Ordinanza collegiale 9 luglio 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’annullamento
- del Decreto -OMISSIS- 2023.08.03, notificato alla parte ricorrente in data 23.10.23, a mezzo del quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (Previmil), ii° reparto - 5^ divisione - 3^ sezione, ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- dell’11.07.2023;
- nonché il verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Roma Mod. BL/B n.-OMISSIS- datato 19.09.2022, che ha giudicato l’infermità sofferta dalla parte ricorrente non stabilizzata;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. AS SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1334 del 2023 di cui all’epigrafe, notificato il 21.12.2023 e depositato il 22.12.2023, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento del Decreto -OMISSIS- 2023-08-03, notificato alla parte ricorrente in data 23.10.23, a mezzo del quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (previmil), ii° reparto - 5^ divisione - 3^ sezione, ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per la infermità “leucemia linfoblastica acuta b l3 tipo burkitt, trattato con polichemioterapia e trapianto allogenico, complicata da gvhd polmonare ed epatica, in attuale stretto follow-up è riconosciuta non dipendente da fatti di servizio” in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- dell’11.07.2023, nonché il verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Roma Mod. BL/B n.-OMISSIS- datato 19.09.2022, che ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente non Stabilizzata, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente ”.
1.1. Con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente propone un’unica doglianza con la quale censura gli atti impugnati per eccesso di potere stante l’evidente difetto di istruttoria e di motivazione avendo quest’ultima dimostrato di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dall’art. 603 cit., in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia nonché avendo provato l’insorgenza della patologia tumorale (la “ leucemia linfoblastica acuta b l3 tipo burkitt” ) espressiva del predetto rischio e non avendo, invece, l’Amministrazione (datrice di lavoro) provato alcuno specifico fattore causale alternativo.
2. In data 04.01.2025, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione statale la quale, in data 10.01.2024, ha depositato una memoria ove ha insistito per il rigetto stante l’insussistenza di evidenze medico-legali circa la correlazione tra l’esposizione alle nanoparticelle e all’uranio impoverito e l’insorgenza di patologie neoplastiche.
3. In vista dell’udienza pubblica del 07.07.2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 07.07.2025, il Collegio con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 09.07.2025 ha disposto la sospensione del giudizio in attesa delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato su questioni di diritto dirimenti per la decisione del caso di specie con onere di riassunzione in capo alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 80, comma 1, del codice del processo amministrativo.
5. In data 23.10.2025, a seguito del deposito delle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 12, 13, 14 e 15 del 07.10.2025, la parte ricorrente ha depositato l’istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio ex art. 80, comma 1, del codice del processo amministrativo.
6. In vista dell’udienza pubblica del 12.01.2026, la parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 12.01.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va accolto, per evidente difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo al provvedimento impugnato.
9. Com’è noto, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461/2001, “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione” ed è, quindi, il dominus dell’istruttoria su tale decisivo presupposto, che confluisce, poi, nel parere in conformità al quale, ex art. 14 del d.P.R. 461/2001, l’Amministrazione procedente deve adottare il provvedimento finale.
9.1. Il parere conclude, pertanto, un autonomo subprocedimento, che deve svolgersi necessariamente nel rispetto dei principi che informano il procedimento principale, sicché:
- è il C.v.c.s. a dover accertare d’ufficio i fatti rilevanti ai fini della decisione sul nesso di causalità, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il parere finale deve dar conto dei risultati dell’istruttoria, illustrare i fatti acquisiti e spiegare, tramite un coerente percorso logico-argomentativo, le conclusioni finali, ai sensi dell’art. 3, co. 1, della legge 241/1990.
9.2. Al riguardo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le recenti sentenze gemelle nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025 – affrontando la specifica questione delle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio all’estero – ha avuto modo di affermare che, data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente al militare la dimostrazione dell’avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un’associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra. Grava invece sull’Amministrazione-datrice di lavoro dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia (es. fattori personali o ambientali non legati al servizio).
9.3. Dunque, la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale è presunta per legge.
9.4. Trattasi di una presunzione relativa ricavabile – come precisato dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – dall’art. 603 dell’ordinamento militare, recante una norma di autorizzazione di spesa “per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio” (così la rubrica). Il personale interessato dalla predetta disposizione normativa è quello “che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali”, nonché quello “impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti” , “ abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative” (comma 1).
9.5. Di rilievo è la tipizzazione, in tale disposizione normativa (come modificata dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2010, n. 228), di un rischio professionale specifico, legato a “particolari condizioni ambientali od operative” e consistente nelle «infermità o patologie tumorali” insorte “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”. Può allora ritenersi che l’individuazione di un “rischio tipico e specifico” per la salute, insito nello svolgimento di prestazioni lavorative in determinati contesti operativi, esprima un nuovo paradigma nel sistema dell’equo indennizzo per dipendenza di malattia da causa di servizio, in cui essa è considerata sussistente direttamente dalla legge. Sul punto la legge ha operato una valutazione astratta, con l’obiettivo di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e che trae fondamento sul piano razionale nelle acquisizioni della scienza medica e negli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa, anche in sede internazionale, sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare nell’ambito delle “missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali” , quali contesti lavorativi in cui si annidano rischi di contrarre patologie di carattere tumorale.
9.6. Il legislatore ha così individuato un “rischio professionale specifico” nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: “condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
9.7. L’autorizzazione di spesa (finalizzata “al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano” esposto a maggiori rischi per la sua salute, a causa delle condizioni ambientali o operative che a posteriori, “anche per effetto di successivi riscontri” , si sono manifestate in una delle patologie che di quei rischi sono la concretizzazione), si è pertanto basata su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva. Attraverso l’impiego del concetto di “ rischio professionale specifico ” l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto. Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sull’Amministrazione-datrice di lavoro.
9.8. Il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, è stato dunque innovato nei termini ora esposti dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare di attuazione (in particolare dall’art. 1078, in precedenza esaminato), con la descritta rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio.
9.9. Dunque, in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale si sostanzia in “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”.
9.10. Nel caso di specie, allora, al fine di escludere il presunto nesso di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati (quale sicuramente erano quelli in Bosnia Erzegovina, Afghanistan e Somalia) (fatti non specificamente contestati dalla parte resistente e quindi da ritenersi provati ex art. 64, comma 2, c.p.a.), l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia della parte ricorrente.
9.11. Nondimeno, una tale prova contraria non si rinviene negli atti impugnati che si riducono a mere formule di stile che fanno riferimento – del tutto genericamente – solo all’inidoneità della tipologia di attività espletate dalla parte ricorrente nei predetti luoghi e alla collocazione cronologica delle stesse. Trattasi di formule del tutto astratte a cui è estraneo qualsiasi, anche minimo, riferimento al caso concreto e al quadro clinico della parte ricorrente, con conseguente spersonalizzazione del giudizio e che non individuato in alcun modo un fattore causale alternativo idoneo a vincere la predetta presunzione relativa.
9.12. In conclusione, proprio alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, è evidente come, nella specie, la parte ricorrente abbia dimostrato di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dall’art. 603 cit., in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia nonché l’insorgenza della patologia tumorale (la “ leucemia linfoblastica acuta b l3 tipo burkitt” ) espressiva di quel rischio; mentre è altresì lampante come l’Amministrazione resistente non abbia in alcun modo provato la specifica genesi extra-lavorativa della patologia in questione.
9.13. Sulla base di tali considerazioni, in conclusione, il ricorso va pertanto accolto con annullamento degli atti in epigrafe indicati e rimessione della pratica all’Amministrazione affinché riesamini la domanda di riconoscimento della causa di servizio della parte ricorrente emendando le carenze istruttorie e motivazionali sopra evidenziate.
10. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della parte ricorrente con dovere dell’Amministrazione statale di ripronunciarsi, previo nuovo parere del CVCS, sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio emendando le carenze citate in motivazione e quindi evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi, specificamente riferibili al militare, che avrebbero agito nel caso di specie eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in teatri operativi caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito.
Condanna le Amministrazioni resistenti – in solido – alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RE MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
AS SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS SB | RE MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.