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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.4290/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Michele Moggi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4290/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] l' 11 maggio 1994, C.F. Parte_1
, residente a [...], titolare di C.F._1 cittadinanza italo-brasiliana, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Vichi, con studio in Abbadia San Salvatore, Via Gorizia n. 56, presso la quale elegge domicilio come da procura in foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...] C.F. , residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Fabbrini, con studio in Abbadia San Salvatore, Via Adua n. 35, presso il quale elegge domicilio come da procura in foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna, ma con obbligo altresì di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la Per_1 madre che continuerà ad abitare nell'appartamento destinato ad abitazione coniugale, sito in AI alla Via Grossetana n. 311 condotto in locazione, mentre il IG. che si è CP_1 già allontanato dalla casa familiare, trasferirà altrove la propria residenza dando immediata comunicazione alla moglie del nuovo indirizzo, fermo il prevalente interesse del minore di mantenere rapporti con entrambi i genitori.
3) Entrambi i coniugi si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, già intrapreso con una psicologa specializzata, per acquisire le competenze di base ed una pur minima formazione educativa e psicologica con apprendimento dei comportamenti necessari a gestire i sintomi del disturbo e ad affrontare quotidianamente le notevoli difficoltà rappresentate dalla condizione del figlio il cui autismo richiede la presenza continua di un familiare Per_1 con conseguente alterazione della qualità della vita.
4) In merito alle frequentazioni padre-figlio, tenendo conto del disturbo da cui è affetto Per_1
e delle terapie a cui si deve sottoporre, fermo restando che il IG. potrà stare con il figlio CP_1 ogni volta che vorrà compatibilmente con le esigenze del minore, si stabilisce, al solo fine di evitare eventuali futuri contenziosi tra i genitori, la seguente regolamentazione di massima:
- il padre, che svolge l'attività di operaio con orario di lavoro a settimane alterne dalle ore 6 alle ore 13 e dalle ore 13 alle ore 20, terrà il figlio con sé almeno tre giorni infrasettimanali dalle 15 alle 18 nelle settimane in cui lavora al mattino, mentre nelle settimane in cui ha il turno di lavoro pomeridiano terrà il figlio per tre giorni infrasettimanali dalle ore 9 alle ore 11. Il padre terrà presso di sé il figlio a settimane alterne dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (dopo cena), ferma restando la possibilità di concordare di volta in volta orari e giorni diversi compatibilmente con le esigenze del figlio;
- nelle vacanze natalizie il padre terrà il figlio dalle ore 19 del 23 dicembre sino alle ore 19 del 31 dicembre e l'anno successivo dalle ore 19 del 31 dicembre alle 21 del 6 gennaio in alternanza con la madre;
il figlio trascorrerà le vacanze pasquali un anno con il padre e quello successivo con la madre;
il giorno del suo compleanno il figlio starà preferibilmente con entrambi i genitori, altrimenti a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro; il tutto salvo diversi accordi dei genitori;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante tale periodo l'altro genitore potrà effettuare al figlio almeno una video chiamata al giorno e fargli visita almeno in due occasioni nei quindici giorni;
- ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo, se diverso dalla località di residenza, ove intenda recarsi con nel corso dell'anno. Per_1
5) i coniugi si impegnano, per non destabilizzarlo, a non far frequentare al figlio nuovi eventuali compagni/compagne salvo non sopravvenga idoneo parere favorevole di esperto sanitario in materia di soggetti minori, come , affetti dal disturbo dello spettro autistico. Per_1
6) Il IG. che percepisce una retribuzione mensile di circa 1.400 euro, oltre al reddito CP_1 mensile di € 350,00 derivante dalla locazione dell'appartamento di sua proprietà, corrisponderà alla moglie, allo stato priva di redditi, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (di cui € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio ed € 200,00 quale contributo per il mantenimento della moglie); ulteriormente il IG. continuerà a pagare la somma mensile di € 500,00 per il canone di CP_1 locazione della casa di abitazione mentre al pagamento di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, wi-fi, TARI) farà fronte la IG.a ; inoltre, il IG. Parte_1 CP_1 avvierà fin da subito presso l le pratiche necessarie affinché l'assegno unico per il figlio, il CP_2 cui importo ammonta attualmente ad € 233,00, venga corrisposto direttamente alla IG.a
[...]
frattanto impegnandosi a versarlo mensilmente alla moglie medesima appena Parte_1 ne riceverà il relativo accredito.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che il IG. per fare fronte al pagamento delle CP_1 rate del mutuo dell'abitazione sita in Via E. Cavallucci (€ 500,00 al mese fino a gennaio 2026) e di altro prestito personale, contratto anche per l'acquisto della casa in Brasile intestata alla moglie (€ 683,60 al mese fino a novembre 2025), dovrà avvalersi del contributo economico dei genitori ed egli potrà così pagare l'importo mensile di € 1.000,00 come sopra determinato. Si danno altresì atto che le ragioni di siffatta statuizione risiedono nel fatto che allo stato la IG.a si trova nella impossibilità di svolgere una attività lavorativa dovendo occuparsi in Parte_1 modo continuativo del figlio autistico le cui condizioni richiedono la sua costante presenza oltre che la sua immediata e pronta disponibilità ad intervenire anche nelle ore in cui il figlio frequenta la scuola dell'infanzia o qualsiasi altra attività nonché la notte poiché spesso non dorme Per_1 ed in tali occasioni necessita di presenza e supporto continui. In considerazione di ciò i coniugi convengono che l'obbligo dell di corrispondere l'importo di € 200,00 stabilito al CP_1 precedente punto 6, abbia validità fino a quando la IG.a , tenendo conto delle Parte_1 condizioni di salute di , non potrà svolgere una attività lavorativa a tempo Per_1 indeterminato con una retribuzione netta mensile non inferiore ad € 500,00
8) A definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, tenuto conto dell'apporto di ciascuno di loro alla formazione della famiglia e delle particolari condizioni in cui versa il figlio ed anche al fine di garantire a quest'ultimo quantomeno la sicurezza di disporre di una casa di abitazione, il IG. si obbliga a trasferire al figlio minore la piena proprietà della CP_1 Per_1 porzione di fabbricato ad uso abitativo sito in comune di AI (SI) alla Via Egisto Cavallucci n. 13, composta da cinque vani utili ed accessori al piano primo meglio descritta al Catasto dei Fabbricati di detto comune al foglio 5 particella 197 sub. 10 e particella 198 sub. 7, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani catastali, rendita catastale euro 267,27; il relativo rogito notarile dovrà essere stipulato successivamente alla estinzione del mutuo ipotecario e cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria e comunque entro il 31 marzo 2026. Le relative spese rimarranno a carico del sig. CP_1
9) Inoltre il IG. si obbliga a disdire alla scadenza prevista del 12 giugno 2028 il contratto CP_1 di locazione dell'appartamento sito a AI in Via Egisto Cavallucci n. 13 ed entrambi i coniugi si impegnano a disdire contestualmente il contratto di locazione dell'attuale casa coniugale di Via Grossetana n. 311, così trasferendosi la IG.a con il figlio Parte_1 Per_1 nell'appartamento di Via E. Cavallucci 13 nel frattempo diventato di proprietà di quest'ultimo come previsto al precedente punto 8. Al trasloco provvederà il sig. il quale assume CP_1 altresì l'impegno ad eseguire eventuali ripristini, quali ad esempio la tinteggiatura delle pareti, e a riparare eventuali danni all'immobile causati dall'attuale locatario, convenendo altresì le parti che nel caso risultassero inservibili dei mobili d'arredamento o accessori indispensabili si provvederà alla loro sostituzione con spese a carico dei IGnori e nella misura del 50% ciascuno. CP_1 Parte_1 10) Resta inteso che fino alla risoluzione di entrambi i contratti di locazione il IG. CP_1 continuerà a riscuotere il canone mensile di € 350,00 relativo al contratto dell'abitazione di Via E. Cavallucci ed a pagare il canone di € 500,00 relativo al contratto dell'abitazione di Via Grossetana.
11) Il IG. una volta risolti i contratti di locazione come sopra detto, corrisponderà alla CP_1 IG.a per il mantenimento del figlio l'ulteriore importo di € 150,00, in Parte_1 Per_1 aggiunta a quello previsto nel precedente punto 6.
