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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, TO
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1370/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. TD9060100114 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, richiedeva l'annullamento, ai sensi dell'art.10-quater (in subordine, ai sensi dell'art.10-quinquies) dello Statuto del
Contribuente, dell'avviso di accertamento n. TD9060100114/2024, recante gli esiti del controllo effettuato per il 2018 nei confronti della Società, era stato notificato il 23.05.2024. In sede di controllo era, in particolare, emersa una discrasia (euro 37.857,00) tra le operazioni imponibili riportate nella dichiarazione IVA presentata per quell'anno d'imposta dalla società e la somma delle operazioni imponibili comunicate dai suoi clienti o documentate dalle fatture elettroniche emesse.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua delle produzioni ed allegazioni dell'Ufficio e dal tenore delle difese spiegate.
Ed infatti, nell'impugnare il rifiuto tacito dell'istanza di autotutela presentata ai sensi dell'art.10 quater comma
1 lett.e (e, in subordine, ai sensi dell'art.10 quinquies) dello Statuto del Contribuente, parte ricorrente contesta vizi di merito dell'avviso di accertamento n. TD9060100114/2024 che, attesa la sua incontestabilità (attesa la mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica), non possono più essere eccepiti in questa sede.
La società contribuente infatti, analizzando i motivi di ricorso, formula una critica alle valutazioni in fatto e in diritto poste a base dell'accertamento, facendo erroneamente derivare la sua manifesta illegittimità dalla motivazione generica e apodittica con cui l'Ufficio aveva ritenuto insufficiente la produzione documentale e illegittima la nota di variazione e/o, ad esempio, dal difetto di istruttoria per errore materiale di calcolo dell'ammontare complessivo delle operazioni imponibili comunicate dai clienti della Società.
In tal senso, al di là di censure di merito e/o false applicazioni di legge inerenti ai presupposti impositivi, la ricorrente non allega nemmeno alcuna anomalia del procedimento notificatorio che giustifichi l'omessa tempestiva impugnazione del predetto avviso di accertamento.
Ma allora l'odierna impugnazione non può ritenersi ammissibile non solo ai sensi dell'art.21 del Dlgs.
546/1992, ma anche avuto riguardo al disposto dell'art.19 del medesimo decreto, secondo cui soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Si insegna, infatti, che l'autotutela obbligatoria di cui all'art. 10-quater dello Statuto dei Diritti del Contribuente presuppone un “errore sul presupposto d'imposta”, che non può essere fatto coincidere con la (ritenuta) infondatezza dell'accertamento, perché, se così fosse, perderebbe qualsiasi significato la norma – tuttora vigente – che prevede un termine perentorio entro il quale il contribuente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria gli atti a lui notificati (art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992). Deve quindi trattarsi di un errore di percezione su un presupposto di fatto della pretesa impositiva, come si desume anche dal confronto con gli altri omologhi casi esplicitati nell'art. 10-quater (errore di persona;
errore di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Dunque, si deve trattare errori di percezione dei fatti e non sulla valutazione giuridica della fattispecie. Quest'ultima – laddove errata – comporta una mera infondatezza della pretesa impositiva, la quale può essere normalmente sindacata soltanto mediante una tempestiva impugnazione degli atti della amministrazione finanziaria, non intervenuta nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 16.10.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato e depositato in data 06.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente Agenzia delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro
1.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico
Guarascio dott. Luigi Barrella
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, TO
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1370/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUT n. TD9060100114 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, richiedeva l'annullamento, ai sensi dell'art.10-quater (in subordine, ai sensi dell'art.10-quinquies) dello Statuto del
Contribuente, dell'avviso di accertamento n. TD9060100114/2024, recante gli esiti del controllo effettuato per il 2018 nei confronti della Società, era stato notificato il 23.05.2024. In sede di controllo era, in particolare, emersa una discrasia (euro 37.857,00) tra le operazioni imponibili riportate nella dichiarazione IVA presentata per quell'anno d'imposta dalla società e la somma delle operazioni imponibili comunicate dai suoi clienti o documentate dalle fatture elettroniche emesse.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua delle produzioni ed allegazioni dell'Ufficio e dal tenore delle difese spiegate.
Ed infatti, nell'impugnare il rifiuto tacito dell'istanza di autotutela presentata ai sensi dell'art.10 quater comma
1 lett.e (e, in subordine, ai sensi dell'art.10 quinquies) dello Statuto del Contribuente, parte ricorrente contesta vizi di merito dell'avviso di accertamento n. TD9060100114/2024 che, attesa la sua incontestabilità (attesa la mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica), non possono più essere eccepiti in questa sede.
La società contribuente infatti, analizzando i motivi di ricorso, formula una critica alle valutazioni in fatto e in diritto poste a base dell'accertamento, facendo erroneamente derivare la sua manifesta illegittimità dalla motivazione generica e apodittica con cui l'Ufficio aveva ritenuto insufficiente la produzione documentale e illegittima la nota di variazione e/o, ad esempio, dal difetto di istruttoria per errore materiale di calcolo dell'ammontare complessivo delle operazioni imponibili comunicate dai clienti della Società.
In tal senso, al di là di censure di merito e/o false applicazioni di legge inerenti ai presupposti impositivi, la ricorrente non allega nemmeno alcuna anomalia del procedimento notificatorio che giustifichi l'omessa tempestiva impugnazione del predetto avviso di accertamento.
Ma allora l'odierna impugnazione non può ritenersi ammissibile non solo ai sensi dell'art.21 del Dlgs.
546/1992, ma anche avuto riguardo al disposto dell'art.19 del medesimo decreto, secondo cui soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Si insegna, infatti, che l'autotutela obbligatoria di cui all'art. 10-quater dello Statuto dei Diritti del Contribuente presuppone un “errore sul presupposto d'imposta”, che non può essere fatto coincidere con la (ritenuta) infondatezza dell'accertamento, perché, se così fosse, perderebbe qualsiasi significato la norma – tuttora vigente – che prevede un termine perentorio entro il quale il contribuente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria gli atti a lui notificati (art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992). Deve quindi trattarsi di un errore di percezione su un presupposto di fatto della pretesa impositiva, come si desume anche dal confronto con gli altri omologhi casi esplicitati nell'art. 10-quater (errore di persona;
errore di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Dunque, si deve trattare errori di percezione dei fatti e non sulla valutazione giuridica della fattispecie. Quest'ultima – laddove errata – comporta una mera infondatezza della pretesa impositiva, la quale può essere normalmente sindacata soltanto mediante una tempestiva impugnazione degli atti della amministrazione finanziaria, non intervenuta nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 16.10.2025 dalla società Ricorrente_1 srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato e depositato in data 06.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente Agenzia delle spese di lite, le quali vengono liquidate in euro
1.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 15.01.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico
Guarascio dott. Luigi Barrella