TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.1048/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Susanna Zanda Giudice rel. dott. ssa Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, nella Via Oriani n. 13, presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Marco Manelli (C.F. ) che li rappresenta e difende in virtù C.F._3 di procura speciale conferita su supporto cartaceo con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
****** le parti hanno ottenuto l'omologa delle condizioni di separazione su conclusioni congiunte con la sentenza n. 12/2024 emessa il 18.3.2024, che non prevedeva alcun assegno a carico del in favore Pt_1 della nonostante lo squilibrio patrimoniale;
tuttavia, a distanza di un anno dalla separazione Pt_2 la si è trovata nell'impossibilità di godere dello stesso tenore di vita goduto da lungo periodo Pt_2
(dal 1975) e non ha potuto nemmeno dar corso al trasferimento immobiliare su cui era già stato raggiunto un accordo, proprio per impossibilità di sostenere le spese dei trasferimenti immobiliari.
Il si è dimostrato disponibile a sostenere economicamente la con un assegno di Pt_1 Pt_2 mantenimento di 150 euro mensili, da rivalutarsi con indici istat annualmente. Nulla si prevede per i figli maggiorenni e indipendenti economicamente.
Le parti hanno dunque trovato un accordo per trasferirsi reciprocamente le quote del 50% su beni indivisi, sciogliendo la comunione tra loro, e hanno anche inserito l'assegno di 200,00 euro in favore della quale contributo del al suo mantenimento. Pt_2 Pt_1 Il Tribunale, in composizione collegiale, PRENDE ATTO E CONFERMA le condizioni di cui al ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione (v. sentenza 12/2024 resa in data
18.03.2024 e pubblicata in data 21.03.2024) e confermate nel verbale del 9.10.2025 sottoscritto anche personalmente dalle parti e di seguito riportate:
“1) Disporre che il sig. versi in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della medesima, l'importo di € 200,00 mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
2) Disporre che si proceda alla permuta delle rispettive quote di proprietà dei beni immobili in comproprietà delle parti, con le modalità più appresso specificate, precisando che i due beni risultanti dopo i trasferimenti di quote cui in seguito hanno valore pressoché identico e che tutte le spese necessarie al trasferimento dei beni verranno poste a carico del sig. Parte_1
CESSIONI DI Parte_2
3) , nata in [...] il [...], residente in [...]
Baleari 17/E c.f. cede e trasferisce in piena ed esclusiva proprietà, con C.F._2 tutte le garanzie di legge, a , nato in [...] l'[...], residente in [...], nella Parte_1
Via Michelangelo Pira 1, c.f. , la propria quota di proprietà, pari a un mezzo C.F._1 pro-indiviso dei seguenti beni immobili:
a. Unità immobiliare distinta in N.C.U del Comune di Sassari al F. 61, particella 392, sub. 1, cat. A/3, superficie mq. 165, consistenza 7 vani, rendita euro 632,66;
b. Autorimessa distinta in N.C.U del Comune di Sassari al F. 61, particella 392, sub. 2, cat. C/6, superficie mq. 45, rendita euro 232,41;
c. Circostante terreno seminativo, distinto in C.T. del Comune di Sassari sezione Agro al F. 61, particella 324, sub. 1, seminativo, classe 4, superficie ha 48,73, rendita dominicale euro 8,81 e rendita agraria euro 7,55, confinante con proprietà , proprietà , proprietà Persona_1 Persona_2 Per_3
e con strada di lottizzazione.
4) Le parti con la sottoscrizione del predetto accordo, danno atto che l'immobile, composto da appartamento sub a. e autorimessa sub b. è stato edificato sul terreno sub c. e che detto terreno è pervenuto ai coniugi in forza di atto pubblico in data 11/10/1984repertorio n. 17686 - CP_1 fasc.n. 8901, dr. notaio, che le parti dichiarano di ben conoscere entrambi ed al Persona_4 quale fanno riferimento anche quale titolo di provenienza.
5) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, danno atto che i beni, come sopra descritti, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come posseduti, con tutti i diritti e servitù inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze ed accessori, liberi da pesi, vincoli, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti a favore di terzi e da terzi vantati. 6) rinuncia alla iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che le possa competere in Parte_2 virtù delle convenzioni contenute in questo atto, con esonero del competente Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni sua personale responsabilità al riguardo. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 45, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la loro personale responsabilità e dichiarano: Parte_2 Parte_1
-ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica ed edilizia, che i lavori di costruzione del fabbricato sopra descritto e ceduto sono stati autorizzati con concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 21/2/2001 e che, successivamente al termine dei lavori, non sono state apportate modifiche od altri interventi edilizi per i quali sia necessario il rilascio di concessione od altro provvedimento autorizzatorio o permissorio;
-le parti, in relazione a tutti gli impianti posti a servizio dell'immobile in oggetto, dichiarano di essere edotte della normativa in tema di sicurezza degli stessi e delle prescrizioni di cui al D.M. 22 gennaio
2008 n. 37, e di aver tenuto conto dello stato di detti impianti, che ben conoscono, nella determinazione delle condizioni della cessione, restando a carico del cessionario ogni onere di provvedere, ove necessario, all'adeguamento dei predetti impianti alle vigenti normative;
-le parti producono l'attestato di prestazione energetica dell'immobile oggetto della cessione;
-in relazione all'unità immobiliare di cui sopra, le parti dichiarano che i dati catastali riportati e documentati dalla visura catastale allegata riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto e che l'intestatario catastale corrisponde all'intestatario risultante dai registri immobiliari;
-il coniuge cedente dichiara espressamente che le planimetrie depositate in catasto, di cui si allega copia, ed i relativi dati catastali sono conformi e rispondenti allo stato di fatto dell'esistente fabbricato, in base alle disposizioni vigenti in materia catastale;
-la parte cedente dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare la cessione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
CESSIONI DI SINI NO
7) , nato in [...] l'[...], residente in [...], Parte_1
c.f. , da oggi cede e trasferisce in piena ed esclusiva proprietà, con tutte le C.F._1 garanzie di legge, a , nata in [...] il [...], residente in [...], c.f. la propria quota di proprietà, pari a un C.F._2 mezzo pro-indiviso dei seguenti beni immobili:
a. Appartamento posto in Alghero alla via delle Baleari civico 11, piano 4(5° f.t.), del fabbricato C2r, scala C, distinto in N.C.U del Comune di Alghero al F. 61, particella 1328, sub. 50, cat. A/2, consistenza 3 vani rendita euro 379,60, con ingresso dal portoncino di fronte a chi dalle scale giunge sul pianerottolo e dal secondo a destra per chi esce dall'ascensore, composto da sala con angolo cottura, una camera, bagno disimpegno e terrazza a livello, confinante con vano scala C, via Nuova, residua proprietà della ditta venditrice, salvo altri.
b. Locale ad uso autorimessa posto in Alghero alla via delle Baleari, al civico 9/C, piano S1, distinto in N.C.U del Comune di Alghero al Foglio 61, particella 1328, sub. 61, cat. C/6, superficie mq.12, rendita euro 43,39, posto al piano seminterrato del fabbricato denominato C2r e, precisamente, il sesto a sinistra per chi, dal passo carraio che si apre al civico 9/C di via delle Baleari, svolta nel secondo corridoio a destra, confinante con proprietà residua proprietà della ditta venditrice, corsia di Pt_1 manovra, salvo altri.
8) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, danno atto che le predette unità immobiliari sono pervenute al cedente in forza di atto pubblico stipulato in data 1/6/2006, Rp. 153215, Racc.
30205, dr. notaio. Nella cessione è compreso il diritto alla comproprietà delle Persona_5 parti comuni del fabbricato di cui fanno parte le già menzionate unità immobiliari, così come previsto dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile. Danno atto, altresì, che tutti i beni, come sopra descritti, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come posseduti, con tutti i diritti e servitù inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze ed accessori, liberi da pesi, vincoli, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti a favore di terzi e da terzi vantati. Il sig. Pt_1 rinuncia alla iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che gli possa competere in virtù delle
[...] convenzioni contenute in questo atto, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni sua personale responsabilità al riguardo.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 45, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la loro personale responsabilità e dichiarano: Parte_1 Parte_2
-ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica ed edilizia, che i lavori di costruzione dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni sopra descritte e cedute sono stati realizzati in forza di concessione edilizia - ora permesso di costruzione - n. 214 del Comune di Alghero in data 28/5/2004, che i lavori di costruzione hanno avuto inizio in data 14/6/2004 e che, successivamente al termine dei lavori, non sono state apportate modifiche od altri interventi edilizi per i quali sia necessario il rilascio di concessione od altro provvedimento autorizzatorio o permissorio.