12) L'importo della pensione di invalidità riconosciuta dall in favore del figlio, pari ad € CP_2 343,66 mensili ed accreditata mensilmente su libretto di risparmio n.
68543/1400/00001149 acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Abbadia San Salvatore intestato al minore medesimo, dovrà essere utilizzato solo per esigenze straordinarie del figlio previo consenso di entrambi i genitori.
13) Le spese di natura straordinaria relative al figlio saranno ripartite tra i genitori in Per_1 ragione del 50% ciascuno;
con riguardo ad esse le parti dichiarano di attenersi, con la sola eccezione delle spese per il vestiario necessario per il cambio di stagione che sarà a loro carico nella misura del 50%, al “Protocollo di famiglia” adottato dal Tribunale di Siena ed in particolare all'all. B) “Linee guida in tema di spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 337-bis c.c.” del quale confermano di aver preso attenta visione.
14) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o degli altri documenti equipollenti ed agli eventuali rinnovi.
15) Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra i coniugi e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione.
16) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 8.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024 dinanzi al Tribunale di Siena i ricorrenti esponevano : di aver contratto matrimonio con rito civile in AI in data 27 febbraio 2016 ; - che dall'unione era nato il [...] a [...] il loro unico figlio
[...]
affetto da “autismo infantile stato attivo” ; - che fatti intervenuti nel corso Persona_2 della vita coniugale avevano determinato il venir meno della comunione spirituale e materiale rendendo impossibile la convivenza;
che i coniugi, dopo attente riflessioni, avevano concordato di addivenire alla separazione personale nella forma consensuale e, all'esito, allo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato altresì domanda congiunta di divorzio
In vista dell'udienza cartolare del 20.2.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione . Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 8.11.2024 e non ha formulato conclusioni scritte.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.omologa la separazione consensuale tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AI dell'anno 2016, Parte I, Serie -, Atto n. 2, alle condizioni riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AI di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza .
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Michele Moggi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4290/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] l' 11 maggio 1994, C.F. Parte_1
, residente a [...], titolare di C.F._1 cittadinanza italo-brasiliana, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Vichi, con studio in Abbadia San Salvatore, Via Gorizia n. 56, presso la quale elegge domicilio come da procura in foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso e
, nato a [...] il [...] C.F. , residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Fabbrini, con studio in Abbadia San Salvatore, Via Adua n. 35, presso il quale elegge domicilio come da procura in foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna, ma con obbligo altresì di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio.
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento dello stesso presso la Per_1 madre che continuerà ad abitare nell'appartamento destinato ad abitazione coniugale, sito in AI alla Via Grossetana n. 311 condotto in locazione, mentre il IG. che si è CP_1 già allontanato dalla casa familiare, trasferirà altrove la propria residenza dando immediata comunicazione alla moglie del nuovo indirizzo, fermo il prevalente interesse del minore di mantenere rapporti con entrambi i genitori.
3) Entrambi i coniugi si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, già intrapreso con una psicologa specializzata, per acquisire le competenze di base ed una pur minima formazione educativa e psicologica con apprendimento dei comportamenti necessari a gestire i sintomi del disturbo e ad affrontare quotidianamente le notevoli difficoltà rappresentate dalla condizione del figlio il cui autismo richiede la presenza continua di un familiare Per_1 con conseguente alterazione della qualità della vita.
4) In merito alle frequentazioni padre-figlio, tenendo conto del disturbo da cui è affetto Per_1
e delle terapie a cui si deve sottoporre, fermo restando che il IG. potrà stare con il figlio CP_1 ogni volta che vorrà compatibilmente con le esigenze del minore, si stabilisce, al solo fine di evitare eventuali futuri contenziosi tra i genitori, la seguente regolamentazione di massima:
- il padre, che svolge l'attività di operaio con orario di lavoro a settimane alterne dalle ore 6 alle ore 13 e dalle ore 13 alle ore 20, terrà il figlio con sé almeno tre giorni infrasettimanali dalle 15 alle 18 nelle settimane in cui lavora al mattino, mentre nelle settimane in cui ha il turno di lavoro pomeridiano terrà il figlio per tre giorni infrasettimanali dalle ore 9 alle ore 11. Il padre terrà presso di sé il figlio a settimane alterne dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 21 della domenica (dopo cena), ferma restando la possibilità di concordare di volta in volta orari e giorni diversi compatibilmente con le esigenze del figlio;
- nelle vacanze natalizie il padre terrà il figlio dalle ore 19 del 23 dicembre sino alle ore 19 del 31 dicembre e l'anno successivo dalle ore 19 del 31 dicembre alle 21 del 6 gennaio in alternanza con la madre;
il figlio trascorrerà le vacanze pasquali un anno con il padre e quello successivo con la madre;
il giorno del suo compleanno il figlio starà preferibilmente con entrambi i genitori, altrimenti a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro; il tutto salvo diversi accordi dei genitori;
- nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante tale periodo l'altro genitore potrà effettuare al figlio almeno una video chiamata al giorno e fargli visita almeno in due occasioni nei quindici giorni;
- ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo, se diverso dalla località di residenza, ove intenda recarsi con nel corso dell'anno. Per_1
5) i coniugi si impegnano, per non destabilizzarlo, a non far frequentare al figlio nuovi eventuali compagni/compagne salvo non sopravvenga idoneo parere favorevole di esperto sanitario in materia di soggetti minori, come , affetti dal disturbo dello spettro autistico. Per_1
6) Il IG. che percepisce una retribuzione mensile di circa 1.400 euro, oltre al reddito CP_1 mensile di € 350,00 derivante dalla locazione dell'appartamento di sua proprietà, corrisponderà alla moglie, allo stato priva di redditi, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (di cui € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio ed € 200,00 quale contributo per il mantenimento della moglie); ulteriormente il IG. continuerà a pagare la somma mensile di € 500,00 per il canone di CP_1 locazione della casa di abitazione mentre al pagamento di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, wi-fi, TARI) farà fronte la IG.a ; inoltre, il IG. Parte_1 CP_1 avvierà fin da subito presso l le pratiche necessarie affinché l'assegno unico per il figlio, il CP_2 cui importo ammonta attualmente ad € 233,00, venga corrisposto direttamente alla IG.a
[...]
frattanto impegnandosi a versarlo mensilmente alla moglie medesima appena Parte_1 ne riceverà il relativo accredito.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che il IG. per fare fronte al pagamento delle CP_1 rate del mutuo dell'abitazione sita in Via E. Cavallucci (€ 500,00 al mese fino a gennaio 2026) e di altro prestito personale, contratto anche per l'acquisto della casa in Brasile intestata alla moglie (€ 683,60 al mese fino a novembre 2025), dovrà avvalersi del contributo economico dei genitori ed egli potrà così pagare l'importo mensile di € 1.000,00 come sopra determinato. Si danno altresì atto che le ragioni di siffatta statuizione risiedono nel fatto che allo stato la IG.a si trova nella impossibilità di svolgere una attività lavorativa dovendo occuparsi in Parte_1 modo continuativo del figlio autistico le cui condizioni richiedono la sua costante presenza oltre che la sua immediata e pronta disponibilità ad intervenire anche nelle ore in cui il figlio frequenta la scuola dell'infanzia o qualsiasi altra attività nonché la notte poiché spesso non dorme Per_1 ed in tali occasioni necessita di presenza e supporto continui. In considerazione di ciò i coniugi convengono che l'obbligo dell di corrispondere l'importo di € 200,00 stabilito al CP_1 precedente punto 6, abbia validità fino a quando la IG.a , tenendo conto delle Parte_1 condizioni di salute di , non potrà svolgere una attività lavorativa a tempo Per_1 indeterminato con una retribuzione netta mensile non inferiore ad € 500,00
8) A definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, tenuto conto dell'apporto di ciascuno di loro alla formazione della famiglia e delle particolari condizioni in cui versa il figlio ed anche al fine di garantire a quest'ultimo quantomeno la sicurezza di disporre di una casa di abitazione, il IG. si obbliga a trasferire al figlio minore la piena proprietà della CP_1 Per_1 porzione di fabbricato ad uso abitativo sito in comune di AI (SI) alla Via Egisto Cavallucci n. 13, composta da cinque vani utili ed accessori al piano primo meglio descritta al Catasto dei Fabbricati di detto comune al foglio 5 particella 197 sub. 10 e particella 198 sub. 7, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani catastali, rendita catastale euro 267,27; il relativo rogito notarile dovrà essere stipulato successivamente alla estinzione del mutuo ipotecario e cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria e comunque entro il 31 marzo 2026. Le relative spese rimarranno a carico del sig. CP_1
9) Inoltre il IG. si obbliga a disdire alla scadenza prevista del 12 giugno 2028 il contratto CP_1 di locazione dell'appartamento sito a AI in Via Egisto Cavallucci n. 13 ed entrambi i coniugi si impegnano a disdire contestualmente il contratto di locazione dell'attuale casa coniugale di Via Grossetana n. 311, così trasferendosi la IG.a con il figlio Parte_1 Per_1 nell'appartamento di Via E. Cavallucci 13 nel frattempo diventato di proprietà di quest'ultimo come previsto al precedente punto 8. Al trasloco provvederà il sig. il quale assume CP_1 altresì l'impegno ad eseguire eventuali ripristini, quali ad esempio la tinteggiatura delle pareti, e a riparare eventuali danni all'immobile causati dall'attuale locatario, convenendo altresì le parti che nel caso risultassero inservibili dei mobili d'arredamento o accessori indispensabili si provvederà alla loro sostituzione con spese a carico dei IGnori e nella misura del 50% ciascuno. CP_1 Parte_1 10) Resta inteso che fino alla risoluzione di entrambi i contratti di locazione il IG. CP_1 continuerà a riscuotere il canone mensile di € 350,00 relativo al contratto dell'abitazione di Via E. Cavallucci ed a pagare il canone di € 500,00 relativo al contratto dell'abitazione di Via Grossetana.
11) Il IG. una volta risolti i contratti di locazione come sopra detto, corrisponderà alla CP_1 IG.a per il mantenimento del figlio l'ulteriore importo di € 150,00, in Parte_1 Per_1 aggiunta a quello previsto nel precedente punto 6.
12) L'importo della pensione di invalidità riconosciuta dall in favore del figlio, pari ad € CP_2 343,66 mensili ed accreditata mensilmente su libretto di risparmio n.
68543/1400/00001149 acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Abbadia San Salvatore intestato al minore medesimo, dovrà essere utilizzato solo per esigenze straordinarie del figlio previo consenso di entrambi i genitori.
13) Le spese di natura straordinaria relative al figlio saranno ripartite tra i genitori in Per_1 ragione del 50% ciascuno;
con riguardo ad esse le parti dichiarano di attenersi, con la sola eccezione delle spese per il vestiario necessario per il cambio di stagione che sarà a loro carico nella misura del 50%, al “Protocollo di famiglia” adottato dal Tribunale di Siena ed in particolare all'all. B) “Linee guida in tema di spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 337-bis c.c.” del quale confermano di aver preso attenta visione.
14) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o degli altri documenti equipollenti ed agli eventuali rinnovi.
15) Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra i coniugi e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione.
16) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 8.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024 dinanzi al Tribunale di Siena i ricorrenti esponevano : di aver contratto matrimonio con rito civile in AI in data 27 febbraio 2016 ; - che dall'unione era nato il [...] a [...] il loro unico figlio
[...]
affetto da “autismo infantile stato attivo” ; - che fatti intervenuti nel corso Persona_2 della vita coniugale avevano determinato il venir meno della comunione spirituale e materiale rendendo impossibile la convivenza;
che i coniugi, dopo attente riflessioni, avevano concordato di addivenire alla separazione personale nella forma consensuale e, all'esito, allo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato altresì domanda congiunta di divorzio
In vista dell'udienza cartolare del 20.2.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione . Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 8.11.2024 e non ha formulato conclusioni scritte.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.omologa la separazione consensuale tra e Parte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AI dell'anno 2016, Parte I, Serie -, Atto n. 2, alle condizioni riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AI di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza .
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi