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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9092 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38156 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Andrea Collivasone del Foro di LAo, presso lo studio del quale a LAo, Piazza
Repubblica n. 28, ha eletto domicilio;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Carlo Beltrani e dall'avv. Alessandra Levito Negrini del Foro di Brescia, pec:
e , Email_1 Email_2 Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “NEL MERITO 1) revochi il decreto ingiuntivo opposto n. 12800/2024- r.g. n. 30751/2024, emesso dal Giudice del Tribunale di LAo perché nullo e/o illegittimo e/o infondato per i motivi tutti esposti in narrativa di atto di citazione;
2) rigetti ogni Co Con e qualsiasi domanda di credito della convenuta opposta nei confronti di per le ragioni di cui in atti;
3) in subordine, Co accerti l'eventuale minor credito della convenuta opposta per le ragioni di cui in atto di citazione (in ispecie § 5, §§ 8,9,11,12 citazione) e come accertato in causa, anche operando -se del caso- le opportune compensazioni con gli accertati ed accertandi costicontrocrediti-detrazioni-anticipazioni, sostenuti e maturati dall'opponente di cui in atti;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA 5) Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze capitolate: a) Co vero che fui io a redigere il prospetto avanzamento lavori eseguiti da di cui alla mia mail doc. 5 ed ai documenti nn. 22 e 23 che Co mi si rammostrano;
b) vero che la rappresentazione dell'andamento dei lavori svolti da di cui al capitolo a) che precede è corrispondente a quanto evidenziato dal corrispondente SAL 9 emesso dal committente principale Re LA Srl e di cui ai docc. 24 e 25 che mi si rammostrano. Si indica a testimonio sui suddetti capitoli l'Ing. di LAo e il Geom. Testimone_1 [...]
di Nova LAese. c) Vero che i documenti nn. 16,17,18 sono relativi alla prestazione di servizi di riordino e messa in CP_4 Con sicurezza del cantiere di via Giannone affidati da alla ditta d) Vero che i documenti nn. 19,20 sono relativi alla Pt_1 Con prestazione di servizi di smaltimento macerie del cantiere di via Giannone affidati da alla ditta Prestanizzi. Si indica a testimonio sui suddetti capitoli l'ing. ; il geom. ; geom. di San Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2 Giuliano LAese;
geom. di Tavazzano;
Sig. salvatore Prestanizzi di LAo. 6) Ci si oppone all'ammissione delle Tes_3 prove orali di controparte, per le ragioni di cui in atti (ns memoria n.3) e nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avverse, si chiede fin d'ora di essere ammessi alla prova contraria e diretta con i testi come sopra generalizzati”. parte opposta: “In via principale: rigettarsi le eccezioni, domande e conclusioni tutte formulate dalla
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo oggi Controparte_1 opposto condannando la al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2 delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo stesso, oltre interessi, spese procedurali e compensi professionali,
[...] ovvero della somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'instauranda istruttoria. In ogni caso condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. così come sopra richiesto. Con condanna dell'odierna opponente al pagamento delle spese legali e processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie
1 regolarmente formulate nelle memorie ex artt. 171 ter, I comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. non ammesse”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 12800 del 18.09.2024 dell'importo di euro
50.593,81 emesso a favore di e a titolo di corrispettivo CP_2 Controparte_2 per le opere di subappalto eseguite presso il cantiere sito a LAo, via Giannone n. 2, oggetto delle fatture n. 1/524 del 18.12.2023 e n. 1/565 del 31.12.2023.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in Controparte_1 sintesi, che: a) la fattura n. 1/524 venne emessa in assenza della autorizzazione e soprattutto del relativo SAL della società sub committente, la quale aveva già corrisposto – a titolo di anticipazione e SAL pregressi - una quota parte del corrispettivo complessivo pattuito ben superiore allo stato di lavorazioni eseguito fino a novembre;
b) la fattura 1/565, pur richiamando espressamente il SAL n.
8 del 31.12.2023, non è conforme allo stesso né al relativo certificato di pagamento, atteso che non tiene conto della detrazioni applicate di euro 2.400,00 a titolo di “viaggi per smaltimenti macerie novembre – dicembre”, di euro 1.792,00 a titolo di “riordino cantiere e messa in sicurezza” nonché dell'accredito di euro 9.040,00 per “estensione di noleggio puntelli fino alla fine del cantiere, comprensivo di ogni onere, manodopera e trasporti”.
