Art. 39.
L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 37 non vanno computati:
ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni; dall' articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e successive modificazioni, nonche' dall' articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ;
per la determinazione del limite di reddito previsto dall' articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 .
L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 37 non vanno computati:
ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni; dall' articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e successive modificazioni, nonche' dall' articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ;
per la determinazione del limite di reddito previsto dall' articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 .