ti Nicola Manna e Gianfranco Gatto, che se ne sono dichiarati antistatari. Infatti, secondo il più recente indirizzo della Cassazione, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, tale pronuncia non può essere equiparata al mancato accoglimento della domanda proposta dalla controparte, tale da determinare una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifichi la compensazione delle spese di lite (v. Cass. civ. n. 9532/2017; Cass. civ. n. 11792/2018; Cass. civ. n. 5466/2020). 8.1. Nonostante la soccombenza dell'opponente, non vi è luogo a provvedere sulle spese del sub- procedimento di sospensiva (n. 926-1/2023 R.G.), stante la contumacia nella fase cautelare della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) revoca il decreto del 19.11.2023 con cui è stata dichiarata la contumacia della società Controparte_1
2) dichiara inammissibile e, per l'effetto, rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
3) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dall'opponente;
4) respinge la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Controparte_1
5) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Nicola Manna e Gianfranco Gatto, dichiaratisi antistatari;
6) nulla sulle spese di lite del sub-procedimento di sospensiva svoltosi in corso di causa (giudizio n. 926- 1/2023 R.G.); 7) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento. Lamezia Terme, 6 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
6 con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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