Si è costituita tardivamente in giudizio, in data 4.02.2025, Controparte_2
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo,
[...] in sintesi, che: a) l'effettiva esecuzione delle lavorazioni di novembre - oggetto della fattura n.
1/524 - trovano riscontro nel SAL e nel libro giornale, e, pertanto, devono essere pagate alla subappaltatrice;
b) anche il credito portato dalla fattura n. 1/565 del 31.12.2023 è provato, in quanto la somma di euro 9.800,00 - dalla quale devono detrarsi i costi dell'assicurazione e del 10% per le ritenute (per l'importo residuo di euro 8.789,13) - si ricava dal SAL n. 8; per contro, gli addebiti di euro 2.400,00 e di euro 1.792,00 sono infondati e pretestuosi, alla luce delle plurime e- mail inviate attestanti l'impossibilità ovvero le difficoltà, per fatti ascrivibili alla sub committente, di procedere allo smaltimento delle macerie.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le prove costituende articolate e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società opposta, in qualità di subappaltatrice, ha agito in giudizio per il pagamento del saldo del corrispettivo per l'esecuzione delle opere presso il cantiere sito a LAo, via Giannone n. 2, commissionate da Parte_2
2
[...] A sostegno della domanda di adempimento all'obbligazione di pagamento, la stessa ha prodotto il contratto di subappalto e le fatture n. 1/524 del 18 dicembre 2023 dell'importo di euro 41.804,68 e
1/565 del 31 dicembre 2023 dell'importo di euro 8.789,13.
La società sub committente ha riconosciuto la sussistenza della fonte negoziale, specificando che affidò all'opposta le lavorazioni di demolizione e smaltimento, ma ha contestato, a norma dell'art. 115 c.p.c., che alla stessa spettassero gli importi portati dalle fatture azionate nella procedura monitoria.
Quanto alla fattura n. 1/524 del 18 dicembre 2023 dell'importo di euro 41.804,68,
[...] ha richiamato, come si evince dal causale della stessa, lo Stato Controparte_2 di Avanzamento Lavori “al 30.11.2023”, con applicazione della decurtazione delle quote per le spese di assicurazione e delle ritenute di garanzia.
Sennonché, parte opposta non ha prodotto, neppure in sede di giudizio di cognizione, lo stato di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento, dai quali ricavare che, alla data del
30.11.2023, spettasse, a titolo di lavorazioni, il credito di euro 41.804,68.
E' risultato fatto incontroverso, all'esito della istruttoria, che il SAL di novembre 2023, richiamato, quindi, erroneamente, nella causale della fattura azionata nella procedura monitoria non venne mai emesso dalla sub committente Controparte_1
Nondimeno, quest'ultima, appena emessa dalla controparte la fattura in oggetto, contestò specificatamente la stessa con comunicazione del 13.12.2023, precisando che i pagamenti in acconto superavano l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, assorbendo per intero anche la quota lavori relativa al mese di novembre.
Difatti, la sub committente inoltrò alla controparte (docc. 4,5,22 e 23) il computo metrico e lo stato di avanzamento lavori del mese di novembre 2023, dai quali non risulta, in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite nel mese in oggetto, un credito a favore della subappaltatrice, proprio in ragione delle anticipazioni e dei pagamenti già effettuati con i SAL e certificati di pagamento precedenti.
Nello specifico, la sub committente rilevò che “All'interno del file troverete due fogli di lavoro, il primo è il computo allegato al contratto con valore globale di circa € 412.000,00. Il secondo foglio di lavoro prende spunto dal primo: l'ho normalizzato portando gli importi al totale di € 470.000,00 come da contratto (circa un aumento del 14%). A questi valori normalizzati ho applicato le percentuali di completamento delle voci. Si evince che il valore di produzione al 30/11/2023 è simile
a quanto già corrisposto;
pertanto, la lettura che ho del cantiere è che ha, nei mesi CP_1 precedenti, anticipato il pagamento di lavorazioni non ancora eseguite. D'altra parte, ora siamo alle battute finali, si deve ricondurre la parte finanziaria alla reale produzione. Naturalmente, sono
3 disponibile alla verifica delle misure e quindi alle percentuali di avanzamento delle lavorazioni.”.
La fondatezza dei fatti estintivi ricavabili dalla e-mail e dagli allegati in esame è corroborata anche dalla circostanza, non contestata, che la sub committente, non solo, aveva già pagato tutte le opere risultanti dagli stati di avanzamento pregressi, ma pagò anche le fatture successive nn. 1/41 e 1/92, rispettivamente di euro 37.750,92 ed euro 28.666,54, inerenti alle lavorazioni effettuate nei mesi successivi.
Ciò depone a favore dalla circostanza che la sproporzione tra pagamenti effettuati a favore della subappaltatrice e lo Stato Avanzamento Lavori al mese di novembre 2023 venne colmata con l'emanazione dei successivi SAL relativi ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio 2024 (docc. da 6 a
11) e dai relativi pagamenti.
La corrispondenza tra lavorazioni effettuate e percentuali di corrispettivo maturato trova conferma anche dal confronto con gli stati di avanzamento che, nel medesimo periodo, furono emessi nei confronti della opponente dal committente principale Re LA S.r.l. (docc. 24 e 25), i quali non sono stati neppure oggetto di contestazione specifica da parte della subappaltatrice.
Per contro, dall'esame delle prove precostituite offerte dalla parte opposta, non si ricavano elementi neppure presuntivi a sostegno del mancato riconoscimento, da parte della sub committente, di una quota di corrispettivo per lavorazioni effettivamente eseguite e non remunerate mediante il meccanismo dello Stato di Avanzamento dei Lavori, pattuito convenzionalmente dai contraenti nella clausola 11.
Difatti, oltre al contratto e alla fattura n.1/524, parte opposta ha prodotto un documento, denominato dalla stessa “Giornale dei Lavori” (doc. 6), il quale, invero, non reca la sottoscrizione né dei contraenti né della direzione dei lavori – a differenza del Giornale dei Lavori prodotto dalla società opponente (doc. 26) - e, soprattutto, dallo stesso non si desume che, sulla base di tutti i SAL emessi e dei pagamenti effettuati sino al mese di febbraio 2024, residuasse il credito di euro 41.804,68, in favore della subappaltatrice.
Parimenti, sono del tutto irrilevanti, ai fini della prova di un credito residuo di titolarità della subappaltatrice, le comunicazione e-mail prodotte da quest'ultima (docc. da 3 a 9, 11 e 12), come anche il SAL n. 10 e il relativo certificato di pagamento, attinente a quote di lavorazioni pacificamente pagate (doc.10). Nello specifico, le allegazioni sui rallentamenti e sulle interferenze lavorative non sono supportate da richieste specifiche – domande o danni o eccezioni – e non sono neppure idonee a provare la titolarità di un credito.
Sulla base delle argomentazioni svolte, anche l'allegato alla e-mail del 15.12.2023, inviata dall'opposta (doc. 9), integra un mero prospetto unilaterale della quota di corrispettivo che avrebbe maturato la subappaltatrice che non trova riscontro in nessuno altro documento agli atti, non
4 potendo assurgere, quindi, neppure al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729
c.c.
Da ultimo, si ribadisce, anche nella presente fase decisoria, l'inammissibilità delle prove costituende articolate dalla parte opposta, alla luce della formulazione generica delle stesse e dalla natura valutativa delle locuzioni utilizzate.
In conclusione, non può riconoscersi, a favore della subappaltatrice, l'importo oggetto della fattura in esame.
Quanto alla fattura n.1/565 del 31 dicembre 2023 dell'importo di euro 8.789,13,
[...] ha richiamato, come si evince dal causale della stessa, il SAL n. Controparte_2
8, dal quale devono essere detratte le quote di spettanza della sub committente a titolo di assicurazione e di ritenute di garanzia.
Sennonché, come specificatamente contestato da parte opponente, il SAL n. 8 del 31.12.2023 non riporta il credito indicato dalla società opposta.
Orbene, quest'ultima ha sottoscritto “con riserva” sia il SAL n. 8 sia il relativo certificato di pagamento, senza esplicitare, tuttavia, le specifiche contestazioni e le motivazioni a sostegno degli asseriti diritti di credito vantati.
Inoltre, la sub committente ha comunque fornito la prova di fatti estintivi, ex art. 2697 comma 2
c.c., del credito azionato con la fattura n. 1/565.
Nello specifico, come si ricava dal SAL n. 8, la società sub committente comunicò di dover detrarre, dal corrispettivo maturato per le lavorazioni svolte nel dicembre 2013, gli importi pagati ad imprese terze per l'attività di smaltimento macerie e di riordino cantiere, non eseguite dalla
[...]
rispettivamente per l'importo di euro 2.400,00 e di euro Controparte_2
1.792,00.
A sostegno delle detrazioni effettuate, ha CP_1 Controparte_1 prodotto sia le diffide inoltrate a tutti i subappaltatori, tra i quali l'odierna opposta (docc. da 12 a
15), sia le fatture emesse dalle imprese terze e Prestanizzi, sia pagamenti effettuati in favore Pt_1 degli stessi, precisando la quota da ascriversi alla opponente (docc. da 16 a 20) per la mancata esecuzione dei servizi accessori in oggetto.
La subappaltatrice, da un lato, ha contestato genericamente tali documenti allegando che “trattasi di documenti che nulla hanno a che vedere con l'odierna convenuta opposta”; dall'altro, ha prodotto comunicazioni di e-mail (doc. 14), attestanti solamente le difficoltà riscontrate nei trasporti, le quali, invero, non sono idonee a confutare l'inadempimento prospettato, né a provare l'effettiva esecuzione degli stessi, né a giustificare la mancata esecuzione dei servizi accessori al subappalto.
Da ultimo, il SAL n. 8 contiene anche un credito riconosciuto alla subappaltatrice per euro 9.040,00
5 a titolo di lavorazioni extra per il noleggio di puntelli.
La società subappaltatrice non ha provato che per tale attività fosse dovuto un importo maggiore, anche in considerazione della documentazione prodotta dalla parte opponente (doc. 21) a sostegno della quantificazione delle lavorazioni effettuata a favore dell'opposta.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAo ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Controparte_1
2) revoca decreto ingiuntivo opposto n. 12800/2024 del 18.09.2024;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 di parte opponente che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Così deciso in LAo il 27 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Andrea Collivasone del Foro di LAo, presso lo studio del quale a LAo, Piazza
Repubblica n. 28, ha eletto domicilio;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Carlo Beltrani e dall'avv. Alessandra Levito Negrini del Foro di Brescia, pec:
e , Email_1 Email_2 Email_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “NEL MERITO 1) revochi il decreto ingiuntivo opposto n. 12800/2024- r.g. n. 30751/2024, emesso dal Giudice del Tribunale di LAo perché nullo e/o illegittimo e/o infondato per i motivi tutti esposti in narrativa di atto di citazione;
2) rigetti ogni Co Con e qualsiasi domanda di credito della convenuta opposta nei confronti di per le ragioni di cui in atti;
3) in subordine, Co accerti l'eventuale minor credito della convenuta opposta per le ragioni di cui in atto di citazione (in ispecie § 5, §§ 8,9,11,12 citazione) e come accertato in causa, anche operando -se del caso- le opportune compensazioni con gli accertati ed accertandi costicontrocrediti-detrazioni-anticipazioni, sostenuti e maturati dall'opponente di cui in atti;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA 5) Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze capitolate: a) Co vero che fui io a redigere il prospetto avanzamento lavori eseguiti da di cui alla mia mail doc. 5 ed ai documenti nn. 22 e 23 che Co mi si rammostrano;
b) vero che la rappresentazione dell'andamento dei lavori svolti da di cui al capitolo a) che precede è corrispondente a quanto evidenziato dal corrispondente SAL 9 emesso dal committente principale Re LA Srl e di cui ai docc. 24 e 25 che mi si rammostrano. Si indica a testimonio sui suddetti capitoli l'Ing. di LAo e il Geom. Testimone_1 [...]
di Nova LAese. c) Vero che i documenti nn. 16,17,18 sono relativi alla prestazione di servizi di riordino e messa in CP_4 Con sicurezza del cantiere di via Giannone affidati da alla ditta d) Vero che i documenti nn. 19,20 sono relativi alla Pt_1 Con prestazione di servizi di smaltimento macerie del cantiere di via Giannone affidati da alla ditta Prestanizzi. Si indica a testimonio sui suddetti capitoli l'ing. ; il geom. ; geom. di San Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2 Giuliano LAese;
geom. di Tavazzano;
Sig. salvatore Prestanizzi di LAo. 6) Ci si oppone all'ammissione delle Tes_3 prove orali di controparte, per le ragioni di cui in atti (ns memoria n.3) e nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avverse, si chiede fin d'ora di essere ammessi alla prova contraria e diretta con i testi come sopra generalizzati”. parte opposta: “In via principale: rigettarsi le eccezioni, domande e conclusioni tutte formulate dalla
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo oggi Controparte_1 opposto condannando la al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2 delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo stesso, oltre interessi, spese procedurali e compensi professionali,
[...] ovvero della somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'instauranda istruttoria. In ogni caso condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. così come sopra richiesto. Con condanna dell'odierna opponente al pagamento delle spese legali e processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie
1 regolarmente formulate nelle memorie ex artt. 171 ter, I comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. non ammesse”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 12800 del 18.09.2024 dell'importo di euro
50.593,81 emesso a favore di e a titolo di corrispettivo CP_2 Controparte_2 per le opere di subappalto eseguite presso il cantiere sito a LAo, via Giannone n. 2, oggetto delle fatture n. 1/524 del 18.12.2023 e n. 1/565 del 31.12.2023.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in Controparte_1 sintesi, che: a) la fattura n. 1/524 venne emessa in assenza della autorizzazione e soprattutto del relativo SAL della società sub committente, la quale aveva già corrisposto – a titolo di anticipazione e SAL pregressi - una quota parte del corrispettivo complessivo pattuito ben superiore allo stato di lavorazioni eseguito fino a novembre;
b) la fattura 1/565, pur richiamando espressamente il SAL n.
8 del 31.12.2023, non è conforme allo stesso né al relativo certificato di pagamento, atteso che non tiene conto della detrazioni applicate di euro 2.400,00 a titolo di “viaggi per smaltimenti macerie novembre – dicembre”, di euro 1.792,00 a titolo di “riordino cantiere e messa in sicurezza” nonché dell'accredito di euro 9.040,00 per “estensione di noleggio puntelli fino alla fine del cantiere, comprensivo di ogni onere, manodopera e trasporti”.
Si è costituita tardivamente in giudizio, in data 4.02.2025, Controparte_2
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo,
[...] in sintesi, che: a) l'effettiva esecuzione delle lavorazioni di novembre - oggetto della fattura n.
1/524 - trovano riscontro nel SAL e nel libro giornale, e, pertanto, devono essere pagate alla subappaltatrice;
b) anche il credito portato dalla fattura n. 1/565 del 31.12.2023 è provato, in quanto la somma di euro 9.800,00 - dalla quale devono detrarsi i costi dell'assicurazione e del 10% per le ritenute (per l'importo residuo di euro 8.789,13) - si ricava dal SAL n. 8; per contro, gli addebiti di euro 2.400,00 e di euro 1.792,00 sono infondati e pretestuosi, alla luce delle plurime e- mail inviate attestanti l'impossibilità ovvero le difficoltà, per fatti ascrivibili alla sub committente, di procedere allo smaltimento delle macerie.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le prove costituende articolate e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società opposta, in qualità di subappaltatrice, ha agito in giudizio per il pagamento del saldo del corrispettivo per l'esecuzione delle opere presso il cantiere sito a LAo, via Giannone n. 2, commissionate da Parte_2
2
[...] A sostegno della domanda di adempimento all'obbligazione di pagamento, la stessa ha prodotto il contratto di subappalto e le fatture n. 1/524 del 18 dicembre 2023 dell'importo di euro 41.804,68 e
1/565 del 31 dicembre 2023 dell'importo di euro 8.789,13.
La società sub committente ha riconosciuto la sussistenza della fonte negoziale, specificando che affidò all'opposta le lavorazioni di demolizione e smaltimento, ma ha contestato, a norma dell'art. 115 c.p.c., che alla stessa spettassero gli importi portati dalle fatture azionate nella procedura monitoria.
Quanto alla fattura n. 1/524 del 18 dicembre 2023 dell'importo di euro 41.804,68,
[...] ha richiamato, come si evince dal causale della stessa, lo Stato Controparte_2 di Avanzamento Lavori “al 30.11.2023”, con applicazione della decurtazione delle quote per le spese di assicurazione e delle ritenute di garanzia.
Sennonché, parte opposta non ha prodotto, neppure in sede di giudizio di cognizione, lo stato di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento, dai quali ricavare che, alla data del
30.11.2023, spettasse, a titolo di lavorazioni, il credito di euro 41.804,68.
E' risultato fatto incontroverso, all'esito della istruttoria, che il SAL di novembre 2023, richiamato, quindi, erroneamente, nella causale della fattura azionata nella procedura monitoria non venne mai emesso dalla sub committente Controparte_1
Nondimeno, quest'ultima, appena emessa dalla controparte la fattura in oggetto, contestò specificatamente la stessa con comunicazione del 13.12.2023, precisando che i pagamenti in acconto superavano l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, assorbendo per intero anche la quota lavori relativa al mese di novembre.
Difatti, la sub committente inoltrò alla controparte (docc. 4,5,22 e 23) il computo metrico e lo stato di avanzamento lavori del mese di novembre 2023, dai quali non risulta, in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite nel mese in oggetto, un credito a favore della subappaltatrice, proprio in ragione delle anticipazioni e dei pagamenti già effettuati con i SAL e certificati di pagamento precedenti.
Nello specifico, la sub committente rilevò che “All'interno del file troverete due fogli di lavoro, il primo è il computo allegato al contratto con valore globale di circa € 412.000,00. Il secondo foglio di lavoro prende spunto dal primo: l'ho normalizzato portando gli importi al totale di € 470.000,00 come da contratto (circa un aumento del 14%). A questi valori normalizzati ho applicato le percentuali di completamento delle voci. Si evince che il valore di produzione al 30/11/2023 è simile
a quanto già corrisposto;
pertanto, la lettura che ho del cantiere è che ha, nei mesi CP_1 precedenti, anticipato il pagamento di lavorazioni non ancora eseguite. D'altra parte, ora siamo alle battute finali, si deve ricondurre la parte finanziaria alla reale produzione. Naturalmente, sono
3 disponibile alla verifica delle misure e quindi alle percentuali di avanzamento delle lavorazioni.”.
La fondatezza dei fatti estintivi ricavabili dalla e-mail e dagli allegati in esame è corroborata anche dalla circostanza, non contestata, che la sub committente, non solo, aveva già pagato tutte le opere risultanti dagli stati di avanzamento pregressi, ma pagò anche le fatture successive nn. 1/41 e 1/92, rispettivamente di euro 37.750,92 ed euro 28.666,54, inerenti alle lavorazioni effettuate nei mesi successivi.
Ciò depone a favore dalla circostanza che la sproporzione tra pagamenti effettuati a favore della subappaltatrice e lo Stato Avanzamento Lavori al mese di novembre 2023 venne colmata con l'emanazione dei successivi SAL relativi ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio 2024 (docc. da 6 a
11) e dai relativi pagamenti.
La corrispondenza tra lavorazioni effettuate e percentuali di corrispettivo maturato trova conferma anche dal confronto con gli stati di avanzamento che, nel medesimo periodo, furono emessi nei confronti della opponente dal committente principale Re LA S.r.l. (docc. 24 e 25), i quali non sono stati neppure oggetto di contestazione specifica da parte della subappaltatrice.
Per contro, dall'esame delle prove precostituite offerte dalla parte opposta, non si ricavano elementi neppure presuntivi a sostegno del mancato riconoscimento, da parte della sub committente, di una quota di corrispettivo per lavorazioni effettivamente eseguite e non remunerate mediante il meccanismo dello Stato di Avanzamento dei Lavori, pattuito convenzionalmente dai contraenti nella clausola 11.
Difatti, oltre al contratto e alla fattura n.1/524, parte opposta ha prodotto un documento, denominato dalla stessa “Giornale dei Lavori” (doc. 6), il quale, invero, non reca la sottoscrizione né dei contraenti né della direzione dei lavori – a differenza del Giornale dei Lavori prodotto dalla società opponente (doc. 26) - e, soprattutto, dallo stesso non si desume che, sulla base di tutti i SAL emessi e dei pagamenti effettuati sino al mese di febbraio 2024, residuasse il credito di euro 41.804,68, in favore della subappaltatrice.
