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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/08/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Franco Bonsanti
[...]
-appellante- contro
, con il patrocinio degli avv.ti Devis Gentilini e Elisa Righetti Controparte_1
-appellata ed appellante incidentale- nonché con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Matteo De Martini
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 3265/2022 del Tribunale di Bologna del 24/11/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 6/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Bologna accogliere l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto – rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale della Controparte_1 per le ragioni esplicitate nelle difese dell' - in totale annullamento e/o riforma della sentenza n. Pt_1 3265/2022, pronunciata dal Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice On. Dott. Daniele pagina 1 di 9 Martino ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento n.6427/19 R.G., in data 24.11.2022, depositata in pari data in Cancelleria, comunicata dalla stessa Cancelleria all' in data 9 gennaio 2023, Parte_1 non notificata:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Parte_1 in relazione alla domanda di risarcimento danni
[...] dispiegata dall' Parte_2 nella persona del legale rappresentante, con sede in GA TA (Bologna), Via La Cà n.404, nel giudizio di primo grado per le motivazioni espresse nelle proprie difese;
- dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della Regione Emilia-Romagna quanto alla domanda della parte attrice, in riforma della sentenza che alla lett. a) del
P.Q.M.
dichiara la legittimazione passiva anche dell' ; Parte_1
- dichiarare infondato il capo/i capi della sentenza in cui viene “accertato il rapporto di solidarietà tra ed per i danni verificatisi negli A.T.C. e viene dichiarata Parte_3 Parte_1
“fondata la domanda di regresso” formulata dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell' Pt_1
con le determinazioni e gli effetti cui al punto n. 4) del
P.Q.M.
della decisione, annullando in
[...] parte qua la sentenza impugnata;
- in conseguenza, annullare anche il punto n.5 della sentenza per quanto riguarda le statuizioni nei confronti dell' come da parte motiva;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande Parte_1 formulate dalla nei confronti dell' nel giudizio di primo grado, Parte_3 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- respingere ogni domanda proposta nel presente giudizio - n.843/2023 R.G. C.A. - dalla Pt_1 nei confronti dell' ; Parte_3 Parte_1
- rigettare l'appello della in persona del legale rappresentante pro-tempore - Parte_3 e di cui al procedimento riunito n. 906/23 R.G. C.A. Bologna - contro la sentenza n. 3265/2022 depositata il 24 novembre 2022, non notificata, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e resa inter partes dal Tribunale di Bologna – Giudice Dott. Martino – nella causa R.G. 6427/2019, respingendo tutte le domande della proposte contro l' a qualunque titolo precisate dall'appellante Pt_3 Parte_1 nelle conclusioni rassegnate poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_3 in Viale Aldo Moro n.52, al pagamento delle spese processuali in favore dell' Pt_1 [...]
, oltre ai compensi Parte_1 legali, C.P.A., spese generali 15% L.P.F., accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per entrambi i procedimenti riuniti in appello.”
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- respingere integralmente l'appello proposto dall' Parte_4
e l'annullamento della sentenza n. 3265/2022 del Tribunale Civile di Bologna, Sezione Terza,
[...] pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 24 novembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n. 6427/2019 dal Giudice Onorario Dott. Daniele Martino, e in ogni caso respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accogliere le conclusioni formulate nel giudizio R.G. n. 906/2023 (riunito ex art. 274, comma 1, c.p.c. in data 28 novembre 2023 con il presente giudizio) e, quindi, in riforma della sentenza n. 3265/2022 del Tribunale Civile di Bologna, Sezione Terza, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 24 pagina 2 di 9 novembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n. 6427/2019 dal Giudice Onorario Dott. Daniele Martino:
- in via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di titolarità attiva dell'
[...] ed il difetto di titolarità passiva della Regione Emilia-Romagna con Parte_2 riferimento ad ogni domanda ex adverso formulata;
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte dall' nel giudizio di prime cure;
Parte_2
- in via subordinata, nel merito, contenere quanto ritenuto dovuto all' Parte_2 entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile
[...] all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- subordinatamente, nella denegata e scongiurata ipotesi di condanna della Parte_3 condannare l' : Parte_4
- in via principale, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 c.c., a tenere integralmente indenne la rispetto a quanto la stessa fosse, in denegata ipotesi, condannata a pagare Parte_3 all' Parte_2
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità concorrente della nella produzione del danno per cui è causa, a rimborsare, Parte_3 ai sensi dell'art. 2055 c.c., la predetta Regione di quanto essa dovesse pagare all'
[...] in dipendenza dei fatti per cui è causa in eccesso rispetto alla Parte_2 sua quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva.
Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado del giudizio, e in ogni caso con condanna dell' a restituire alla Parte_2 Pt_3 odierna appellante tutte le somme da quest'ultima già erogate in esecuzione della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva.”
Per l'appellata Parte_2
“- sull'appello di sostanzialmente proposto nei confronti della sola Pt_1 Controparte_1
l'odierna appellata si rimette a giustizia;
[...]
- sull'appello di Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, dichiararlo Controparte_1 inammissibile e comunque rigettarlo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Con vittoria di compensi e spese di lite, ivi comprese il rimborso delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, l' Parte_2 conveniva davanti al Tribunale di Bologna la Emilia-Romagna per ottenere il risarcimento dei Pt_3 danni alle proprie colture ( patate “Montese”, erba medica, prato polifita, orzo) causati dal transito e raspamento di fauna selvatica nell'aprile 2018 sui propri terreni siti nei comuni di GA TA e Lizzano in Belvedere, compresi nella zona di competenza dell' e quantificati in € 9.000,00 Pt_1 per l'annata agraria 2017/2018.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, richiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' al fine di essere rimborsata delle somme cui fosse stata eventualmente condannata a Pt_1 pagare.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto sia da parte Parte_1 attrice e sia da parte convenuta, richiedendo il rigetto delle domande e preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3265/2022, pronunciando nella causa n. R.G. 4656/2022: a)dichiarava la legittimazione passiva della e dell' b)accertava il Controparte_1 Pt_1 rapporto di solidarietà tra e per i danni verificatisi in fondi Controparte_1 Pt_1 all'interno degli ambiti territoriali di caccia;
c)rilevava la fondatezza della domanda di regresso, quanto a capitale e spese di lite e c.t.p., queste ultime nei limiti del 70%, stante la sussistenza di un contributo a carico esclusivo della convenuta, da parte della nei confronti di Controparte_1 Pt_1 per i danni verificatisi in fondi all'interno degli ambiti territoriali di caccia;
d)rigettava la domanda attorea ex art. 2043 c.c.; e)accoglieva la domanda attorea per l'indennizzo di cui all'art. 17 della legge regionale n. 8/1994 e art. 26 comma 1 della legge n. 157/1992, per cui 1)condannava CP_1 la a pagare all' Pt_3 CP_1 Parte_2 la somma di € 8.237,06, oltre interessi legali dal giorno della domanda;
2-3)condannava la
[...] [...] al rimborso delle spese di lite sostenute dalla attrice, oltre spese di C.T.P.; CP_1
4)accoglieva l'azione di regresso della nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1 limitatamente alla somma di € 5.826,31, oltre interessi dalla domanda al saldo quanto al capitale e per il 70% delle spese di lite e di C.T.P. liquidate in favore dell'attrice; 5)poneva le spese di C.T.U. a carico della quanto al fondo spese e dell'ATC BO2 quanto al saldo. Controparte_1
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dall' (R.G. n. 843/2023) Parte_1 che ne ha richiesto l'integrale riforma con conseguente rigetto di ogni domanda nei propri confronti.
Con altro appello (R.G. n. 906/2023), la sentenza è stata impugnata dalla che Controparte_1 ha richiesto il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento del proprio gravame, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'appellante società; in via subordinata, ha richiesto di essere tenuta indenne da ogni condanna, anche concorrente.
Si è costituita in appello l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Parte_2 conferma della sentenza di primo grado.
La causa, previa riunione dell'appello R.G. 906/2023 a quello contrassegnato da n. R.G. 843/2023, è stata riservata per la decisione all'udienza del 6/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Erroneità in diritto della sentenza impugnata in ordine alla legittimazione passiva dell' per la domanda avanzata in via indennitaria. Parte_1 violazione ed errata applicazione degli artt. 17 l.r. Emilia-Romagna n.8/94 e 26 l. n.157/92”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la legittimazione passiva nel giudizio dell' , ponendo a carico Controparte_3 del medesimo gli oneri per il risarcimento dei danni lamentati dalla società agricola attrice/appellata e in via di regresso, accogliendo la relativa domanda della Regione Emilia-Romagna.
La doglianza è fondata. pagina 4 di 9 La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante e conforme (cfr., ex multis n. 2218/2024, n. 775/2014; n. 372/2013) nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva degli rispetto ai danni Pt_1 alle coltivazioni agricole causati dalla fauna selvatica, per il cui risarcimento unica legittimata passiva ed unica responsabile è la a seguito della legge della Controparte_1 Controparte_1 n. 1 del 26.02.2016 che ha trasferito all'Ente regionale tutte le competenze prima previste
[...] dalla precedente legge regionale n. 8/94 in capo alla Città Metropolitana di (e ancor prima alla Pt_1 Provincia di . Pt_1
Inoltre, anche la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante nel riconoscere il principio secondo cui “la - (leggasi la dopo la citata L.R. n. 1 del Controparte_4 Pt_3 26.02.2016) - è l'unico soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica”.
La ripartizione di responsabilità tra ed ente pubblico prevista dall'art. 17 della L.R. n. 8/94 è Pt_1 stata affrontata in via presuntiva, dichiarando la Corte che “appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna tra la e gli altri enti esistenti in ambito territoriale CP_5 provinciale ed aventi anch'essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla ) in CP_5 materia faunistico venatoria, del peso economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica” (cit. Cass. n. 2374 e 2375 del 8/2/16).
Tali pronunce, chiarendo che l'art. 17 L.R. n. 8/94 ha solo una rilevanza interna nei rapporti economici tra ente pubblico e gli A.T.C., risolvono un evidente contrasto giurisprudenziale, attribuendo in via esclusiva alla ogni onere di prevenzione e risarcimento ed al contempo inquadrando gli A.T.C. Pt_3 come enti senza rapporti con i terzi danneggiati.
Pertanto, secondo quanto emerge dai principi sopra richiamati deve escludersi che gli A.T.C. siano dotati di poteri e competenze in materia faunistico-ambientale tali da configurarsi come enti ad ampia autonomia decisionale, posto che gli stessi operano piuttosto quale longa manus della P.A., sotto il controllo della medesima, come peraltro riconosciuto dalla Suprema Corte nelle due sentenze sopra citate.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra indicato, può essere richiamata la decisione della Suprema Corte che ha nuovamente ribadito che la legittimazione passiva rispetto ai danni da fauna selvatica compete esclusivamente alla “dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta Pt_3 in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni” (Cass. n. 7969 del 20.04.2020 e v. per ulteriore conferma le successive Cass. n. 8384 e n. 8385 del 29 aprile 2020, nonché n. 13848 del 06.07.2020 e n. 19101 del 15.09.2020).
Ne consegue, pertanto, che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in Pt_3 materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente Pt_3 rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”. (Cass. n. 7969/2020). pagina 5 di 9 In conclusione, il primo motivo dell'impugnazione principale è accolto, con conseguente dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell' ed esclusiva responsabilità Parte_1 per i danni di cui alla presente causa in capo alla Controparte_1
***
Il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Erroneità in diritto della sentenza impugnata in ordine all'accoglimento della domanda di regresso della nei confronti dell' 3. Pt_3 CP_3 Violazione ed errata applicazione degli artt. 26 l. 157/92 e 17 l.r. 8/94 Emilia-Romagna. violazione ed errata applicazione degli artt. 2055 e 1298 del codice civile” risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
***
La Corte passa quindi ad esaminare le doglianze formulate dalla in via Controparte_1 incidentale.
Con il primo motivo di impugnazione incidentale, rubricato “Violazione ed errata applicazione degli articoli 100 c.p.c. e 2697 c.c.”, l'appellante sostiene che il primo giudice, dopo aver correttamente rigettato la domanda risarcitoria dell' appellata per difetto di allegazione e prova in Parte_2 ordine al comportamento colposo della ed il nesso causale di quest'ultimo Controparte_1 con gli asseriti danni, avrebbe altresì dovuto accertare il difetto di prova a carico della stessa Pt_2
appellata di essere l'effettiva proprietaria o detentrice qualificata delle cose e dei beni
[...] danneggiati, che il danno fosse stato effettivamente causato da animali selvatici e la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli animali ed il danno subito, con conseguente accertamento del difetto di legittimazione attiva in ordine alla domanda di indennizzo di cui all'art. 17 L.R. n.8/1994 e L. n. 157/1992.
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo ed in particolare dalla documentazione in atti, emerge che la relazione tecnica del geom. (cfr. doc. n. 7 CP_6 fascicolo individua l'area interessata dall'evento dannoso di causa “verificata Parte_2 tramite ortofoto tratte dal Geoportale della Regione e sul Riparto Colturale Unico CP_1 della denuncia AGREA 2016”, riportante i dati catastali degli appezzamenti utilizzati dall' Pt_2
ed indicante le superfici agricole utilizzate. Il richiamato Riparto Colturale Unico viene
[...] annualmente presentato annualmente dalle aziende agricole (iscritte all'Anagrafe regionale) all'AGREA, ente della Regione che ne verifica la corrispondenza al reale, con la CP_1 conseguenza essendo la titolarità dei fondi in capo ai singoli coltivatori/aziende circostanza nota all'Ente regionale non richiede alcun ulteriore prova (cfr. sul punto, sentenza n. 1866/2023 Corte di Appello di Bologna).
In ordine poi alla prova del danno asseritamente subito dall' appellata, la stessa Parte_2 emerge dall'esame dei rilievi fotografici eseguiti dal richiamato perito geom. ed allegate alla sua CP_6 relazione, da cui emerge che il danno lamentato è stato provocato dal passaggio della fauna selvatica sui fondi coltivati dall'appellata e quantificato in € 8.237,06 per l'annata agraria 2016-2017. Parte_2
Va inoltre rilevato che, avendo il primo giudice accolto la domanda di indennizzo ai sensi della L.R. n.8/1994 e L. n. 157/1992, tale domanda prescinde da uno specifico criterio di imputazione a carico della (cfr., Cass. SS.UU. n. 22348/2014), stante la natura compensativa della tutela, essendo a Pt_3 carico del richiedente la sola attestazione del danno patito (peraltro accertato nel quantum dalla richiamata perizia tecnica).
Infatti, in relazione al sufficiente sostegno probatorio alle allegazioni dell' Parte_2 relativamente alla domanda indennitaria ex L. 157/1992 e L.R. n. 8/1994, la Corte rileva che l'art. 26 pagina 6 di 9 della richiamata normativa nazionale “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, nel prevedere che “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.”, riconoscono alle aziende agricole danneggiate di accedere all'indennizzo dimostrando esclusivamente il sofferto danno, senza l'onere di provare, nel caso di azione ex art. 2043 cc, la sussistenza della condotta antigiuridica dell'Ente convenuto.
Secondo il condiviso orientamento della S.C., la domanda indennitaria in esame, rivolta alla riparazione del pregiudizio subito dall' a causa dell'intrusione nei propri fondi da Parte_2 parte di fauna selvatica, ha ad oggetto non l'integrale risarcimento del fatto derivante da fatto illecito (secondo la previsione dell'art. 2043 cc) bensì “l'erogazione di una compensazione dell'interesse, alla quale non si associa necessariamente un giudizio di disvalore nei confronti dell'ente tenuto al pagamento, e l'accertamento del relativo diritto pertanto da un lato prescinde dalla colpa e dall'altro non può essere integrale ma comunque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopo costituito e ciò a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali”. (Cass. n. 2375/2016)
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Il secondo motivo di impugnazione incidentale, rubricato “Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. Difetto di legittimazione/titolarità passiva della Legittimazione/titolarità passiva di Parte_3
3” risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo dell'appello principale. CP_3
***
Con il terzo motivo di impugnazione incidentale, rubricato “Violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione. Violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”. Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove non ha rilevato la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di tutela Controparte_1 indennitaria, acclarato che “non è previsto normativamente un fondo della destinato a erogare Pt_3 indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili (per le quali è previsto il prelievo venatorio) di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia, la nel caso di specie Pt_3 non avrebbe potuto comunque erogare alcuna somma in quanto sarebbe incorsa in violazione della normativa comunitaria, visto che gli ungulati asseritamente responsabili del danno – individuati in particolare nei cinghiali – non rientrano certamente tra specie protette di fauna selvatica.”
La doglianza è infondata.
Infatti, quanto rilevato dalla a sostegno della presente doglianza non coglie Controparte_1 nel segno, in quanto la normativa dell'U.E. richiamata pone degli obblighi di notificazione solo nei casi di aiuti statali relativi a disastri ambientali, calamità naturali e danni provocati alle coltivazioni agricole da specie protette e non invece nel caso di specie riguardante il danneggiamento provocato da fauna cacciabile (cinghiali).
Nessun pregio ha inoltre il richiamo all'art. 1227 c.c. in riferimento all'art. 2052 c.c., in difetto di opere di protezione e chiusura del fondo da parte del coltivatore, costituendo la “chiusura del fondo” esclusivamente una mera facoltà, il cui mancato esercizio non può rilevare ai fini di una eventuale pagina 7 di 9 responsabilità ovvero corresponsabilità in caso di danneggiamenti da parte di animali selvatici. (cfr. Consiglio di Stato n. 4316/2018; id. n. 5911/2017; id. n. 705/2016; id. n. 4504/2015)
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello principale è accolto mentre è rigettato l'appello incidentale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti della e dell Controparte_1 Parte_2
e in rigetto dell'appello incidentale proposto dalla ed in riforma
[...] Controparte_1 della sentenza n. 3265/2022 del Tribunale di Bologna, così decide:
-Dichiara la legittimazione passiva esclusiva della e, in accoglimento della Controparte_1 domanda attorea per l'indennizzo di cui all'art. 17 L.R. n. 8/1994 e art. 26, c1 L. n. CP_1 157/1992, condanna la a pagare all' Controparte_1 Parte_2 la somma di € 8.237,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo:
[...]
-Condanna la al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio, quantificate, per ciascuna di esse, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 3.966 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre le spese per Contributo Unificato (€ 355,50) e Marca cancelleria (€ 27)anticipate dall'appellante principale.
-Condanna la al rimborso delle spese di C.T.P. sostenute dall' Controparte_1 [...] e pari ad € 1.020 Parte_2
-Pone le spese di C.T.U. a carico della Controparte_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
pagina 8 di 9 Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Franco Bonsanti
[...]
-appellante- contro
, con il patrocinio degli avv.ti Devis Gentilini e Elisa Righetti Controparte_1
-appellata ed appellante incidentale- nonché con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Matteo De Martini
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 3265/2022 del Tribunale di Bologna del 24/11/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 6/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Bologna accogliere l'appello proposto da e Parte_1 per l'effetto – rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale della Controparte_1 per le ragioni esplicitate nelle difese dell' - in totale annullamento e/o riforma della sentenza n. Pt_1 3265/2022, pronunciata dal Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice On. Dott. Daniele pagina 1 di 9 Martino ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento n.6427/19 R.G., in data 24.11.2022, depositata in pari data in Cancelleria, comunicata dalla stessa Cancelleria all' in data 9 gennaio 2023, Parte_1 non notificata:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Parte_1 in relazione alla domanda di risarcimento danni
[...] dispiegata dall' Parte_2 nella persona del legale rappresentante, con sede in GA TA (Bologna), Via La Cà n.404, nel giudizio di primo grado per le motivazioni espresse nelle proprie difese;
- dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della Regione Emilia-Romagna quanto alla domanda della parte attrice, in riforma della sentenza che alla lett. a) del
P.Q.M.
dichiara la legittimazione passiva anche dell' ; Parte_1
- dichiarare infondato il capo/i capi della sentenza in cui viene “accertato il rapporto di solidarietà tra ed per i danni verificatisi negli A.T.C. e viene dichiarata Parte_3 Parte_1
“fondata la domanda di regresso” formulata dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell' Pt_1
con le determinazioni e gli effetti cui al punto n. 4) del
P.Q.M.
della decisione, annullando in
[...] parte qua la sentenza impugnata;
- in conseguenza, annullare anche il punto n.5 della sentenza per quanto riguarda le statuizioni nei confronti dell' come da parte motiva;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande Parte_1 formulate dalla nei confronti dell' nel giudizio di primo grado, Parte_3 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- respingere ogni domanda proposta nel presente giudizio - n.843/2023 R.G. C.A. - dalla Pt_1 nei confronti dell' ; Parte_3 Parte_1
- rigettare l'appello della in persona del legale rappresentante pro-tempore - Parte_3 e di cui al procedimento riunito n. 906/23 R.G. C.A. Bologna - contro la sentenza n. 3265/2022 depositata il 24 novembre 2022, non notificata, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e resa inter partes dal Tribunale di Bologna – Giudice Dott. Martino – nella causa R.G. 6427/2019, respingendo tutte le domande della proposte contro l' a qualunque titolo precisate dall'appellante Pt_3 Parte_1 nelle conclusioni rassegnate poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Parte_3 in Viale Aldo Moro n.52, al pagamento delle spese processuali in favore dell' Pt_1 [...]
, oltre ai compensi Parte_1 legali, C.P.A., spese generali 15% L.P.F., accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per entrambi i procedimenti riuniti in appello.”
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- respingere integralmente l'appello proposto dall' Parte_4
e l'annullamento della sentenza n. 3265/2022 del Tribunale Civile di Bologna, Sezione Terza,
[...] pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 24 novembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n. 6427/2019 dal Giudice Onorario Dott. Daniele Martino, e in ogni caso respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accogliere le conclusioni formulate nel giudizio R.G. n. 906/2023 (riunito ex art. 274, comma 1, c.p.c. in data 28 novembre 2023 con il presente giudizio) e, quindi, in riforma della sentenza n. 3265/2022 del Tribunale Civile di Bologna, Sezione Terza, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 24 pagina 2 di 9 novembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n. 6427/2019 dal Giudice Onorario Dott. Daniele Martino:
- in via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di titolarità attiva dell'
[...] ed il difetto di titolarità passiva della Regione Emilia-Romagna con Parte_2 riferimento ad ogni domanda ex adverso formulata;
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere tutte le domande proposte dall' nel giudizio di prime cure;
Parte_2
- in via subordinata, nel merito, contenere quanto ritenuto dovuto all' Parte_2 entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile
[...] all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- subordinatamente, nella denegata e scongiurata ipotesi di condanna della Parte_3 condannare l' : Parte_4
- in via principale, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 c.c., a tenere integralmente indenne la rispetto a quanto la stessa fosse, in denegata ipotesi, condannata a pagare Parte_3 all' Parte_2
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità concorrente della nella produzione del danno per cui è causa, a rimborsare, Parte_3 ai sensi dell'art. 2055 c.c., la predetta Regione di quanto essa dovesse pagare all'
[...] in dipendenza dei fatti per cui è causa in eccesso rispetto alla Parte_2 sua quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva.
Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado del giudizio, e in ogni caso con condanna dell' a restituire alla Parte_2 Pt_3 odierna appellante tutte le somme da quest'ultima già erogate in esecuzione della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva.”
Per l'appellata Parte_2
“- sull'appello di sostanzialmente proposto nei confronti della sola Pt_1 Controparte_1
l'odierna appellata si rimette a giustizia;
[...]
- sull'appello di Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, dichiararlo Controparte_1 inammissibile e comunque rigettarlo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Con vittoria di compensi e spese di lite, ivi comprese il rimborso delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, l' Parte_2 conveniva davanti al Tribunale di Bologna la Emilia-Romagna per ottenere il risarcimento dei Pt_3 danni alle proprie colture ( patate “Montese”, erba medica, prato polifita, orzo) causati dal transito e raspamento di fauna selvatica nell'aprile 2018 sui propri terreni siti nei comuni di GA TA e Lizzano in Belvedere, compresi nella zona di competenza dell' e quantificati in € 9.000,00 Pt_1 per l'annata agraria 2017/2018.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, richiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' al fine di essere rimborsata delle somme cui fosse stata eventualmente condannata a Pt_1 pagare.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto sia da parte Parte_1 attrice e sia da parte convenuta, richiedendo il rigetto delle domande e preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3265/2022, pronunciando nella causa n. R.G. 4656/2022: a)dichiarava la legittimazione passiva della e dell' b)accertava il Controparte_1 Pt_1 rapporto di solidarietà tra e per i danni verificatisi in fondi Controparte_1 Pt_1 all'interno degli ambiti territoriali di caccia;
c)rilevava la fondatezza della domanda di regresso, quanto a capitale e spese di lite e c.t.p., queste ultime nei limiti del 70%, stante la sussistenza di un contributo a carico esclusivo della convenuta, da parte della nei confronti di Controparte_1 Pt_1 per i danni verificatisi in fondi all'interno degli ambiti territoriali di caccia;
d)rigettava la domanda attorea ex art. 2043 c.c.; e)accoglieva la domanda attorea per l'indennizzo di cui all'art. 17 della legge regionale n. 8/1994 e art. 26 comma 1 della legge n. 157/1992, per cui 1)condannava CP_1 la a pagare all' Pt_3 CP_1 Parte_2 la somma di € 8.237,06, oltre interessi legali dal giorno della domanda;
2-3)condannava la
[...] [...] al rimborso delle spese di lite sostenute dalla attrice, oltre spese di C.T.P.; CP_1
4)accoglieva l'azione di regresso della nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1 limitatamente alla somma di € 5.826,31, oltre interessi dalla domanda al saldo quanto al capitale e per il 70% delle spese di lite e di C.T.P. liquidate in favore dell'attrice; 5)poneva le spese di C.T.U. a carico della quanto al fondo spese e dell'ATC BO2 quanto al saldo. Controparte_1
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dall' (R.G. n. 843/2023) Parte_1 che ne ha richiesto l'integrale riforma con conseguente rigetto di ogni domanda nei propri confronti.
Con altro appello (R.G. n. 906/2023), la sentenza è stata impugnata dalla che Controparte_1 ha richiesto il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento del proprio gravame, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'appellante società; in via subordinata, ha richiesto di essere tenuta indenne da ogni condanna, anche concorrente.
Si è costituita in appello l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Parte_2 conferma della sentenza di primo grado.
La causa, previa riunione dell'appello R.G. 906/2023 a quello contrassegnato da n. R.G. 843/2023, è stata riservata per la decisione all'udienza del 6/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
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Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Erroneità in diritto della sentenza impugnata in ordine alla legittimazione passiva dell' per la domanda avanzata in via indennitaria. Parte_1 violazione ed errata applicazione degli artt. 17 l.r. Emilia-Romagna n.8/94 e 26 l. n.157/92”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la legittimazione passiva nel giudizio dell' , ponendo a carico Controparte_3 del medesimo gli oneri per il risarcimento dei danni lamentati dalla società agricola attrice/appellata e in via di regresso, accogliendo la relativa domanda della Regione Emilia-Romagna.
La doglianza è fondata. pagina 4 di 9 La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante e conforme (cfr., ex multis n. 2218/2024, n. 775/2014; n. 372/2013) nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva degli rispetto ai danni Pt_1 alle coltivazioni agricole causati dalla fauna selvatica, per il cui risarcimento unica legittimata passiva ed unica responsabile è la a seguito della legge della Controparte_1 Controparte_1 n. 1 del 26.02.2016 che ha trasferito all'Ente regionale tutte le competenze prima previste
[...] dalla precedente legge regionale n. 8/94 in capo alla Città Metropolitana di (e ancor prima alla Pt_1 Provincia di . Pt_1
Inoltre, anche la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante nel riconoscere il principio secondo cui “la - (leggasi la dopo la citata L.R. n. 1 del Controparte_4 Pt_3 26.02.2016) - è l'unico soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica”.
La ripartizione di responsabilità tra ed ente pubblico prevista dall'art. 17 della L.R. n. 8/94 è Pt_1 stata affrontata in via presuntiva, dichiarando la Corte che “appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna tra la e gli altri enti esistenti in ambito territoriale CP_5 provinciale ed aventi anch'essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla ) in CP_5 materia faunistico venatoria, del peso economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica” (cit. Cass. n. 2374 e 2375 del 8/2/16).
Tali pronunce, chiarendo che l'art. 17 L.R. n. 8/94 ha solo una rilevanza interna nei rapporti economici tra ente pubblico e gli A.T.C., risolvono un evidente contrasto giurisprudenziale, attribuendo in via esclusiva alla ogni onere di prevenzione e risarcimento ed al contempo inquadrando gli A.T.C. Pt_3 come enti senza rapporti con i terzi danneggiati.
Pertanto, secondo quanto emerge dai principi sopra richiamati deve escludersi che gli A.T.C. siano dotati di poteri e competenze in materia faunistico-ambientale tali da configurarsi come enti ad ampia autonomia decisionale, posto che gli stessi operano piuttosto quale longa manus della P.A., sotto il controllo della medesima, come peraltro riconosciuto dalla Suprema Corte nelle due sentenze sopra citate.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra indicato, può essere richiamata la decisione della Suprema Corte che ha nuovamente ribadito che la legittimazione passiva rispetto ai danni da fauna selvatica compete esclusivamente alla “dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta Pt_3 in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni” (Cass. n. 7969 del 20.04.2020 e v. per ulteriore conferma le successive Cass. n. 8384 e n. 8385 del 29 aprile 2020, nonché n. 13848 del 06.07.2020 e n. 19101 del 15.09.2020).
Ne consegue, pertanto, che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in Pt_3 materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente Pt_3 rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”. (Cass. n. 7969/2020). pagina 5 di 9 In conclusione, il primo motivo dell'impugnazione principale è accolto, con conseguente dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell' ed esclusiva responsabilità Parte_1 per i danni di cui alla presente causa in capo alla Controparte_1
***
Il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Erroneità in diritto della sentenza impugnata in ordine all'accoglimento della domanda di regresso della nei confronti dell' 3. Pt_3 CP_3 Violazione ed errata applicazione degli artt. 26 l. 157/92 e 17 l.r. 8/94 Emilia-Romagna. violazione ed errata applicazione degli artt. 2055 e 1298 del codice civile” risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
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La Corte passa quindi ad esaminare le doglianze formulate dalla in via Controparte_1 incidentale.
Con il primo motivo di impugnazione incidentale, rubricato “Violazione ed errata applicazione degli articoli 100 c.p.c. e 2697 c.c.”, l'appellante sostiene che il primo giudice, dopo aver correttamente rigettato la domanda risarcitoria dell' appellata per difetto di allegazione e prova in Parte_2 ordine al comportamento colposo della ed il nesso causale di quest'ultimo Controparte_1 con gli asseriti danni, avrebbe altresì dovuto accertare il difetto di prova a carico della stessa Pt_2
appellata di essere l'effettiva proprietaria o detentrice qualificata delle cose e dei beni
[...] danneggiati, che il danno fosse stato effettivamente causato da animali selvatici e la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli animali ed il danno subito, con conseguente accertamento del difetto di legittimazione attiva in ordine alla domanda di indennizzo di cui all'art. 17 L.R. n.8/1994 e L. n. 157/1992.
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo ed in particolare dalla documentazione in atti, emerge che la relazione tecnica del geom. (cfr. doc. n. 7 CP_6 fascicolo individua l'area interessata dall'evento dannoso di causa “verificata Parte_2 tramite ortofoto tratte dal Geoportale della Regione e sul Riparto Colturale Unico CP_1 della denuncia AGREA 2016”, riportante i dati catastali degli appezzamenti utilizzati dall' Pt_2
ed indicante le superfici agricole utilizzate. Il richiamato Riparto Colturale Unico viene
[...] annualmente presentato annualmente dalle aziende agricole (iscritte all'Anagrafe regionale) all'AGREA, ente della Regione che ne verifica la corrispondenza al reale, con la CP_1 conseguenza essendo la titolarità dei fondi in capo ai singoli coltivatori/aziende circostanza nota all'Ente regionale non richiede alcun ulteriore prova (cfr. sul punto, sentenza n. 1866/2023 Corte di Appello di Bologna).
In ordine poi alla prova del danno asseritamente subito dall' appellata, la stessa Parte_2 emerge dall'esame dei rilievi fotografici eseguiti dal richiamato perito geom. ed allegate alla sua CP_6 relazione, da cui emerge che il danno lamentato è stato provocato dal passaggio della fauna selvatica sui fondi coltivati dall'appellata e quantificato in € 8.237,06 per l'annata agraria 2016-2017. Parte_2
Va inoltre rilevato che, avendo il primo giudice accolto la domanda di indennizzo ai sensi della L.R. n.8/1994 e L. n. 157/1992, tale domanda prescinde da uno specifico criterio di imputazione a carico della (cfr., Cass. SS.UU. n. 22348/2014), stante la natura compensativa della tutela, essendo a Pt_3 carico del richiedente la sola attestazione del danno patito (peraltro accertato nel quantum dalla richiamata perizia tecnica).
Infatti, in relazione al sufficiente sostegno probatorio alle allegazioni dell' Parte_2 relativamente alla domanda indennitaria ex L. 157/1992 e L.R. n. 8/1994, la Corte rileva che l'art. 26 pagina 6 di 9 della richiamata normativa nazionale “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, nel prevedere che “Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.”, riconoscono alle aziende agricole danneggiate di accedere all'indennizzo dimostrando esclusivamente il sofferto danno, senza l'onere di provare, nel caso di azione ex art. 2043 cc, la sussistenza della condotta antigiuridica dell'Ente convenuto.
Secondo il condiviso orientamento della S.C., la domanda indennitaria in esame, rivolta alla riparazione del pregiudizio subito dall' a causa dell'intrusione nei propri fondi da Parte_2 parte di fauna selvatica, ha ad oggetto non l'integrale risarcimento del fatto derivante da fatto illecito (secondo la previsione dell'art. 2043 cc) bensì “l'erogazione di una compensazione dell'interesse, alla quale non si associa necessariamente un giudizio di disvalore nei confronti dell'ente tenuto al pagamento, e l'accertamento del relativo diritto pertanto da un lato prescinde dalla colpa e dall'altro non può essere integrale ma comunque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopo costituito e ciò a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali”. (Cass. n. 2375/2016)
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Il secondo motivo di impugnazione incidentale, rubricato “Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. Difetto di legittimazione/titolarità passiva della Legittimazione/titolarità passiva di Parte_3
3” risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo dell'appello principale. CP_3
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Con il terzo motivo di impugnazione incidentale, rubricato “Violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione. Violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”. Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c.”, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove non ha rilevato la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di tutela Controparte_1 indennitaria, acclarato che “non è previsto normativamente un fondo della destinato a erogare Pt_3 indennizzi per danni alle colture agricole provocati da specie cacciabili (per le quali è previsto il prelievo venatorio) di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia, la nel caso di specie Pt_3 non avrebbe potuto comunque erogare alcuna somma in quanto sarebbe incorsa in violazione della normativa comunitaria, visto che gli ungulati asseritamente responsabili del danno – individuati in particolare nei cinghiali – non rientrano certamente tra specie protette di fauna selvatica.”
La doglianza è infondata.
Infatti, quanto rilevato dalla a sostegno della presente doglianza non coglie Controparte_1 nel segno, in quanto la normativa dell'U.E. richiamata pone degli obblighi di notificazione solo nei casi di aiuti statali relativi a disastri ambientali, calamità naturali e danni provocati alle coltivazioni agricole da specie protette e non invece nel caso di specie riguardante il danneggiamento provocato da fauna cacciabile (cinghiali).
Nessun pregio ha inoltre il richiamo all'art. 1227 c.c. in riferimento all'art. 2052 c.c., in difetto di opere di protezione e chiusura del fondo da parte del coltivatore, costituendo la “chiusura del fondo” esclusivamente una mera facoltà, il cui mancato esercizio non può rilevare ai fini di una eventuale pagina 7 di 9 responsabilità ovvero corresponsabilità in caso di danneggiamenti da parte di animali selvatici. (cfr. Consiglio di Stato n. 4316/2018; id. n. 5911/2017; id. n. 705/2016; id. n. 4504/2015)
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
In conclusione, l'appello principale è accolto mentre è rigettato l'appello incidentale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti della e dell Controparte_1 Parte_2
e in rigetto dell'appello incidentale proposto dalla ed in riforma
[...] Controparte_1 della sentenza n. 3265/2022 del Tribunale di Bologna, così decide:
-Dichiara la legittimazione passiva esclusiva della e, in accoglimento della Controparte_1 domanda attorea per l'indennizzo di cui all'art. 17 L.R. n. 8/1994 e art. 26, c1 L. n. CP_1 157/1992, condanna la a pagare all' Controparte_1 Parte_2 la somma di € 8.237,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo:
[...]
-Condanna la al pagamento in favore delle altre parti costituite delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio, quantificate, per ciascuna di esse, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 3.966 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre le spese per Contributo Unificato (€ 355,50) e Marca cancelleria (€ 27)anticipate dall'appellante principale.
-Condanna la al rimborso delle spese di C.T.P. sostenute dall' Controparte_1 [...] e pari ad € 1.020 Parte_2
-Pone le spese di C.T.U. a carico della Controparte_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
pagina 8 di 9 Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 9 di 9