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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/09/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1606/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1606/2025
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA 25 AVELLINO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. TODISCO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
ALBERETA, 4 58022 FOLLONICA presso lo studio dell'avv. LATINI LEONARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMATO
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
C.F. ), Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
1 R.G. N. 1606/2025
(C.F. ), CP_5 C.F._5
C.F. ), CP_6 C.F._6
. GIUD. DI LA FENICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Pt_2
SEMPLIFICATA
RECLAMATI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
- In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di reclamo, riformare la sentenza nel procedimento n. 402-1/2025 – 402/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Seconda
Sezione civile e crisi d'impresa, e, per l'effetto, dichiarare la tempestività e l'ammissibilità del ricorso ex art. 44 CCII proposto dalla società in data 07.05.2025, disponendo la Parte_3 rimessione degli atti al Tribunale di Milano per l'esame nel merito dello stesso e per la prosecuzione del procedimento secondo legge.
- In subordine, sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di reclamo, riformare la sentenza sul n. RG 402-1/2025 – 402/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano,
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa, e, per l'effetto, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società per insussistenza del Parte_3 presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, previa rinnovazione della valutazione della situazione economico-patrimoniale della società che tenga conto anche delle componenti attive del patrimonio, inclusi i crediti verso terzi.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
NELL'INTERESSE DI : Controparte_1
CONFERMARE la sentenza n. 363/2025 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 44 C.C.I.I., per tardività;
CONFERMARE la sentenza n. 363/2025 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società avendo Parte_3 correttamente accertato la sussistenza dello stato di insolvenza;
CONDANNARE la società reclamante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre ai compensi legali liquidati secondo diritto;
2 R.G. N. 1606/2025
CONDANNARE il legale rappresentante della società reclamante in solido con la stessa al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore importo previsto dall'art. 51, comma 15, C.C.I.I., laddove ne ricorrano i presupposti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo, proposto da avverso la sentenza del Parte_3 tribunale di Milano n. 363/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta da alcuni lavoratori ex dipendenti della società, che vantano crediti, portati in decreti ingiuntivi definitivi.
All'udienza del 23 aprile 2025 fissata ex art. 41 CCII, la debitrice costituita e i creditori istanti hanno chiesto rinvio in pendenza di trattative.
In data 7 maggio 2025, data in cui si è celebrata l'udienza di rinvio, la debitrice dichiarava a verbale di aver depositato in pari data ricorso ex art. 44 CCII, chiedendo un termine per proporre uno strumento di regolazione della crisi.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza, ha ritenuto tardivamente proposto e dunque inammissibile il ricorso ex art. 44 CCII, sulla base del disposto di cui all'art. 40 comma 10 CCII, secondo cui il ricorso per la proposizione di uno strumento alternativo di regolazione dell'insolvenza deve essere proposto “a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”. Pertanto, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo sussistente la situazione di dissesto, in considerazione della presenza dei crediti di cui all'istanza e di consistenti debiti nei confronti degli enti previdenziali. Quanto ai requisiti di cui all'art. 2 lett. d) per l'assoggettamento della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale, ha rilevato che non è emerso dagli atti il mancato superamento delle soglie.
La ha proposto reclamo avverso la sentenza, sulla base di due motivi: Parte_3
1) Il Tribunale avrebbe errato a dichiarare la parte decaduta dalla possibilità di proporre uno strumento di regolazione della crisi, dato che l'udienza celebratasi il 23 aprile 2025 non potrebbe qualificarsi come prima udienza rilevante ai fini della decadenza, in quanto nel corso della stessa non si è svolta alcuna trattazione, e dunque l'udienza ha avuto natura meramente interlocutoria, finalizzata a consentire lo svolgimento di trattative tra le parti.
2) Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente una situazione di dissesto, in quanto avrebbe omesso qualsivoglia considerazione e analisi dell'attivo patrimoniale e dei crediti vantati nei confronti dei terzi, difettando qualsivoglia motivazione ed istruttoria sul punto.
