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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2821/2023
vertente tra
Parte_1
(avv. LAURETTA ALESSANDRO e avv. ESPOSITO DONATELLO)
Parte appellante contro
Controparte_1
(avv. DE ROSA ALBERTO)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5219/2023 pronunciata in data 22/05/2023 dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti.
Con la sentenza impugnata si rigettava l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato dalla nei confronti di con lettera del 14.6.2021, Controparte_1 Parte_1 ritenendo dimostrati i fatti posti a base della contestazione (in sintesi, non avere evaso la richiesta del cliente di eseguire il servizio 2807 (Bologna – Olbia) con trattore dotato Controparte_2 di dispositivo satellitare “Way” alle ore 5 del 21.6.2021, comunicando il diniego al committente senza fornire valide motivazioni, recando al datore di lavoro un notevole pregiudizio economico e un danno reputazionale).
Interponeva gravame il lavoratore, cui resisteva la società. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con il primo, articolato, motivo di gravame il lavoratore denuncia ERRONEA APPLICAZIONE
DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE - OMESSO ESAME DELLE MAIL ED
ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO – INSUSSISTENZA DEL
FATTO CONTESTATO.
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato quanto dedotto dalla convenuta nella memoria di costituzione in merito alla possibilità di soluzioni alternative per risolvere il problema della mancanza di un mezzo “satellitato” per soddisfare la richiesta del cliente, e le risultanze testimoniali avevano confermato lo svolgimento dei fatti come contestati. Lo stesso ricorrente, nelle giustificazioni rese avverso la lettera di contestazione, si era limitato a riferire che a quell'ora vi era in servizio il collega che alla sua entrata in servizio era ormai troppo tardi ed il CP_3 rimorchio per il quale era richiesta la presenza del sistema satellitare Way non era disponibile;
per questo le mail prodotte dal ricorrente non potevano rivestire alcun peso ai fini del decidere.
L'appellante lamenta di non aver potuto dimostrare per testi quanto dedotto in ricorso, che la possibilità di soluzioni alternative a risolvere l'esigenza lavorativa del cliente doveva essere dimostrata dalla società (e non fatta oggetto del principio di non contestazione), che tutto il ricorso introduttivo costituiva una contestazione degli addebiti, segnatamente dell'inesistenza di soluzioni lavorative atte a far fronte all'esigenza sorta, e che in questo senso andavano esaminate le mail prodotte dalla difesa del ricorrente, quelle sì, non contestate nella comparsa di costituzione, dalle quali si evince che quando il entra in servizio (alle ore 2 del 1.6.2021) il cliente era già Pt_1 perfettamente consapevole dell'impossibilità di trovare il trattore satellizzato way, avendo contribuito a cercare una soluzione nelle ore precedenti (Scrive il sig. della Testimone_1 Fedex: “Buongiorno, anche se avete già confermato l'indisponibilità nel trovare un trattore satellizzato questa mattina, vi ripropongo il quesito dei colleghi di BO2: riuscireste ad organizzarvi con un driver munito di trattore satellizzato Way? Partenza schedulata ore 5.00, semirimorchio carico. In caso contrario riuscireste ad organizzarvi con un driver munito di trattore satellizzato way domani mattina 02/06 alle ore 5.00?”. Ed infatti la risposta che ottiene dal Cunto alle ore 05.06
”Buongiorno, questa mattina non riusciamo ad effettuare il servizio. Vi comunicheremo se riusciamo entro questa sera o domani 02.06.2021” appare soddisfare pienamente il che Tes_1 ribadisce la richiesta col chiaro scopo di risolvere la vicenda entro il giorno successivo, rispondendo alle ore 05.18: “ Presa visione . L'importante che il trattore sia Sat Way sia a BO2 che in Pt_1 Sardegna. Buon lavoro”).
Il fatto che alle ore 2.00 del primo giugno, quando entra in sevizio il ricorrente, la vicenda fosse pacificamente chiusa era altresì dimostrato dalla comunicazione delle ore 23.02 del che CP_3 in risposta alla richiesta di un mezzo dotato del sistema satellitare way precisa: “ Buonasera, no purtroppo non abbiamo altri mezzi per effettuare il cambio” e dalla comunicazione delle ore 23.57 nella quale il responsabile Fedex scrive ai colleghi e alla centrale operativa Persona_1 Contr
“Ciao non ho altre soluzioni, mi manca il personale per poter scaricare e caricare, Tes_1 se mi apri uno speciale BO2-FCS fornitore con tutta la merce Controparte_1 Cont SARDEGNA, poi si smisterà la merce per varie destinazioni, ti chiedo di avvisare il fornitore, mi dispiace in futuro cercheremo di non ripetere l'errore di stasera”.
Quindi dal momento della prima richiesta (attorno alle ore 22.00 del 31.5.2021) nessuno dei numerosi soggetti impiegati per risolvere la vicenda aveva individuato una delle semplicissime 5 opzioni prospettate dalla Società, e di ciò non si può ritenere responsabile il , che come detto Pt_1 interviene a vicenda già conclusa. Né le giustificazioni fornite dal contrastavano con le deduzioni del ricorso, che può essere Pt_1 anche ampliativo delle originarie difese, mentre alcuna prassi aziendale prevedeva di interpellare il responsabile per risolvere il disservizio (peraltro il responsabile operativo era la sig.ra che Parte_2 nella e-mail del 1.6.2021 inviata al responsabile della Fedex, si mostra ben a conoscenza dei fatti in quanto scrive: “Buonasera , a fronte di quanto accaduto questa notte in merito al Parte_3 mancato imbarco del rimorchio per la Sardegna a causa di mancanza di mezzi satelliti way e, come da conversazione telefonica con il sig. volevo condividere con te una Controparte_1 soluzione per le emergenze…”).
In sintesi, tutto il fitto scambio di mail, ed anche il lavoro svolto dal collega dell'appellante prima del suo subentro, testimoniano che la soluzione era quantomeno non evidente in quel momento e che quindi l'addebito è del tutto insussistente.
Ritiene la Corte che le censure non siano fondate.
Sul piano probatorio, la società ha supportato con una precisa e puntuale allegazione l'addebito Contr mosso al di avere opposto al cliente un ingiustificato diniego alla richiesta: ha infatti Pt_1 dedotto che questi non aveva consultato, come dovuto in quanto rientrante nelle sue mansioni di operatore, i sistemi gestionali dell'azienda, che avrebbero chiaramente evidenziato la disponibilità di soluzioni alternative all'utilizzo del mezzo satellitato Way (indisponibile) per far fronte all'esigenza del cliente di imbarcare per la Sardegna, la mattina del 1.6.2021 alle ore 5, un mezzo dotato di dispositivo di controllo satellitare.
Nello specifico si trattava della possibilità di utilizzo dei seguenti mezzi:
- tg mezzo GA209TD - assegnato al driver per il servizio shuner a BOZA nel periodo CP_5 richiesto nella contestazione
- tg mezzo FP117AH LINEA 11022 DEL 31/05/21 PARTITO DA BOLOGNA 01/06 ALLE 05.00
DEL MATTINO CON CIUTA
- tg mezzo FP116AH LINEA 10198 DEL 31/05/21 PARTITO DA BOLOGNA IL 01/06 ALLE
04.30 DEL MATTINO CON CP_6
- tg mezzo GA219TD LINEA 10741 DEL 31/05/21 PARTITO DA BOLOGNA IL 01/06 ALLE 05.00 DEL MATTINO CON SOFRONE
- tg mezzo GA217TD LINEA 2868 DEL 31/05/21 PARTITO DA BOLOGNA IL 01/06 ALLE
05.20 DEL MATTINO CON LONGO.
Il principio di non contestazione opera per quei fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega;
la società ha allegato la circostanza di cui sopra in adempimento dell'onus probandi che le competeva, trattandosi di un fatto posto a fondamento del suo agire legittimo, per cui il principio di non contestazione su tale circostanza risulta, proprio trattandosi di circostanza che la società aveva l'onere di provare, sicuramene applicabile: era dunque il lavoratore a dover formulare rispetto ad essa un'allegazione diversa e di segno contrario, mentre egli ha mantenuto un completo silenzio su tale allegazione, posto che nella prima difesa utile (udienza del 15.4.2022) il procuratore della parte si è limitato ad insistere nell'ammissione delle prove.
La sussistenza di soluzioni alternative, non verificate dal ricorrente, deve darsi quindi come fatto processualmente acquisito.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non rileva che il collega del turno precedente (
[...] Contr
, alla presa di servizio del , avesse già comunicato il diniego al cliente e che CP_3 Pt_1 quindi, nel passaggio di consegne, il avesse già trovato la situazione negativamente risolta, Pt_1 poiché il suo dovere di diligenza gli imponeva di verificare quanto già disposto dal collega, visto che, proprio volendo considerare il tenore della mail intercorsa con il questi ripropone al Tes_1
l'originaria richiesta (ossia quella fatta al di fornire il mezzo satellitato Way Pt_1 CP_3 per l'imbarco delle ore 5 (Buongiorno, anche se avete già confermato l'indisponibilità nel trovare un trattore satellizzato questa mattina, vi ripropongo il quesito dei colleghi di BO2: riuscireste ad organizzarvi con un driver munito di trattore satellizzato Way? Partenza schedulata ore 5.00, semirimorchio carico”) e prospetta solo come soluzione residuale (dunque meno soddisfacente per la committenza) lo slittamento del servizio ad un momento successivo (”in caso contrario riuscireste ad organizzarvi con un driver munito di trattore satellizzato way domani mattina 02/06 alle ore 5.00?”).
Peraltro, nemmeno allora il , sebbene re-investito della richiesta di servizio con mezzo Pt_1 satellitato, si adopera per reperire soluzioni alternative, negligentemente dando per scontato che esse non esistano e che le verifiche siano state già, esaustivamente, eseguite dal collega, quando invece avrebbe potuto consultare i sistemi operativi a sua disposizione per procedervi in autonomia.
Inoltre, il CUNTO, alle ore 05.06 ribadisce “… questa mattina non riusciamo ad effettuare il servizio. Vi comunicheremo se riusciamo entro questa sera o domani 02.06.2021” : avendo il CUNTO ribadito che la mattina non sarebbero riusciti ad effettuare il servizio, lo stesso doveva aver ri-controllato la disponibilità del mezzo Way o vagliato altre soluzioni, cosa che invece non risulta abbia fatto.
Evidentemente di ripiego la soluzione che il si trova infine a dover accettare, laddove, alle Tes_1
05.18, chiede al che almeno il controllo satellitare risulti garantito, sia pure in Pt_1 orario/giorno diverso da quello originariamente richiesto: “Presa visione . L'importante Pt_1 che il trattore sia Sat Way sia a BO2 che in Sardegna. Buon lavoro”).
Sul punto il teste , responsabile operativo del ricorrente, ha dichiarato che si trattava di Testimone_2 un'operazione ordinaria, che il doveva gestire, potendo avere accesso al sistema gestionale Pt_1 dell'azienda.
Circostanza confermata dalla dipendente, addetta all'ufficio legale, , che ha riferito: Testimone_3 Cont
“…. quando il ha risposto negativamente alla richiesta della dal gestionale e anche Pt_1 dai tracciati satellitari risultavano 5 mezzi satellizzati disponibili. ADR Non so per quale motivo
Cont Contr disse di no alla Il si occupava della pianificazione dei viaggi e, in caso di Pt_1 problemi, di trovare le alternative possibili per garantire l' effettuazione dei viaggi. ADR Il sistema
Cont gestionale era in uso anche al Cunto così come i satellitari. ADR Il servizio richiesto da era un servizio fisso che si ripete tutti i giorni, come ho potuto verificare esaminando il gestionale. ADR
Cont Rispondere alla richiesta di rientrava tra le competenze ordinarie del il quale, in caso Pt_1 di problemi particolari, avrebbe dovuto trovare soluzioni alternative o addirittura chiamare un superiore per avere delucidazioni sul da farsi;
non avrebbe dovuto lasciare inevasa la richiesta;
il servizio doveva essere fatto. Preciso che quel servizio rientra nella normalità della nostra attività;
Cont non vi era nulla di extra nella richiesta della .
Nemmeno ci si può dolere della mancata ammissione del teste , il quale (al di Testimone_4 là dell'errore nella indicazione del nominativo ” e della cessazione del suo Persona_2 rapporto di lavoro con la convenuta molto prima di fatti, come riferito dal teste , sarebbe Tes_2 stato chiamato a rispondere su circostanze inconferenti, e segnatamente: a.) vero che l'attività del sig. consiste nell'elaborare i dati ricevuti secondo le istruzioni Pt_1 predeterminate ricevute e che il lavoratore con una limitata autonomia, circostanza generica poiché non indica quali fossero, nel caso di specie, le istruzioni della dirigenza alle quali il ricorrente si sarebbe dovuto attenere per non incorrere in responsabilità non previste, pur evadendo la richiesta del cliente;
lo stesso tenore del ricorso, e le mail che l'appellante considera illegittimamente pretermesse, evidenziano come fosse pacifico che il ricorrente dovesse gestire la domanda della Contr nei termini in cui gli fu richiesto.
b.) per prassi aziendale gli operatori al terminale nelle ore notturne, in caso di difficoltà, contattano il responsabile operativo che prontamente risponde al telefono e si impegna per la risoluzione del problema circostanza per cui vale quanto detto sopra, senza considerare che il ricorrente stesso afferma che non ha contattato, e che non era necessario contattare, il responsabile operativo;
anzi, si tratta di un addebito che il ricorrente respinge con forza.
c.) il piano annuale per le ferie estive era elaborato nel mese di maggio e d.) il sig. Parte_4 è un dipendente della impiegato presso l'ufficio del personale,
[...] Controparte_1 circostanze afferenti alla pretesa disposizione forzosa delle ferie, attinenti al profilo discriminatorio del licenziamento, escluso in prime cure e non devoluto in appello.
Dunque, in base all'istruttoria, ed anche al lume della corrispondenza via mail intercorsa con il cliente, deve affermarsi la sussistenza dell'addebito contestato.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'ASSENZA DI GRAVE PREGIUDIZIO E DI
PROVA DELLO STESSO, al fine di integrare la nozione legale di giusta causa.
Si era trattato di un mero, isolato, “incidente di percorso”, dipeso da un difetto di organizzazione non imputabile all'appellante, che non aveva recato alcun pregiudizio alla credibilità aziendale o ai rapporti commerciali tra le due aziende, certo non ricavabile dalla generica lettera di blanda Contr lamentela inviata da valorizzata invece dalla impugnata sentenza, che assume: “ CP_8 inviava una comunicazione di lamentela alla società per il mancato servizio Controparte_1 svolto”.
La censura è infondata.
Il primo giudice riconduce la legittimità del licenziamento al comportamento complessivo del lavoratore integrante giusta causa di recesso, che nella specie non aveva fatto emergere “alcuna volontà di collaborazione da parte del ricorrente”; nel contesto della motivazione il riferimento al pregiudizio economico è solo marginale, come risulta palese dal passo integrale della sentenza, ove il Tribunale afferma: “pertanto , deve ritenersi legittimo il recesso per giusta causa, non sussistendo valide ragioni per giustificare il comportamento del e tenuto conto del fatto che Pt_1 inviava una comunicazione di lamentela alla società per il CP_8 Controparte_1 mancato servizio svolto. Nel nostro ordinamento, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
Orbene, nel caso in esame, il comportamento del ricorrente, come accertato all'esito dell'esame della prova espletata, risulta obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro , tenuto conto della posizione del lavoratore all'interno dell' organizzazione aziendale, siccome applicato all' ufficio operativo , e della mancata applicazione delle regole aziendali;
inoltre, nel caso in esame, sono stati richiamati anche i precedenti disciplinari, sui quali non vi è stata alcuna contestazione da parte del ricorrente”. In ogni caso, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la mancanza di effettive conseguenze pregiudizievoli, in danno del datore o di terzi, ovvero l'assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, non valgono, di per sé, ad escludere l'inadempimento e, quindi, la rilevanza disciplinare del fatto (Cass. Ord. n. 23318/2024, in tema di rapporto di lavoro bancario).
Con il terzo ed il quarto motivo, congiuntamente esaminabili, l'appellante censura la sentenza laddove non ha rilevato che la condotta era punibile in via conservativa dal CCNL Traporto Merci, con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro, con giudizio comunque erroneo in tema di proporzionalità.