Le parti si danno reciprocamente atto che i fabbricati oggetto della cessione sono dotati della certificazione energetica prescritta dalla legge e che hanno tenuto conto di ciò nella determinazione delle condizioni della cessione;
Le parti, in relazione a tutti gli impianti posti a servizio dell'appartamento in oggetto, dichiarano di essere edotte della normativa in tema di sicurezza degli stessi e delle prescrizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e di aver tenuto conto dello stato di detti impianti, che ben conoscono, nella determinazione delle condizioni della cessione, restando a carico della cessionaria ogni onere di provvedere, ove necessario, all'adeguamento dei predetti impianti alle vigenti normative. Le parti producono gli attestati di prestazione energetica degli immobili oggetto della cessione.
In relazione alle unità immobiliari di cui sopra, le parti dichiarano che i dati catastali riportati e documentati dalla visura catastale allegata riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto e che l'intestatario catastale corrisponde all'intestatario risultante dai registri immobiliari.
Il coniuge cedente dichiara espressamente che le planimetrie depositate in catasto, di cui si allega copia, ed i relativi dati catastali sono conformi e rispondenti allo stato di fatto dell'esistente fabbricato, in base alle disposizioni vigenti in materia catastale;
La parte cedente dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Le parti danno atto che i trasferimenti sopra indicati godono della totale esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in quanto parte essenziale del presente accordo che regola la modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi.
I sigg.ri e convengono che qualora, per qualsiasi ragione, il presente Parte_1 Parte_2 atto e/o il provvedimento oggi invocato non dovessero essere ritenuti idonei a trasferire la proprietà dell'immobile sopra descritto, gli stessi atti hanno ed avranno comunque valore ed effetto di promessa di trasferimento al momento della omologa del presente ricorso, in conformità al complesso delle pattuizioni ed i relativi atti pubblici, per il quali si invocano fin da ora le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L.
6.3.1987 n. 74, verranno stipulati o confermati a semplice richiesta della parte che ne avrà interesse davanti al notaio da lei scelto a cura e spese di quest'ultima.
Le parti dichiarano che le spese di giudizio siano interamente compensate tra di esse”.
P.Q.M.
Il Tribunale PRENDE ATTO E CONFERMA LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE nel senso voluto dalle parti, disponendo le permute di quote dei beni comuni secondo l'accordo sopra trascritto e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 04/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Susanna Zanda Giudice rel. dott. ssa Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, nella Via Oriani n. 13, presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Marco Manelli (C.F. ) che li rappresenta e difende in virtù C.F._3 di procura speciale conferita su supporto cartaceo con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
****** le parti hanno ottenuto l'omologa delle condizioni di separazione su conclusioni congiunte con la sentenza n. 12/2024 emessa il 18.3.2024, che non prevedeva alcun assegno a carico del in favore Pt_1 della nonostante lo squilibrio patrimoniale;
tuttavia, a distanza di un anno dalla separazione Pt_2 la si è trovata nell'impossibilità di godere dello stesso tenore di vita goduto da lungo periodo Pt_2
(dal 1975) e non ha potuto nemmeno dar corso al trasferimento immobiliare su cui era già stato raggiunto un accordo, proprio per impossibilità di sostenere le spese dei trasferimenti immobiliari.
Il si è dimostrato disponibile a sostenere economicamente la con un assegno di Pt_1 Pt_2 mantenimento di 150 euro mensili, da rivalutarsi con indici istat annualmente. Nulla si prevede per i figli maggiorenni e indipendenti economicamente.
Le parti hanno dunque trovato un accordo per trasferirsi reciprocamente le quote del 50% su beni indivisi, sciogliendo la comunione tra loro, e hanno anche inserito l'assegno di 200,00 euro in favore della quale contributo del al suo mantenimento. Pt_2 Pt_1 Il Tribunale, in composizione collegiale, PRENDE ATTO E CONFERMA le condizioni di cui al ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione (v. sentenza 12/2024 resa in data
18.03.2024 e pubblicata in data 21.03.2024) e confermate nel verbale del 9.10.2025 sottoscritto anche personalmente dalle parti e di seguito riportate:
“1) Disporre che il sig. versi in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della medesima, l'importo di € 200,00 mensili, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
2) Disporre che si proceda alla permuta delle rispettive quote di proprietà dei beni immobili in comproprietà delle parti, con le modalità più appresso specificate, precisando che i due beni risultanti dopo i trasferimenti di quote cui in seguito hanno valore pressoché identico e che tutte le spese necessarie al trasferimento dei beni verranno poste a carico del sig. Parte_1
CESSIONI DI Parte_2
3) , nata in [...] il [...], residente in [...]
Baleari 17/E c.f. cede e trasferisce in piena ed esclusiva proprietà, con C.F._2 tutte le garanzie di legge, a , nato in [...] l'[...], residente in [...], nella Parte_1
Via Michelangelo Pira 1, c.f. , la propria quota di proprietà, pari a un mezzo C.F._1 pro-indiviso dei seguenti beni immobili:
a. Unità immobiliare distinta in N.C.U del Comune di Sassari al F. 61, particella 392, sub. 1, cat. A/3, superficie mq. 165, consistenza 7 vani, rendita euro 632,66;
b. Autorimessa distinta in N.C.U del Comune di Sassari al F. 61, particella 392, sub. 2, cat. C/6, superficie mq. 45, rendita euro 232,41;
c. Circostante terreno seminativo, distinto in C.T. del Comune di Sassari sezione Agro al F. 61, particella 324, sub. 1, seminativo, classe 4, superficie ha 48,73, rendita dominicale euro 8,81 e rendita agraria euro 7,55, confinante con proprietà , proprietà , proprietà Persona_1 Persona_2 Per_3
e con strada di lottizzazione.
4) Le parti con la sottoscrizione del predetto accordo, danno atto che l'immobile, composto da appartamento sub a. e autorimessa sub b. è stato edificato sul terreno sub c. e che detto terreno è pervenuto ai coniugi in forza di atto pubblico in data 11/10/1984repertorio n. 17686 - CP_1 fasc.n. 8901, dr. notaio, che le parti dichiarano di ben conoscere entrambi ed al Persona_4 quale fanno riferimento anche quale titolo di provenienza.
5) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, danno atto che i beni, come sopra descritti, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come posseduti, con tutti i diritti e servitù inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze ed accessori, liberi da pesi, vincoli, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti a favore di terzi e da terzi vantati. 6) rinuncia alla iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che le possa competere in Parte_2 virtù delle convenzioni contenute in questo atto, con esonero del competente Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni sua personale responsabilità al riguardo. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 45, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la loro personale responsabilità e dichiarano: Parte_2 Parte_1
-ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica ed edilizia, che i lavori di costruzione del fabbricato sopra descritto e ceduto sono stati autorizzati con concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 21/2/2001 e che, successivamente al termine dei lavori, non sono state apportate modifiche od altri interventi edilizi per i quali sia necessario il rilascio di concessione od altro provvedimento autorizzatorio o permissorio;
-le parti, in relazione a tutti gli impianti posti a servizio dell'immobile in oggetto, dichiarano di essere edotte della normativa in tema di sicurezza degli stessi e delle prescrizioni di cui al D.M. 22 gennaio
2008 n. 37, e di aver tenuto conto dello stato di detti impianti, che ben conoscono, nella determinazione delle condizioni della cessione, restando a carico del cessionario ogni onere di provvedere, ove necessario, all'adeguamento dei predetti impianti alle vigenti normative;
-le parti producono l'attestato di prestazione energetica dell'immobile oggetto della cessione;
-in relazione all'unità immobiliare di cui sopra, le parti dichiarano che i dati catastali riportati e documentati dalla visura catastale allegata riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto e che l'intestatario catastale corrisponde all'intestatario risultante dai registri immobiliari;
-il coniuge cedente dichiara espressamente che le planimetrie depositate in catasto, di cui si allega copia, ed i relativi dati catastali sono conformi e rispondenti allo stato di fatto dell'esistente fabbricato, in base alle disposizioni vigenti in materia catastale;
-la parte cedente dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare la cessione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
CESSIONI DI SINI NO
7) , nato in [...] l'[...], residente in [...], Parte_1
c.f. , da oggi cede e trasferisce in piena ed esclusiva proprietà, con tutte le C.F._1 garanzie di legge, a , nata in [...] il [...], residente in [...], c.f. la propria quota di proprietà, pari a un C.F._2 mezzo pro-indiviso dei seguenti beni immobili:
a. Appartamento posto in Alghero alla via delle Baleari civico 11, piano 4(5° f.t.), del fabbricato C2r, scala C, distinto in N.C.U del Comune di Alghero al F. 61, particella 1328, sub. 50, cat. A/2, consistenza 3 vani rendita euro 379,60, con ingresso dal portoncino di fronte a chi dalle scale giunge sul pianerottolo e dal secondo a destra per chi esce dall'ascensore, composto da sala con angolo cottura, una camera, bagno disimpegno e terrazza a livello, confinante con vano scala C, via Nuova, residua proprietà della ditta venditrice, salvo altri.
b. Locale ad uso autorimessa posto in Alghero alla via delle Baleari, al civico 9/C, piano S1, distinto in N.C.U del Comune di Alghero al Foglio 61, particella 1328, sub. 61, cat. C/6, superficie mq.12, rendita euro 43,39, posto al piano seminterrato del fabbricato denominato C2r e, precisamente, il sesto a sinistra per chi, dal passo carraio che si apre al civico 9/C di via delle Baleari, svolta nel secondo corridoio a destra, confinante con proprietà residua proprietà della ditta venditrice, corsia di Pt_1 manovra, salvo altri.
8) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, danno atto che le predette unità immobiliari sono pervenute al cedente in forza di atto pubblico stipulato in data 1/6/2006, Rp. 153215, Racc.
30205, dr. notaio. Nella cessione è compreso il diritto alla comproprietà delle Persona_5 parti comuni del fabbricato di cui fanno parte le già menzionate unità immobiliari, così come previsto dagli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile. Danno atto, altresì, che tutti i beni, come sopra descritti, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come posseduti, con tutti i diritti e servitù inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze ed accessori, liberi da pesi, vincoli, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti a favore di terzi e da terzi vantati. Il sig. Pt_1 rinuncia alla iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che gli possa competere in virtù delle
[...] convenzioni contenute in questo atto, con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni sua personale responsabilità al riguardo.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 45, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la loro personale responsabilità e dichiarano: Parte_1 Parte_2
-ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica ed edilizia, che i lavori di costruzione dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni sopra descritte e cedute sono stati realizzati in forza di concessione edilizia - ora permesso di costruzione - n. 214 del Comune di Alghero in data 28/5/2004, che i lavori di costruzione hanno avuto inizio in data 14/6/2004 e che, successivamente al termine dei lavori, non sono state apportate modifiche od altri interventi edilizi per i quali sia necessario il rilascio di concessione od altro provvedimento autorizzatorio o permissorio.
Le parti si danno reciprocamente atto che i fabbricati oggetto della cessione sono dotati della certificazione energetica prescritta dalla legge e che hanno tenuto conto di ciò nella determinazione delle condizioni della cessione;
Le parti, in relazione a tutti gli impianti posti a servizio dell'appartamento in oggetto, dichiarano di essere edotte della normativa in tema di sicurezza degli stessi e delle prescrizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e di aver tenuto conto dello stato di detti impianti, che ben conoscono, nella determinazione delle condizioni della cessione, restando a carico della cessionaria ogni onere di provvedere, ove necessario, all'adeguamento dei predetti impianti alle vigenti normative. Le parti producono gli attestati di prestazione energetica degli immobili oggetto della cessione.
In relazione alle unità immobiliari di cui sopra, le parti dichiarano che i dati catastali riportati e documentati dalla visura catastale allegata riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto e che l'intestatario catastale corrisponde all'intestatario risultante dai registri immobiliari.
Il coniuge cedente dichiara espressamente che le planimetrie depositate in catasto, di cui si allega copia, ed i relativi dati catastali sono conformi e rispondenti allo stato di fatto dell'esistente fabbricato, in base alle disposizioni vigenti in materia catastale;
La parte cedente dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Le parti danno atto che i trasferimenti sopra indicati godono della totale esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in quanto parte essenziale del presente accordo che regola la modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi.
I sigg.ri e convengono che qualora, per qualsiasi ragione, il presente Parte_1 Parte_2 atto e/o il provvedimento oggi invocato non dovessero essere ritenuti idonei a trasferire la proprietà dell'immobile sopra descritto, gli stessi atti hanno ed avranno comunque valore ed effetto di promessa di trasferimento al momento della omologa del presente ricorso, in conformità al complesso delle pattuizioni ed i relativi atti pubblici, per il quali si invocano fin da ora le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L.
6.3.1987 n. 74, verranno stipulati o confermati a semplice richiesta della parte che ne avrà interesse davanti al notaio da lei scelto a cura e spese di quest'ultima.
Le parti dichiarano che le spese di giudizio siano interamente compensate tra di esse”.
P.Q.M.
Il Tribunale PRENDE ATTO E CONFERMA LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE nel senso voluto dalle parti, disponendo le permute di quote dei beni comuni secondo l'accordo sopra trascritto e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 04/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Susanna Zanda