Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 01233/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2023, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio IF in Pagani, via Donato Ammaturo, 21;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania - Sede Provinciale di Napoli, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania - Sede Provinciale di Salerno, non costituite in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la declaratoria
dell'illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Pontecagnano Faiano sull'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 31/2017, presentata da IA Italia S.p.A. in data 9 giugno 2022
e per l'accertamento
dell'obbligo del Comune di Pontecagnano Faiano di provvedere in relazione alla medesima istanza presentata da IA Italia S.p.A. in data 9 giugno 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 9 giugno 2022, IA s.p.a., odierna ricorrente, ha presentato al Comune di Pontecagnano Faiano e all’ARPAC un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 d. lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile da realizzarsi presso il medesimo Comune, in Via Amerigo Vespucci, 19. In pari data ha altresì presentato al Comune un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 31/2017, ricadendo l’impianto nell’ambito di una porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di vincolo paesaggistico.
Con provvedimento prot. 40617 del 19 settembre 2022 il Comune di Pontecagnano Faiano ha respinto la richiesta di installazione dell’impianto. Il provvedimento di diniego è stato gravato da IA dinanzi a questo TAR con ricorso incardinato con n. 1945/2022 R.G., accolto con sentenza di questa Sezione (TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 dicembre 2022, n. 3582) che ha accertato l’avvenuto perfezionamento per silenzio assenso dell’autorizzazione comunale.
2. Tanto premesso, a mezzo dell’odierno gravame IA lamenta l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, formulando censure di violazione di legge (artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, artt. 3, 10 e 11 d.P.R. n. 31/2017, art. 146 d.lgs. n. 42/2004) e di eccesso di potere (irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione).
Deduce in particolare che, ad onta del decorso di otto mesi dalla presentazione dell’istanza, nessuna comunicazione è pervenuta da parte del Comune o della Soprintendenza, in violazione dell’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 31/2017 (ai sensi del quale il Comune deve trasmettere alla competente Soprintendenza l’istanza de qua entro il termine tassativo di venti giorni dalla sua ricezione) e dell’art. 10 d.P.R. n. 31/2017, a mente del quale il provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio semplificato deve essere adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
La ricorrente ha pertanto chiesto di ordinare al Comune di Pontecagnano Faiano di provvedere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata entro trenta giorni nonché di provvedere alla
nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
3. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, con controricorso di forma.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Pontecagnano Faiano ha insistito per la reiezione del ricorso, non potendosi ritenere che sull’istanza della ricorrente si sia formato il silenzio assenso.
4. Alla camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 la causa è stata introitata in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, non risultando conferenti le difese svolte dal Comune, incentrate sulla mancata formazione del silenzio assenso, laddove la ricorrente intende contestare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’ente locale che, nonostante il tempo intercorso, non ha provveduto a trasmettere la pratica alla Soprintendenza, di fatto bloccando il prosieguo dell 'iter per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
6. Ai sensi dell'art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 “ con regolamento …. sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ".
In tale prospettiva viene in rilievo il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recante “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ”, il quale, all'art. 11 (rubricato “ semplificazioni procedimentali ”) prevede, per quanto qui di specifico interesse:
- “ l'amministrazione procedente valuta la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento” (comma 3);
- “ l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi ” (comma 5);
- “ in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente " (comma 6).
Orbene, a fronte degli obblighi di natura procedimentale delineati dai commi 5 e 6 del citato art. 11 in capo all’amministrazione destinataria di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, il Comune resistente - giusta quanto denunziato in ricorso e rimasto incontestato - è rimasto inerte, non provvedendo a porre in essere alcuno degli atti delle suddette serie procedimentali.
In tal modo l’ente locale ha senz’altro violato l'obbligo generale di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso “ che si muova, alternativamente, in uno dei due corni, previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 11 d. P. R. 31/2017 cit., non potendosi prefigurare alcuno dei due diversi sbocchi procedimentali, trattandosi di poteri e valutazioni, di carattere discrezionale, dell'autorità deputata alla gestione del vincolo ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 maggio 2021, n. 1254) nei termini stabiliti dalla normativa sopra richiamata.
7. Ne consegue che l'azione, volta alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Pontecagnano Faiano, va accolta, ed allo stesso Comune va, pertanto, ordinato di concludere il predetto procedimento nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero dalla notificazione, se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di eventuale ulteriore inerzia del Comune, si nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, che porrà in essere gli adempimenti procedurali eventualmente omessi dall’amministrazione comunale.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei rapporti con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Pontecagnano Faiano al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO