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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 22 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1171 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Pasquale Baldassarre, APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Concetta Antonica e Luca Gemelli, CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 1157/2022 del 7.2.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.10.2020, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8108/2020 pronunciato dal Tribunale di Roma in data 20.10.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della ex dipendente
[...] della somma di € 37.452,76, oltre accessori e spese legali, a titolo di differenze retributive CP_1 maturate e non percepite.
A sostegno del ricorso monitorio, per quanto qui interessa, la lavoratrice aveva dedotto: di essere stata assunta dalla dal 1999; di aver ottenuto con sentenza del Tribunale Parte_2 di Roma n. 11751/2007 l'accertamento dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro part- time a tempo indeterminato per 30 ore settimanali sin dal novembre 1999, a fronte del minor orario di lavoro originariamente pattuito di 20 ore settimanali;
di aver ottenuto altresì dal Tribunale di Roma
1 il decreto ingiuntivo n. 30038/2008, poi confermato con sentenza n. 4914/2009, per il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del diritto al maggior orario di lavoro, cui la società non aveva inizialmente dato spontanea esecuzione;
che ad agosto 2012, la parte datoriale aveva affittato il ramo d'azienda alla Facility Management s.r.l., poi ridenominata Parte_1
la quale dal 1.9.2012 al 31.5.2020 si era resa morosa nel pagamento delle differenze retributive
[...] derivanti dal maggior orario di lavoro;
di aver pertanto diffidato la società al pagamento delle spettanze, pari ad € 37.452,76; di aver diritto, peraltro, ad un part-time di 35 ore settimanali a decorrere dal settembre 2012.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente ha invece dedotto che: il decreto ingiuntivo opposto era stato pronunciato in assenza dei necessari presupposti;
l'originaria datrice di lavoro aveva in realtà dato piena attuazione alla sentenza n. 11751/2007, assegnando Parte_2 alla lavoratrice l'orario di 30 ore settimanali con comunicazione di servizio del 29.6.2009, confermata dalla successiva comunicazione di servizio dell'1.8.2011; tuttavia, la lavoratrice non aveva mai reso la prestazione come richiesta negli ordini di servizio e aveva invece continuato per 8 anni “a lavorare con il medesimo orario alle dipendenze della , sottoscrivendo Parte_1 per accettazione le relative buste-paga, senza sollevare alcun rilievo neppure a fronte dell'attestato di servizio rilasciatole in data 21.11.2018, recante il minor orario di lavoro effettivamente svolto, e omettendo di mettere a disposizione della parte datoriale le proprie energie lavorative per un orario di lavoro maggiore rispetto a quello di fatto svolto;
in ogni caso, era decorso il termine di 10 anni di cui all'art. 2946 c.c. dalla data della sentenza n. 11751/2007, di tal ché ogni diritto in essa accertato si era ormai prescritto “per non uso”; il decreto ingiuntivo n. 8108/2020 era stato peraltro concesso ingiustamente sulla base di un orario di 35 ore settimanali a decorrere dal settembre 2012, benché nel ricorso monitorio il diritto a tale maggior orario non fosse in alcun modo supportato da idonee allegazioni e prove, con maturazione delle conseguenti decadenze;
in ogni caso, era maturata in costanza di rapporto la prescrizione quinquennale estintiva di cui all'art. 2948 c.c., avendo la società opponente oltre 600 lavoratori alle proprie dipendenze;
la lavoratrice, non avendo di fatto prestato le ore di lavoro per cui aveva chiesto la retribuzione, non aveva alcun diritto al corrispettivo, potendo al più ottenere un risarcimento del danno, che tuttavia non aveva chiesto;
da ultimo, in ordine al quantum, i conteggi di controparte risultavano elaborati sulla base di voci mai neppure menzionate nel ricorso monitorio.
Nel giudizio di opposizione, la si è costituita insistendo per la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
A tal fine, ha rilevato: l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale, dovendo individuarsi il dies a quo nella data di passaggio in giudicato della sentenza n. 4914/2009 (ovverosia il 18.3.2010), ed essendo stato peraltro il termine interrotto ex art. 2944 c.c. dal riconoscimento del
2 diritto alla retribuzione per 30 ore di lavoro settimanali da parte del datore di lavoro, in ragione dell'ordine di servizio del 29.6.2009 e del pagamento della relativa retribuzione fino ad agosto 2012, atti tutti opponibili alla ex art. 2112 c.c. in ragione del contratto Parte_1 di affitto d'azienda; l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza del credito per le 5 ore settimanali in più, essendo intervenuto in data 30.12.2010 tra la cedente ed i sindacati di Parte_2 categoria un apposito accordo sindacale per l'aggiunta di 5 ore, maggiorazione che peraltro era stata riconosciuta dalla società come spettante alla lavoratrice proprio con l'attestato di servizio del
22.11.2018; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale giacché, quanto alle differenze sul TFR, esse sarebbero divenute esigibili solo dal 31.5.2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro tra le parti) e, quanto alle differenze sulla retribuzione, l'evoluzione giurisprudenziale aveva ormai riconosciuto che la prescrizione non decorre in corso di rapporto neppure ove assistito da stabilità reale;
la genericità delle contestazioni in ordine al quantum.
Tentata inutilmente la conciliazione, con la sentenza impugnata il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opponente al pagamento delle differenze retributive azionate dalla lavoratrice ed alla refusione delle spese di lite.
Ha infatti ritenuto che: le eccezioni relative alla mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo fossero assorbite, in sede di opposizione, dall'esame della fondatezza nel merito della domanda;
il diritto della lavoratrice all'orario settimanale di 30 ore fosse stato accertato dalla sentenza n. 11751/2007 ed ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 4914/2009, di tal ché non poteva ritenersi legittima una sospensione unilaterale – seppur parziale – del rapporto da parte del datore di lavoro, giacché una riduzione dell'orario lavorativo avrebbe richiesto un accordo delle parti risultante da atto scritto;
la sentenza n. 11751/2007 era opponibile alla Parte_1 in virtù del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.; la lavoratrice aveva maturato il diritto alle
[...]
5 ore in più a decorrere dal 1.8.2011 in virtù dell'accordo sindacale del 2010; non poteva ritenersi manifestata alcuna volontà abdicativa della lavoratrice al maggior orario di lavoro, neppure alla luce dell'ordine di servizio del 1.8.2011, dell'attestato di servizio del 22.11.2018 o infine dell'accordo sindacale del 30.12.2010; erano infondate entrambe le eccezioni di prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, chiedendone la riforma integrale, oltre che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione.
La si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione.
Respinta l'istanza inibitoria, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, in via preliminare, ritiene il Collegio che l'appello sia anzitutto ammissibile alla stregua dell'art. 342 c.p.c. in quanto, benché non articolati in paragrafi specifici, i motivi di
3 impugnazione sono evincibili in modo sufficientemente chiaro, così come le parti della sentenza di cui si chiede la modifica.
Analogamente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., giacché
l'appello non risulta manifestamente infondato.
3. Nel merito, parte appellante lamenta in primis che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto
“che l'obbligo del datore di erogare la retribuzione sussista anche quando la prestazione lavorativa non venga utilizzata sull'errato presupposto che sia stato il datore di lavoro a non voler utilizzare la prestazione. In questo caso è evidente e documentalmente provato che è stato il lavoratore che pur essendo stato messo in grado di svolgere una prestazione per un orario superiore di fatto non lo ha mai svolto, di fatto la lavoratrice pur avendone l'onere probatorio non ha mai provato di aver svolto
o provato a svolgere la prestazione o di averla concretamente voluto svolgerla, mai ha reso la prestazione lavorativa, mai ha chiesto di svolgere il diverso orario, anzi per moltissimi anni ha ricevuto lo statino paga con l'orario svolto, mai ha sollevato obiezioni, mai ha contestato di non essere stata messa in grado di lavorare, semplicemente non ha reso la prestazione ed adesso pretende il pagamento della retribuzione laddove non ha mai svolto la relativa prestazione esclusivamente per un fatto a lei addebitabile”.
Sarebbe stata dunque la lavoratrice – secondo l'appellante – a non osservare l'orario di lavoro di 30 ore settimanali accertato come “consolidato” dalla sentenza n. 11751/2007, benché il datore di lavoro l'avesse messa in condizioni di osservarlo.
Da tanto deriverebbe dunque l'insussistenza dell'obbligo a carico della parte datoriale di erogare la retribuzione corrispondente al maggior orario di lavoro, giacché “nelle obbligazioni sinallagmatiche l'assenza di prestazione lavorativa fa venire meno l'obbligo retributivo, ed il
Giudice erra a ritenere che sarebbe dipeso da volontà datoriale, tanto da far sorgere comunque
l'obbligo retributivo”.
3.1. Ciò posto, va precisato anzitutto che le parti non controvertono sul diritto della lavoratrice al maggior orario di 30 ore settimanali, che pacificamente ritengono accertato dalla sentenza n.
11751/2007, a fronte di un orario di 20 ore settimanali pattuito inizialmente con il contratto di lavoro del 2.8.1999 (in atti); né deducono essere intervenuto tra di loro un accordo di riduzione dell'orario di lavoro, neppure per facta concludentia; né infine contestano che la lavoratrice nel periodo oggetto di causa (settembre 2012–maggio 2020) abbia di fatto lavorato per un numero di ore inferiore alle 30 settimanali, circostanza che è da ritenersi dunque pacifica.
Il punto controverso è invece l'individuazione della parte che si sarebbe sottratta agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 11751/2007 e, dunque, all'orario di lavoro di 30 ore settimanali: ed invero, la sin dal ricorso monitorio, ha lamentato che inizialmente la “non CP_1 Parte_2 ha dato spontanea esecuzione agli effetti sostanziali della sentenza”, tanto da costringerla ad agire in
4 giudizio per il recupero forzoso delle differenze retributive, e che (a decorrere dal settembre 2012)
l'affittuaria “si è resa morosa nel pagamento delle differenze Parte_1 retributive, maturate e non percepite dalla ricorrente”.
La parte datoriale, al contrario, imputa ad una scelta della lavoratrice l'inosservanza del maggior orario di lavoro.
Va pertanto accertato in fatto quale, tra le parti, abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui alla sentenza n. 11751/2007 del 14.6.2007.
3.2. Orbene, risulta dalla documentazione prodotta agli atti, per quanto qui interessa, che:
- la lamentando il mancato spontaneo adempimento della agli CP_1 Parte_2 obblighi derivanti dalla sentenza n. 11751/2007, con ricorso monitorio ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 30038/2008, poi confermato con sentenza n. 4914/2009 del 18.3.2009, per il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del diritto al maggior orario di lavoro nel periodo dall'agosto 2003 al marzo 2008;
- all'esito di tale ulteriore pronuncia, con comunicazione di servizio del 29.6.2009 (ricevuta dalla destinataria il 2.7.2009), la dando espressamente esecuzione alla sentenza Parte_2
n. 11751/2007 (passata in giudicato il 14.6.2008), ha comunicato alla lavoratrice specifici luoghi e orari di lavoro, per un numero complessivo di 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni), con effetti a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione;
- con verbale di accordo del 30.12.2010, tuttavia, la e le rappresentanze Parte_2 sindacali, nel quadro di un accordo di ridistribuzione di un monte ore di 200 ore aggiuntive su numerosi lavoratori dipendenti della società, hanno concordato di incrementare l'orario di lavoro della da 20 a 25 ore settimanali, a decorrere dal 1.8.2011; CP_1
- con ulteriore ordine di servizio del 1.8.2011 (firmato per ricevuta dalla , la stessa CP_1
ha cionondimeno comunicato nuovamente alla lavoratrice specifici luoghi ed Parte_2 orari di lavoro, per un numero complessivo di 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni), con effetti a decorrere dal 1.9.2011;
- con contratto di affitto d'azienda dell'8.8.2012, la ha concesso in affitto Parte_2
l'azienda alla Facility Mangement s.r.l. (poi pacificamente ridenominata
[...]
con effetti a decorrere dal 1.9.2012; Parte_1
- almeno fino ad ottobre 2012, la Facility Management s.r.l. ha emesso buste-paga in favore della lavoratrice per n. 129 ore mensili, corrispondenti ad un part-time del 75% ovvero a 30 ore settimanali (v. buste-paga di settembre e ottobre 2012, in atti), emettendo invece a decorrere da dicembre 2012 buste-paga per n. 108 ore mensili, corrispondenti a 25 ore settimanali;
- con istanza del 20.11.2018, la lavoratrice ha chiesto alla Parte_1 di rilasciarle un attestato di servizio per esigenze personali, attestato che la società ha emesso il giorno
5 successivo, dichiarando che la era alle sue dipendenze “dal 12.7.1999 con contratto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato part time di 25 ore/settimanali”;
- con lettera del 5.2.2020, inviata via pec in pari data alla società affittuaria, la lavoratrice l'ha
“diffidat[a] a determinare e corrispondere … le differenze retributive maturate dal 1° novembre 2010 ad oggi”, lamentando che la parte datoriale “solo per un breve periodo di tempo, si è spontaneamente uniformata alla sentenza de qua e che, dal 1° novembre 2010, l'orario di lavoro retribuito è tornato ad essere sulla base di 20 ore, senza alcuna giustificazione da parte della … società”;
- infine, con il ricorso monitorio introduttivo dell'odierno giudizio, la lavoratrice ha lamentato invece l'inadempimento della solo a decorrere dal 1.9.2012, Parte_1 precisando con la memoria di costituzione in sede di opposizione che la retribuzione le sarebbe stata corrisposta dalla per 30 ore settimanali sino ad agosto 2012 (circostanza alla Parte_2 quale la a pag. 5 della propria memoria, ricollega sinanche il riconoscimento ex adverso CP_1 del proprio diritto, con efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.).
3.3. Ebbene, posti tali oggettivi elementi di fatto, non può non osservarsi che, pur a fronte di un inadempimento iniziale (accertato sino al marzo 2008 dalla sentenza n. 4914/2009), la Parte_2 ha poi ottemperato agli obblighi derivatile dalla sentenza n. 11751/2007, comunicando alla
[...] lavoratrice luoghi e orari di lavoro per complessive 30 ore settimanali con i due ordini di servizio del
29.6.2009 e del 1.8.2011, e confermando dunque con quest'ultimo ordine di servizio l'orario di 30 ore settimanali pur a seguito del verbale di accordo del 30.12.210 con il quale le stesse organizzazioni sindacali, sul presupposto che la lavorasse in realtà 20 ore settimanali, avevano concordato CP_1 un aumento del suo orario a 25 ore settimanali.
Né risultano ulteriori ordini di servizio con cui la società abbia successivamente ridotto al di sotto delle 30 ore settimanali l'orario di lavoro della CP_1
Non solo. La parte datoriale – dapprima quale poi quale Facility Parte_2
Management s.r.l. – ha altresì dato esecuzione alla ridetta sentenza continuando a pagare la lavoratrice per 30 ore settimanali almeno fino ad agosto 2012 (come dalla stessa ammesso nel presente CP_1 giudizio), ma in realtà sino ad ottobre 2012 (se si tiene conto delle prime due buste-paga emesse dalla
Facility Management s.r.l.).
Ebbene, a fronte di tale ottemperanza della parte datoriale, la risulta invece aver CP_1 prestato di fatto un orario di lavoro inferiore sin dal novembre 2010, e precisamente di 20 ore a decorrere dall'1.11.2010 e di 25 a decorrere dall'1.8.2011, come risulta dalla diffida del 5.2.2020 e dall'accordo sindacale del 30.12.2010: con la diffida, infatti, l'appellata ha lamentato una riduzione a 20 ore dell'“orario di lavoro retribuito” sin dall'1.11.2010, così ammettendo di aver lavorato sin da allora per un numero inferiore di ore e, peraltro, manifestando di dolersi in realtà non tanto della riduzione dell'orario di lavoro, quanto invece della sola presunta riduzione della retribuzione;
quanto
6 all'accordo sindacale del dicembre 2010, esso dà atto di un orario di lavoro all'epoca di 20 ore settimanali, aumentandolo dunque a 25 con decorrenza dall'agosto 2011.
A ben guardare, pertanto, la lavoratrice sin dal novembre 2010 ha di fatto ridotto il suo orario di lavoro, benché la parte datoriale abbia continuato ad adempiere agli obblighi su di essa gravanti relativamente al maggior orario di lavoro di 30 ore settimanali, almeno sino ad ottobre 2012 quanto agli obblighi meramente retributivi e, sotto il profilo organizzativo, con i due ordini di servizio del
2009 e 2011, l'ultimo dei quali mai revocato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la riduzione dell'orario di lavoro di fatto osservato dalla non possa imputarsi ad una scelta della parte datoriale e che debba pertanto escludersi nella CP_1 specie una sospensione unilaterale parziale del rapporto – corrispondente alla differenza oraria – ad opera della odierna appellante o della sua dante causa.
Semmai, la società, nel dicembre 2012, preso atto della riduzione dell'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice, deve aver sospeso a sua volta parzialmente la propria prestazione, iniziando a retribuire la per le sole ore effettivamente lavorate (25, come da buste-paga in atti), CP_1 pervenendosi così ad una parziale sospensione consensuale del rapporto, come peraltro documentata dall'attestato di servizio del 21.11.2018 (per 25 ore), richiesto e mai contestato dalla lavoratrice.
3.4. Ebbene, tali circostanze vanno lette alla luce della più autorevole giurisprudenza, la quale ha precisato che “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente
"sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione”.
Argomentando a contrario, deve dunque ritenersi che, ove una tale sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore non vi sia stata, il lavoratore sia tenuto a dimostrare di avergli offerto le proprie energie lavorative, costituendolo in mora.
3.5. Ebbene, sotto tale profilo, rileva il Collegio che la non solo non risulta aver mai CP_1 offerto le proprie energie lavorative alla parte datoriale successivamente all'ottobre 2012, ma non risulta neppure aver mai lamentato una indebita riduzione dell'orario di lavoro, essendosi in realtà limitata esclusivamente a dolersi della mancata retribuzione parametrata al maggior orario di lavoro formalmente spettante.
7 Appare infatti innegabile che, pur a dispetto delle buste-paga emesse sin dal dicembre 2012 per
25 ore settimanali e dell'attestato di servizio del 21.11.2018 rilasciato dalla parte datoriale per lo stesso numero di ore, la lavoratrice si sia attivata per la prima volta solo con la diffida del 5.2.2020, chiedendo peraltro non il ripristino dell'orario di lavoro di 30 (o finanche di 35) ore settimanali, ma il solo pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate sin dal 1.11.2010.
Alla stregua di tali considerazioni, ritiene pertanto il Collegio che, in difetto di sospensione unilaterale del rapporto ad opera della parte datoriale, la non avendo dimostrato di aver CP_1 altrimenti costituito in mora il datore di lavoro, nulla possa ora pretendere a titolo di differenze retributive per il maggior orario non svolto.
4. Restando dunque assorbito ogni ulteriore motivo di impugnazione, l'appello va integralmente accolto, con riforma della sentenza impugnata, revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della lavoratrice alla refusione in favore della controparte delle spese di lite del doppio grado, da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 8108/2020 pronunciato dal Tribunale di Roma in data
20.10.2020, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata per i titoli di cui al ricorso monitorio;
2. condanna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 3.512,50 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oneri accessori come per legge.
Roma, lì 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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