CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1243/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2550/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11919/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 212 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Voglia codesta Onorevole Commissione adita: - riformare la sentenza appellata, dichiarando legittimo l'operato dell'Ente e per l'effetto integralmente dovuto l'importo dedotto nei provvedimenti impugnati;
- condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio.
Resistente/Appellato: l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, contrariis reiectis, voglia: in via principale, rigettare il ricorso in appello proposto da Roma Capitale e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11919/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 1, e condannare, in forza dell'art. 15, co. 1 e 2 ter, del g.lgs 546/1992, la medesima controparte alla refusione delle spese del presente grado di merito;
in via subordinata, dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio,
n. 252 del 7.06.2021 per violazione del principio del contraddittorio endoprodecimentale, come argomentato nel paragrafo 2.2. delle controdeduzioni, e condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2ter, del D.lgs
546/1992, Roma capitale alla refusione delle spese del presente grado del giudizio di merito;
in via ancora più subordinata, disporre l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 252 del
7.6.2021 (IMU) per violazione dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23 del 2011, come argomentato nel sottoparagrafo 2.1 delle Controdeduzioni, e l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 212 del 7.6.2021 riducendo al 20% la TASI accertata, come argomentato nel sottoparagrafo 2.3 delle Controdeduzioni, e condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2 ter, del D.Lgs.
n. 546 del 1992, Roma Capitale alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio di merito; in via ulteriormente subordinata, disporre, in forza degli artt. 12, comma 5, primo e terzo periodo, del D.Lgs. n.
472 del 1997 e 6, comma 2, lett. d), del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie" adottato dal Comune di Roma, l'annullamento totale della complessiva sanzione amministrativa unica pecuniaria irrogata rispetto ai tributi dell'IMU e della TASI di competenza del periodo di imposta 2016, come argomentato nel sottoparagrafo 2.4. delle Controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini TASI ed IMU, il Comune di Roma accertava in capo al Resistente_1 una maggiore imposta IMU dovuta, per omesso versamento ed omessa dichiarazione, relativamente all'anno di imposta 2016.
Roma Capitale emetteva gli avvisi di accertamento IMU n. 252 e TASI n. 212 di importo rispettivamente pari ad € 27.594,98 ed € 2.090,73 notificati il 24/06/2021.
Avverso siffatti avvisi, il contribuente proponeva debitamente ricorso con efficacia di reclamo presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, dimostrando la sussistenza di tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari per fruire dell'esenzione IMU.
L'Ente Impositore, non riconoscendo la fondatezza di quanto asserito dal ricorrente, provvedeva ad emettere i provvedimenti di diniego all'istanza Prot. n. QB/2021/486718 del 10/11/2021, IMU 2016 e Prot. n.
QB/2021/464391 del 28/10/2021, TASI 2016.
Il Resistente_1 si costituiva dunque in giudizio.
Con sentenza n. 11919/1/22, la Corte di Giustizia di I grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo provati i requisiti necessari per godere dell'esenzione.
Avverso siffatta sentenza propone appello l'Ufficio, insistendo per le ragioni a sostegno del proprio operato.
Resiste in giudizio il contribuente con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza oggetto del presente gravame nella parte in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto all'esenzione del contribuente dal tributo IMU-TASI. Secondo l'Ufficio, pur sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, come peraltro avvalorato dalla presenza di giudicati in tal senso favorevoli al contribuente - i quali non producono alcun effetto nel presente giudizio per le note ragioni circa la limitata efficacia del giudicato tributario e del principio di autonomia dei periodi d'imposta -, il diritto all'esenzione andrebbe negato in quanto il contribuente non ha provveduto a presentare l'apposita dichiarazione. Posto ciò, il contribuente sarebbe decaduto dal diritto all'esenzione, nulla rilevando il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
Il contribuente, dal canto suo, si limita a dimostrare la sussistenza di detti requisiti, argomentando che la mancata presentazione della dichiarazione non può inibire il riconoscimento dell'esenzione.
Tale argomentazione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non può essere accolta dall'odierno collegio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24200 del 09 settembre 2024, con argomentazioni condivise dall'odierno collegio, ha ribadito che il riconoscimento del beneficio IMU “postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013,
n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma.
Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge”.
Pertanto, accertata la mancata presentazione della dichiarazione nei termini, ovverosia venuto meno il requisito procedimentale necessario per usufruire del beneficio, il contribuente non può vantare alcun diritto all'esenzione dal tributo municipale per i predetti immobili.
Nonostante tale eccezione sia stata formulata da Roma Capitale per la prima volta durante il presente grado di giudizio, non sussiste alcun limite alla sua rilevabilità d'ufficio ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
La mancata presentazione della dichiarazione, per le ragioni sovraesposte, incide, infatti, sugli elementi costitutivi del diritto all'esenzione medesimo, divenendo così parte integrate del beneficio. Pertanto,
l'eccezione rientra tra quelle sollevabili d'ufficio e ricade nell'eccezione di cui all'art. 57, co.2, Dl.gd 546/1992.
Nondimeno, la condotta dell'Ufficio, che non ha prontamente sollevato l'eccezione in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, è comunque idonea ad incidere sulla condanna alle spese.
