Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione del rifiuto tacito dell'istanza di autotutela

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la società ha impugnato il rifiuto tacito dell'istanza di autotutela, contestando vizi di merito dell'avviso di accertamento originario che, essendo incontestabile per mancata impugnazione nei termini, non potevano più essere eccepiti. L'autotutela obbligatoria presuppone un errore sul presupposto d'imposta, non la mera infondatezza dell'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 72
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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