Si è costituito nel procedimento di reclamo il creditore , contestando le ragioni di Controparte_1 doglianza, evidenziando da un lato che il termine di decadenza deve essere individuato, ai sensi di legge, nell'udienza di comparizione fissata ex art. 41 CCII, come chiaramente stabilito con la
3 R.G. N. 1606/2025
modifica normativa introdotta con l'ultimo correttivo del CCII. Dall'altro lato ha rilevato che la reclamante non ha addotto adeguati elementi che possano portare a ritenere insussistente lo stato di insolvenza.
Il reclamo deve essere rigettato.
Sub 1):
L'interpretazione fatta propria dal Tribunale della disposizione dell'art. 40 comma 10 CCII deve essere condivisa, con la conseguenza per cui correttamente è stata dichiarata la decadenza di
[...] dalla possibilità di chiedere l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e Parte_3 dell'insolvenza alternativo alla liquidazione giudiziale.
Invero, l'art. 40 comma 10 è molto chiaro nell'affermare che, in pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale -introdotto da un soggetto diverso dal debitore- , la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza. Per fugare qualsivoglia dubbio in ordine a cosa debba intendersi per prima udienza, il correttivo d.lgs. 13/09/2024 nr. 136 ha completato l'espressione
“prima udienza” con l'indicazione “fissata ai sensi dell'art. 41”. Ciò significa che il legislatore ha voluto fugare qualsiasi possibile dubbio interpretativo in ordine alla individuazione dell'udienza entro la quale deve esser proposta la domanda di strumento alternativo, stabilendo che l'udienza entro la quale matura la decadenza è quella fissata ex art. 41. In altri termini, ha stabilito uno specifico termine entro il quale la domanda può essere presentata, senza che sia possibile disquisire circa quali siano le attività che sono state in concreto svolte in quella udienza. Una volta fissata l'udienza ex art. 41, entro quella data il debitore che voglia giovarsi di soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale è tenuto a depositare il ricorso ex art. 44, a cui potrà seguire la concessione del termine per la proposizione del piano.
Pertanto, non valgono in questo contesto i rilievi svolti dalla reclamante circa il fatto che le parti abbiano concordemente chiesto un rinvio per trattative, non svolgendo in concreto alcuna attività di trattazione nella “prima udienza” del 23 aprile, atteso che ciò che la norma indica come momento entro il quale si verifica la decadenza è una data, corrispondente a quella dell'udienza fissata ex art. 41. Per la medesima ragione non rilevano i richiami giurisprudenziali evocati dalla reclamante in ordine all'effettività della prima udienza di trattazione nel processo civile ordinario, dato che, appunto, il legislatore nella presente fattispecie ha espressamente voluto stabilire un termine corrispondente alla data di udienza, quale che sia in concreto l'attività svolta in quella udienza.
Sub 2):
Le allegazioni della reclamante circa l'insussistenza dello stato di insolvenza sono del tutto generiche, nel senso che si limitano a dedurre che il tribunale non abbia adeguatamente valutato la presenza di un attivo e di crediti che potrebbero consentire il soddisfacimento dei creditori. Sul punto, nel reclamo non viene fornita alcuna indicazione né della consistenza dell'attivo patrimoniale, né della qualità e esigibilità dei crediti vantati, di talché, a fronte di un'esposizione debitoria rilevante della società (crediti nei confronti di lavoratori dipendenti che hanno attivato la procedura per oltre € 160.000,00, e rilevanti debiti verso enti previdenziali), e considerato che la
4 R.G. N. 1606/2025
debitrice non è in alcun modo stata in grado di soddisfare neppure parzialmente gli stessi e di indicare una prospettiva di risanamento, deve accertarsi la sussistenza dell'insolvenza, quale incapacità di assolvere alle proprie obbligazioni da parte dell'imprenditore, con conseguente rigetto del reclamo anche sotto questo profilo.
A carico della reclamante devono essere poste le spese di difesa della parte reclamata costituita, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando avverso il reclamo proposto avverso la sentenza n. 363/2025 del
Tribunale di Milano, che ha dichiarato l'aperura della liquidazione giudiziale di Parte_3 così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante a pagare a € 3.500 a titolo di compensi, oltre 15% Controparte_1 per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della reclamante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11/09/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1606/2025
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA 25 AVELLINO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. TODISCO ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1
ALBERETA, 4 58022 FOLLONICA presso lo studio dell'avv. LATINI LEONARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMATO
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
C.F. ), Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
1 R.G. N. 1606/2025
(C.F. ), CP_5 C.F._5
C.F. ), CP_6 C.F._6
. GIUD. DI LA FENICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Pt_2
SEMPLIFICATA
RECLAMATI CONTUMACI
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
- In via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di reclamo, riformare la sentenza nel procedimento n. 402-1/2025 – 402/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Seconda
Sezione civile e crisi d'impresa, e, per l'effetto, dichiarare la tempestività e l'ammissibilità del ricorso ex art. 44 CCII proposto dalla società in data 07.05.2025, disponendo la Parte_3 rimessione degli atti al Tribunale di Milano per l'esame nel merito dello stesso e per la prosecuzione del procedimento secondo legge.
- In subordine, sempre nel merito, in accoglimento del secondo motivo di reclamo, riformare la sentenza sul n. RG 402-1/2025 – 402/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano,
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa, e, per l'effetto, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società per insussistenza del Parte_3 presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, previa rinnovazione della valutazione della situazione economico-patrimoniale della società che tenga conto anche delle componenti attive del patrimonio, inclusi i crediti verso terzi.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
NELL'INTERESSE DI : Controparte_1
CONFERMARE la sentenza n. 363/2025 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 44 C.C.I.I., per tardività;
CONFERMARE la sentenza n. 363/2025 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società avendo Parte_3 correttamente accertato la sussistenza dello stato di insolvenza;
CONDANNARE la società reclamante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre ai compensi legali liquidati secondo diritto;
2 R.G. N. 1606/2025
CONDANNARE il legale rappresentante della società reclamante in solido con la stessa al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore importo previsto dall'art. 51, comma 15, C.C.I.I., laddove ne ricorrano i presupposti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo, proposto da avverso la sentenza del Parte_3 tribunale di Milano n. 363/2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata proposta da alcuni lavoratori ex dipendenti della società, che vantano crediti, portati in decreti ingiuntivi definitivi.
All'udienza del 23 aprile 2025 fissata ex art. 41 CCII, la debitrice costituita e i creditori istanti hanno chiesto rinvio in pendenza di trattative.
In data 7 maggio 2025, data in cui si è celebrata l'udienza di rinvio, la debitrice dichiarava a verbale di aver depositato in pari data ricorso ex art. 44 CCII, chiedendo un termine per proporre uno strumento di regolazione della crisi.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza, ha ritenuto tardivamente proposto e dunque inammissibile il ricorso ex art. 44 CCII, sulla base del disposto di cui all'art. 40 comma 10 CCII, secondo cui il ricorso per la proposizione di uno strumento alternativo di regolazione dell'insolvenza deve essere proposto “a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41”. Pertanto, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo sussistente la situazione di dissesto, in considerazione della presenza dei crediti di cui all'istanza e di consistenti debiti nei confronti degli enti previdenziali. Quanto ai requisiti di cui all'art. 2 lett. d) per l'assoggettamento della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale, ha rilevato che non è emerso dagli atti il mancato superamento delle soglie.
La ha proposto reclamo avverso la sentenza, sulla base di due motivi: Parte_3
1) Il Tribunale avrebbe errato a dichiarare la parte decaduta dalla possibilità di proporre uno strumento di regolazione della crisi, dato che l'udienza celebratasi il 23 aprile 2025 non potrebbe qualificarsi come prima udienza rilevante ai fini della decadenza, in quanto nel corso della stessa non si è svolta alcuna trattazione, e dunque l'udienza ha avuto natura meramente interlocutoria, finalizzata a consentire lo svolgimento di trattative tra le parti.
2) Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente una situazione di dissesto, in quanto avrebbe omesso qualsivoglia considerazione e analisi dell'attivo patrimoniale e dei crediti vantati nei confronti dei terzi, difettando qualsivoglia motivazione ed istruttoria sul punto.
Si è costituito nel procedimento di reclamo il creditore , contestando le ragioni di Controparte_1 doglianza, evidenziando da un lato che il termine di decadenza deve essere individuato, ai sensi di legge, nell'udienza di comparizione fissata ex art. 41 CCII, come chiaramente stabilito con la
3 R.G. N. 1606/2025
modifica normativa introdotta con l'ultimo correttivo del CCII. Dall'altro lato ha rilevato che la reclamante non ha addotto adeguati elementi che possano portare a ritenere insussistente lo stato di insolvenza.
Il reclamo deve essere rigettato.
Sub 1):
L'interpretazione fatta propria dal Tribunale della disposizione dell'art. 40 comma 10 CCII deve essere condivisa, con la conseguenza per cui correttamente è stata dichiarata la decadenza di
[...] dalla possibilità di chiedere l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e Parte_3 dell'insolvenza alternativo alla liquidazione giudiziale.
Invero, l'art. 40 comma 10 è molto chiaro nell'affermare che, in pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale -introdotto da un soggetto diverso dal debitore- , la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza. Per fugare qualsivoglia dubbio in ordine a cosa debba intendersi per prima udienza, il correttivo d.lgs. 13/09/2024 nr. 136 ha completato l'espressione
“prima udienza” con l'indicazione “fissata ai sensi dell'art. 41”. Ciò significa che il legislatore ha voluto fugare qualsiasi possibile dubbio interpretativo in ordine alla individuazione dell'udienza entro la quale deve esser proposta la domanda di strumento alternativo, stabilendo che l'udienza entro la quale matura la decadenza è quella fissata ex art. 41. In altri termini, ha stabilito uno specifico termine entro il quale la domanda può essere presentata, senza che sia possibile disquisire circa quali siano le attività che sono state in concreto svolte in quella udienza. Una volta fissata l'udienza ex art. 41, entro quella data il debitore che voglia giovarsi di soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale è tenuto a depositare il ricorso ex art. 44, a cui potrà seguire la concessione del termine per la proposizione del piano.
Pertanto, non valgono in questo contesto i rilievi svolti dalla reclamante circa il fatto che le parti abbiano concordemente chiesto un rinvio per trattative, non svolgendo in concreto alcuna attività di trattazione nella “prima udienza” del 23 aprile, atteso che ciò che la norma indica come momento entro il quale si verifica la decadenza è una data, corrispondente a quella dell'udienza fissata ex art. 41. Per la medesima ragione non rilevano i richiami giurisprudenziali evocati dalla reclamante in ordine all'effettività della prima udienza di trattazione nel processo civile ordinario, dato che, appunto, il legislatore nella presente fattispecie ha espressamente voluto stabilire un termine corrispondente alla data di udienza, quale che sia in concreto l'attività svolta in quella udienza.
Sub 2):
Le allegazioni della reclamante circa l'insussistenza dello stato di insolvenza sono del tutto generiche, nel senso che si limitano a dedurre che il tribunale non abbia adeguatamente valutato la presenza di un attivo e di crediti che potrebbero consentire il soddisfacimento dei creditori. Sul punto, nel reclamo non viene fornita alcuna indicazione né della consistenza dell'attivo patrimoniale, né della qualità e esigibilità dei crediti vantati, di talché, a fronte di un'esposizione debitoria rilevante della società (crediti nei confronti di lavoratori dipendenti che hanno attivato la procedura per oltre € 160.000,00, e rilevanti debiti verso enti previdenziali), e considerato che la
4 R.G. N. 1606/2025
debitrice non è in alcun modo stata in grado di soddisfare neppure parzialmente gli stessi e di indicare una prospettiva di risanamento, deve accertarsi la sussistenza dell'insolvenza, quale incapacità di assolvere alle proprie obbligazioni da parte dell'imprenditore, con conseguente rigetto del reclamo anche sotto questo profilo.
A carico della reclamante devono essere poste le spese di difesa della parte reclamata costituita, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando avverso il reclamo proposto avverso la sentenza n. 363/2025 del
Tribunale di Milano, che ha dichiarato l'aperura della liquidazione giudiziale di Parte_3 così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante a pagare a € 3.500 a titolo di compensi, oltre 15% Controparte_1 per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte della reclamante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11/09/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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