In ragione di ciò, le spese di lite sono compensate per entrambi i giudizi.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2550/2023 depositato il 12/05/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11919/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 212 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Voglia codesta Onorevole Commissione adita: - riformare la sentenza appellata, dichiarando legittimo l'operato dell'Ente e per l'effetto integralmente dovuto l'importo dedotto nei provvedimenti impugnati;
- condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio.
Resistente/Appellato: l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, contrariis reiectis, voglia: in via principale, rigettare il ricorso in appello proposto da Roma Capitale e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11919/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 1, e condannare, in forza dell'art. 15, co. 1 e 2 ter, del g.lgs 546/1992, la medesima controparte alla refusione delle spese del presente grado di merito;
in via subordinata, dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio,
n. 252 del 7.06.2021 per violazione del principio del contraddittorio endoprodecimentale, come argomentato nel paragrafo 2.2. delle controdeduzioni, e condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2ter, del D.lgs
546/1992, Roma capitale alla refusione delle spese del presente grado del giudizio di merito;
in via ancora più subordinata, disporre l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 252 del
7.6.2021 (IMU) per violazione dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23 del 2011, come argomentato nel sottoparagrafo 2.1 delle Controdeduzioni, e l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 212 del 7.6.2021 riducendo al 20% la TASI accertata, come argomentato nel sottoparagrafo 2.3 delle Controdeduzioni, e condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2 ter, del D.Lgs.
n. 546 del 1992, Roma Capitale alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio di merito; in via ulteriormente subordinata, disporre, in forza degli artt. 12, comma 5, primo e terzo periodo, del D.Lgs. n.
472 del 1997 e 6, comma 2, lett. d), del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie" adottato dal Comune di Roma, l'annullamento totale della complessiva sanzione amministrativa unica pecuniaria irrogata rispetto ai tributi dell'IMU e della TASI di competenza del periodo di imposta 2016, come argomentato nel sottoparagrafo 2.4. delle Controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini TASI ed IMU, il Comune di Roma accertava in capo al Resistente_1 una maggiore imposta IMU dovuta, per omesso versamento ed omessa dichiarazione, relativamente all'anno di imposta 2016.
Roma Capitale emetteva gli avvisi di accertamento IMU n. 252 e TASI n. 212 di importo rispettivamente pari ad € 27.594,98 ed € 2.090,73 notificati il 24/06/2021.
Avverso siffatti avvisi, il contribuente proponeva debitamente ricorso con efficacia di reclamo presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, dimostrando la sussistenza di tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari per fruire dell'esenzione IMU.
L'Ente Impositore, non riconoscendo la fondatezza di quanto asserito dal ricorrente, provvedeva ad emettere i provvedimenti di diniego all'istanza Prot. n. QB/2021/486718 del 10/11/2021, IMU 2016 e Prot. n.
QB/2021/464391 del 28/10/2021, TASI 2016.
Il Resistente_1 si costituiva dunque in giudizio.
Con sentenza n. 11919/1/22, la Corte di Giustizia di I grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo provati i requisiti necessari per godere dell'esenzione.
Avverso siffatta sentenza propone appello l'Ufficio, insistendo per le ragioni a sostegno del proprio operato.
Resiste in giudizio il contribuente con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza oggetto del presente gravame nella parte in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto all'esenzione del contribuente dal tributo IMU-TASI. Secondo l'Ufficio, pur sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, come peraltro avvalorato dalla presenza di giudicati in tal senso favorevoli al contribuente - i quali non producono alcun effetto nel presente giudizio per le note ragioni circa la limitata efficacia del giudicato tributario e del principio di autonomia dei periodi d'imposta -, il diritto all'esenzione andrebbe negato in quanto il contribuente non ha provveduto a presentare l'apposita dichiarazione. Posto ciò, il contribuente sarebbe decaduto dal diritto all'esenzione, nulla rilevando il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
Il contribuente, dal canto suo, si limita a dimostrare la sussistenza di detti requisiti, argomentando che la mancata presentazione della dichiarazione non può inibire il riconoscimento dell'esenzione.
Tale argomentazione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non può essere accolta dall'odierno collegio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24200 del 09 settembre 2024, con argomentazioni condivise dall'odierno collegio, ha ribadito che il riconoscimento del beneficio IMU “postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013,
n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma.
Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge”.
Pertanto, accertata la mancata presentazione della dichiarazione nei termini, ovverosia venuto meno il requisito procedimentale necessario per usufruire del beneficio, il contribuente non può vantare alcun diritto all'esenzione dal tributo municipale per i predetti immobili.
Nonostante tale eccezione sia stata formulata da Roma Capitale per la prima volta durante il presente grado di giudizio, non sussiste alcun limite alla sua rilevabilità d'ufficio ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
La mancata presentazione della dichiarazione, per le ragioni sovraesposte, incide, infatti, sugli elementi costitutivi del diritto all'esenzione medesimo, divenendo così parte integrate del beneficio. Pertanto,
l'eccezione rientra tra quelle sollevabili d'ufficio e ricade nell'eccezione di cui all'art. 57, co.2, Dl.gd 546/1992.
Nondimeno, la condotta dell'Ufficio, che non ha prontamente sollevato l'eccezione in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, è comunque idonea ad incidere sulla condanna alle spese.
In ragione di ciò, le spese di lite sono compensate per entrambi i giudizi.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.