Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1414 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via XXIV Maggio, n. 94
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso l'agenzia territoriale dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità ai superstiti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/04/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 27/04/2021, ha presentato domanda all' al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in quanto, alla data della morte della madre, già titolare di trattamento pensionistico, si trovava nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed era figlio convivente a carico del genitore deceduto;
- che l' ha rigettato la domanda per carenza dei requisiti sanitari;
CP_2
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso al Comitato
Provinciale , rimasto privo di esito;
CP_1
- che è affetto dalle seguenti patologie: “sclerosi multipla forma recidivante – remittente con interessamento encefalo-midollare in trattamento farmacologico continuativo e deficit neuro motorio diffuso;
psoriasi generalizzata;
ipostenia arto superiore sinistro, neuropatia periferica;
diabete mellito tipo 2; ritenzione urinaria e stipsi ostinata;
depressione endoreattiva grave;
ipertrofia prostatica benigna;
tiroide di Hashimoto;
spondilodiscoartrosi cervicale con ernia C6- C7”, come accertato da questo
Tribunale nell'ambito di un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. N.
737/2017).
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: "
Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare sulla base della documentazione in atti (decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri in data 11.07.2019, divenuto definitivo e CTU medico – legale allegata) o, in subordine, eventualmente previa CTU medico legale, che il ricorrente ha diritto ad ottenere la pensione di reversibilità a carico dell' in quanto affetto da CP_1
infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a 3
svolgere qualsiasi attività lavorativa già presenti al momento del decesso della madre avvenuto in data 27.03.2018 e per l'effetto condannare l' a CP_1
corrispondere in favore del ricorrente la pensione di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso della madre,(dante causa del ricorrente) avvenuto in data 27.03.2018, con tutti i ratei scaduti e da scadere, con interessi legali e/o rivalutazione monetaria;
Condannare l' al pagamento delle CP_1
spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. ".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'insussistenza dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione richiesta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Giova premettere che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965 stabilisce che:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è 4
elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai
18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a 5
norma dell'art. 12".
È pacifico in giurisprudenza, ma emerge con chiarezza anche dal dettato normativo, che i due requisiti richiesti dalla legge ai fini del conseguimento della pensione ai superstiti da parte del figlio inabile, ossia la cd vivenza a carico e l'inabilità, debbano coesistere, al momento della morte del titolare del trattamento pensionistico, affinché si possa profilare il diritto alla percezione della pensione.
Nel caso che ci occupa, la domanda proposta è stata rigettata per difetto del requisito sanitario.
Ed invero l' nel costituirsi in giudizio, ha richiamato la CP_1
motivazione del provvedimento di rigetto della domanda emesso in via amministrativa e fondato sul difetto del requisito sanitario.
In ogni caso, ai fini dell'allegazione del requisito della vivenza a carico, il ricorrente ha allegato un certificato storico di famiglia - dal quale si evince lo stato di convivenza tra il ricorrente e la madre – e una dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa allo stato di stabile convivenza con la madre, ulteriormente supportati dal decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 11/07/2019, che ha accertato che il ricorrente era totalmente inabile al lavoro dal 17/09/2016, ossia anteriormente al decesso della madre, avvenuto
27/03/2018.
Orbene, il requisito della c.d. vivenza a carico è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr.
14346 del 2016)
La documentazione prodotta è sufficiente ai fini dell'allegazione del requisito della vivenza a carico, considerando peraltro che l' non ha CP_1
operato specifiche contestazioni sul punto. 6
Con riferimento al requisito sanitario, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di rversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della
"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità, ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8678 del
09/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011).
Inoltre, il requisito sanitario deve sussistere già al momento della morte del genitore.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito sanitario, fa piena prova la CTU espletata nel corso del presente giudizio, perché fondata su un attendo esame obiettivo e coerente con la documentazione medica in atti.
Il C.T.U., premettendo che il ricorrente è affetto da: “SCLEROSI
MULTIPLA FORMA R-R - DEPRESSIONE ENDOREATTIVA GRAVE -
BE MELLITO TIPO II INSULINO-DIPENDENTE IN SOGGETTO CON
PARESTESIE AGLI ARTI - POLIARTROSI CON POLIARTRALGIE DIFFUSE
CON LIMITAZIONI FUNZIONALI DELLE GRANDI ARTICOLAZIONI IN
SOGGETTO CON IA DIFFUSA DA SPONDILO-DISCO-ARTROSI
ED IE AL ARTRITE PSORIASICA IN TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO” ha concluso che l'insieme delle patologie riscontrate determinano una inabilità al lavoro totale - nella misura del 100% - ed erano già presenti alla data del decesso della madre.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da valide 7
considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
Pertanto, stante la sussistenza di entrambi i requisiti necessari ai fini della corresponsione della pensione ai superstiti in favore del ricorrente, il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' si CP_1
giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano a carico dell' parte soccombente, le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 1414/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente, in quanto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% al momento della morte della madre , ha diritto a percepire la Controparte_4
pensione ai superstiti, secondo quanto previsto dalla legge 21 luglio 1965 n.
903 e successive modifiche o integrazioni dalla data del decesso del genitore;
- Per l'effetto, condanna l' in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione indiretta secondo quanto previsto dalla legge 21 luglio 1965 n. 903 e successive modifiche ed integrazioni sin dalla data del decesso della madre;
-Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
4638,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del 8
procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Controparte_3
Locri, 13/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci