Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5112/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORA Parte_1 C.F._1
IANNIELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma
n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCO Parte_2 C.F._2
MAZZEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del
Marzocco n. 102, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. AFFIDAMENTO CONDIVISO CON COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO LA MADRE.
La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre. Per_1
Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. La figlia conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo che per le decisioni di ordinaria amministrazione, le quali saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
1
1) sino al compimento dei 24 mesi della piccola: Il padre potrà vedere la figlia due pomeriggi a settimana alla presenza della madre o di altro parente/amico disponibile e di gradimento della madre, nei giorni individuati nel lunedì e martedì dalle ore 14:00 alle ore 19:30;
2) dal compimento dei 24 mesi sino ai 36 mesi: Il padre potrà vedere la figlia un giorno alla settimana dalle ore 12:00 sino alle ore 19:00 ed un pomeriggio dalle 16:00 alle 20:30 giorni individuati nel lunedì e martedì; Dal compimento dei 30 mesi la figlia trascorrerà un pernotto al mese con il
Resta inteso che la madre, nell'esclusivo interesse della minore, potrà impedire i pernotti Pt_2 nel caso in cui si presentassero situazioni incompatibili con l'interesse della figlia;
3) dal compimento dei 36 mesi: Il padre potrà tenere la figlia a settimane alterne: un pomeriggio individuato nel martedì dall'uscita della scuola a dopo cena e il Venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola sino al Sabato alle ore 18:00 (con pernotto); la settimana seguente un pomeriggio individuato nel martedì dall'uscita della scuola a dopo cena e il Venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola sino alle ore
19:00;
4) dal compimento dei 6 anni: La figlia trascorrerà con il padre ogni settimana il giorno del martedì, dall'uscita della scuola a dopo cena. La figlia trascorrerà inoltre un pernotto a settimana, da individuarsi la prima settimana nel lunedì sera e la settimana seguente nel venerdì sera.
5) Per quanto concerne le festività, varrà la regola dell'alternanza, seguendo le stesse modalità del diritto di visita di cui al precedente punto 3).
6) A decorrere dal compimento 36 dei mesi di , i genitori si alterneranno Per_1 nell'accompagnare/riprendere la figlia dall'altro genitore.
2. CASA FAMILIARE.
L'abitazione familiare con contratto di locazione in scadenza a giungo 2025 - sita in Camaiore (LU),
Lido di Camaiore, Via Papa Giovanni Paolo Primo n. 10 - rimane assegnata al Sig. Parte_2
La Sig.ra con la figlia da agosto 2024 è provvisoriamente domiciliata presso Parte_1 Per_1
l'abitazione della madre sita in Via delle Cataratte 168 Montignoso, una volta individuato idoneo immobile trasferirà la propria residenza congiuntamente alla figlia , comunicandolo al Sig. Per_1
Pt_2
Il padre, con la sottoscrizione del presente ricorso presta sin d'ora il consenso al trasferimento di residenza della figlia presso l'indirizzo che verrà comunicato dalla Sig.ra Pt_1
I coniugi dichiarano di aver proceduto all'amichevole suddivisione dei cespiti in denaro, investimenti, suppellettili e quant'altro in comproprietà, conseguentemente con la firma di questo atto dichiarano di nulla aver più da pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto disciplinato in relazione al contributo al mantenimento e alle spese straordinarie.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - SPESE STRAORDINARIE - ASSEGNO UNICO.
Il padre si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla
Sig.ra entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 per la figlia di un contributo di 600 euro per dieci mesi a partire dal mese di dicembre 2024; successivamente il contributo verrà ridotto ad 380 euro.
Il contributo al mantenimento verrà rivalutato, come per legge, annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Resta inteso che s'intendono come straordinarie, quelle riconosciute tali dal protocollo adottato dall'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di ben conoscere, le parti concordano sin
2 d'ora la condivisione delle spese straordinarie per la baby sitter dal momento che la Sig.ra Pt_1 inizierà nuovamente a prestare attività lavorativa.
L'assegno unico per i minori sarà versato dall'Inps direttamente alla madre, che lo tratterà integralmente ad integrazione del contributo al mantenimento, su accordo delle parti. Il Sig.
[...] dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla percezione dell'assegno unico in favore Pt_2 della Sig.ra Pt_1
I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni contributo al loro mantenimento essendo autonomi ed autosufficienti, come da dichiarazioni dei redditi che si producono (Docc. n. 5 e 6)».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IS (PI) l'1/6/2022, dal quale è nata la figlia (nata Per_1
l'11/6/2024), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in IS (PI) in data 1/6/2022, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di IS (PI) all'Atto Numero 4, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2022, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di IS (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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