Parimenti, sono del tutto irrilevanti, ai fini della prova di un credito residuo di titolarità della subappaltatrice, le comunicazione e-mail prodotte da quest'ultima (docc. da 3 a 9, 11 e 12), come anche il SAL n. 10 e il relativo certificato di pagamento, attinente a quote di lavorazioni pacificamente pagate (doc.10). Nello specifico, le allegazioni sui rallentamenti e sulle interferenze lavorative non sono supportate da richieste specifiche – domande o danni o eccezioni – e non sono neppure idonee a provare la titolarità di un credito.
Sulla base delle argomentazioni svolte, anche l'allegato alla e-mail del 15.12.2023, inviata dall'opposta (doc. 9), integra un mero prospetto unilaterale della quota di corrispettivo che avrebbe maturato la subappaltatrice che non trova riscontro in nessuno altro documento agli atti, non
4 potendo assurgere, quindi, neppure al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729
c.c.
Da ultimo, si ribadisce, anche nella presente fase decisoria, l'inammissibilità delle prove costituende articolate dalla parte opposta, alla luce della formulazione generica delle stesse e dalla natura valutativa delle locuzioni utilizzate.
In conclusione, non può riconoscersi, a favore della subappaltatrice, l'importo oggetto della fattura in esame.
Quanto alla fattura n.1/565 del 31 dicembre 2023 dell'importo di euro 8.789,13,
[...] ha richiamato, come si evince dal causale della stessa, il SAL n. Controparte_2
8, dal quale devono essere detratte le quote di spettanza della sub committente a titolo di assicurazione e di ritenute di garanzia.
Sennonché, come specificatamente contestato da parte opponente, il SAL n. 8 del 31.12.2023 non riporta il credito indicato dalla società opposta.
Orbene, quest'ultima ha sottoscritto “con riserva” sia il SAL n. 8 sia il relativo certificato di pagamento, senza esplicitare, tuttavia, le specifiche contestazioni e le motivazioni a sostegno degli asseriti diritti di credito vantati.
Inoltre, la sub committente ha comunque fornito la prova di fatti estintivi, ex art. 2697 comma 2
c.c., del credito azionato con la fattura n. 1/565.
Nello specifico, come si ricava dal SAL n. 8, la società sub committente comunicò di dover detrarre, dal corrispettivo maturato per le lavorazioni svolte nel dicembre 2013, gli importi pagati ad imprese terze per l'attività di smaltimento macerie e di riordino cantiere, non eseguite dalla
[...]
rispettivamente per l'importo di euro 2.400,00 e di euro Controparte_2
1.792,00.
A sostegno delle detrazioni effettuate, ha CP_1 Controparte_1 prodotto sia le diffide inoltrate a tutti i subappaltatori, tra i quali l'odierna opposta (docc. da 12 a
15), sia le fatture emesse dalle imprese terze e Prestanizzi, sia pagamenti effettuati in favore Pt_1 degli stessi, precisando la quota da ascriversi alla opponente (docc. da 16 a 20) per la mancata esecuzione dei servizi accessori in oggetto.
La subappaltatrice, da un lato, ha contestato genericamente tali documenti allegando che “trattasi di documenti che nulla hanno a che vedere con l'odierna convenuta opposta”; dall'altro, ha prodotto comunicazioni di e-mail (doc. 14), attestanti solamente le difficoltà riscontrate nei trasporti, le quali, invero, non sono idonee a confutare l'inadempimento prospettato, né a provare l'effettiva esecuzione degli stessi, né a giustificare la mancata esecuzione dei servizi accessori al subappalto.
Da ultimo, il SAL n. 8 contiene anche un credito riconosciuto alla subappaltatrice per euro 9.040,00
5 a titolo di lavorazioni extra per il noleggio di puntelli.
La società subappaltatrice non ha provato che per tale attività fosse dovuto un importo maggiore, anche in considerazione della documentazione prodotta dalla parte opponente (doc. 21) a sostegno della quantificazione delle lavorazioni effettuata a favore dell'opposta.
2. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAo ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Controparte_1
2) revoca decreto ingiuntivo opposto n. 12800/2024 del 18.09.2024;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 di parte opponente che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 5.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Così deciso in LAo il 27 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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