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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1973/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. LAZZARI NICOLETTA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. SOMMACAL VITTORIO;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2025 le parti hanno confermato le conclusioni congiunte depositate in data
24/07/2025 di seguito riportate:
“- DICHIARARE la separazione personale tra i sig.ri ed ex Parte_1 Controparte_1 art. 191 comma 1 c.c.
pagina 1 di 5 - PREVEDERE l'affidamento condiviso dei figli , oggi di anni 10 e oggi di Per_1 Per_2 anni 5, prevedendo la residenza anagrafica nonché la prevalente collocazione e domiciliarità degli stessi presso la madre.
- PREVEDERE che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla residenza degli stessi dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Castelletto Stura (CN), Via Bisalta n.11, catastalmente individuata al catasto fabbricati del predetto Comune come segue:
• Foglio 7, Particella 1187, Sub 1, Categoria A/7, Classe 02, Consistenza 11,5 vani, Rendita euro
979,98, Piano S1-T-1 e
• Foglio 7, Particella 1187, Sub 2, Categoria C/6, Classe 02, Consistenza 153 m², Rendita euro
395,09, Piano S1,
comprensiva di arredi e pertinenze, alla sig.ra che la occuperà insieme con i Parte_1 figli minori presso di lei domiciliati.
- PREVEDERE che, fatti salvi diversi accordi tra i genitori nonché tenuto conto della volontà e degli impegni dei minori, il padre terrà con sé i figli e : Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati: dal sabato ore 10:00 fino alla domenica ore 21:00;
• infrasettimanalmente: tutti i martedì nonché anche il giovedì nella settimana che si conclude con il weekend paterno e tutti i martedì ed il venerdì allorquando il weekend è di spettanza materna, dalle ore 19:00 fino alle ore 21:00.
Le parti concordano che, qualora il venerdì di spettanza paterna coincida con un c.d. “ponte” e la sig.ra abbia programmato viaggi o vacanze con i figli, questi ultimi rimarranno con Pt_1 la mamma;
• metà delle vacanze natalizie: prevedendo tra i genitori l'alternanza dei seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Si chiede altresì che venga prevista la permanenza dei figli presso la casa materna la Vigilia del
LE (e riconsegna dei bambini al papà nella mattinata del 25 dicembre) nella settimana in cui, rispettando la calendarizzazione alternata annuale, gli stessi saranno collocati presso il padre e ciò almeno fino a quando i minori crederanno alla tradizione del passaggio di AB LE per i regali;
• metà delle vacanze pasquali, con l'alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
pagina 2 di 5 • una settimana durante le vacanze estive – ricompresa nel periodo di chiusura della “Ambrogio Officine s.r.l.” – da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• ad anni alterni le ulteriori festività ed i giorni dei compleanni dei figli, previo accordo tra le parti.
- PREVEDERE l'onere a carico di entrambi i genitori della reperibilità ed indicazione della località ove gli stessi porteranno i figli durante i periodi di vacanza in via esclusiva e prevedere che, qualora i genitori non possano prendersi cura e tenere presso di sé i figli, essi comunichino tra loro a quali persone i minori verranno affidati, ad eccezione che si tratti delle persone della cerchia familiare (nonni, zii, ...).
- PREVEDERE che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € Parte_1
700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e, sempre quale contributo al mantenimento dei figli, si faccia carico dell'intero mutuo a lui intestato, acceso sulla ex casa familiare in comproprietà tra le parti, assegnata alla sig.ra Pt_1
.
[...]
- PREVEDERE che il sig. concorra al 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie mediche e scolastiche necessitate;
concorrerà inoltre nel 50% delle spese ricreative e sportive che includano almeno una attività sportiva per figlio nonché i corsi dei centri estivi o estate ragazzi, purché previamente concordate e successivamente documentate con modalità tracciabili di pagamento, nel rispetto delle linee guida indicate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino.
- PREVEDERE che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
- DARE ATTO che le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate e gli Avv.ti Nicoletta Lazzari e Vittorio Sommacal, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L. 31/12/2012 n.147.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 19/09/2024 , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
25/05/2013, nel Comune di Castello Stura (Cn) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1 Parte II, Serie A dell'anno 2013 e dalla cui unione nascevano
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], esponeva che la Per_1 Per_2 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciati la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelletto Stura (CN), Via Bisalta n.11, in comproprietà tra le parti, e il versamento a carico del marito di un assegno di mantenimento in suo favore di € 1.500,00 mensili (750,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del coniuge.
pagina 3 di 5 Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 18/11/2024 si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, Controparte_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e il rigetto delle domande di controparte.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 18/12/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 22/12/2024, il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotta dalle parti e invitava formalmente le parti a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso.
All'udienza del 24/09/2025. le parti davano atto di voler definire la presente vertenza aderendo in parte alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe riguardanti tutte le condizioni inerenti alla separazione - come da deposito effettuato in data 24/07/2025 - e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze dei figli minori, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 4 di 5 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
30/07/1987 a CUNEO (CN), e , nato il [...] a [...]_1
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in Castello Stura (Cn) il 25/05/2013 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1 Parte II, Serie
A dell'anno 2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole nonché ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1973/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. LAZZARI NICOLETTA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. SOMMACAL VITTORIO;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2025 le parti hanno confermato le conclusioni congiunte depositate in data
24/07/2025 di seguito riportate:
“- DICHIARARE la separazione personale tra i sig.ri ed ex Parte_1 Controparte_1 art. 191 comma 1 c.c.
pagina 1 di 5 - PREVEDERE l'affidamento condiviso dei figli , oggi di anni 10 e oggi di Per_1 Per_2 anni 5, prevedendo la residenza anagrafica nonché la prevalente collocazione e domiciliarità degli stessi presso la madre.
- PREVEDERE che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione, alla salute ed alla residenza degli stessi dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
- ASSEGNARE la casa coniugale sita in Castelletto Stura (CN), Via Bisalta n.11, catastalmente individuata al catasto fabbricati del predetto Comune come segue:
• Foglio 7, Particella 1187, Sub 1, Categoria A/7, Classe 02, Consistenza 11,5 vani, Rendita euro
979,98, Piano S1-T-1 e
• Foglio 7, Particella 1187, Sub 2, Categoria C/6, Classe 02, Consistenza 153 m², Rendita euro
395,09, Piano S1,
comprensiva di arredi e pertinenze, alla sig.ra che la occuperà insieme con i Parte_1 figli minori presso di lei domiciliati.
- PREVEDERE che, fatti salvi diversi accordi tra i genitori nonché tenuto conto della volontà e degli impegni dei minori, il padre terrà con sé i figli e : Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati: dal sabato ore 10:00 fino alla domenica ore 21:00;
• infrasettimanalmente: tutti i martedì nonché anche il giovedì nella settimana che si conclude con il weekend paterno e tutti i martedì ed il venerdì allorquando il weekend è di spettanza materna, dalle ore 19:00 fino alle ore 21:00.
Le parti concordano che, qualora il venerdì di spettanza paterna coincida con un c.d. “ponte” e la sig.ra abbia programmato viaggi o vacanze con i figli, questi ultimi rimarranno con Pt_1 la mamma;
• metà delle vacanze natalizie: prevedendo tra i genitori l'alternanza dei seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Si chiede altresì che venga prevista la permanenza dei figli presso la casa materna la Vigilia del
LE (e riconsegna dei bambini al papà nella mattinata del 25 dicembre) nella settimana in cui, rispettando la calendarizzazione alternata annuale, gli stessi saranno collocati presso il padre e ciò almeno fino a quando i minori crederanno alla tradizione del passaggio di AB LE per i regali;
• metà delle vacanze pasquali, con l'alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
pagina 2 di 5 • una settimana durante le vacanze estive – ricompresa nel periodo di chiusura della “Ambrogio Officine s.r.l.” – da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• ad anni alterni le ulteriori festività ed i giorni dei compleanni dei figli, previo accordo tra le parti.
- PREVEDERE l'onere a carico di entrambi i genitori della reperibilità ed indicazione della località ove gli stessi porteranno i figli durante i periodi di vacanza in via esclusiva e prevedere che, qualora i genitori non possano prendersi cura e tenere presso di sé i figli, essi comunichino tra loro a quali persone i minori verranno affidati, ad eccezione che si tratti delle persone della cerchia familiare (nonni, zii, ...).
- PREVEDERE che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € Parte_1
700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat e, sempre quale contributo al mantenimento dei figli, si faccia carico dell'intero mutuo a lui intestato, acceso sulla ex casa familiare in comproprietà tra le parti, assegnata alla sig.ra Pt_1
.
[...]
- PREVEDERE che il sig. concorra al 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie mediche e scolastiche necessitate;
concorrerà inoltre nel 50% delle spese ricreative e sportive che includano almeno una attività sportiva per figlio nonché i corsi dei centri estivi o estate ragazzi, purché previamente concordate e successivamente documentate con modalità tracciabili di pagamento, nel rispetto delle linee guida indicate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino.
- PREVEDERE che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
- DARE ATTO che le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate e gli Avv.ti Nicoletta Lazzari e Vittorio Sommacal, per parte loro, rinunciano alla solidarietà professionale ex art.13, comma 8, L. 31/12/2012 n.147.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 19/09/2024 , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
25/05/2013, nel Comune di Castello Stura (Cn) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1 Parte II, Serie A dell'anno 2013 e dalla cui unione nascevano
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], esponeva che la Per_1 Per_2 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciati la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale sita in Castelletto Stura (CN), Via Bisalta n.11, in comproprietà tra le parti, e il versamento a carico del marito di un assegno di mantenimento in suo favore di € 1.500,00 mensili (750,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del coniuge.
pagina 3 di 5 Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 18/11/2024 si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, Controparte_1 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e il rigetto delle domande di controparte.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 18/12/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 22/12/2024, il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotta dalle parti e invitava formalmente le parti a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso.
All'udienza del 24/09/2025. le parti davano atto di voler definire la presente vertenza aderendo in parte alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe riguardanti tutte le condizioni inerenti alla separazione - come da deposito effettuato in data 24/07/2025 - e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze dei figli minori, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 4 di 5 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
30/07/1987 a CUNEO (CN), e , nato il [...] a [...]_1
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in Castello Stura (Cn) il 25/05/2013 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1 Parte II, Serie
A dell'anno 2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole nonché ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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