Sostiene l'appellante che se il giudice può escludere la sanzione espulsiva anche quando un dato comportamento è tipizzato dal CCNL come sanzionabile con il licenziamento, non è vero il contrario: quando un dato comportamento è tipizzato dalle Parti Sociali come sanzionabile in via conservativa il Giudice deve necessariamente attenersi a tali previsioni e non può legittimare il licenziamento disposto dal datore di lavoro in spregio delle previsioni del CCNL.
Nel caso di specie, per la condotta “del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza” è prevista la sanzione della d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni, con conseguente, necessaria, applicabilità della tutela reintegratoria.
Ed anche nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto non tipizzato in via conservativa il comportamento ascritto al lavoratore o particolarmente grave la negligenza, avrebbe dovuto valutare, in concreto, se la condotta del lavoratore costituiva una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare di quello fiduciario, soprattutto dopo non aver valutato altrettanto grave la condotta del collega che - egualmente - non aveva risolto la CP_3 problematica.
Il Giudice ha affermato: “la ricostruzione del comportamento del lavoratore non lascia emergere alcuna volontà di collaborazione da parte del ricorrente;
pertanto , deve ritenersi legittimo il recesso per giusta causa, non sussistendo valide ragioni per giustificare il comportamento del
e tenuto conto del fatto che inviava una comunicazione di lamentela alla società Pt_1 CP_8 per il mancato servizio svolto. … il comportamento del ricorrente, come Controparte_1 accertato all'esito dell'esame della prova espletata, risulta obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro , tenuto conto della posizione del lavoratore all'interno dell' organizzazione aziendale, siccome applicato all' ufficio operativo, e della mancata applicazione delle regole aziendali;
inoltre, nel caso in esame, sono stati richiamati anche i precedenti disciplinari, sui quali non vi è stata alcuna contestazione da parte del ricorrente.
… tenuto conto della posizione del lavoratore all' interno dell' organizzazione aziendale, della assenza di valide giustificazioni, della lettera di richiamo di alla convenuta e dei CP_8 precedenti disciplinari specifici, la sanzione va ritenuta proporzionata dai fatti commessi”.
Le censure sono infondate.
Ritiene la Corte che la contrattazione collettiva qui applicabile non operi una adeguata tipizzazione del fatto illecito, in grado di farne cogliere la gravità, attesa la estrema genericità del comportamento descritto nella norma contrattuale de qua come quello di colui che “esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza”; l'addebito mosso al di non avere evaso la richiesta di Pt_1 un cliente del datore di lavoro omettendo la verifica di soluzioni operative atte a farvi fronte è riferita ad una ben specifica condotta, che proprio per la sua specificità non è sussumibile in una fattispecie di illecito descritta solo come condotta negligente, cui può ricondursi una serie indefinita di infrazioni, della più diversa entità e gravità, così che il giudice non può ritenersi vincolato, nella sua libertà di apprezzamento, da una volontà negoziale in concreto inidonea a definire l'ambito delle condotte negligenti sanzionabili solo in via conservativa.
Nel merito, il giudizio sulla gravità della condotta, escluso il requisito della tipizzazione, non consente alcuno degli approdi indicati in appello. Si trattava invero di un'operazione, quella omessa dal ricorrente, di tipo routinario, senza aspetti di Contr particolare complessità, dovendosi verificare se l'imbarco richiesto dalla poteva essere effettuato con un mezzo alternativo al rimorchio Way, risultato indisponibile, attingendo dal novero di quelli disponibili a sistema, operazione per la quale lo stesso ricorrente afferma non fosse necessario interfacciarsi con il responsabile.
Non rileva tanto, ai fini del giudizio di gravità, che il disguido non fosse addebitabile al ricorrente (come dedotto in appello), quanto che questi, a fronte della indisponibilità del mezzo, abbia omesso di eseguire la semplice verifica delle soluzioni alternative che avrebbero potuto evitare il disservizio, poi verificatosi, per l'azienda. Si ripete che la possibilità di ricorrere a tali soluzioni alternative non è stata mai contestata dal ricorrente, che dunque in maniera del tutto ingiustificata si
è sottratto a tale, elementare, adempimento, circostanza che getta luce sulla sua concreta gravità.
È del tutto ovvio che la mancata risoluzione del problema da parte del che precedeva in CP_3 turno il ricorrente, non consente, di per sé, di ritenere l'operazione di verifica come particolarmente complessa, in mancanza di ogni dato sulle attività effettivamente eseguite dal collega.
L'incolpazione si inscrive peraltro in un quadro di recidività che non consente di trattare l'episodio de quo come isolato ed emarginabile rispetto alla mole di lavoro svolta. Trattasi di infrazioni commesse dal 2019 in avanti (l'ultima delle quali sanzionata con la misura conservativa massima della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10), concentrate in un arco di tempo alquanto ristretto (tre contestazioni a distanza di pochi mesi l'una dall'altra nel 2019; una nel 2020; una nel 2021), tutte riguardanti disservizi per la committenza cagionati dalla condotta negligente, disattenta e non professionale del CUNTO nell'espletamento delle proprie mansioni (comunicazioni omesse, tardive o fuorvianti in ordine alla gestione di eventi e/o criticità), sanzionate con provvedimenti mai impugnati dal ricorrente.
Il fatto oggetto della contestazione qui in esame deve dunque ritenersi dotato di quella portata oggettiva e soggettiva che scuote in modo irreversibile la fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente e tale da rendere del tutto proporzionata ad esso la massima sanzione in inflitta, come affermato dal primo giudice.
Peraltro, come ricordato dall'appellata, è lo stesso CCNL Trasporto merci e logistica a precisare, all'art. 102, che “nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti”.
Con il quinto ed ultimo motivo l'appellante censura la omessa pronuncia sulla ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO sollevata in primo grado riguardo alla mancata formazione e/o al sottoinquadramento del ricorrente. Il Cunto era un operatore di terminale inquadrato nel 4 livello del ccnl Trasporti, che si limitava ad elaborare i dati ricevuti inserendoli al computer, senza alcun grado di autonomia gestionale (dovendo limitarsi a seguire le disposizioni predeterminate dalla dirigenza), cui non poteva dunque essere richiesta l'abilità di evadere, nell'immediato e in orario Contr notturno, richieste particolari come quelle della committenza nel caso de quo, prestazioni che si sarebbero potute esigere da un lavoratore inquadrato in livello professionale superiore.
La censura è infondata. Si rammenta che i sistemi che il avrebbe dovuto utilizzare nell'occasione erano nella Pt_1 dotazione del suo ufficio dalla data della sua assunzione nel 2018 e che in proposito il teste
[...] ha riferito che “il poteva accedere a quel sistema gestionale e rendersi conto della Tes_2 Pt_1 Cont disponibilità delle macchine”… Il servizio non effettuato a era un servizio fisso che doveva essere coperto;
era una linea fissa che c'è tutti i giorni della settimana”. E la teste Testimone_3 ha precisato che “Il si occupava della pianificazione dei viaggi e , in caso di problemi, di Pt_1 trovare le alternative possibili per garantire l' effettuazione dei viaggi. ADR Il sistema gestionale Cont era in uso anche al Cunto così come i satellitari. ADR Il servizio richiesto da era un servizio fisso che si ripete tutti i giorni, come ho potuto verificare esaminando il gestionale. ADR Cont Rispondere alla richiesta di rientrava tra le competenze ordinarie del il quale, in caso Pt_1 di problemi particolari, avrebbe dovuto trovare soluzioni alternative o addirittura chiamare un superiore per avere delucidazioni sul da farsi;
non avrebbe dovuto lasciare inevasa la richiesta;
il servizio doveva essere fatto. Preciso che quel servizio rientra nella normalità della nostra attività; Cont Cont non vi era nulla di extra nella richiesta della ADR La richiesta di può avvenire via e- mail ma anche per chiamata”.
Non era dunque necessaria una formazione apposita per l'espletamento delle mansioni necessarie a risolvere la criticità in parola, afferente ad un servizio che veniva gestito ordinariamente dal ricorrente e risolvibile con la consultazione di sistemi operativi a lui normalmente in uso.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore indeterminabile.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.350,00 oltre al
15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/02/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano