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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2024, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 6159/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elettra Pinzani Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Berretti e dall'Avv. Controparte_1
Costanza Tramonti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 04.12.2024 le parti hanno precisato conclusioni concordi pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente con ricorso depositato il 27.05.2024, premesso che dalla relazione, ormai terminata, dallo stesso avuta con erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(23.10.2013) e (04.10.2015), ha chiesto in via principale, accertato l'uso di Per_2 sostanze stupefacenti da parte della madre, l'affidamento dei figli provvisoriamente in via esclusiva al padre, la previsione dei tempi di permanenza con la madre esclusivamente con incontri gestiti dal servizio sociale territorialmente competente e l'attivazione di un percorso di supporto e di valutazione della figura materna. In via subordinata, quindi, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento dei medesimi presso il padre ai fini della residenza anagrafica, la regolamentazione del diritto di visita della madre con le modalità indicate nel ricorso, ovvero in modo paritario a settimane alterne, il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nel periodo di permanenza presso gli stessi, la ripartizione nella misura del 50 % delle spese straordinarie, il percepimento nelle misura del 50% da parte di ciascun genitore dell'assegno unico universale per i figli.
2. La resistente si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 27.06.2024 ed ha chiesto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e , la Per_1 Per_2
regolamentazione del diritto di visita minimo per il padre, la previsione a carico del ricorrente di corrispondere alla madre la somma di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 30.01.2024 le parti assistite dai rispettivi legali hanno precisato le conclusioni concordi.
4. Il Collegio ha ritenuto che le condizioni concordi siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli.
5. Il Collegio, preso altresì atto della relazione depositata dal in data 28.11.2024 CP_2 sull'aggiornamento del programma terapeutico della resistente, nel supremo interesse dei minori, ritiene di dover disporre che la madre prosegua il percorso CP_ presso il , già incaricato, al fine di monitorare la dipendenza da uso di cocaina ed accertarne la definitiva remissione, e che i Servizi Sociali riferiscano ogni 6 mesi pagina 2 di 3 sull'andamento di detto percorso al Giudice Tutelare che effettuerà la vigilanza sul nucleo familiare.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) dispone che la madre prosegua il percorso terapeutico presso il Controparte_1
territorialmente competente al quale viene confermata la presa in carico;
CP_2
2) dispone la vigilanza del Giudice Tutelare, con obbligo per i Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare al giudice ogni sei mesi;
3) prende atto delle conclusioni concordi delle parti e dispone in conformità alle condizioni verbalizzate nel verbale di udienza del 04.12.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
4) dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Si comunichi alle parti, al Ser.D., ai Servizi Sociali e al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 04.12.2024 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari
dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 6159/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elettra Pinzani Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Berretti e dall'Avv. Controparte_1
Costanza Tramonti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 04.12.2024 le parti hanno precisato conclusioni concordi pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente con ricorso depositato il 27.05.2024, premesso che dalla relazione, ormai terminata, dallo stesso avuta con erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(23.10.2013) e (04.10.2015), ha chiesto in via principale, accertato l'uso di Per_2 sostanze stupefacenti da parte della madre, l'affidamento dei figli provvisoriamente in via esclusiva al padre, la previsione dei tempi di permanenza con la madre esclusivamente con incontri gestiti dal servizio sociale territorialmente competente e l'attivazione di un percorso di supporto e di valutazione della figura materna. In via subordinata, quindi, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento dei medesimi presso il padre ai fini della residenza anagrafica, la regolamentazione del diritto di visita della madre con le modalità indicate nel ricorso, ovvero in modo paritario a settimane alterne, il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nel periodo di permanenza presso gli stessi, la ripartizione nella misura del 50 % delle spese straordinarie, il percepimento nelle misura del 50% da parte di ciascun genitore dell'assegno unico universale per i figli.
2. La resistente si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 27.06.2024 ed ha chiesto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli e , la Per_1 Per_2
regolamentazione del diritto di visita minimo per il padre, la previsione a carico del ricorrente di corrispondere alla madre la somma di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 30.01.2024 le parti assistite dai rispettivi legali hanno precisato le conclusioni concordi.
4. Il Collegio ha ritenuto che le condizioni concordi siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli.
5. Il Collegio, preso altresì atto della relazione depositata dal in data 28.11.2024 CP_2 sull'aggiornamento del programma terapeutico della resistente, nel supremo interesse dei minori, ritiene di dover disporre che la madre prosegua il percorso CP_ presso il , già incaricato, al fine di monitorare la dipendenza da uso di cocaina ed accertarne la definitiva remissione, e che i Servizi Sociali riferiscano ogni 6 mesi pagina 2 di 3 sull'andamento di detto percorso al Giudice Tutelare che effettuerà la vigilanza sul nucleo familiare.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) dispone che la madre prosegua il percorso terapeutico presso il Controparte_1
territorialmente competente al quale viene confermata la presa in carico;
CP_2
2) dispone la vigilanza del Giudice Tutelare, con obbligo per i Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare al giudice ogni sei mesi;
3) prende atto delle conclusioni concordi delle parti e dispone in conformità alle condizioni verbalizzate nel verbale di udienza del 04.12.2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
4) dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Si comunichi alle parti, al Ser.D., ai Servizi Sociali e al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 04.12.2024 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari
dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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